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Legge Ordinaria n. 84 del 28/01/1994 Pubblicata nella G.U. del 4 febbraio 1994, n. 28
Riordino della legislazione in materia portuale.
Riordino della legislazione in materia portuale.
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PROMULGA la seguente legge: Art. 1. (Finalita' della legge) 1. La presente legge disciplina l'ordinamento e le attivita' portuali per adeguarli agli obiettivi del piano generale dei trasporti, dettando contestualmente principi direttivi in ordine all'aggiornamento e alla definizione degli strumenti attuativi del piano stesso, nonche' all'adozione e modifica dei piani regionali dei trasporti. 2. Il comma 4 dell'articolo 1 del decreto-legge 17 dicembre 1986, n. 873, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 febbraio 1987, n. 26, e' abrogato.
AVVERTENZA Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti. Nota all'art. 1: - Il D.L. n. 873/1986 reca: "Misure urgenti per il risanamento delle gestioni dei porti e per l'avvio della riforma degli ordinamenti portuali". L'art. 1, comma 4, cosi' recitava: "4. Per avviare a realizzazione le indicazioni del Piano generale dei trasporti in materia di riorganizzazione dei porti, con decreto del Ministro della marina mercantile di concerto con i Ministri dei lavori pubblici e dei trasporti, sentito il Comitato dei Ministri di cui all'articolo 2 della legge 15 giugno 1984, n. 245, prorogato fino alla istituzione del CIPET ai sensi del comma 3 dell'articolo 34 della legge 28 febbraio 1986, n. 41, e' istituito per ciascun sistema portuale un comitato con il compito di studiare e proporre le linee programmatiche per l'organizzazione e lo sviluppo delle infrastrutture dei singoli sistemi. I comitati sono composti da un numero massimo di diciotto membri, nominati fra esponenti degli scali marittimi di interesse nazionale insistenti sul litorale compreso nel sistema, delle regioni, ancorche' prive di litorali interessati al sistema, degli enti e delle categorie e delle organizzazioni sindacali di settore".
il resto della Legge è possibile consultarlo su Normattiva.it
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