Legge Ordinaria n. 85 del 28/01/1994 Pubblicata nella G.U. del 4 febbraio 1994, n. 28
Modifiche e integrazioni alla legge 17 febbraio 1992, n. 179, recante norme per l'edilizia residenziale pubblica.
  La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della  Repubblica  hanno
approvato;
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
                              PROMULGA
la seguente legge:
                               Art. 1.
  1. Il comma 5 dell'articolo 2 della legge 17 febbraio 1992, n. 179,
e' sostituito dal seguente:
  "  5.  Per  la  concessione di contributi ai sensi dell'articolo 7,
terzo comma, del decreto-legge 13 agosto 1975,  n.  376,  convertito,
con modificazioni, dalla legge 16 ottobre 1975, n. 492, a cooperative
edilizie  a  proprieta'  indivisa  costituite  esclusivamente tra gli
appartenenti alle Forze armate, compreso il personale che ha  cessato
il  servizio,  nonche'  per  la concessione di contributi integrativi
finalizzati a contenere l'onere per l'ammortamento dei mutui a carico
di dette cooperative edilizie entro il limite del 5 per cento,  oltre
al  rimborso del capitale, e' autorizzata una spesa per un importo di
lire dieci miliardi per ciascuno degli anni 1994,  1995  e  1996.  Al
relativo  onere,  per  il  triennio  1994-1996,  si provvede mediante
corrispondente riduzione dello stanziamento  iscritto,  ai  fini  del
bilancio  triennale  1994-1996,  al  capitolo  9001  dello  stato  di
previsione  del  Ministero  del  tesoro  per  l'anno  1994,  all'uopo
parzialmente  utilizzando  l'accantonamento relativo al Ministero dei
lavori pubblici. Il Ministro del tesoro e' autorizzato ad  apportare,
con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio".
 
          AVVERTENZA:
             Il  testo  delle note qui pubblicato e' stato redatto ai
          sensi dell'art. 10, commi 2 e  3,  del  testo  unico  delle
          disposizioni     sulla     promulgazione    delle    leggi,
          sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
          e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica  italiana,
          approvato  con  D.P.R.  28  dicembre 1985, n. 1092, al solo
          fine di facilitare la lettura delle disposizioni  di  legge
          modificate  o  alle  quali  e'  operato  il rinvio. Restano
          invariati il valore e l'efficacia  degli  atti  legislativi
          qui trascritti.
          Note all'art. 1:
             -  Il  testo  dell'art.  2 della legge n. 179/1992, come
          modificato dalla legge qui pubblicata, e' il seguente.
             "Art. 2 (Copertura finanziaria). - 1. Per gli anni 1992,
          1993 e 1994, ferme  restando  le  disponibilita'  derivanti
          dall'art.   22  della  legge  11  marzo  1988,  n.  67,  il
          contributo dello Stato e' fissato in lire 80  miliardi,  in
          ragione di lire 10 miliardi per il 1992, 20 miliardi per il
          1993  e  50  miliardi  per  il  1994, alla cui copertura si
          provvede   mediante    corrispondente    riduzione    dello
          stanziamento  iscritto,  ai  fini  del  bilancio  triennale
          1992-1994, al capitolo 9001 del bilancio di previsione  del
          Ministero  del tesoro per l'anno 1992, all'uopo utilizzando
          la voce: 'Rifinanziamento  dell'art.  22,  comma  3,  della
          legge 11 marzo 1988, n. 67'.
             2.  I  fondi a valere sull'art. 4- bis del decreto-legge
          12 settembre 1983, n. 462, convertito,  con  modificazioni,
          dalla  legge 10 novembre 1983, n. 637, al netto delle somme
          impegnate alla data di entrata  in  vigore  della  presente
          legge  con  provvedimento  regionale  anche  provvisorio di
          concessione  del  contributo  per  la   realizzazione   dei
          programmi  di  edilizia agevolata finanziati ai sensi della
          legge 5 agosto 1978, n. 457, e successive modificazioni, ed
          al netto di quelle necessarie per il pagamento dei maggiori
          oneri quantificati per ciascuna regione  con  provvedimento
          del  Ministro  dei lavori pubblici, presidente del Comitato
          per   l'edilizia   residenziale   (CER),   sono   destinati
          prioritariamente,  e  fino al limite del 30 per cento delle
          disponibilita', ai programmi di cui all'art. 16.
             3. Per l'utilizzo delle disponibilita' di cui al comma 2
          si applicano altresi' le disposizioni di  cui  all'art.  5-
          bis  del  decreto-legge 7 febbraio 1985, n. 12, convertito,
          con modificazioni, dalla legge 5 aprile 1985, n. 118.
             4. La riserva di cui all'art. 22, comma 2,  della  legge
          11  marzo  1988,  n.  67,  si  applica  limitatamente  alla
          programmazione dei fondi relativi al biennio 1988-1989.
             5. Per la concessione di contributi ai  sensi  dell'art.
          7,  terzo  comma, del decreto-legge 13 agosto 1975, n. 376,
          convertito, con modificazioni, dalla legge 16 ottobre 1975,
          n.  492,  a  cooperative  edilizie  a  proprieta'  indivisa
          costituite  esclusivamente  tra gli appartenenti alle Forze
          armate, compreso il personale che ha cessato  il  servizio,
          nonche'   per  la  concessione  di  contributi  integrativi
          finalizzati a  contenere  l'onere  per  l'ammortamento  dei
          mutui  a  carico  di  dette  cooperative  edilizie entro il
          limite del 5 per cento, oltre al rimborso del capitale,  e'
          autorizzata una spesa per un importo di lire dieci miliardi
          per  ciascuno  degli  anni  1994,  1995 e 1996. Al relativo
          onere, per il  triennio  1994-1996,  si  provvede  mediante
          corrispondente  riduzione  dello  stanziamento iscritto, ai
          fini del bilancio triennale  1994-1996,  al  capitolo  9001
          dello  stato  di  previsione  del  Ministero del tesoro per
          l'anno    1994,    all'uopo    parzialmente     utilizzando
          l'accantonamento relativo al Ministero dei lavori pubblici.
          Il  Ministro  del  tesoro  e' autorizzato ad apportare, con
          propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio".
             - Si riporta il testo dell'intero art.  7  del  D.L.  n.
          376/1975,    recante    provvedimenti   per   il   rilancio
          dell'economia riguardanti le esportazioni, l'edilizia e  le
          opere pubbliche:
            "Art.  7  (Cooperative edilizie). - Al fine di consentire
          la concessione di contributi integrativi  alle  cooperative
          edilizie  finanziate ai sensi della legge 2 luglio 1949, n.
          408, e successive modificazioni ed  integrazioni,  che  non
          abbiano  ottenuto,  alla  data  di  entrata  in  vigore del
          presente  decreto,  il  provvedimento  di  concessione  del
          mutuo,  e'  autorizzato  il  limite  di  impegno  di lire 2
          miliardi per l'anno finanziario 1975.
             La misura del contributo integrativo  di  cui  al  primo
          comma  e'  determinata  dal  Ministro per i lavori pubblici
          tenendo conto del costo effettivo delle operazioni di mutuo
          determinato ai sensi del successivo art. 8;  in  ogni  caso
          non potra' gravare sugli assegnatari degli alloggi un onere
          minore di quello previsto per i mutui agevolati di cui alla
          legge 1› novembre 1965, n. 1179.
             E' autorizzato, altresi', il limite di impegno di lire 3
          miliardi  per l'anno finanziario 1976 per la concessione di
          contributi, ai sensi della legge 2 luglio 1949, n.  408,  e
          successive  modificazioni  ed  integrazioni,  a cooperative
          edilizie a proprieta' indivisa,  costituite  esclusivamente
          fra  appartenenti  alle  forze  armate  e  di  polizia, che
          abbiano i requisiti statutari previsti dall'art.  72  della
          legge 22 ottobre 1971, n. 865, e successive modificazioni.
             Le   annualita'   relative   ai  contributi  di  cui  ai
          precedenti commi sono iscritte nello  stato  di  previsione
          della spesa del Ministero dei lavori pubblici".

il resto della Legge è possibile consultarlo su Normattiva.it


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