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Legge Ordinaria n. 86 del 25/01/1994 Pubblicata nella G.U. del 5 febbraio 1994, n. 29
Istituzione e disciplina dei fondi comuni di investimento immobiliare chiusi.
Istituzione e disciplina dei fondi comuni di investimento immobiliare chiusi.
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PROMULGA la seguente legge: Art. 1. (Autorizzazione all'istituzione di fondi comuni di investimento immobiliare chiusi) 1. Il Ministro del tesoro, sentita la Banca d'Italia, autorizza le societa' per azioni aventi per oggetto esclusivo la gestione di fondi comuni di investimento collettivo in immobili o partecipazioni in societa' immobiliari, e in possesso dei requisiti di cui al comma 3, ad istituire uno o piu' fondi comuni di investimento immobiliare di tipo chiuso, con le modalita' indicate al capo II della presente legge. Si applicano le disposizioni di cui all'articolo 1, commi 3, 4 e 11, della legge 23 marzo 1983, n. 77, e successive modificazioni. 2. Il Ministro del tesoro comunica alla Commissione nazionale per le societa' e la borsa (CONSOB) l'avvenuta autorizzazione. 3. L'autorizzazione non puo' essere concessa nei casi indicati all'articolo 1, comma 5, lettere b), c), d), e) ed f), della citata legge n. 77 del 1983, ed inoltre se la societa' ha un capitale sociale versato inferiore a lire 10 miliardi, ovvero al diverso ammontare determinato ai sensi dell'articolo 4, comma 3, della presente legge, incrementati di un ulteriore ammontare di mezzi patrimoniali pari alla quota obbligatoria di partecipazione della societa' a ciascuno dei fondi gestiti. 4. Si applicano le disposizioni di cui all'articolo 1, commi 6 e 7, della citata legge n. 77 del 1983, nonche' le disposizioni di cui all'articolo 4, commi 1 e 2, e all'articolo 9, comma 12, della legge 2 gennaio 1991, n. 1, e successive modificazioni. Il difetto del requisito di onorabilita' di cui all'articolo 1, comma 5, lettera f), della citata legge n. 77 del 1983 comporta, in caso di societa' gia' autorizzate, la sospensione dell'esercizio del diritto di voto con gli effetti di cui all'articolo 5 del decreto-legge 8 aprile 1974, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 giugno 1974, n. 216, e successive modificazioni, nonche' all'articolo 9 della legge 4 giugno 1985, n. 281, e successive modificazioni. 5. Le sostituzioni comportanti modifica della identita' dei soggetti di cui all'articolo 1, comma 5, lettere c), d) ed e), della citata legge n. 77 del 1983 devono essere comunicate dalla societa' di gestione non oltre quindici giorni alla Banca d'Italia che, nel caso di accertata non conformita' alle prescrizioni, fissa un termine per la regolarizzazione e, in difetto, ne fa immediata relazione al Ministro del tesoro, che provvede ai sensi dell'articolo 2. 6. Qualora il capitale sociale o il patrimonio della societa' scendano al di sotto del limite previsto al comma 3, si applica la procedura di cui al comma 5.
AVVERTENZA: Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti. Note all'art. 1: - Il testo dell'intero art. 1, della legge 23 marzo 1983, n. 77 (Istituzione e disciplina dei fondi comuni d'investimento mobiliare), come sostituito dall'art. 1 del D.Lgs. 25 gennaio 1992, n. 83, e' il seguente: "Art. 1 (Autorizzazione all'istituzione di fondi comuni). - 1. Le societa' per azioni aventi per oggetto esclusivo la gestione di fondi comuni di investimento collettivo in valori mobiliari di tipo aperto sono autorizzate dal Ministro del tesoro, sentita la Banca d'Italia, ad istituire fondi comuni di investimento mobiliare aperti. 2. La societa' di gestione puo' essere autorizzata a gestire piu' fondi; a tal fine, il Ministro del tesoro tiene conto della specializzazionedei medesimi ovvero della dimensione raggiunta da quelli gia' istituiti dalla societa' richiedente. 3. Con propri decreti, da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica, il Ministro del tesoro determina, entro quattro mesi dall'entrata in vigore della presente legge, le modalita' di presentazione dell'istanza, gli elementi documentali e informativi a corredo della stessa e ogni altra modalita' procedurale. 4. La domanda si intende accolta qualora l'autorizzazione non venga negata dal Ministro del tesoro con provvedimento da comunicare alla societa' interessata entro due mesi dalla presentazione della domanda medesima. Tuttavia, ove entro detto termine siano richieste informazioni complementari alla societa', il termine stesso e' interrotto e dalla data di ricezione di tali informazioni decorre per una sola volta un nuovo termine di un mese. 5. L'autorizzazione non puo' essere concessa: a) se la societa' ha un capitale sociale versato inferiore a due miliardi di lire o al piu' elevato importo stabilito, in via generale, con decreto del Ministro del tesoro, sentita la Banca d'Italia. Il Ministro del tesoro stabilisce l'importo del capitale sociale iniziale in modo che la societa' sia fornita di mezzi finanziari adeguati per l'esercizio della sua attivita', tenuto anche conto del numero dei fondi da gestire e delle variazioni del valore della moneta; b) se la sede dell'amministrazione della societa' di gestione non e' situata, al pari della sua sede statutaria, in Italia; c) se la maggioranza degli amministratori, gli amministratori delegati e i direttori generali nonche' gli amministratori e i dirigenti muniti di rappresentanza della societa' di gestione non abbiano svolto per uno o piu' periodi complessivamente non inferiori ad un triennio funzioni di amministratore o funzioni di carattere direttivo in societa' o enti del settore creditizio, finanziario e assicurativo, aventi capitale o fondo di dotazione non inferiore a cinquecento milioni di lire o abbiano esercitato la professione di agente di cambio senza far fronte ai propri impegni come previsto dalla legge. Per le funzioni svolte presso societa' o enti che non hanno come attivita' esclusiva una o piu' di quelle sopraindicate, si applicano le disposizioni emanate dal Ministro del tesoro ai sensi dell'art. 3, comma 2, lettera c), della legge 2 gennaio 1991, n. 1; d) se, ferma l'applicabilita' delle norme relative alle cause d'ineleggibilita' e di decadenza per gli amministratori delle societa' per azioni, gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti muniti di rappresentanza ed i sindaci della societa' di gestione abbiano riportato condanne, ivi comprese le sanzioni sostitutive di cui alla legge 24 novembre 1981, n. 689, per delitti contro il patrimonio, per delitti contro la fede pubblica o contro l'economia pubblica, o per delitti non colposi per i quali la legge commini la pena della reclusione non inferiore nel massimo a cinque anni ovvero siano o siano stati sottoposti alle misure di prevenzione disposte ai sensi della legge 27 dicembre 1956, n. 1423, o della legge 31 maggio 1965, n. 575, cosi' come successivamente modificate e integrate, salvi gli effetti della riabilitazione. Agli amministratori, ai direttori generali e a coloro che rivestono cariche che comportano l'esercizio di funzioni equivalenti si applicano le disposizioni di cui all'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica 27 giugno 1985, n. 350; e) se i componenti del collegio sindacale non siano iscritti nel registro dei revisori contabili; f) se i soggetti che, in virtu' della partecipazione al capitale in via diretta o per interposta persona o per il tramite di societa' fiduciaria o di societa' controllata ovvero in virtu' di particolari vincoli o accordi, esercitano il controllo della societa' non sono in possesso dei requisiti di onorabilita' di cui al presente comma, lettera d). Ove il soggetto controllante sia una persona giuridica o una societa' di persone, tali requisiti devono essere posseduti dagli amministratori e dai direttori generali. Ai fini della presente legge il rapporto di controllo si considera esistente ai sensi dell'art. 27, comma 2, della legge 10 ottobre 1990, n. 287. 6. Il sopravvenuto verificarsi delle situazioni di cui al comma 5, lettere d) ed e), determina, quando si tratti di societa' gia' autorizzate, la decadenza degli interessati dalle cariche ricoperte e deve essere comunicato dagli stessi alla societa', alla Banca d'Italia ed al Ministro del tesoro. La decadenza e' dichiarata entro trenta giorni dal consiglio di amministrazione della societa'. Nel caso che questo non provveda nel termine predetto, la decadenza e' pronunciata dalla Banca d'Italia. 7. L'applicazione provvisoria della misura interdittiva prevista dall'art. 10, comma 3, della legge 31 maggio 1965, n. 575, comporta la sospensione dalle cariche di cui al comma 5, lettera d), del presente articolo. La sospensione dalla carica e' disposta entro quindici giorni dal Consiglio di amministrazione della societa' e ove questi non provveda dalla Banca d'Italia. Limitatamente al periodo in cui sono sospesi, i sindaci effettivi sono sostituiti dai supplenti e gli amministratori sono sostituiti ai sensi dell'art. 2386 del codice civile. 8. Le sostituzioni comportanti modifica della identita' dei soggetti di cui al comma 5 devono essere comunicate dalla societa' di gestione, non oltre quindici giorni, alla Banca d'Italia che, nel caso di accertata non conformita' alle prescrizioni di cui al comma 5, lettere c), d) ed e), fissa un termine per la regolarizzazione e, in difetto, ne fa immediata relazione al Ministro del tesoro che provvede ai sensi del successivo art. 8. Il difetto del requisito di onorabilita' di cui al comma 5, lettera f), comporta, in caso di societa' gia' autorizzate, la sospensione dell'esercizio del diritto di voto, con gli effetti di cui all'art. 9 della legge 4 giugno 1985, n. 281. 9. L'ammontare dei mezzi patrimoniali delle societa' di gestione autorizzate ai sensi del comma 1 non possono essere inferiori all'ammontare stabilito in via generale con decreto del Ministro del tesoro, sentita la Banca d'Italia; tale ammontare viene determinato tenuto conto della necessita' da parte della societa' medesima di disporre dei mezzi sufficienti a far fronte alle proprie responsabilita' anche in relazione all'ammontare dei fondi comuni gestiti. Qualora i mezzi patrimoniali delle societa' di gestione scendano al di sotto delle misure fissate ai sensi del presente articolo si applica la procedura prevista al comma 8. 10. E' vietata la trasformazione in organismi non rientranti nel campo di applicazione della direttiva del 20 dicembre 1985, n. 85/611 della Comunita' economica europea, come modificata dalla direttiva del 22 marzo 1988, n. 88/220. 11. Trascorsi due anni dal rilascio dell'autorizzazione all'istituzione del fondo senza che la societa' abbia provveduto all'istituzione del medesimo e alla offerta al pubblico delle relative quote, l'autorizzazione decade automaticamente. 12. La societa' di gestione autorizzata ai sensi del comma 1 puo' assumere l'incarico di gestire il patrimonio di societa' di investimento a capitale variabile". - Il testo dell'art. 4, commi 1 e 2, come da ultimo modificato dall'art. 3 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 90, e dell'art. 9, comma 12, della legge 2 gennaio 1991, n. 1 (Disciplina dell'attivita' di intermediazione mobiliare e disposizioni sull'organizzazione dei mercati mobiliari), e' il seguente: "Art. 4 (Partecipazione al capitale delle societa' di intermediazione mobiliare), commi 1 e 2. - 1. A tutti coloro che partecipano in una societa' di intermediazione mobiliare in misura superiore al 2 per cento del capitale di questa si applicano gli articoli 5, 5-ter e 5-quinquies del citato decreto-legge n. 95 del 1974, convertito, con modificazioni, dalla citata legge n. 216 del 1974, e suc- cessive modificazioni ed integrazioni. La CONSOB puo' altresi' avvalersi nei confronti delle societa' di intermediazione mobiliare dei poteri di cui all'articolo 4- bis dello stesso decreto-legge n. 95 del 1974, convertito, con modificazioni, dalla stessa legge n. 216 del 1984 e da' immediata notizia delle comunicazioni ricevute alla Banca d'Italia. I soggetti di cui al primo periodo devono sottoscrivere, entro quarantotto ore dall'assunzione della partecipazione, protocolli di autonomia gestionale, utilizzando i modelli di cui all'articolo 9, comma 6, lettera a), e astenersi da qualsiasi comportamento che possa essere di ostacolo ad una gestione indipendente, sana e prudente della societa' ovvero che possa indurre la societa' medesima ad una condotta non coerente con i principi e le regole generali di cui alla presente legge. Copia dei protocolli deve essere inviata alla CONSOB, alla Banca d'Italia e alla societa' partecipata contestualmente alle comunicazioni di cui all'articolo 5 del citato decreto-legge n. 95 del 1974, convertito, con modificazioni, dalla citata legge n. 216 del 1974, e suc- cessive modificazioni e integrazioni. I soci che, essendovi tenuti, non hanno inviato i protocolli di autonomia nei modi e nei termini previsti dal presente comma, non possono esercitare il diritto di voto inerente alle azioni possedute. In caso di inosservanza, la deliberazione dell'assemblea e' impugnabile a norma dell'articolo 2377 del codice civile se, senza il computo dei voti che non avrebbero dovuto essere espressi, non si sarebbe raggiunta la necessaria maggioranza. L'impugnazione della deliberazione e' obbligatoria da parte degli amministratori e dei sindaci della societa' di intermediazione mobiliare e puo' essere proposta dalla CONSOB e dalla Banca d'Italia. Le azioni per le quali, a norma del presente comma, non puo' essere esercitato il diritto di voto sono computate ai fini della regolare costituzione dell'assemblea. 2. Le norme di cui al comma 1 si applicano anche alle societa' di gestione dei fondi comuni di investimento mobiliare di cui alla citata legge n. 77 del 1983. Le comunicazioni sono inviate alla Banca d'Italia, che ne da' immediata notizia alla CONSOB". "Art. 9 (Vigilanza sulle societa' di intermediazione mobiliare), comma 12. - Alle partecipazioni nelle societa' di gestione di fondi comuni di investimento mobiliare di cui alla citata legge n. 77 del 1983, si applicano le disposizioni di cui agli articoli 9 e 10 della citata legge 4 giugno 1985, n. 281. La Banca d'Italia da' immediata notizia alla CONSOB delle comunicazioni ricevute". - Il testo dell'art. 5 del D.L. 8 aprile 1974, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 giugno 1974, n. 216 (Disposizioni relative al mercato mobiliare ed al trattamento fiscale dei titoli azionari), come da ultimo modificato dall'art. 11 della legge 18 febbraio 1992, n. 149, e' il seguente: "Art. 5. - Tutti coloro che partecipano in una societa' con azioni quotate in borsa, o ammesse alle negoziazioni nel mercato ristretto, in misura superiore al 2 per cento del capitale di questa, nonche' le societa' con azioni quotate in borsa o ammesse alle negoziazioni nel mercato ristretto che partecipano in una societa' le cui azioni non sono quotate in borsa o ammesse alle negoziazioni nel mercato ristretto o in una societa' a responsabilita' limitata in misura superiore al 10 per cento del capitale di questa, devono darne comunicazione scritta alla societa' stessa ed alla Commissione nazionale per le societa' e la borsa (CONSOB) entro quarantotto ore dall'operazione a seguito della quale la partecipazione ha superato il detto limite percentuale. Le successive variazioni della partecipazione devono essere comunicate entro trenta giorni da quello in cui la misura dell'aumento o della diminuzione ha superato la meta' della percentuale stessa o la partecipazione si e' ridotta entro il limite percentuale. La CONSOB deve dare immediata pubblica notizia della comunicazione ricevuta. Ai fini del calcolo della percentuale di cui al comma precedente, per capitale della societa' si intende quello sottoscritto rappresentato da azioni o quote con diritto di voto. Agli stessi fini la partecipazione e' determinata senza tenere conto delle azioni o quote prive del diritto di voto. Sempre agli stessi fini si tiene conto anche: delle azioni o quote possedute indirettamente da una persona fisica o giuridica per il tramite di societa' controllate o di societa' fiduciarie o per interposta persona; delle azioni o quote possedute, direttamente o indirettamente, a titolo di pegno o di usufrutto, sempreche' i diritti di voto ad essere inerenti spettino al creditore pignoratizio o all'usufruttuario; delle azioni o quote possedute, direttamente o indirettamente a titolo di deposito, qualora il depositario possa esercitare discrezionalmente i diritti di voto ad esse inerenti; delle azioni o quote oggetto di contratto di riporto delle quali si tiene conto, direttamente o indirettamente, tanto nei confronti del riportato che del riportatore. Le societa' con azioni quotate in borsa o ammesse alle negoziazioni nel mercato ristretto portano a conoscenza del pubblico, con modalita' stabilite dalla Commissione nazionale per le societa' e la borsa, ogni variazione superiore al cinque per cento del proprio capitale sottoscritto e rappresentato da quote o azioni con diritto di voto. Le comunicazioni vengono redatte in conformita' ad apposito modello, approvato con deliberazione della Commissione nazionale per le societa' e la borsa, da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Devono in ogni caso risultare dalle comunicazioni, per ciascuna partecipazione: 1) la data ed il titolo dell'acquisto della partecipazione o dell'aumento o della diminuzione della stessa; 2) il numero, il valore nominale, il valore percentuale e la categoria delle azioni o quote possedute; 3) il numero delle azioni o quote possedute indirettamente, con l'indicazione delle societa' controllate o fiduciarie o delle persone interposte, nonche' di quelle possedute in pegno o in usufrutto o in deposito e di quelle oggetto di contratto di riporto; nelle comunicazioni fatte da societa' fiduciarie devono essere indicati gli effettivi proprietari delle azioni o quote; 4) il nominativo della o delle persone fisiche o giuridiche cui spetta il diritto di voto qualora il socio se ne sia privato in virtu' di un accordo. Al fine di verificare l'osservanza degli obblighi di cui al comma 1, la Commissione nazionale per le societa' e la borsa puo' chiedere informazioni ai soggetti che partecipano all'operazione. Le comunicazioni si considerano eseguite nel giorno in cui sono state consegnate o spedite per lettera raccomandata, salva la facolta' della Commissione nazionale per le societa' e la borsa di permettere in via generale l'adozione di altri mezzi idonei alla trasmissione. Il diritto di voto inerente alle azioni o quote per le quali sia stata omessa la comunicazione non puo' essere esercitato. In caso di inosservanza la deliberazione e' impugnabile a norma dell'art. 2377 del codice civile se, senza il voto degli aventi diritto che avrebbero dovuto astenersi dalla votazione, non si sarebbe raggiunta la necessaria maggioranza. L'impugnazione puo' essere proposta anche dalla Commissione nazionale per le societa' e la borsa entro sei mesi dalla data della deliberazione ovvero, se questa e' soggetta a iscrizione nel registro delle imprese, entro sei mesi dall'iscrizione. Le azioni per le quali, a norma del presente articolo, non puo' essere esercitato il diritto di voto sono computate ai fini della regolare costituzione dell'assemblea. Nel caso di partecipazioni reciproche eccedenti da entrambi i lati i limiti percentuali stabiliti nel comma 1, la societa' che esegue la comunicazione di cui al presente articolo ed al successivo, dopo avere ricevuto quella dell'altra societa' non puo' esercitare il diritto di voto inerente alle azioni o quote eccedenti e deve alienarle entro dodici mesi da quello in cui ha ricevuto la comunicazione; in caso di mancata alienazione entro il termine previsto, la sospensione del diritto di voto si estende all'intera partecipazione. Se le due societa' ricevono la comunicazione nello stesso giorno la sospensione del diritto di voto e l'obbligo di alienazione si applicano ad entrambe, salvo loro diverso accordo, che deve essere immediatamente comunicato alla Commissione nazionale per le societa' e la borsa. Per le plusvalenze delle azioni o quote alienate in ottemperanza alle norme del presente articolo e nei termini ivi stabiliti si applicano le disposizioni dell'art. 54 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917". - Il testo dell'art. 9 della legge 4 giugno 1985, n. 281 (Disposizioni sull'ordinamento della Commissione nazionale per le societa' e la borsa; norme per l'identificazione dei soci delle societa' con azioni quotate in borsa e delle societa' per azioni esercenti il credito; norme di attuazione delle direttive CEE 79/279, 80/390 e 82/121 in materia di mercato dei valori mobiliari e disposizioni per la tutela del risparmio), come da ultimo modificato all'art. 19 del decreto legislativo 14 dicembre 1992, n. 481, e' il seguente: "Art. 9. - 1. Chiunque, anche per il tramite di societa' controllate, di societa' fiduciarie o per interposta persona, partecipa, in misura superiore alla percentuale stabilita in via generale dalla Banca d'Italia, in enti creditizi o in societa' per azioni che concedono finanziamenti sotto qualsiasi forma ne da' comunicazione ai medesimi enti e societa' e alla Banca d'Italia. Le succes- sive variazioni della partecipazione devono essere comunicate quando superano la misura stabilita in via generale dalla Banca d'Italia. 2. La Banca d'Italia determina presupposti, modalita' e termini delle comunicazioni anche con riguardo alle ipotesi in cui il diritto di voto spetta o e' attribuito a soggetto diverso dal socio. Le istruzioni sono pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. 3. Al fine di verificare l'osservanza degli obblighi di cui al comma 1, la Banca d'Italia puo' chiedere informazioni ai soggetti che comunque partecipano all'operazione. 4. Il diritto di voto inerente alle azioni o quote per le quali sia stata omessa la comunicazione non puo' essere esercitato. In caso di inosservanza, la deliberazione e' impugnabile a norma dell'art. 2377 del codice civile se la maggioranza richiesta non sarebbe stata raggiunta senza i voti inerenti alle predette azioni o quote. L'impugnazione puo' essere proposta anche dalla Banca d'Italia entro sei mesi dalla data della deliberazione ovvero, se questa e' soggetta a iscrizione nel registro delle imprese, entro sei mesi dall'iscrizione. Le azioni o quote per le quali non puo' essere esercitato il diritto di voto sono computate ai fini della regolare costituzione dell'assemblea. 5. E' fatta salva l'applicazione degli articoli 5, 5-bis, 5-ter, 5-quater, 5-quinquies e 5-sexies del decreto- legge 8 aprile 1974, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 giugno 1974, n. 216, e successive modificazioni e integrazioni, in aggiunta alle disposizioni dei commi che precedono del presente articolo".
il resto della Legge è possibile consultarlo su Normattiva.it
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