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Legge Ordinaria n. 86 del 25/01/1994 Pubblicata nella G.U. del 5 febbraio 1994, n. 29
Istituzione e disciplina dei fondi comuni di investimento immobiliare chiusi.
  La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno 
approvato; 
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
                              PROMULGA 
la seguente legge: 
                               Art. 1. 
(Autorizzazione  all'istituzione  di  fondi  comuni  di  investimento
                         immobiliare chiusi) 
  1. Il Ministro del tesoro, sentita la Banca d'Italia, autorizza  le
societa' per azioni aventi per oggetto esclusivo la gestione di fondi
comuni di investimento collettivo in  immobili  o  partecipazioni  in
societa' immobiliari, e in possesso dei requisiti di cui al comma  3,
ad istituire uno o piu' fondi comuni di investimento  immobiliare  di
tipo chiuso, con le modalita' indicate  al  capo  II  della  presente
legge. Si applicano le disposizioni di cui all'articolo 1, commi 3, 4
e 11, della legge 23 marzo 1983, n. 77, e successive modificazioni. 
  2. Il Ministro del tesoro comunica alla Commissione  nazionale  per
le societa' e la borsa (CONSOB) l'avvenuta autorizzazione. 
  3. L'autorizzazione non puo'  essere  concessa  nei  casi  indicati
all'articolo 1, comma 5, lettere b), c), d), e) ed f),  della  citata
legge n. 77 del 1983, ed  inoltre  se  la  societa'  ha  un  capitale
sociale versato inferiore a  lire  10  miliardi,  ovvero  al  diverso
ammontare determinato  ai  sensi  dell'articolo  4,  comma  3,  della
presente legge, incrementati  di  un  ulteriore  ammontare  di  mezzi
patrimoniali pari alla quota  obbligatoria  di  partecipazione  della
societa' a ciascuno dei fondi gestiti. 
  4. Si applicano le disposizioni di cui all'articolo 1, commi 6 e 7,
della citata legge n. 77 del 1983, nonche'  le  disposizioni  di  cui
all'articolo 4, commi 1 e 2, e all'articolo 9, comma 12, della  legge
2 gennaio 1991, n. 1, e  successive  modificazioni.  Il  difetto  del
requisito di onorabilita' di cui all'articolo 1, comma 5, lettera f),
della citata legge n. 77 del 1983 comporta, in caso di societa'  gia'
autorizzate, la sospensione dell'esercizio del diritto  di  voto  con
gli effetti di cui all'articolo 5 del decreto-legge 8 aprile 1974, n.
95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 giugno 1974, n. 216,
e successive modificazioni, nonche'  all'articolo  9  della  legge  4
giugno 1985, n. 281, e successive modificazioni. 
  5.  Le  sostituzioni  comportanti  modifica  della  identita'   dei
soggetti di cui all'articolo 1, comma 5, lettere c), d) ed e),  della
citata legge n. 77 del 1983 devono essere comunicate  dalla  societa'
di gestione non oltre quindici giorni alla Banca  d'Italia  che,  nel
caso di accertata non conformita' alle prescrizioni, fissa un termine
per la regolarizzazione e, in difetto, ne fa immediata  relazione  al
Ministro del tesoro, che provvede ai sensi dell'articolo 2. 
  6. Qualora il capitale  sociale  o  il  patrimonio  della  societa'
scendano al di sotto del limite previsto al comma 3,  si  applica  la
procedura di cui al comma 5. 
 
          AVVERTENZA:
             Il  testo  delle note qui pubblicato e' stato redatto ai
          sensi  dell'art.  10,  comma  3,  del  testo  unico   delle
          disposizioni     sulla     promulgazione    delle    leggi,
          sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
          e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica  italiana,
          approvato  con  D.P.R.  28  dicembre 1985, n. 1092, al solo
          fine di facilitare la lettura delle disposizioni  di  legge
          alle  quali  e'  operato  il  rinvio.  Restano invariati il
          valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
          Note all'art. 1:
             - Il testo dell'intero art.  1,  della  legge  23  marzo
          1983,  n.  77  (Istituzione  e  disciplina dei fondi comuni
          d'investimento mobiliare), come sostituito dall'art. 1  del
          D.Lgs. 25 gennaio 1992, n. 83, e' il seguente:
             "Art.   1   (Autorizzazione   all'istituzione  di  fondi
          comuni). - 1. Le societa' per  azioni  aventi  per  oggetto
          esclusivo  la  gestione  di  fondi  comuni  di investimento
          collettivo  in  valori  mobiliari  di  tipo   aperto   sono
          autorizzate  dal  Ministro  del  tesoro,  sentita  la Banca
          d'Italia,  ad  istituire  fondi  comuni   di   investimento
          mobiliare aperti.
             2.  La  societa'  di  gestione puo' essere autorizzata a
          gestire piu' fondi; a tal  fine,  il  Ministro  del  tesoro
          tiene conto della specializzazionedei medesimi ovvero della
          dimensione   raggiunta   da  quelli  gia'  istituiti  dalla
          societa' richiedente.
             3. Con propri  decreti,  da  pubblicare  nella  Gazzetta
          Ufficiale   della   Repubblica,   il  Ministro  del  tesoro
          determina, entro quattro mesi dall'entrata in vigore  della
          presente legge, le modalita' di presentazione dell'istanza,
          gli  elementi  documentali  e  informativi  a corredo della
          stessa e ogni altra modalita' procedurale.
             4.   La   domanda    si    intende    accolta    qualora
          l'autorizzazione  non  venga negata dal Ministro del tesoro
          con provvedimento da comunicare alla  societa'  interessata
          entro  due mesi dalla presentazione della domanda medesima.
          Tuttavia,  ove  entro   detto   termine   siano   richieste
          informazioni complementari alla societa', il termine stesso
          e'   interrotto   e   dalla   data  di  ricezione  di  tali
          informazioni decorre per una sola volta un nuovo termine di
          un mese.
             5. L'autorizzazione non puo' essere concessa:
               a) se la  societa'  ha  un  capitale  sociale  versato
          inferiore  a due miliardi di lire o al piu' elevato importo
          stabilito, in via generale, con decreto  del  Ministro  del
          tesoro,  sentita  la Banca d'Italia. Il Ministro del tesoro
          stabilisce l'importo del capitale sociale iniziale in  modo
          che  la  societa'  sia fornita di mezzi finanziari adeguati
          per l'esercizio della sua attivita', tenuto anche conto del
          numero dei fondi da gestire e delle variazioni  del  valore
          della moneta;
               b)  se  la sede dell'amministrazione della societa' di
          gestione non e' situata, al pari della sua sede statutaria,
          in Italia;
               c)  se  la  maggioranza  degli   amministratori,   gli
          amministratori  delegati e i direttori generali nonche' gli
          amministratori e i dirigenti muniti di rappresentanza della
          societa' di gestione non abbiano  svolto  per  uno  o  piu'
          periodi  complessivamente  non  inferiori  ad  un  triennio
          funzioni  di  amministratore  o   funzioni   di   carattere
          direttivo  in  societa'  o  enti  del  settore  creditizio,
          finanziario e assicurativo,  aventi  capitale  o  fondo  di
          dotazione  non  inferiore  a  cinquecento milioni di lire o
          abbiano esercitato la professione di agente di cambio senza
          far fronte ai propri impegni come previsto dalla legge. Per
          le funzioni svolte presso societa' o  enti  che  non  hanno
          come   attivita'   esclusiva   una   o   piu'   di   quelle
          sopraindicate, si applicano  le  disposizioni  emanate  dal
          Ministro  del tesoro ai sensi dell'art. 3, comma 2, lettera
          c), della legge 2 gennaio 1991, n. 1;
                d) se, ferma l'applicabilita'  delle  norme  relative
          alle   cause  d'ineleggibilita'  e  di  decadenza  per  gli
          amministratori   delle    societa'    per    azioni,    gli
          amministratori, i direttori generali, i dirigenti muniti di
          rappresentanza  ed  i  sindaci  della  societa' di gestione
          abbiano  riportato  condanne,  ivi  comprese  le   sanzioni
          sostitutive di cui alla legge 24 novembre 1981, n. 689, per
          delitti  contro  il  patrimonio, per delitti contro la fede
          pubblica o contro l'economia pubblica, o  per  delitti  non
          colposi  per  i  quali  la  legge  commini  la  pena  della
          reclusione non inferiore nel massimo a cinque  anni  ovvero
          siano  o  siano stati sottoposti alle misure di prevenzione
          disposte ai sensi della legge 27 dicembre 1956, n. 1423,  o
          della   legge   31   maggio   1965,   n.  575,  cosi'  come
          successivamente modificate e integrate, salvi  gli  effetti
          della  riabilitazione.  Agli  amministratori,  ai direttori
          generali e a coloro che rivestono  cariche  che  comportano
          l'esercizio   di   funzioni  equivalenti  si  applicano  le
          disposizioni di cui all'art. 4 del decreto  del  Presidente
          della Repubblica 27 giugno 1985, n. 350;
               e)  se  i  componenti del collegio sindacale non siano
          iscritti nel registro dei revisori contabili;
               f) se i soggetti che, in virtu'  della  partecipazione
          al  capitale  in via diretta o per interposta persona o per
          il tramite di societa' fiduciaria o di societa' controllata
          ovvero  in  virtu'  di  particolari  vincoli   o   accordi,
          esercitano il controllo della societa' non sono in possesso
          dei  requisiti  di  onorabilita'  di cui al presente comma,
          lettera d). Ove il soggetto controllante  sia  una  persona
          giuridica  o una societa' di persone, tali requisiti devono
          essere  posseduti  dagli  amministratori  e  dai  direttori
          generali.  Ai  fini  della  presente  legge  il rapporto di
          controllo si considera esistente ai sensi  dell'art.    27,
          comma 2, della legge 10 ottobre 1990, n. 287.
             6.  Il  sopravvenuto verificarsi delle situazioni di cui
          al comma 5, lettere d) ed e), determina, quando  si  tratti
          di   societa'   gia'   autorizzate,   la   decadenza  degli
          interessati  dalle  cariche   ricoperte   e   deve   essere
          comunicato  dagli stessi alla societa', alla Banca d'Italia
          ed al Ministro del tesoro. La decadenza e' dichiarata entro
          trenta  giorni  dal  consiglio  di  amministrazione   della
          societa'.  Nel  caso  che  questo  non provveda nel termine
          predetto, la decadenza e' pronunciata dalla Banca d'Italia.
             7. L'applicazione provvisoria della misura  interdittiva
          prevista dall'art. 10, comma 3, della legge 31 maggio 1965,
          n.  575,  comporta  la  sospensione dalle cariche di cui al
          comma 5, lettera d), del presente articolo. La  sospensione
          dalla   carica   e'  disposta  entro  quindici  giorni  dal
          Consiglio di amministrazione della societa'  e  ove  questi
          non provveda dalla Banca d'Italia. Limitatamente al periodo
          in  cui  sono  sospesi, i sindaci effettivi sono sostituiti
          dai supplenti e gli amministratori sono sostituiti ai sensi
          dell'art. 2386 del codice civile.
             8. Le sostituzioni comportanti modifica della  identita'
          dei  soggetti  di  cui  al comma 5 devono essere comunicate
          dalla societa' di gestione, non oltre quindici giorni, alla
          Banca d'Italia che, nel caso di accertata  non  conformita'
          alle  prescrizioni di cui al comma 5, lettere c), d) ed e),
          fissa un termine per la regolarizzazione e, in difetto,  ne
          fa  immediata relazione al Ministro del tesoro che provvede
          ai sensi del successivo art. 8. Il difetto del requisito di
          onorabilita' di cui al comma 5, lettera  f),  comporta,  in
          caso   di   societa'   gia'   autorizzate,  la  sospensione
          dell'esercizio del diritto di voto, con gli effetti di  cui
          all'art. 9 della legge 4 giugno 1985, n. 281.
             9.  L'ammontare dei mezzi patrimoniali delle societa' di
          gestione autorizzate ai  sensi  del  comma  1  non  possono
          essere  inferiori  all'ammontare  stabilito in via generale
          con decreto del  Ministro  del  tesoro,  sentita  la  Banca
          d'Italia;  tale  ammontare  viene  determinato tenuto conto
          della  necessita'  da  parte  della  societa'  medesima  di
          disporre  dei  mezzi  sufficienti a far fronte alle proprie
          responsabilita' anche in relazione all'ammontare dei  fondi
          comuni gestiti. Qualora i mezzi patrimoniali delle societa'
          di  gestione  scendano  al di sotto delle misure fissate ai
          sensi  del  presente  articolo  si  applica  la   procedura
          prevista al comma 8.
             10.  E'  vietata  la  trasformazione  in  organismi  non
          rientranti nel campo di applicazione della direttiva del 20
          dicembre 1985, n. 85/611 della Comunita' economica europea,
          come modificata dalla  direttiva  del  22  marzo  1988,  n.
          88/220.
             11.  Trascorsi due anni dal rilascio dell'autorizzazione
          all'istituzione del  fondo  senza  che  la  societa'  abbia
          provveduto  all'istituzione  del medesimo e alla offerta al
          pubblico  delle  relative  quote,  l'autorizzazione  decade
          automaticamente.
             12.  La  societa'  di  gestione autorizzata ai sensi del
          comma 1 puo' assumere l'incarico di gestire  il  patrimonio
          di societa' di investimento a capitale variabile".
             -  Il  testo  dell'art.  4,  commi 1 e 2, come da ultimo
          modificato dall'art. 3 del decreto legislativo  27  gennaio
          1992, n. 90, e dell'art. 9, comma 12, della legge 2 gennaio
          1991,  n.  1  (Disciplina dell'attivita' di intermediazione
          mobiliare e disposizioni  sull'organizzazione  dei  mercati
          mobiliari), e' il seguente:
             "Art.  4  (Partecipazione  al capitale delle societa' di
          intermediazione mobiliare), commi 1  e  2.  -  1.  A  tutti
          coloro  che  partecipano in una societa' di intermediazione
          mobiliare in misura superiore al 2 per cento  del  capitale
          di  questa si applicano gli articoli 5, 5-ter e 5-quinquies
          del  citato  decreto-legge  n. 95 del 1974, convertito, con
          modificazioni, dalla citata legge n. 216 del 1974,  e  suc-
          cessive  modificazioni  ed  integrazioni.    La CONSOB puo'
          altresi'  avvalersi  nei  confronti   delle   societa'   di
          intermediazione mobiliare dei poteri di cui all'articolo 4-
          bis  dello stesso decreto-legge n. 95 del 1974, convertito,
          con modificazioni, dalla stessa legge n. 216 del 1984 e da'
          immediata notizia delle comunicazioni ricevute  alla  Banca
          d'Italia.  I  soggetti  di  cui  al  primo  periodo  devono
          sottoscrivere, entro quarantotto ore dall'assunzione  della
          partecipazione,   protocolli   di   autonomia   gestionale,
          utilizzando i modelli  di  cui  all'articolo  9,  comma  6,
          lettera  a),  e  astenersi  da  qualsiasi comportamento che
          possa essere di ostacolo ad una gestione indipendente, sana
          e prudente della  societa'  ovvero  che  possa  indurre  la
          societa'  medesima  ad  una  condotta  non  coerente  con i
          principi e le regole generali di cui alla  presente  legge.
          Copia  dei protocolli deve essere inviata alla CONSOB, alla
          Banca d'Italia e alla societa' partecipata  contestualmente
          alle   comunicazioni  di  cui  all'articolo  5  del  citato
          decreto-legge   n.   95   del   1974,    convertito,    con
          modificazioni,  dalla  citata legge n. 216 del 1974, e suc-
          cessive modificazioni e integrazioni. I soci che, essendovi
          tenuti, non hanno inviato i  protocolli  di  autonomia  nei
          modi e nei termini previsti dal presente comma, non possono
          esercitare   il   diritto  di  voto  inerente  alle  azioni
          possedute.  In  caso  di  inosservanza,  la   deliberazione
          dell'assemblea  e'  impugnabile  a norma dell'articolo 2377
          del codice civile se, senza il computo  dei  voti  che  non
          avrebbero  dovuto essere espressi, non si sarebbe raggiunta
          la    necessaria    maggioranza.    L'impugnazione    della
          deliberazione e' obbligatoria da parte degli amministratori
          e dei sindaci della societa' di intermediazione mobiliare e
          puo'  essere  proposta dalla CONSOB e dalla Banca d'Italia.
          Le azioni per le quali, a norma  del  presente  comma,  non
          puo' essere esercitato il diritto di voto sono computate ai
          fini della regolare costituzione dell'assemblea.
             2.  Le  norme  di cui al comma 1 si applicano anche alle
          societa' di  gestione  dei  fondi  comuni  di  investimento
          mobiliare  di  cui  alla  citata  legge  n. 77 del 1983. Le
          comunicazioni sono inviate alla Banca d'Italia, che ne  da'
          immediata notizia alla CONSOB".
             "Art.  9  (Vigilanza  sulle  societa' di intermediazione
          mobiliare), comma 12. - Alle partecipazioni nelle  societa'
          di  gestione  di  fondi comuni di investimento mobiliare di
          cui alla citata legge n.  77  del  1983,  si  applicano  le
          disposizioni di cui agli articoli 9 e 10 della citata legge
          4  giugno  1985,  n.  281.  La Banca d'Italia da' immediata
          notizia alla CONSOB delle comunicazioni ricevute".
             - Il testo dell'art. 5 del D.L. 8 aprile  1974,  n.  95,
          convertito,  con  modificazioni, dalla legge 7 giugno 1974,
          n. 216 (Disposizioni relative al mercato  mobiliare  ed  al
          trattamento  fiscale  dei  titoli azionari), come da ultimo
          modificato dall'art. 11 della legge 18  febbraio  1992,  n.
          149, e' il seguente:
             "Art.  5. - Tutti coloro che partecipano in una societa'
          con azioni quotate in borsa, o  ammesse  alle  negoziazioni
          nel  mercato  ristretto, in misura superiore al 2 per cento
          del capitale di questa,  nonche'  le  societa'  con  azioni
          quotate  in  borsa  o ammesse alle negoziazioni nel mercato
          ristretto che partecipano in una societa' le cui azioni non
          sono quotate in  borsa  o  ammesse  alle  negoziazioni  nel
          mercato  ristretto  o  in  una  societa'  a responsabilita'
          limitata in misura superiore al 10 per cento  del  capitale
          di questa, devono darne comunicazione scritta alla societa'
          stessa  ed  alla Commissione nazionale per le societa' e la
          borsa (CONSOB)  entro  quarantotto  ore  dall'operazione  a
          seguito  della quale la partecipazione ha superato il detto
          limite  percentuale.   Le   successive   variazioni   della
          partecipazione devono essere comunicate entro trenta giorni
          da quello in cui la misura dell'aumento o della diminuzione
          ha   superato  la  meta'  della  percentuale  stessa  o  la
          partecipazione si e' ridotta entro il  limite  percentuale.
          La  CONSOB  deve  dare  immediata  pubblica  notizia  della
          comunicazione ricevuta.
             Ai fini del calcolo della percentuale di  cui  al  comma
          precedente,  per  capitale della societa' si intende quello
          sottoscritto rappresentato da azioni o quote con diritto di
          voto. Agli stessi fini  la  partecipazione  e'  determinata
          senza  tenere  conto delle azioni o quote prive del diritto
          di voto. Sempre agli stessi  fini  si  tiene  conto  anche:
          delle  azioni  o  quote  possedute  indirettamente  da  una
          persona fisica o  giuridica  per  il  tramite  di  societa'
          controllate  o  di  societa'  fiduciarie  o  per interposta
          persona; delle azioni o  quote  possedute,  direttamente  o
          indirettamente,   a   titolo   di  pegno  o  di  usufrutto,
          sempreche' i diritti di voto ad essere inerenti spettino al
          creditore pignoratizio o all'usufruttuario; delle azioni  o
          quote  possedute, direttamente o indirettamente a titolo di
          deposito,   qualora   il   depositario   possa   esercitare
          discrezionalmente i diritti di voto ad esse inerenti; delle
          azioni  o quote oggetto di contratto di riporto delle quali
          si tiene conto, direttamente o  indirettamente,  tanto  nei
          confronti  del  riportato  che del riportatore. Le societa'
          con azioni quotate in borsa o ammesse alle negoziazioni nel
          mercato  ristretto  portano  a conoscenza del pubblico, con
          modalita' stabilite  dalla  Commissione  nazionale  per  le
          societa'  e  la  borsa, ogni variazione superiore al cinque
          per cento del proprio capitale sottoscritto e rappresentato
          da quote o azioni con diritto di voto.
             Le  comunicazioni  vengono  redatte  in  conformita'  ad
          apposito   modello,   approvato   con  deliberazione  della
          Commissione nazionale  per  le  societa'  e  la  borsa,  da
          pubblicare   nella   Gazzetta  Ufficiale  della  Repubblica
          italiana.   Devono   in   ogni   caso    risultare    dalle
          comunicazioni, per ciascuna partecipazione:
              1)   la   data   ed   il   titolo  dell'acquisto  della
          partecipazione o dell'aumento  o  della  diminuzione  della
          stessa;
              2) il numero, il valore nominale, il valore percentuale
          e la categoria delle azioni o quote possedute;
              3)   il   numero   delle   azioni   o  quote  possedute
          indirettamente,   con    l'indicazione    delle    societa'
          controllate   o  fiduciarie  o  delle  persone  interposte,
          nonche' di quelle possedute in pegno o in  usufrutto  o  in
          deposito e di quelle oggetto di contratto di riporto; nelle
          comunicazioni  fatte  da  societa' fiduciarie devono essere
          indicati gli effettivi proprietari delle azioni o quote;
              4) il  nominativo  della  o  delle  persone  fisiche  o
          giuridiche  cui  spetta il diritto di voto qualora il socio
          se ne sia privato in virtu' di un accordo.
             Al fine di verificare l'osservanza degli obblighi di cui
          al comma 1, la Commissione nazionale per le societa'  e  la
          borsa   puo'   chiedere   informazioni   ai   soggetti  che
          partecipano all'operazione.
             Le comunicazioni si considerano eseguite nel  giorno  in
          cui   sono   state   consegnate   o   spedite  per  lettera
          raccomandata, salva la facolta' della Commissione nazionale
          per le societa' e la borsa di permettere  in  via  generale
          l'adozione di altri mezzi idonei alla trasmissione.
             Il  diritto  di voto inerente alle azioni o quote per le
          quali sia stata omessa la  comunicazione  non  puo'  essere
          esercitato.  In  caso  di  inosservanza la deliberazione e'
          impugnabile a norma dell'art. 2377 del  codice  civile  se,
          senza  il  voto  degli  aventi diritto che avrebbero dovuto
          astenersi dalla votazione,  non  si  sarebbe  raggiunta  la
          necessaria maggioranza. L'impugnazione puo' essere proposta
          anche  dalla  Commissione  nazionale  per  le societa' e la
          borsa entro sei mesi dalla data della deliberazione ovvero,
          se questa e'  soggetta  a  iscrizione  nel  registro  delle
          imprese, entro sei mesi dall'iscrizione.
             Le  azioni  per le quali, a norma del presente articolo,
          non  puo'  essere  esercitato  il  diritto  di  voto   sono
          computate    ai    fini    della    regolare   costituzione
          dell'assemblea.
             Nel  caso  di  partecipazioni  reciproche  eccedenti  da
          entrambi i lati i limiti percentuali stabiliti nel comma 1,
          la  societa' che esegue la comunicazione di cui al presente
          articolo ed  al  successivo,  dopo  avere  ricevuto  quella
          dell'altra  societa' non puo' esercitare il diritto di voto
          inerente alle azioni o quote  eccedenti  e  deve  alienarle
          entro   dodici  mesi  da  quello  in  cui  ha  ricevuto  la
          comunicazione; in caso  di  mancata  alienazione  entro  il
          termine  previsto,  la  sospensione  del diritto di voto si
          estende  all'intera  partecipazione.  Se  le  due  societa'
          ricevono   la   comunicazione   nello   stesso   giorno  la
          sospensione del diritto di voto e l'obbligo di  alienazione
          si  applicano  ad entrambe, salvo loro diverso accordo, che
          deve  essere  immediatamente  comunicato  alla  Commissione
          nazionale per le societa' e la borsa.
             Per  le  plusvalenze  delle  azioni  o quote alienate in
          ottemperanza alle norme del presente articolo e nei termini
          ivi stabiliti si applicano le disposizioni dell'art. 54 del
          testo  unico  delle  imposte  sui  redditi,  approvato  con
          decreto  del  Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986,
          n. 917".
             - Il testo dell'art. 9 della legge 4 giugno 1985, n. 281
          (Disposizioni sull'ordinamento della Commissione  nazionale
          per le societa' e la borsa; norme per l'identificazione dei
          soci  delle  societa'  con  azioni quotate in borsa e delle
          societa'  per  azioni  esercenti  il  credito;   norme   di
          attuazione  delle  direttive CEE 79/279, 80/390 e 82/121 in
          materia di mercato dei valori mobiliari e disposizioni  per
          la   tutela  del  risparmio),  come  da  ultimo  modificato
          all'art. 19 del decreto legislativo 14  dicembre  1992,  n.
          481, e' il seguente:
             "Art. 9. - 1. Chiunque, anche per il tramite di societa'
          controllate,   di  societa'  fiduciarie  o  per  interposta
          persona, partecipa, in misura  superiore  alla  percentuale
          stabilita  in  via  generale  dalla Banca d'Italia, in enti
          creditizi  o  in  societa'   per   azioni   che   concedono
          finanziamenti sotto qualsiasi forma ne da' comunicazione ai
          medesimi  enti e societa' e alla Banca d'Italia. Le succes-
          sive  variazioni   della   partecipazione   devono   essere
          comunicate  quando  superano  la  misura  stabilita  in via
          generale dalla Banca d'Italia.
            2. La Banca d'Italia determina presupposti,  modalita'  e
          termini delle comunicazioni anche con riguardo alle ipotesi
          in cui il diritto di voto spetta o e' attribuito a soggetto
          diverso  dal  socio.  Le  istruzioni  sono pubblicate nella
          Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
             3. Al fine di verificare l'osservanza degli obblighi  di
          cui   al   comma   1,   la  Banca  d'Italia  puo'  chiedere
          informazioni   ai   soggetti   che   comunque   partecipano
          all'operazione.
             4.  Il  diritto di voto inerente alle azioni o quote per
          le quali sia stata omessa la comunicazione non puo'  essere
          esercitato.  In  caso  di inosservanza, la deliberazione e'
          impugnabile a norma dell'art.  2377 del codice civile se la
          maggioranza richiesta non sarebbe stata raggiunta  senza  i
          voti inerenti alle predette azioni o quote.  L'impugnazione
          puo'  essere  proposta anche dalla Banca d'Italia entro sei
          mesi  dalla  data  della deliberazione ovvero, se questa e'
          soggetta a iscrizione nel registro delle imprese, entro sei
          mesi dall'iscrizione. Le azioni o quote per  le  quali  non
          puo' essere esercitato il diritto di voto sono computate ai
          fini della regolare costituzione dell'assemblea.
             5.  E'  fatta  salva  l'applicazione  degli  articoli 5,
          5-bis, 5-ter, 5-quater, 5-quinquies e 5-sexies del decreto-
          legge 8 aprile 1974, n.  95, convertito, con modificazioni,
          dalla  legge  7  giugno  1974,   n.   216,   e   successive
          modificazioni e integrazioni, in aggiunta alle disposizioni
          dei commi che precedono del presente articolo".

il resto della Legge è possibile consultarlo su Normattiva.it


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