Leggi d'Italia
(Fonte opendata: Camera dei Deputati)- 1947
- 1948
- 1949
- 1950
- 1951
- 1952
- 1953
- 1954
- 1955
- 1956
- 1957
- 1958
- 1959
- 1960
- 1961
- 1962
- 1963
- 1964
- 1965
- 1966
- 1967
- 1968
- 1969
- 1970
- 1971
- 1972
- 1973
- 1974
- 1975
- 1976
- 1977
- 1978
- 1979
- 1980
- 1981
- 1982
- 1983
- 1984
- 1985
- 1986
- 1987
- 1988
- 1989
- 1990
- 1991
- 1992
- 1993
- 1994
- 1995
- 1996
- 1997
- 1998
- 1999
- 2000
- 2001
- 2002
- 2003
- 2004
- 2005
- 2006
- 2007
- 2008
- 2009
- 2010
- 2011
- 2012
- 2013
- 2014
- 2015
- 2016
- 2017
- 2018
Legge Ordinaria n. 99 del 07/02/1994 Pubblicata nella G.U. del 12 febbraio 1994, n. 35
Istituzione dell'Osservatorio dei programmi internazionali per le biblioteche.
Istituzione dell'Osservatorio dei programmi internazionali per le biblioteche.
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PROMULGA la seguente legge: Art. 1. 1. Nel decreto del Presidente della Repubblica 3 dicembre 1975, n. 805, dopo l'articolo 10 e' inserito il seguente: "Art. 10-bis. - 1. Presso l'Ufficio centrale per i beni librari e gli istituti culturali e' istituito l'Osservatorio dei programmi internazionali per le biblioteche. 2. L'Osservatorio, allo scopo di facilitare l'integrazione dei servizi bibliotecari e bibliografici italiani con quelli di altri Stati, con particolare riferimento agli Stati membri delle Comunita' europee, informa tutti i soggetti interessati sui programmi e i progetti internazionali, intraprende le azioni necessarie per promuovere la partecipazione italiana agli stessi e coordina le attivita' svolte nel loro ambito. In particolare, l'Osservatorio concorre all'attuazione dell'azione promossa dalla Commissione delle Comunita' europee, volta a sviluppare la cooperazione fra le biblioteche e a definire un sistema che consenta l'adeguamento dei loro servizi, anche mediante l'uso di tecnologie informatiche e telematiche. Ai predetti fini, l'Osservatorio cura i rapporti con amministrazioni, enti ed istituzioni, pubblici e privati, gestori di biblioteche, nonche' con gli organismi internazionali, gli istituti bibliotecari e gli organi similari di altri Stati. 3. L'Osservatorio e' composto da un dirigente del ruolo tecnico dei bibliotecari, che lo dirige, da sei tecnici bibliotecari ed informatici, anche appartenenti ad altre amministrazioni, nominati dal Ministro, nonche' da due rappresentanti del coordinamento degli assessori regionali alla cultura. I componenti dell'Osservatorio mantengono la collocazione e le funzioni nel ruolo di appartenenza. Alla segreteria dell'Osservatorio provvede l'Ufficio centrale per i beni librari e gli istituti culturali. I componenti dell'Osservatorio e gli addetti alla segreteria sono nominati con decreto del Ministro. Ai componenti dell'Osservatorio non competono compensi o indennita'". 2. Per il funzionamento e le attivita' dell'Osservatorio dei programmi internazionali per le biblioteche non possono essere assunti impegni a carattere obbligatorio o permanente. All'onere relativo al funzionamento ed alle attivita' promosse dall'Osservatorio, che non potra' superare i 50 milioni di lire annue, si provvede nei limiti ed a carico delle ordinarie dotazioni iscritte al capitolo 1534 dello stato di previsione del Ministero per i beni culturali e ambientali per il 1994 ed ai corrispondenti capitoli per gli anni successivi. La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato. Data a Roma, addi' 7 febbraio 1994 SCALFARO CIAMPI, Presidente del Consiglio dei Ministri Visto, il Guardasigilli: CONSO AVVERTENZA: Il testo della nota qui pubblicato e' stato redatto ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura della disposizione di legge alla quale e' operato il rinvio e della quale restano invariati il valore e l'efficacia.
Nota all'art. 1: - Il D.P.R. n. 805/1975 reca: "Organizzazione del Ministero per i beni culturali e ambientali".
il resto della Legge è possibile consultarlo su Normattiva.it
Blia.it NON utilizza cookie (v. informativa)
Per contattare la redazione di Blia.it potete scrivere a: info@blia.it (attenzione, blia.it non ha nessun rapporto con banche, scuole o altri enti/aziende, i cui indirizzi sono visualizzati al solo scopo di rendere un servizio agli utenti del sito)
Per contattare la redazione di Blia.it potete scrivere a: info@blia.it (attenzione, blia.it non ha nessun rapporto con banche, scuole o altri enti/aziende, i cui indirizzi sono visualizzati al solo scopo di rendere un servizio agli utenti del sito)