Leggi d'Italia
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Legge Ordinaria n. 309 del 27/07/1995 Pubblicata nella G.U. del 27 luglio 1995, n. 174
Modifiche alla legge 10 dicembre 1993, n. 515, in tema di contributi per le spese elettorali in caso di elezioni suppletive. Modifiche al testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, e al testo unico di cui al decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 533, in tema di termini per lo svolgimento di elezioni suppletive.
Modifiche alla legge 10 dicembre 1993, n. 515, in tema di contributi per le spese elettorali in caso di elezioni suppletive. Modifiche al testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, e al testo unico di cui al decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 533, in tema di termini per lo svolgimento di elezioni suppletive.
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PROMULGA la seguente legge: Art. 1. 1. Alla legge 10 dicembre 1993, n. 515, dopo l'articolo 9, e' inserito il seguente: "Art. 9-bis (Contributo alle spese elettorali in occasione di elezioni suppletive). - 1. In occasione di elezioni suppletive, il contributo finanziario di cui alla legge 2 maggio 1974, n. 195, e successive modificazioni, e' attribuito ai partiti o movimenti politici collegati ai candidati che risultino eletti o che abbiano conseguito nel proprio collegio almeno il 15 per cento dei voti validamente espressi. Il contributo e' ripartito tra i partiti e i movimenti politici in proporzione ai voti conseguiti dai candidati ad essi collegati nel collegio uninominale. I candidati alle elezioni suppletive della Camera dei deputati dichiarano, all'atto della candidatura, a quale partito o movimento politico si collegano per il rimborso delle spese elettorali. La dichiarazione e' facoltativa per i candidati alle elezioni suppletive del Senato della Repubblica; in caso di mancata dichiarazione, il contributo e' erogato direttamente a tali candidati, sussistendo i requisiti di cui al primo periodo del presente comma. 2. A tal fine e' istituito, in occasione di ciascun turno elettorale suppletivo, un fondo pari all'importo di lire 800 per il numero degli abitanti dei collegi elettorali interessati alla consultazione. Tale indice e' soggetto a rivalutazione in base agli indici dei prezzi al consumo per l'intera collettivita' nazionale rilevati dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT)".
AVVERTENZA: Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legisaltivi qui trascritti. Note al titolo: - La legge 10 dicembre 1993, n. 515, reca: "Disciplina delle campagne elettorali per l'elezione alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica". - Il decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, reca: "Approvazione del testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati". - Il decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 533, reca: "Testo unico delle leggi recanti norme per l'elezione del Senato della Repubblica". Nota all'art. 1: - Per la legge n. 515 del 1993 vedi la nota al titolo.
il resto della Legge è possibile consultarlo su Normattiva.it
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