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Legge Ordinaria n. 328 del 26/07/1995 Pubblicata nella G.U. del 5 agosto 1995, n. 182
Introduzione della prova di preselezione informatica nel concorso notarile.
  La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della  Repubblica  hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA
la seguente legge:

                               Art. 1

  1. Il numero 3 dell'articolo 5 della legge 16 febbraio 1913, n. 89,
e' sostituito dal seguente:
"3  non aver subito condanna per un reato non colposo punito con pena
non inferiore nel minimo a sei mesi, ancorche' sia stata inflitta una
pena  di  durata  minore;  l'esercizio dell'azione penale per uno dei
predetti reati comporta la sospensione della iscrizione nel ruolo dei
notai  sino al definitivo proscioglimento o sino alla declaratoria di
estinzione del reato".
  2.  Il  terzo  comma  dell'articolo 1 della legge 6 agosto 1926, n.
1365, e' sostituito dal seguente:
"Per l'ammissione al concorso gli aspiranti devono:
a) essere in possesso dei requisiti di cui all'articolo 5 della legge
   16  febbraio  1913,  n.  89,  e successive modificazioni; tuttavia
   l'esercizio dell'azione penale per un reato non colposo punito con
   pena   inferiore   nel   minimo   a  sei  mesi  non  impedisce  la
   partecipazione al concorso;
b) non  aver  compiuto  gli  anni  quaranta  alla  data  del bando di
   concorso;
c) aver superato la prova di preselezione informatica".
  3.  Dopo  l'articolo  5  della  legge 16 febbraio 1913, n. 89, sono
inseriti i seguenti:
"Art.  5-bis.  -  1.  Le  prove  scritte del concorso per la nomina a
notaio,  di  cui  all'articolo  1 della legge 6 agosto 1926, n. 1365,
sono  precedute  da  una prova di preselezione eseguita con strumenti
informatici  e  con assegnazione ai candidati di domande con risposte
multiple prefissate, secondo le modalita' stabilite dal regolamento.
2.  Alla  prova  di  preselezione  sono  ammessi i candidati aventi i
requisiti di cui all'articolo 1 della legge 25 maggio 1970, n. 358.
3.  L'ammissione  e'  deliberata  dal direttore generale degli affari
civili   e  delle  libere  professioni  del  Ministero  di  grazia  e
giustizia.
4.  La  prova  di preselezione e' sostenuta dai candidati prima delle
prove scritte di ciascun concorso.
5.  Dalla  prova  di  preselezione  sono  esonerati  coloro che hanno
conseguito  l'idoneita' in uno degli ultimi tre concorsi espletati in
precedenza.
Art.  5-ter.  -  1.  La  prova di preselezione si svolge, con cadenza
annuale,  a  Roma  in  sede  unica  nazionale,  anche  per  gruppi di
candidati divisi per lettera.
2.  La  prova  di preselezione e' unica per ciascun candidato e verte
sulle  materie  oggetto del concorso. I quesiti, in numero uguale per
ciascun candidato, sono circoscritti a dati normativi, con esclusione
di   argomenti   dottrinali  e  giurisprudenziali,  e  devono  essere
formulati  in  modo  da  assicurare  parita'  di  trattamento  per  i
candidati.
3.  Oltre  ai  candidati  di  cui  al comma 5 dell'articolo 5-bis, e'
ammesso  a  sostenere  le prove scritte un numero di candidati pari a
cinque  volte  i  posti messi a concorso e, comunque, non inferiore a
novecento,  secondo  la  graduatoria  formata  in  base  al punteggio
conseguito da ciascun candidato nella prova di preselezione.
4.  Sono comunque ammessi alle prove scritte i candidati classificati
ex  aequo  rispetto  all'ultimo che risulterebbe ammesso ai sensi del
comma 3.
Art.  5-quater.  -  1.  Presso  il Ministero di grazia e giustizia e'
istituita la Commissione permanente per la conservazione, la gestione
e  l'aggiornamento  del  sistema  per  la  prova  di preselezione del
concorso  per  la nomina a notaio e del relativo archivio informatico
dei  quesiti.  La Commissione e' formata dal direttore generale degli
affari  civili e delle libere professionali del Ministero o da un suo
delegato,   dal   direttore   dell'Ufficio   notariato  dello  stesso
Ministero,  dal presidente del Consiglio nazionale del notariato o da
un  suo  delegato e da sei notai nominati per non piu' di cinque anni
con  le  modalita'  stabilite dal regolamento. La partecipazione alla
Commissione  non  comporta  alcuna indennita' o retribuzione a carico
dello Stato, ne' alcun tipo di rimborso spese.
2.  I  contenuti  dell'archivio  informatico  dei  quesiti  non  sono
segreti".
  4. All'articolo 9 del regio decreto 14 novembre 1926, n. 1953, sono
aggiunti, in fine, i seguenti commi:
"Il  concorso  per  la  nomina  a notaio e' bandito annualmente e nel
bando  sono  indicati  anche i giorni e il luogo di svolgimento della
prova di preselezione.
La  domanda di ammissione e' unica tanto per la prova di preselezione
quanto per le prove di esame".
  5.  All'articolo  13  del  regio decreto 14 novembre 1926, n. 1953,
come modificato dal regio decreto 2 maggio 1932, n. 496, e' aggiunto,
in fine, il seguente comma:
"La commissione esaminatrice sovrintende anche allo svolgimento della
prova  di preselezione di cui agli articoli 5-bis e 5-ter della legge
16 febbraio 1913, n. 89, e successive modificazioni;".
  6. Il Ministro di grazia e giustizia e' autorizzato ad emanare, con
proprio  decreto entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore
della  presente legge, il regolamento per l'attuazione degli articoli
5-bis,  5-ter  e  5-quater  della  legge  16  febbraio  1913,  n. 89,
introdotti   dal   comma   3   del  presente  articolo,  nonche'  per
l'attuazione  degli  articoli  9  e  13 del regio decreto 14 novembre
1926, n. 1953, e successive modificazioni, determinando, tra l'altro,
le  caratteristiche  ed  il  contenuto dell'archivio dei quali per la
prova di preselezione, i metodi di assegnazione dei quesiti a ciascun
candidato,  il  conferimento dei punteggi, le modalita' di formazione
della  graduatoria,  le  caratteristiche  dei sistemi operativi e dei
relativi elaborati e quant'altro attinente all'esecuzione della prova
di  preselezione ed alla conservazione, gestione ed aggiornamento del
sistema per la prova di preselezione.
  7.  Fino  a  quando  non  sara' operante il sistema per la prova di
preselezione,  l'ammissione  alle  prove  scritte del concorso per la
nomina   a   notaio  continua  ad  essere  disciplinata  dalle  norme
precedentemente in vigore.
  8.  Il  limite di eta' per l'ammissione al concorso per la nomina a
notaio,  di cui alla lettera b) del terzo comma dell'articolo 1 della
legge  6  agosto  1926;  n.  1365,  come  modificato  dal comma 2 del
presente  articolo,  non  e'  elevabile  per alcuna causa prevista da
disposizioni anteriori alla presente legge.
  9.  Per  un  periodo  di dieci anni dalla data di entrata in vigore
della  presente  legge resta in vigore, per gli iscritti nel registro
dei praticanti anteriormente alla medesima data di entrata in vigore,
il  limite di eta' di cinquanta anni per l'ammissione al concorso per
la nomina a notaio.
  10.  Le disposizioni dei commi 1 e 2 si applicano ai fatti commessi
dopo  la  data  di  entrata in vigore della presente legge e, qualora
piu'   favorevoli  delle  disposizioni  previgenti,  anche  ai  fatti
commessi  in  precedenza,  salvo  che  sia stata pronunciata sentenza
irrevocabile.
  11.  E'  abrogato il decreto legislativo del Capo provvisorio dello
Stato 26 aprile 1947, n. 498.
 
          AVVERTENZA:
             Il testo delle note qui pubblicato e' stato  redatto  ai
          sensi  dell'art.  10,  commi  2  e 3, del testo unico delle
          disposizioni    sulla    promulgazione     delle     leggi,
          sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
          e  sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
          approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985,  n.  1092,  al  solo
          fine  di  facilitare la lettura delle disposizioni di legge
          modificate o alle  quali  e'  operato  il  rinvio.  Restano
          invariati  il  valore  e l'efficacia degli atti legislativi
          qui trascritti.
          Note all'art. 1:
             - Si riporta il testo dell'art. 5 della legge n. 89/1913
          (Ordinamento del notariato e degli archivi  notarili)  come
          modificato dalla presente legge:
             "Art.   5.   -  Per  ottenere  la  nomina  a  notaro  e'
          necessario:
              1 essere cittadino del Regno ed aver compiuto l'eta' di
          anni 21;
              2 essere di moralita' e di condotta sotto ogni rapporto
          incensurate;
              ' 3 non aver subito condanna per un reato  non  colposo
          punito  con  pena  non  inferiore  nel  minimo  a sei mesi,
          ancorche' sia stata inflitta una  pena  di  durata  minore;
          l'esercizio  dell'azione  penale per uno dei predetti reati
          comporta la sospensione  della  iscrizione  nel  ruolo  dei
          notai  sino  al  definitivo  proscioglimento  o  sino  alla
          declaratoria di estinzione del reato';
              4 essere fornito della laurea in giurisprudenza data  o
          confermata in una delle Universita' del Regno;
              5   avere   ottenuto,   dopo   conseguita   la  laurea,
          l'iscrizione fra i praticanti presso un Consiglio  notarile
          ed  avere  fatto  la  pratica  per  due anni continui, dopo
          l'iscrizione, presso un notaro del distretto, designato dal
          praticante,   col   consenso   del    notaro    stesso    e
          coll'approvazione del Consiglio.
             Per   coloro   che  sono  stati  funzionari  dell'ordine
          giudiziario almeno  per  due  anni,  per  gli  avvocati  in
          esercizio  e  per i procuratori pure in esercizio da almeno
          due anni, basta la pratica per un anno continuo.
             La pratica incominciata  in  un  distretto  puo'  essere
          continuata   in  un  altro  distretto;  nel  qual  caso  il
          praticante dovra' trasferire presso il  Consiglio  notarile
          di  quest'ultimo  distretto  la  iscrizione  gia'  ottenuta
          nell'altro e fare la pratica presso il notaro del distretto
          in cui intende proseguirla;
              6  avere  sostenuto  con  approvazione  un   esame   di
          idoneita', dopo compiuta la pratica notarile".
             -  Si  riporta  il  testo  dell'art.  1  della  legge n.
          1365/1926 (Norme per il  conferimento  di  posti  notarili)
          come modificato dalla presente legge:
             "Art.  1.  -  I notai sono nominati con decreto reale in
          seguito a concorso per esame,  che  sara'  tenuto  in  Roma
          almeno  una  volta  all'anno,  per quel numero di posti che
          sara' determinato dal Ministro per la giustizia.
             L'esame avra' carattere teorico-pratico e  le  modalita'
          relative saranno stabilite con decreto del Ministro stesso.
             Per l'ammissione al concorso gli aspiranti devono:
               a)  essere in possesso dei requisiti di cui all'art. 5
          della  legge  16  febbraio  1913,  n.  89,   e   successive
          modificazioni;  tuttavia l'esercizio dell'azione penale per
          un reato non colposo punito  con  pena  non  inferiore  nel
          minimo  a  sei  mesi  non  impedisce  la  partecipazione al
          concorso;
               b) non aver compiuto gli anni quaranta alla  data  del
          bando di concorso;
               c)    aver   superato   la   prova   di   preselezione
          informatica".
             - Il testo dell'art. 1 della legge n. 358/1970 (Modifica
          delle norme concernenti la documentazione delle domande  di
          ammissione ai concorsi per esame per la nomina a notaio) e'
          il seguente:
             "Art.  1.  (Domanda  di ammissione al concorso per esame
          per la nomina a notaio). - Nella domanda, in carta  legale,
          per   l'ammissione   al   concorso   gli  aspiranti  devono
          dichiarare:
              la data ed il luogo di nascita;
              il possesso della cittadinanza italiana;
              il comune nella cui  lista  elettorale  sono  iscritti,
          ovvero  i motivi della non iscrizione o della cancellazione
          dalla lista medesima;
              le eventuali condanne penali riportate;
              l'inesistenza   di   sentenze   di    fallimento,    di
          interdizione  o  di  inabilitazione  pronunciate nei propri
          confronti;
              il possesso del diploma di laurea in giurisprudenza;
              il  compimento,  entro  il   termine   utile   per   la
          presentazione  della  domanda  di  ammissione  al concorso,
          della pratica notarile, con  la  indicazione  del  relativo
          periodo  e  del consiglio notarile nella cui circoscrizione
          la pratica stessa e' stata effettuata;
              l'esenzione   da   difetti  che  importino  inidoneita'
          all'esercizio delle funzioni notarili.
             La firma in calce alla domanda deve  essere  autenticata
          da  un  notaio  o  dal  segretario  comunale  del  luogo di
          residenza  dell'aspirante.  Per  i  dipendenti  statali  e'
          sufficiente  il  visto  del  capo  dell'ufficio  nel  quale
          prestano servizio.
             L'amministrazione provvede di  ufficio  all'accertamento
          dei   requisiti   della  buona  condotta,  dell'assenza  di
          precedenti penali, di carichi pendenti, di declaratorie  di
          fallimento, di interdizione e di inabilitazione.
             Alla domanda i concorrenti devono allegare:
              quietanza comprovante l'effettuato versamento presso un
          ufficio  del  registro della tassa erariale di lire seimila
          stabilita dall'art.   4 della legge  8  dicembre  1956,  n.
          1878,    per    ammissione   ad   esami   di   abilitazione
          professionale. Sono esenti dal pagamento  di  questa  tassa
          coloro  che siano risultati idonei in un concorso per esame
          per la nomina a notaio;
              quietanza comprovante l'effettuato versamento presso un
          archivio notarile della somma di lire tremila, di cui  lire
          mille  per  tassa di concorso e lire duemila per contributo
          alle spese di concorso.".
             - Si riporta il testo degli articoli 9 e 13 del R.D.  n.
          1953/1926  (Disposizioni  sul  conferimento  dei  posti  di
          notaro) come modificati dalla presente legge:
             "Art. 9. - Il concorso per esame e' disposto con decreto
          ministeriale che viene pubblicato nella Gazzetta  Ufficiale
          del Regno e inserito nel Bollettino ufficiale del Ministero
          della giustizia.
             Il decreto contiene l'elenco dei posti messi a concorso,
          stabilisce il termine per la presentazione delle domande di
          ammissione e indica i giorni in cui avranno luogo le prove.
            Il concorso per la nomina a notaio e' bandito annualmente
          e  nel  bando  sono  indicati  anche i giorni e il luogo di
          svolgimento della prova di preselezione.
             La domanda di ammissione e' unica tanto per la prova  di
          preselezione quanto per le prove di esame".
             "Art.  13.  -  La commissione esaminatrice, da nominarsi
          con decreto del Ministro per la giustizia, e' composta:
               a) di un magistrato, anche se trattenuto al Ministero,
          avente grado non inferiore a consigliere  di  Cassazione  o
          equiparato, il quale la presiede;
               b)  di  un  professore  di  materie  giuridiche in una
          universita' o istituto superiore di grado universitario;
               c) di un consigliere di Corte d'Appello  o  equiparato
          trattenuto  al  Ministero  della  giustizia con funzione di
          direttore capo di ufficio o di ispettore superiore;
               d)  di  due  notai  anche  se  cessati  dall'esercizio
          notarile.
            La   commissione   esaminatrice  sovrintende  anche  allo
          svolgimento  della  prova  di  preselezione  di  cui   agli
          articoli 5-bis e 5-ter della legge 16 febbraio 1913, n. 89,
          e successive modificazioni;".
             -  Il testo del D.Lgs. C.P.S. n. 498/1947 (Modificazioni
          alla legge notarile) era il seguente:
             1. - Per tutti gli effetti riguardanti la  durata  della
          pratica  notarile  i  segretari comunali e provinciali, che
          abbiano almeno due anni di servizio effettivo dalla data di
          iscrizione nei rispettivi ruoli, sono equiparati  a  coloro
          che  si  trovino  nelle condizioni previste dal n. 5, primo
          capoverso, dell'art. 5 della legge 16 febbraio 1913, n. 89.
             2. - Il presente  decreto  entra  in  vigore  il  giorno
          successivo  a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta
          Ufficiale della Repubblica italiana.

il resto della Legge è possibile consultarlo su Normattiva.it


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