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Legge Ordinaria n. 36 del 16/02/1995 Pubblicata nella G.U. del 18 febbraio 1995, n. 41
Proroga delle disposizioni di cui all'articolo 41-bis della legge 26 luglio 1975, n. 354, sulla sospensione delle normali regole di trattamento penitenziario.
  La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della  Repubblica  hanno
approvato;
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
                              PROMULGA
la seguente legge:

                               Art. 1

  1.  L'efficacia  delle disposizioni di cui al comma 2 dell'articolo
41-bis  della  legge 26 luglio 1975, n. 354, introdotto dall'articolo
10   della   legge   10  ottobre  1986,  n.  663,  e  modificato  dal
decreto-legge  8  giugno 1992, n. 306, convertito, con modificazioni,
dalla  legge  7 agosto 1992, n. 356, e' prorogata fino al 31 dicembre
1999.
  La  presente  legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserita
nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato.
   Data a Roma, addi' 16 febbraio 1995
                              SCALFARO
                                  DINI,  Presidente del Consiglio dei
                                  Ministri
Visto, il Guardasigilli: MANCUSO

          AVVERTENZA:
          Il  testo  della  nota  qui  pubblicato e' stato redatto ai
          sensi   dell'art.  10,  comma  3,  del  testo  unico  delle
          disposizioni     sulla     promulgazione    delle    leggi,
          sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
          e  sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
          approvato  con  decreto  del Presidente della Repubblica 28
          dicembre  1985,  n.  1092,  al  solo  fine di facilitare la
          lettura  della  disposizione di legge alla quale e' operato
          il  rinvio  e  della  quale  restano  invariati il valore e
          l'efficacia.

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          Nota all'art. 1:
             -  Il  testo del comma 2 dell'art. 41-bis della legge 26
          luglio 1975, n. 354 (Norme sull'ordinamento penitenziario e
          sull'esecuzione delle misure privative e  limitative  della
          liberta'),  introdotto  dall'art. 10 della legge 10 ottobre
          1986, n. 663, e modificato dal D.L. 8 giugno 1992, n.  306,
          convertito,  con  modificazioni, dalla legge 7 agosto 1992,
          n.  356, e' il seguente: "2. Quando ricorrano gravi  motivi
          di  ordine  e  di sicurezza pubblica, anche a richiesta del
          Ministro dell'interno, il Ministro di grazia e giustizia ha
          altresi' la facolta' di sospendere, in tutto  o  in  parte,
          nei confronti dei detenuti per taluno dei delitti di cui al
          comma  1  dell'art.  4-bis,  l'applicazione delle regole di
          trattamento e degli istituti previsti dalla presente  legge
          che  possano porsi in concreto contrasto con le esigenze di
          ordine e di sicurezza".

il resto della Legge è possibile consultarlo su Normattiva.it


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