Legge Ordinaria n. 109 del 07/03/1996 Pubblicata nella G.U. del 9 marzo 1996, n. 58
Disposizioni in materia di gestione e destinazione di beni sequestrati o confiscati. Modifiche alla legge 31 maggio 1965, n. 575, e all'articolo 3 della legge 23 luglio 1991, n. 223. Abrogazione dell'articolo 4 del decreto-legge 14 giugno 1989, n. 230, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 1989, n. 282.
   La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della  Repubblica hanno
approvato;
 
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
                              PROMULGA
 
la seguente legge:
 
                               Art. 1.
 
1.  Il  comma 3 dell'articolo 2-sexies della legge 31 maggio 1965, n.
   575, e successive modificazioni, e' sostituito dal seguente:
"3. L'amministratore e' scelto tra  gli  iscritti  negli  albi  degli
   avvocati, dei procuratori legali, dei dottori commercialisti e dei
   ragionieri  del  distretto nonche' tra persone che, pur non munite
   delle  suddette  qualifiche  professionali,   abbiano   comprovata
   competenza  nell'amministrazione  di  beni  del  genere  di quelli
   sequestrati. Quando oggetto del sequestro sono beni costituiti  in
   azienda,  l'amministratore  puo'  essere scelto anche tra soggetti
   che  hanno  svolto  o  svolgono  funzioni   di   commissario   per
   l'amministrazione  delle  grandi  imprese  in  crisi  ai sensi del
   decreto-legge  30   gennaio   1979,   n.   26,   convertito,   con
   modificazioni,  dalla  legge  3  aprile  1979, n. 95, e successive
   modificazioni".
 
          AVVERTENZA:
             Il testo delle note qui pubblicato e' stato  redatto  ai
          sensi  dell'art.  10,  commi  2  e 3, del testo unico delle
          disposizioni    sulla    promulgazione     delle     leggi,
          sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
          e  sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
          approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985,  n.  1092,  al  solo
          fine  di  facilitare la lettura delle disposizioni di legge
          modificate o alle  quali  e'  operato  il  rinvio.  Restano
          invariati  il  valore  e l'efficacia degli atti legislativi
          qui trascritti.
          Note al titolo:
             - La legge 31 maggio 1965, n. 575,  reca:  "Disposizioni
          contro la mafia".
             -  La  legge  23  luglio  1991,  n. 223, reca: "Norme in
          materia di cassa integrazione,  mobilita',  trattamenti  di
          disoccupazione,  attuazione  di  direttive  della Comunita'
          europea, avviamento al  lavoro  ed  altre  disposizioni  in
          materia di mercato del lavoro".
             -  Il  D.L.  14  giugno  1989,  n.  230, convertito, con
          modificazioni, dalla legge 4 agosto  1989,  n.  282,  reca:
          "Disposizioni    urgenti   per   l'amministrazione   e   la
          destinazione dei beni confiscati ai sensi  della  legge  31
          maggio 1965, n. 575".
          Nota all'art. 1:
             -  Il  testo  dell'art.  2-sexies  della citata legge n.
          575/1965,   e   successive   modificazioni,   cosi'    come
          ulteriormente   modificato  dalla  presente  legge,  e'  il
          seguente:
             "Art. 2-sexies. - 1. Con il provvedimento con  il  quale
          dispone  il sequestro previsto dagli articoli precedenti il
          tribunale nomina il giudice delegato alla  procedura  e  un
          amministratore.  Qualora  il  provvedimento sia emanato nel
          corso dell'istruzione per  il  reato  di  cui  all'articolo
          416-bis  del  codice penale, la nomina del giudice delegato
          alla  procedura  e  dell'amministratore  e'  disposta   dal
          presidente del tribunale. L'amministratore ha il compito di
          provvedere    alla    custodia,    alla   conservazione   e
          all'amministrazione dei beni sequestrati  anche  nel  corso
          degli eventuali giudizi di impugnazione, sotto la direzione
          del  giudice  delegato,  anche  al fine di incrementare, se
          possibile, la redditivita' dei beni.
             2. Il giudice delegato puo' adottare nei confronti della
          persona sottoposta alla procedura e della  sua  famiglia  i
          provvedimenti  indicati  nell'art.  47 del regio decreto 16
          marzo 1942, n. 267,  quando  ricorrano  le  condizioni  ivi
          previste. Egli puo' altresi' autorizzare l'amministratore a
          farsi  coadiuvare, sotto la sua responsabilita', da tecnici
          o da altre persone retribuite.
             3. L'amministratore e' scelto  tra  gli  iscritti  negli
          albi  degli  avvocati,  dei procuratori legali, dei dottori
          commercialisti e dei ragionieri del distretto  nonche'  tra
          persone  che,  pur  non  munite  delle  suddette qualifiche
          professionali, abbiano comprovata  competenza,  nell'ammini
          strazione  di beni del genere di quelli sequestrati. Quando
          oggetto del sequestro  sono  beni  costituiti  in  azienda,
          l'amministratore  puo' essere scelto anche tra soggetti che
          hanno  svolto  o  svolgono  funzioni  di  commissario   per
          l'amministrazione  delle  grandi  imprese in crisi ai sensi
          del decreto-legge 30 gennaio 1979, n. 26,  convertito,  con
          modificazioni,  dalla legge 3 aprile 1979, n. 95, e succes-
          sive modificazioni.
             4. Non  possono  essere  nominate  le  persone  nei  cui
          confronti il provvedimento e' stato disposto, il coniuge, i
          parenti,  gli  affini e le persone con esse conviventi, ne'
          le   persone   condannate   ad   una   pena   che   importi
          l'interdizione,  anche  temporanea,  dai  pubblici uffici o
          coloro cui sia stata irrogata una misura di prevenzione".

il resto della Legge è possibile consultarlo su Normattiva.it


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