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Legge Ordinaria n. 509 del 01/10/1996 G.U. n. 231 del 2 Ottobre 1996
Istituzione di una Commissione parlamentare d' inchiesta sul fenomeno della mafia e delle altre associazioni criminali similari
Istituzione di una Commissione parlamentare d' inchiesta sul fenomeno della mafia e delle altre associazioni criminali similari
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PROMULGA la seguente legge: Art. 1. Istituzione e compiti 1. E' istituita, per la durata della XIII Legislatura, ai sensi dell'articolo 82 della Costituzione, una Commissione parlamentare d'inchiesta sul fenomeno della mafia, con il compito di: a) verificare l'attuazione della legge 13 settembre 1982, n. 646, e successive modificazioni, e delle altre leggi dello Stato, nonche' degli indirizzi del Parlamento, con riferimento al fenomeno mafioso; b) accertare la congruita' della normativa vigente, formulando le proposte di carattere legislativo e amministrativo ritenute opportune per rendere piu' coordinata e incisiva l'iniziativa dello Stato, delle regioni e degli enti locali e piu' adeguate le intese internazionali concernenti la prevenzione delle attivita' criminali, l'assistenza e la cooperazione giudiziaria; c) accertare e valutare la natura e le caratteristiche dei mutamenti e delle trasformazioni del fenomeno mafioso e di tutte le sue connessioni; d) riferire al Parlamento al termine dei suoi lavori, nonche' ogni volta che lo ritenga opportuno e comunque annualmente. 2. La Commissione procede alle indagini e agli esami con gli stessi poteri e le stesse limitazioni dell'autorita' giudiziaria. 3. Eguali compiti sono attribuiti alla Commissione con riferimento alla camorra ed alle altre associazioni comunque denominate, che abbiano le caratteristiche di cui all'articolo 416-bis del codice penale. 4. La Commissione puo' organizzare i suoi lavori attraverso uno o piu' comitati, costituiti secondo il regolamento di cui all'articolo 6.
AVVERTENZA: Il testo della nota qui pubblicato e' stato redatto ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura della disposizione di legge alla quale e' operato il rinvio e della quale restano invariati il valore e l'efficacia. Nota all'art. 1: - La legge 13 settembre 1982, n. 646, reca: "Disposizioni in materia di misure di prevenzione di carattere patrimoniale ed integrazioni alle leggi 27 dicembre 1956, n. 1423, 10 febbraio 1962, n. 57, e 31 maggio 1965, n. 575. Istituzione di una commissione parlamentare sul fenomeno della mafia".
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