Legge Ordinaria n. 531 del 17/10/1996 G.U. n. 247 del 21 Ottobre 1996
Sanatoria degli effetti prodotti dall' articolo 18 dei decreti-legge 23 settembre 1994, n. 548, 25 novembre 1994, n. 648, 26 gennaio 1995, n. 23 e 27 marzo 1995, n. 87, non convertiti in legge, in materia di giudizio di idoneità per i ricercatori in servizio presso gli istituti di ricerca e sperimentazione agraria
  La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della  Repubblica  hanno
approvato;
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
                              PROMULGA
la seguente legge:
                               Art. 1.
  1.  Sono  fatti  salvi  gli  effetti  giuridici  ed  economici  nei
confronti  dei  ricercatori  che  abbiano  superato  il  giudizio  di
idoneita'  svolto  in  attuazione  dell'articolo  23  del decreto del
Presidente della Repubblica 28 settembre 1987, n. 568,  e  che  siano
stati   inquadrati   nel   profilo  di  primo  ricercatore  ai  sensi
dell'articolo 18 dei decreti-legge 23  settembre  1994,  n.  548,  25
novembre  1994,  n.  648, 26 gennaio 1995, n. 23, e 27 marzo 1995, n.
87, non convertiti in legge.
  La presente legge, munita del sigillo dello Stato,  sara'  inserita
nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato.
   Data a Roma, addi' 17 ottobre 1996
                              SCALFARO
                                  PRODI, Presidente del Consiglio dei
                                  Ministri
Visto, il Guardasigilli: FLICK
 
          Note all'art. 1:
             -  Per il testo dell'art. 18 dei DD.LL. numeri 548/1994,
          648/1994, 23/1995 e 87/1995 si veda in nota al titolo.
             - Il testo dell'art. 23 del D.P.R. n. 568/1987,  recante
          recepimento   delle   norme   risultanti  dalla  disciplina
          prevista  dall'accordo  sindacale  per  il  personale   del
          comparto  delle  istituzioni  e  degli  enti  di  ricerca e
          sperimentazione,  di  cui  all'art.  7  del   decreto   del
          Presidente  della  Repubblica  5  marzo 1986, n. 68, per il
          triennio 1985-1987, e' il seguente:
             "Art. 23 (Disposizioni particolari  per  il  trattamento
          economico  degli sperimentatori delle stazioni sperimentali
          per l'industria ed istituti di  ricerca  e  sperimentazione
          agraria  e  talassografici  e dei ricercatori dell'Istituto
          superiore di sanita'). - 1.  Al  ricercatore  dell'Istituto
          superiore  di  sanita' e allo sperimentatore delle stazioni
          ed  istituti  viene  attribuito  il  trattamento  economico
          previsto   per   la   posizione  iniziale  del  profilo  di
          ricercatore.    Relativamente  al  personale  in  servizio,
          rivestente  la  qualifica  di sperimentatore delle stazioni
          sperimentali  per   l'industria   e   degli   istituti   di
          sperimentazione  agraria  e  talassografici  attualmente in
          servizio con almeno  otto  anni  di  effettivo  servizio  e
          previo  superamento di un giudizio di idoneita' espresso da
          una commissione nominata  dagli  organi  competenti,  e  ai
          primi  ricercatori  dell'Istituto  superiore di sanita', e'
          attribuito il trattamento economico  della  seconda  fascia
          differenziata    di   professionalita'   del   profilo   di
          ricercatore. La nuova normativa  trovera'  recepimento  nel
          regolamento organico da adottare da parte dei singoli enti.
             2.  I suddetti trattamenti verranno corrisposti a regime
          dal 1 gennaio 1988. Per gli anni 1986 e 1987 e' corrisposto
          rispettivamente  il  30  per  cento  ed  il  65  per  cento
          dell'incremento  tabellare  iniziale  previsto  dalle nuove
          qualifiche e delle relative maggiorazioni".

il resto della Legge è possibile consultarlo su Normattiva.it


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