Leggi d'Italia
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Legge Ordinaria n. 531 del 17/10/1996 G.U. n. 247 del 21 Ottobre 1996
Sanatoria degli effetti prodotti dall' articolo 18 dei decreti-legge 23 settembre 1994, n. 548, 25 novembre 1994, n. 648, 26 gennaio 1995, n. 23 e 27 marzo 1995, n. 87, non convertiti in legge, in materia di giudizio di idoneità per i ricercatori in servizio presso gli istituti di ricerca e sperimentazione agraria
Sanatoria degli effetti prodotti dall' articolo 18 dei decreti-legge 23 settembre 1994, n. 548, 25 novembre 1994, n. 648, 26 gennaio 1995, n. 23 e 27 marzo 1995, n. 87, non convertiti in legge, in materia di giudizio di idoneità per i ricercatori in servizio presso gli istituti di ricerca e sperimentazione agraria
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PROMULGA la seguente legge: Art. 1. 1. Sono fatti salvi gli effetti giuridici ed economici nei confronti dei ricercatori che abbiano superato il giudizio di idoneita' svolto in attuazione dell'articolo 23 del decreto del Presidente della Repubblica 28 settembre 1987, n. 568, e che siano stati inquadrati nel profilo di primo ricercatore ai sensi dell'articolo 18 dei decreti-legge 23 settembre 1994, n. 548, 25 novembre 1994, n. 648, 26 gennaio 1995, n. 23, e 27 marzo 1995, n. 87, non convertiti in legge. La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato. Data a Roma, addi' 17 ottobre 1996 SCALFARO PRODI, Presidente del Consiglio dei Ministri Visto, il Guardasigilli: FLICK
Note all'art. 1: - Per il testo dell'art. 18 dei DD.LL. numeri 548/1994, 648/1994, 23/1995 e 87/1995 si veda in nota al titolo. - Il testo dell'art. 23 del D.P.R. n. 568/1987, recante recepimento delle norme risultanti dalla disciplina prevista dall'accordo sindacale per il personale del comparto delle istituzioni e degli enti di ricerca e sperimentazione, di cui all'art. 7 del decreto del Presidente della Repubblica 5 marzo 1986, n. 68, per il triennio 1985-1987, e' il seguente: "Art. 23 (Disposizioni particolari per il trattamento economico degli sperimentatori delle stazioni sperimentali per l'industria ed istituti di ricerca e sperimentazione agraria e talassografici e dei ricercatori dell'Istituto superiore di sanita'). - 1. Al ricercatore dell'Istituto superiore di sanita' e allo sperimentatore delle stazioni ed istituti viene attribuito il trattamento economico previsto per la posizione iniziale del profilo di ricercatore. Relativamente al personale in servizio, rivestente la qualifica di sperimentatore delle stazioni sperimentali per l'industria e degli istituti di sperimentazione agraria e talassografici attualmente in servizio con almeno otto anni di effettivo servizio e previo superamento di un giudizio di idoneita' espresso da una commissione nominata dagli organi competenti, e ai primi ricercatori dell'Istituto superiore di sanita', e' attribuito il trattamento economico della seconda fascia differenziata di professionalita' del profilo di ricercatore. La nuova normativa trovera' recepimento nel regolamento organico da adottare da parte dei singoli enti. 2. I suddetti trattamenti verranno corrisposti a regime dal 1 gennaio 1988. Per gli anni 1986 e 1987 e' corrisposto rispettivamente il 30 per cento ed il 65 per cento dell'incremento tabellare iniziale previsto dalle nuove qualifiche e delle relative maggiorazioni".
il resto della Legge è possibile consultarlo su Normattiva.it
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