Leggi d'Italia
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Legge Ordinaria n. 646 del 20/12/1996 G.U. n. 300 del 23 Dicembre 1996
Ulteriore proroga del termine previsto dall' articolo 2 della legge 23 dicembre 1992, n. 499, per l' ultimazione dei lavori della Commissione parlamentare d' inchiesta sul terrorismo in Italia e sulle cause della mancata individuazione dei responsabili delle stragi
Ulteriore proroga del termine previsto dall' articolo 2 della legge 23 dicembre 1992, n. 499, per l' ultimazione dei lavori della Commissione parlamentare d' inchiesta sul terrorismo in Italia e sulle cause della mancata individuazione dei responsabili delle stragi
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PROMULGA la seguente legge: Art. 1. 1. Il termine previsto dall'articolo 2 della legge 23 dicembre 1992, n. 499, cosi' come prorogato dall'articolo 1 della legge 19 dicembre 1995, n. 538, entro il quale la Commissione parlamentare d'inchiesta sul terrorismo in Italia e sulle cause della mancata individuazione dei responsabili delle stragi deve ultimare i suoi lavori, e' ulteriormente prorogato al 31 ottobre 1997.
AVVERTENZA: Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti. Note al titolo ed all'art. 1: - Il testo dell'art. 2 della legge n. 499/1992 recante: "Ricostituzione della Commissione parlamentare d'inchiesta sul terrorismo in Italia e sulle cause della mancata individuazione dei responsabili delle stragi, di cui alla legge 17 maggio 1988, n. 172, e successive modificazioni", e' il seguente: "Art. 2. - 1. La Commissione deve ultimare i suoi lavori entro tre anni dalla data di entrata in vigore della presente legge". Il termine e' stato prorogato al 31 dicembre 1996 dall'art. 1 della legge 19 dicembre 1995, n. 538.
il resto della Legge è possibile consultarlo su Normattiva.it
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