Legge Ordinaria n. 663 del 23/12/1996 G.U. n. 303 del 28 Dicembre 1996 (suppl.ord.)
Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato ( legge finanziaria 1997 )
   La Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della  Repubblica  hanno
approvato;
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
                              PROMULGA
la seguente legge:
                               Art. 1.
   1.  Per  l'anno  1997,  il  limite  massimo  del  saldo  netto  da
finanziare resta determinato in termini di competenza in lire  91.500
miliardi, al netto di lire 16.754 miliardi per regolazioni debitorie.
Tenuto  conto  delle  operazioni  di rimborso di prestiti, il livello
massimo del ricorso al mercato finanziario  di  cui  all'articolo  11
della  legge  5  agosto 1978, n. 468, come sostituito dall'articolo 5
della legge 23 agosto 1988, n. 362  -  ivi  compreso  l'indebitamento
all'estero  per  un  importo  complessivo  non superiore a lire 4.000
miliardi relativo ad  interventi  non  considerati  nel  bilancio  di
previsione  per il 1997 - resta fissato, in termini di competenza, in
lire 368.700 miliardi per l'anno finanziario 1997.
   2. Per gli anni 1998 e 1999 il limite massimo del saldo  netto  da
finanziare  del  bilancio  pluriennale a legislazione vigente, tenuto
conto  degli  effetti   della   presente   legge,   e'   determinato,
rispettivamente,  in lire 80.200 miliardi ed in lire 56.000 miliardi,
al netto di lire  10.145  miliardi  per  l'anno  1998  e  lire  6.941
miliardi  per  l'anno  1999, per le regolazioni debitorie; il livello
massimo del ricorso al mercato e'  determinato,  rispettivamente,  in
lire  390.600  miliardi  ed in lire 284.000 miliardi. Per il bilancio
programmatico degli anni 1998 e 1999, il  limite  massimo  del  saldo
netto  da  finanziare e' determinato, rispettivamente, in lire 79.200
miliardi ed in lire 69.500 miliardi ed il livello massimo del ricorso
al mercato e' determinato, rispettivamente, in lire 389.600  miliardi
ed in lire 297.500 miliardi.
 

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