Leggi d'Italia
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Legge Ordinaria n. 73 del 22/02/1996 Pubblicata nella G.U. del 24 febbraio 1996, n. 46
Proroga del termine per l'esercizio della delega in materia di adeguamento alle prescrizioni dell'accordo Uruguay Round sui diritti di proprieta' intellettuale.
Proroga del termine per l'esercizio della delega in materia di adeguamento alle prescrizioni dell'accordo Uruguay Round sui diritti di proprieta' intellettuale.
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PROMULGA la seguente legge: Art. 1. 1. Il termine per l'esercizio della delega di cui all'articolo 3 della legge 29 dicembre 1994, n. 747, gia' prorogato al 30 ottobre 1995 dall'articolo 6 della legge 13 luglio 1995, n. 295, e' ulteriormente prorogato al 31 marzo 1996. ------------
AVVERTENZA: Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti. Note all'art. 1: - Il testo dell'art. 3 della legge 29 dicembre 1994, n. 747 (Ratifica ed esecuzione degli atti concernenti i risultati dei negoziati dell'Uruguay Round, adottati a Marrakech il 15 aprile 1994), e' il seguente: "Art. 3. - 1. Il Governo della Repubblica e' delegato ad emanare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, con uno o piu' decreti legislativi, norme per provvedere all'adeguamento della legislazione interna in materia di proprieta' industriale a tutte le prescrizioni obbligatorie dell'accordo relativo agli aspetti dei diritti di proprieta' intellettuale concernenti il commercio, di seguito denominato 'Accordo TRIPS', in particolare con l'osservanza dei seguenti principi e criteri direttivi: a) per la modifica del regio decreto 21 giugno 1942, n. 929, e successive modificazioni e integrazioni, recante testo delle disposizioni legislative in materia di marchi registrati: 1) previsione di una presunzione di contraffazione, conformemente all'art. 16, primo comma, dell'accordo TRIPS; 2) previsione di parametri per l'individuazione del concetto di notorieta' del marchio, conformemente all'art. 16, secondo comma, dell'accordo TRIPS; b) per la modifica del regio decreto 25 agosto 1940, n. 1411, e successive modificazioni e integrazioni, recante testo delle disposizioni legislative in materia di brevetti per modelli industriali: 1) previsione del requisito della creazione indipendente del modello, conformemente all'art. 25, primo comma, dell'accordo TRIPS; c) per la modifica del regio decreto 29 giugno 1939, n. 1127, e successive modificazioni e integrazioni, recante testo delle disposizioni legislative in materia di brevetti per invenzioni industriali: 1) previsione di limiti per le utilizzazioni di brevetti senza l'autorizzazione del titolare, conformemente all'art. 31 dell'accordo TRIPS; 2) previsione di misure idonee a proteggere i segreti industriali e commerciali delle parti in un procedimento per contraffazione di brevetto di invenzione industriale, conformemente all'art. 34, terzo comma, dell'accordo TRIPS; d) per la modifica della legge 21 febbraio 1989, n. 70, recante attuazione della direttiva n. 54/87/CEE del Consiglio del 16 dicembre 1986, sulla disciplina delle topografie dei prodotti a semiconduttori: 1) previsione di una procedura di messa in mora del'acquirente in buona fede da parte del titolare del diritto e dei criteri per la corresponsione del corrispettivo dovuto, in tal caso, dall'acquirente di buona fede, conformente all'art. 37, primo comma, dell'accordo TRIPS". - Il testo dell'art. 6 della legge 13 luglio 1995, n. 295 (Differimento di termini previsti da disposizioni legislative in materia di affari esteri e di difesa), e' il seguente: "Art. 6 (Delega al Governo). - 1. Il termine per l'esercizio della delega di cui all'art. 3 della legge 29 dicembre 1994, n. 747, e' prorogato al 30 ottobre 1995. I relativi decreti legislativi sono emanati su proposta del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di concerto con il Ministro degli affari esteri".
il resto della Legge è possibile consultarlo su Normattiva.it
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