Legge Ordinaria n. 132 del 13/05/1997 G.U. n. 116 del 21 Maggio 1997
Nuove norme in materia di revisori contabili
  La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della  Repubblica  hanno
approvato;
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
                              Promulga
la seguente legge:
                               Art. 1.
               Indizione della prima sessione di esami
        per l'iscrizione nel registro dei revisori contabili
  1.  E'  indetta  la  prima  sessione  di esami per l'iscrizione nel
registro dei revisori contabili.
  2.  Con  decreto  del  Ministro  di grazia giustizia e' costituita,
presso   ciascuna   corte  d'appello,  una  commissione  esaminatrice
composta da:
  a)   un   docente   universitario   di   materie  giuridiche  o  di
contabilita',  oppure  un magistrato collocato a riposo con grado non
inferiore  a magistrato d'appello, che la presiede, entrambi indicati
dal presidente della corte d'appello;
  b) un dottore commercialista con almeno dieci anni di anzianita' di
iscrizione  all'albo  componente  di uno dei consigli dell'ordine dei
dottori   commercialisti   ricompreso   nel   distretto  della  corte
d'appello,  scelto  nell'ambito  di  una terna proposta dal consiglio
nazionale dei dottori commercialisti;
  c)  un  ragioniere  e  perito  commerciale con almeno dieci anni di
anzianita' di iscrizione all'albo, componente di uno dei consigli del
collegio dei ragionieri e periti commerciali ricompreso nel distretto
della  corte  d'appello, scelto nell'ambito di una terna proposta dal
consiglio nazionale dei ragionieri e periti commerciali;
  d)  due  revisori iscritti nel registro dei revisori contabili gia'
iscritti  nel  registro  dei  revisori  ufficiali  dei  conti, scelti
ciascuno  nell'ambito  di  una  terna  proposta, rispettivamente, dal
consiglio  nazionale  dei  dottori  commercialisti  e  dal  consiglio
nazionale dei ragionieri e periti commerciali.
  3.  Con  la  stessa  procedura indicata al comma 2 vengono nominati
componenti supplenti, uno per ciascuno dei componenti effettivi.
  4.  E'  nominato  vicepresidente il componente piu' anziano tra gli
effettivi di cui alle lettere b), c) e d) del comma 2.
  5. Le funzioni di segretario sono svolte da un funzionario nominato
dal  presidente della corte d'appello, avente qualifica non inferiore
al settimo livello.
  6.  Ai componenti la commissione di esame e al segretario spetta un
compenso  a  vacazioni,  fino  ad  un  massimo di otto al giorno. Per
ciascuna  vacazione,  della  durata di un'ora, il compenso e' di lire
ventimila;  il  compenso  e'  determinato  con decreto del presidente
della corte di appello.
  7.  Per  sostenere  l'esame  di  cui al comma 1 e per far valere le
cause  di  esonero,  il  candidato  deve  presentare,  anche  a mezzo
raccomandata  con  avviso  di  ricevimento,  nel  termine di sessanta
giorni  dalla data di entrata in vigore della presente legge, domanda
alla  corte  d'appello  nel  cui  distretto  ha  la residenza. Per le
domande  inviate  a  mezzo  raccomandata con avviso di ricevimento fa
fede  la  data  di  presentazione  all'ufficio  postale. Alla domanda
devono essere allegati i seguenti documenti:
    a) certificati di nascita e residenza;
  b)  copia  autentica dei titoli di studio indicati nell'articolo 2,
comma  1,  lettera  a), ovvero certificato di iscrizione all'albo dei
dottori   commercialisti   o   all'albo   dei   ragionieri  e  periti
commerciali;
  c) attestazione del compiuto tirocinio triennale per le persone non
iscritte  agli  albi  di  cui  alla  lettera b) ai sensi dei commi 1,
lettera b), 2, 3, 4 e 5 dell'articolo 2;
  d)  documentazione  idonea  a  comprovare il requisito dell'esonero
totale  o  parziale  dall'esame, ai sensi dell'articolo 5 del decreto
legislativo  27  gennaio 1992, n. 88, come modificato dall'articolo 6
della presente legge;
  e) ricevuta dell'avvenuto pagamento della somma di cui all'articolo
7.
  8.  La  commissione  accerta  il  possesso  dei  requisiti  di  cui
all'articolo  2  e  forma  l'elenco  dei candidati ammessi all'esame,
indicando  le  materie  di esame per i candidati che si trovano nella
situazione  di  cui  all'articolo 5, comma 2 -bis, del citato decreto
legislativo n. 88 del 1992, introdotto dall'articolo 6 della presente
legge.  L'elenco deve essere affisso nella sede della corte d'appello
non  oltre  il  trentesimo  giorno  antecedente  quello  fissato  per
l'inizio delle prove d'esame.
  9.  Nel  caso in cui il candidato abbia diritto all'esonero totale,
la commissione procede ai sensi dell'articolo 4, comma 6.
 
          Avvertenza:
            Il  testo delle  note  qui  pubblicato e'  stato  redatto
          ai    sensi  dell'art.  10,  commi   2 e 3, del testo unico
          delle  disposizioni  sulla   promulgazione   delle   leggi,
          sull'emanazione    dei   decreti   del   Presidente   della
          Repubblica  e    sulle  pubblicazioni     ufficiali   della
          Repubblica  italiana,  approvato   con D.P.R.   28 dicembre
          1985,  n. 1092,   al solo fine  di  facilitare  la  lettura
          delle  disposizioni  di  legge modificate o alle   quali e'
          operato il   rinvio.  Restano    invariati  il    valore  e
          l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
          Nota all'art. 1:
            -  Il  testo   vigente dell'art. 5 del D.Lgs. 27  gennaio
          1992, n. 88, recante:   "Attuazione  della   direttiva   n.
          84/253/CEE,      relativa  all'abilitazione  delle  persone
          incaricate     del  controllo  di   legge   dei   documenti
          contabili",  come  modificato dall'art.  6 della  legge qui
          pubblicata, e' il seguente:
            "Art. 5    (Esonero  dall'esame  per    l'iscrizione  nel
          registro).   - 1.  Sono  esonerati  dall'esame coloro  che,
          in  possesso dei  requisiti previsti  dall'art. 3,    comma
          2,    hanno superato,  per l'abilitazione all'esercizio  di
          attivita'   professionale,     un    esame      di    Stato
          teoricopratico   avente  ad  oggetto  le  materie  previste
          dall'art. 4.
            2. Sono   altresi' esonerati  dall'esame    i  dipendenti
          dello    Stato  e  degli enti pubblici che, in possesso dei
          requisiti previsti dall'art.  3, comma 2,  hanno  superato,
          presso  la Scuola superiore della pubblica amministrazione,
          un  esame  teoricopratico  avente  ad  oggetto  le  materie
          previste dall'art. 4.
            2-bis. L'esonero dall'esame puo' riguardare anche singole
          materie".

il resto della Legge è possibile consultarlo su Normattiva.it


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