Legge Ordinaria n. 133 del 20/05/1997 G.U. n. 116 del 21 Maggio 1997
Modifiche all' articolo 3 della legge 8 agosto 1985, n. 443, in materia di impresa artigiana costituita in forma di società a responsabilità limitata con unico socio o di società in accomandita semplice
  La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della  Repubblica  hanno
approvato;IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
                              Promulga
la seguente legge:
                               Art. 1.
  1. Al secondo  comma dell'articolo 3 della legge 8  agosto 1985, n.
443, le parole: "altresi'" e "semplice e" sono soppresse.
  2.  All'articolo 3  della  legge 8  agosto 1985,  n.  443, dopo  il
secondo comma sono inseriti i seguenti:
  "E' altresi'  artigiana l'impresa  che, nei limiti  dimensionali di
cui alla presente legge e con gli scopi di cui al primo comma:
  a)   e'  costituita   ed  esercitata   in  forma   di  societa'   a
responsabilita' limitata  con unico  socio sempreche' il  socio unico
sia  in possesso  dei requisiti  indicati dall'articolo  2 e  non sia
unico socio di  altra societa' a responsabilita' limitata  o socio di
una societa' in accomandita semplice;
  b) e' costituita ed esercitata  in forma di societa' in accomandita
semplice, sempreche' ciascun socio accomandatario sia in possesso dei
requisiti  indicati dall'articolo  2 e  non  sia unico  socio di  una
societa'  a responsabilita'  limitata o  socio di  altra societa'  in
accomandita semplice.
  In caso di trasferimento per  atto tra vivi della titolarita' delle
societa' di  cui al terzo  comma, l'impresa mantiene la  qualifica di
artigiana  purche'  i  soggetti  subentranti siano  in  possesso  dei
requisiti di cui al medesimo terzo comma".
  La presente legge,  munita del sigillo dello  Stato, sara' inserita
nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato.
   Data a Roma, addi' 20 maggio 1997
                              SCALFARO
                                   Prodi,  Presidente  del  Consiglio
                                  dei Ministri
 Visto, il Guardasigilli: Flick
 
          Avvertenza:
            Il  testo della  nota  qui  pubblicato e'  stato  redatto
          ai  sensi dell'art.  10, comma  2,  del testo  unico  delle
          disposizioni        sulla    promulgazione   delle   leggi,
          sull'emanazione   dei   decreti   del   Presidente    della
          Repubblica   e     sulle  pubblicazioni    ufficiali  della
          Repubblica italiana, approvato   con D.P.R.    28  dicembre
          1985,    n.  1092,    al solo fine di facilitare la lettura
          della  disposizione  di  legge  modificata  e  della  quale
          restano invariati il valore e l'efficacia.
           Nota all'art. 1:
            -   Il   testo   dell'art.   3   della   legge  8  agosto
          1985,  n.  443 (Leggequadro per l'artigianato), cosi'  come
          modificato dalla presente legge, e' il seguente:
            "Art.   3  (Definizione  di   impresa  artigiana).  -  E'
          artigiana l'impresa   che,   esercitata   dall'imprenditore
          artigiano   nei   limiti dimensionali di cui  alla presente
          legge, abbia  per scopo prevalente lo   svolgimento      di
          un'attivita'     di    produzione      di    beni,    anche
          semilavorati,  o  di prestazioni  di  servizi,  escluse  le
          attivita'  agricole  e   le attivita'   di prestazione   di
          servizi       commerciali,   di    intermediazione    nella
          circolazione  dei   beni o ausiliarie  di queste ultime, di
          somministrazione al pubblico  di alimenti e bevande,  salvo
          il  caso    che siano   solamente strumentali e  accessorie
          all'esercizio dell'impresa.
            E' artigiana  l'impresa che,  nei limiti  dimensionali di
          cui alla presente  legge e  con  gli   scopi di   cui    al
          precedente  comma,   e' costituita  ed esercitata  in forma
          di societa',   anche cooperativa, escluse le    societa'  a
          responsabilita'  limitata e   per azioni  ed in accomandita
          per  azioni, a  condizione che  la maggioranza   dei  soci,
          ovvero    uno    nel    caso   di   due soci,   svolga   in
          prevalenza  lavoro personale, anche manuale, nel   processo
          produttivo  e  che  nell'impresa  il  lavoro abbia funzione
          preminente sul capitale.
            E'  altresi'  artigiana   l'impresa   che,   nei   limiti
          dimensionali  di cui alla presente legge e con gli scopi di
          cui al primo comma:
            a)   e'  costituita   ed  esercitata    in   forma     di
          societa'      a responsabilita' limitata   con unico  socio
          sempreche' il  socio unico sia in   possesso dei  requisiti
          indicati    dall'art.  2  e non   sia unico socio di  altra
          societa'   a responsabilita' limitata   o  socio    di  una
          societa' in accomandita semplice;
            b)  e'  costituita ed esercitata  in forma di societa' in
          accomandita    semplice,    sempreche'    ciascun     socio
          accomandatario  sia  in  possesso  dei  requisiti  indicati
          nell'art. 2 e non   sia  unico  socio  di  una  societa'  a
          responsabilita'  limitata    o socio di altra   societa' in
          accomandita semplice.
            In caso  di  trasferimento  per    atto  tra  vivi  della
          titolarita'  delle  societa'  di    cui  al  terzo   comma,
          l'impresa mantiene la  qualifica di artigiana   purche'   i
          soggetti  subentranti siano  in  possesso  dei requisiti di
          cui al medesimo terzo comma.
            L'impresa    artigiana     puo'   svolgersi    in   luogo
          fisso,  presso l'abitazione dell'imprenditore o di uno  dei
          soci  o  in  appositi  locali o in altra sede designata dal
          committente oppure in forma ambulante o di   posteggio.  In
          ogni  caso, l'imprenditore  artigiano puo'  essere titolare
          di una sola impresa artigiana".

il resto della Legge è possibile consultarlo su Normattiva.it


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