Leggi d'Italia
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Legge Ordinaria n. 206 del 01/07/1997 G.U. n. 156 del 7 Luglio 1997
Norme in favore delle produzioni agricole danneggiate da organismi nocivi
Norme in favore delle produzioni agricole danneggiate da organismi nocivi
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Promulga la seguente legge: Art. 1. 1. Per l'estirpazione ed il reimpianto di alberi di drupacee e rosacee colpiti rispettivamente dalle infezioni di "Sharka" e di "Erwinia amylovora", situati in zone soggette alla lotta obbligatoria ai sensi dei decreti del Ministro delle risorse agricole, alimentari e forestali del 27 marzo 1996, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 81 del 5 aprile 1996, e del 29 novembre 1996, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 289 del 10 dicembre 1996, riconosciuti contaminati dai servizi fitosanitari regionali, possono essere concessi dalle regioni territorialmente competenti contributi in conto capitale, fino ai seguenti importi in relazione all'eta' dell'albero e comunque fino a complessiva concorrenza della somma di lire 10 miliardi: a) lire 60 mila per albero, con un massimo di lire 18 milioni per ettaro, nel primo anno dell'impianto; b) lire 75 mila per albero, con un massimo di lire 22 milioni per ettaro, nel secondo anno; c) lire 90 mila per albero, con un massimo di lire 27 milioni per ettaro, nel terzo anno; d) lire 95 mila per albero, con un massimo di lire 36 milioni per ettaro, dal quarto al nono anno; e) lire 75 mila per albero, con un massimo di lire 30 milioni per ettaro, nel decimo anno; f) lire 60 mila per albero, con un massimo di lire 24 milioni per ettaro, nell'undicesimo anno; g) lire 20 mila per albero, con un massimo di lire 18 milioni per ettaro, dal dodicesimo anno; h) lire 5 mila per astone, nei casi in cui sia stata disposta l'estirpazione dei vivai. 2. I contributi in conto capitale di cui al comma 1 sono concessi a parziale copertura dei costi di estirpazione in impianti specializzati, di reimpianto e per il mancato reddito. 3. In presenza di estirpazione totale, i reimpianti possono essere effettuati anche su altre particelle dell'impresa beneficiaria. Nel caso in cui, per motivi sanitari accertati dal competente ufficio regionale, non sia possibile effettuare il reimpianto su nessuna delle particelle dell'impresa beneficiaria, il contributo e' concesso, a parziale indennizzo del danno, nella misura dell'80 per cento. 4. Le misure previste al comma 1 si applicano anche nei confronti delle aziende agricole e vivaistiche che hanno gia' provveduto alla distruzione delle piante in ottemperanza alle prescrizioni imposte dai servizi fitosanitari regionali. Avvertenza: Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
il resto della Legge è possibile consultarlo su Normattiva.it
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