Legge Ordinaria n. 213 del 08/07/1997 G.U. n. 162 del 14 Luglio 1997
Classificazione delle carcasse bovine in applicazione di regolamenti comunitari
  La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della  Repubblica  hanno
approvato;
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
                              promulga
la seguente legge:
                               Art. 1.
            Classificazione e marchiatura delle carcasse
  1.   Le  carcasse  o  mezzene  di  bovini  adulti  macellati  negli
stabilimenti  riconosciuti ai sensi del decreto legislativo 18 aprile
1994, n. 286, e successive modificazioni, e classificate ai sensi del
regolamento  (CEE)  n.  1186/90 del Consiglio del 7 maggio 1990, sono
identificate  mediante  marchiatura  o  etichettatura  ad  opera  dei
tecnici classificatori di cui all'articolo 2 del decreto del Ministro
delle risorse agricole, alimentari e forestali 6 maggio 1996, n. 482,
secondo  le  modalita' previste dal regolamento (CEE) n. 344/91 della
Commissione  del  13  febbraio  1991,  e  successive modificazioni ed
integrazioni, e dalla presente legge.
  2.  La  rilevazione  dei prezzi di mercato delle carcasse o mezzene
classificate  e' effettuata dai titolari degli stabilimenti di cui al
comma  1  e  dagli  altri soggetti indicati dalla specifica normativa
comunitaria,  che  provvedono  altresi' alla trasmissione dei dati al
Ministero per le politiche agricole.
 
 Note all'art. 1:
            -   Il   D.Lgs   18   aprile   1994,  n.    286,    reca:
          "Attuazione     delle  direttive    91/497/CEE  91/498/CEE,
          concernenti  problemi sanitari  in materia di produzione ed
          immissione sul mercato di carni fresche".
            -  Il  regolamento  CEE  n.   1186/90,  che  estende   il
          campo    di applicazione   della   tabella  comunitaria  di
          classificazione  delle carcasse  di   bovini   adulti,   e'
          stato    pubblicato    nella    Gazzetta  Ufficiale   delle
          Comunita'   europee n.   L 119   dell'11  maggio    1990  e
          ripubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale  della  Repubblica
          italiana n. 52 del 5 luglio 1990, seconda serie speciale.
            -   Il testo   dell'art. 2   del decreto    del  Ministro
          delle risorse, agricole,  alimentari e  forestali 6  maggio
          1996,      n.  482,     recante:    "Regolamento    recante
          attribuzione  alle  regioni  delle funzioni   di  controllo
          sull'obbligo    della  classificazione   commericale  delle
          carcasse    e  mezzene    di  animali    macellati    negli
          stabilimenti riconosciuti  in  attuazione  del  regolamento
          CEE    n.   1186/90   del Consiglio  e del  regolamento  n.
          344/91  della  Commissione", e'  il seguente:
            "Art. 2. -  1.  L'identificazione  e  la  classificazione
          delle  carcasse  o    mezzene di   animali macellati   sono
          effettuate    negli  stabilimenti  secondo   la   succitata
          normativa  comunitaria,  da  tecnici in possesso di licenza
          rilasciata dal Comitato nazionale bovini".
            -  Il regolamento  CEE n.   344/91, che    stabilisce  le
          modalita'  di attuazione del  regolamento (CEE) n.  1186/90
          di  cui  sopra,    e'  stato  pubblicato   nella   Gazzetta
          Ufficiale delle Comunita' europee  n. L 41 del 14  febbraio
          1991  e    ripubblicato  nella  Gazzetta    Ufficiale della
          Repubblica italiana n. 31 del 22 aprile 1991, seconda serie
          speciale.

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