Leggi d'Italia
(Fonte opendata: Camera dei Deputati)- 1947
- 1948
- 1949
- 1950
- 1951
- 1952
- 1953
- 1954
- 1955
- 1956
- 1957
- 1958
- 1959
- 1960
- 1961
- 1962
- 1963
- 1964
- 1965
- 1966
- 1967
- 1968
- 1969
- 1970
- 1971
- 1972
- 1973
- 1974
- 1975
- 1976
- 1977
- 1978
- 1979
- 1980
- 1981
- 1982
- 1983
- 1984
- 1985
- 1986
- 1987
- 1988
- 1989
- 1990
- 1991
- 1992
- 1993
- 1994
- 1995
- 1996
- 1997
- 1998
- 1999
- 2000
- 2001
- 2002
- 2003
- 2004
- 2005
- 2006
- 2007
- 2008
- 2009
- 2010
- 2011
- 2012
- 2013
- 2014
- 2015
- 2016
- 2017
- 2018
Legge Ordinaria n. 242 del 23/07/1997 G.U. n. 175 del 29 Luglio 1997
Rifinanziamento della legge 29 dicembre 1987, n. 545, per il consolidamento della Rupe di Orvieto e del Colle di Todi
Rifinanziamento della legge 29 dicembre 1987, n. 545, per il consolidamento della Rupe di Orvieto e del Colle di Todi
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Promulga la seguente legge: Art. 1. 1. E' autorizzato un contributo straordinario di lire 80 miliardi, in ragione di lire 30 miliardi per l'anno 1997 e 25 miliardi per ciascuno degli anni 1998 e 1999, per il rifinanziamento della legge 29 dicembre 1987, n. 545, ai fini del definitivo consolidamento della Rupe di Orvieto e del Colle di Todi, finalizzando per l'anno 1997 una quota di lire 22 miliardi agli inteventi di cui al comma 1 dell'articolo 1 della predetta legge n. 545 del 1987 e una quota di lire 8 miliardi agli interventi di cui al comma 4 del medesimo articolo 1 e destinando, per ciascuno degli anni 1998 e 1999, una quota di lire 18,5 miliardi per le finalita' di cui al comma 1 dell'articolo 1 della predetta legge ed una quota di lire 6,5 miliardi per gli interventi di cui al comma 4 del medesimo articolo 1. 2. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministero dei lavori pubblici, il Ministero per i beni culturali ed ambientali, la regione Umbria e i comuni di Orvieto e Todi sottoscrivono apposito protocollo di intesa per individuare e definire il quadro conclusivo degli interventi di consolidamento e di sistemazione idrogeologica nonche' degli interventi di restauro sui beni artistici e culturali, con priorita' al completamento degli interventi avviati. Avvertenza: Il testo della nota qui pubblicato e' stato redatto ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazoine delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura della disposizione di legge alla quale e' operato il rinvio e della quale restano invariati il valore e l'efficacia.
Nota all'art. 1: - Il testo dell'art. 1, commi 1 e 4, della legge n. 545/1987 (Disposizioni per il definitivo consolidamento della Rupe di Orvieto e del Colle di Todi) e' il seguente: "1. A completamento degli stanziamenti della legge 12 giugno 1984, n. 227, e' assegnato alla regione Umbria un contributo straordinario di lire 180 miliardi negli anni 1987-1990, in ragione di lire 55, 45, 40 e 40 miliardi, rispettivamente per gli anni 1987, 1988, 1989 e 1990, da destinare agli interventi di definitivo consolidamento della Rupe di Orvieto e del Colle di Todi, valutati rispettivamente in lire 115 miliardi e in lire 65 miliardi. Alle relative opere si applicano le disposizioni dell'art. 59 della legge 5 agosto 1978, n. 457. 2.-3. (Omissis). 4. E' altresi' autorizzata la spesa di lire 120 miliardi negli anni 1987 - 1992 per interventi, di competenza del Ministero dei beni culturali e ambientali, di recupero, restauro, conservazione, valorizzazione ed utilizzazione degli edifici, nonche' dei beni e delle opere di pertinenza degli stessi, di cui alla legge 12 giugno 1984, n. 227, in ragione di lire 5, 15, 20 e 20 miliardi per ciascuno degli anni dal 1987 al 1990, sulla base di un programma che garantisca continuita' di realizzazioni e completamento delle opere in corso. Per gli anni successivi al 1990 gli stanziamenti relativi ai singoli esercizi finanziari sono quantificati con legge finanziaria".
il resto della Legge è possibile consultarlo su Normattiva.it
Blia.it NON utilizza cookie (v. informativa)
Per contattare la redazione di Blia.it potete scrivere a: info@blia.it (attenzione, blia.it non ha nessun rapporto con banche, scuole o altri enti/aziende, i cui indirizzi sono visualizzati al solo scopo di rendere un servizio agli utenti del sito)
Per contattare la redazione di Blia.it potete scrivere a: info@blia.it (attenzione, blia.it non ha nessun rapporto con banche, scuole o altri enti/aziende, i cui indirizzi sono visualizzati al solo scopo di rendere un servizio agli utenti del sito)