Legge Ordinaria n. 243 del 25/07/1997 G.U. n. 175 del 29 Luglio 1997
Ulteriore proroga del termine previsto dall' articolo 2 della legge 23 dicembre 1992, n. 499, per l' ultimazione dei lavori della Commissione parlamentare di inchiesta sul terrorismo in Italia e sulle cause della mancata individuazione dei responsabili delle stragi
  La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno 
approvato; 
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
                              Promulga 
la seguente legge: 
                               Art. 1. 
  1. Il  termine  per  l'ultimazione  dei  lavori  della  commissione
parlamentare d'inchiesta sul terrorismo in Italia e sulle cause della
mancata  individuazione  dei  responsabili  delle  stragi,   previsto
dall'articolo 2 della legge 23 dicembre 1992, n. 499, come da  ultimo
prorogato dall'articolo 1 della legge 20 dicembre 1996,  n.  646,  e'
ulteriormente prorogato fino alla conclusione della XIII legislatura. 
 
    

          Avvertenza:
            Il  testo della  nota  qui  pubblicato e'  stato  redatto
          ai  sensi dell'art.  10, comma  3,  del testo  unico  delle
          disposizioni    sulla promulgazione,   sull'emanazione  dei
          decreti    del    Presidente    della  Repubblica  e  sulle
          pubblicazioni    ufficiali   della   Repubblica   italiana,
          approvato  con D.P.R.   28 dicembre   1985, n.    1092,  al
          solo  fine   di facilitare  la lettura  della  disposizione
          di  legge  alla quale   e' operato   il   rinvio e    della
          quale  restano  invariati il  valore  e l'efficacia.

    
           Nota all'art. 1: 
            -  Il  termine  contenuto  nell'art.  2  della  legge  23
          dicembre 1992, n.  499  (Ricostituzione  della  commissione
          parlamentare d'inchiesta sul terrorismo in Italia  e  sulle
          cause della mancata individuazione dei  responsabili  delle
          stragi, di cui  alla  legge  17  maggio  1988,  n.  172,  e
          successive  modificazioni),  come   da   ultimo   prorogato
          dall'articolo 1 della legge 20 dicembre 1996, n. 646, e' il
          seguente: 
            "Art. 2. - 1. La commissione deve ultimare i suoi  lavori
          entro tre anni  dalla  data  di  entrata  in  vigore  della
          presente legge". 

il resto della Legge è possibile consultarlo su Normattiva.it


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