Leggi d'Italia
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Legge Ordinaria n. 243 del 25/07/1997 G.U. n. 175 del 29 Luglio 1997
Ulteriore proroga del termine previsto dall' articolo 2 della legge 23 dicembre 1992, n. 499, per l' ultimazione dei lavori della Commissione parlamentare di inchiesta sul terrorismo in Italia e sulle cause della mancata individuazione dei responsabili delle stragi
Ulteriore proroga del termine previsto dall' articolo 2 della legge 23 dicembre 1992, n. 499, per l' ultimazione dei lavori della Commissione parlamentare di inchiesta sul terrorismo in Italia e sulle cause della mancata individuazione dei responsabili delle stragi
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Promulga la seguente legge: Art. 1. 1. Il termine per l'ultimazione dei lavori della commissione parlamentare d'inchiesta sul terrorismo in Italia e sulle cause della mancata individuazione dei responsabili delle stragi, previsto dall'articolo 2 della legge 23 dicembre 1992, n. 499, come da ultimo prorogato dall'articolo 1 della legge 20 dicembre 1996, n. 646, e' ulteriormente prorogato fino alla conclusione della XIII legislatura.
Avvertenza: Il testo della nota qui pubblicato e' stato redatto ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura della disposizione di legge alla quale e' operato il rinvio e della quale restano invariati il valore e l'efficacia. Nota all'art. 1: - Il termine contenuto nell'art. 2 della legge 23 dicembre 1992, n. 499 (Ricostituzione della commissione parlamentare d'inchiesta sul terrorismo in Italia e sulle cause della mancata individuazione dei responsabili delle stragi, di cui alla legge 17 maggio 1988, n. 172, e successive modificazioni), come da ultimo prorogato dall'articolo 1 della legge 20 dicembre 1996, n. 646, e' il seguente: "Art. 2. - 1. La commissione deve ultimare i suoi lavori entro tre anni dalla data di entrata in vigore della presente legge".
il resto della Legge è possibile consultarlo su Normattiva.it
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