Legge Ordinaria n. 267 del 07/08/1997 G.U. n. 186 dell'11 Agosto 1997
Modifica delle disposizioni del codice di procedura penale in tema di valutazione delle prove
  La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della  Repubblica  hanno
approvato;
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
                              Promulga
la seguente legge:
                               Art. 1.
                    Sostituzione dell'articolo 513
                   del codice di procedura penale
  1. L'articolo 513 del codice  di procedura penale e' sostituito dal
seguente:
  "Art. 513 (Lettura delle dichiarazioni rese dall'imputato nel corso
delle  indagini preliminari  o nell'udienza  preliminare ).  - 1.  Il
giudice,  se l'imputato  e'  contumace o  assente  ovvero rifiuta  di
sottoporsi all'esame,  dispone, a  richiesta di  parte, che  sia data
lettura  dei  verbali  delle   dichiarazioni  rese  dall'imputato  al
pubblico ministero o alla polizia  giudiziaria su delega del pubblico
ministero  o  al  giudice  nel corso  delle  indagini  preliminari  o
nell'udienza preliminare,  ma tali  dichiarazioni non  possono essere
utilizzate nei confronti di altri senza il loro consenso.
  2.  Se le  dichiarazioni  sono state  rese  dalle persone  indicate
nell'articolo 210, il giudice, a richiesta di parte, dispone, secondo
i  casi,  l'accompagnamento  coattivo  del dichiarante  o  l'esame  a
domicilio o la rogatoria internazionale  ovvero l'esame in altro modo
previsto dalla legge  con le garanzie del contraddittorio.  Se non e'
possibile  ottenere la  presenza  del  dichiarante, ovvero  procedere
all'esame  in  uno dei  modi  suddetti,  si applica  la  disposizione
dell'articolo  512  qualora  la  impossibilita' dipenda  da  fatti  o
circostanze imprevedibili al momento  delle dichiarazioni. Qualora il
dichiarante si avvalga  della facolta' di non  rispondere, il giudice
dispone la  lettura dei verbali contenenti  le suddette dichiarazioni
soltanto con l'accordo delle parti.
  3. Se le dichiarazioni di cui ai  commi 1 e 2 del presente articolo
sono  state  assunte ai  sensi  dell'articolo  392, si  applicano  le
disposizioni di cui all'articolo 511".
 
          Avvertenza:
            Il  testo delle  note  qui  pubblicato e'  stato  redatto
          ai    sensi  dell'art.  10,  commi   2 e 3, del testo unico
          delle  disposizioni  sulla   promulgazione   delle   leggi,
          sull'emanazione    dei   decreti   del   Presidente   della
          Repubblica  e    sulle  pubblicazioni     ufficiali   della
          Repubblica  italiana,  approvato   con D.P.R.   28 dicembre
          1985,  n. 1092,   al solo fine  di  facilitare  la  lettura
          delle  disposizioni  di  legge modificate o alle   quali e'
          operato il   rinvio.  Restano    invariati  il    valore  e
          l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
           Note all'art. 1:
            - Si riporta il testo vigente dell'art. 210 del codice di
          procedura  penale, come  modificato dall'art.  2, comma  1,
          del  decreto-legge 8 giugno 1992,  n. 306,  convertito, con
          modificazioni, dalla  legge 7 agosto 1992, n. 356:
            "Art. 210 (Esame di persona  imputata in un  procedimento
          connesso).  -  1.  Nel  dibattimento,  le persone  imputate
          in   un  procedimento connesso  a norma  dell'articolo  12,
          nei  confronti  delle quali  si procede o si  e'  proceduto
          separatamente,  sono    esaminate  a  richiesta di   parte,
          ovvero,  nel  caso indicato  nell'articolo  195, anche   di
          ufficio.
            2.    Esse hanno  obbligo di  presentarsi al  giudice, il
          quale, ove occorra, ne ordina l'accompagnamento   coattivo.
          Si osservano le norme sulla citazione dei testimoni.
            3. Le persone  indicate nel comma 1 sono assistite  da un
          difensore  che  ha  diritto  di partecipare   all'esame. In
          mancanza  di  un  difensore  di  fiducia  e'  designato  un
          difensore di ufficio.
            4.  Prima   che abbia inizio  l'esame, il giudice avverte
          le persone indicate   nel comma    1  che,    salvo  quanto
          disposto  dall'articolo  66 comma 1, esse hanno facolta' di
          non rispondere.
            5. All'esame   si applicano  le  disposizioni    previste
          dagli articoli 194, 195, 499 e 503.
            6.  Le   disposizioni dei  commi precedenti  si applicano
          anche alle persone imputate di  un reato collegato a quello
          per  cui si procede, nel caso previsto dall'art. 371  comma
          2 lettera b)".
            - Si riporta il testo vigente dell'art. 512 del codice di
          procedura  penale, come  modificato dall'art.  8, comma  2,
          del  decreto-legge 8 giugno 1992,  n. 306,  convertito, con
          modificazioni, dalla  legge 7 agosto 1992, n. 356:
            "Art.   512   (Lettura  di    atti    per    sopravvenuta
          impossibilita'    di  ripetizione).  -  1.  Il  giudice,  a
          richiesta di parte, dispone che sia data   lettura    degli
          atti    assunti dalla   polizia  giudiziaria,  dal pubblico
          ministero,  e  dal  giudice   nel   corso   della   udienza
          preliminare   quando,     per     fatti    o    circostanze
          imprevedibili,     ne     e'     divenuta  impossibile   la
          ripetizione".
            -  Per   il testo dell'art.  392 del  codice di procedura
          penale, si veda la nota all'art. 4.
            - Si riporta il testo vigente dell'art. 511 del codice di
          procedura penale:
            "Art. 511 (Letture consentite). -  1. Il  giudice,  anche
          di  ufficio, dispone  che  sia data  lettura,  integrale  o
          parziale,   degli   atti contenuti  nel  fascicolo  per  il
          dibattimento.
            2.  La  lettura di  verbali di dichiarazioni  e' disposta
          solo dopo l'esame della  persona che le ha   rese,  a  meno
          che  l'esame non abbia luogo.
            3.   La   lettura della  relazione  peritale  e' disposta
          solo  dopo l'esame del perito.
            4. La lettura dei verbali delle  dichiarazioni  orali  di
          querela   o   di  istanza  e'  consentita  ai    soli  fini
          dell'accertamento  della  esistenza  della  condizione   di
          procedibilita'.
            5.    In luogo   della lettura,   il   giudice, anche  di
          ufficio,   puo' indicare    specificamente      gli    atti
          utilizzabili    ai    fini   della decisione. L'indicazione
          degli atti  equivale alla loro  lettura. Il giudice dispone
          tuttavia  la  lettura,    integrale  o  parziale, quando si
          tratta di verbali  di  dichiarazioni  e  una  parte  ne  fa
          richiesta.  Se  si tratta   di altri  atti, il  giudice  e'
          vincolato  alla richiesta  di lettura solo nel caso  di  un
          serio disaccordo sul contenuto di essi.
            6.  La facolta'   di chiedere la lettura o  l'indicazione
          degli atti, prevista  dai commi   1 e   5,   e'  attribuita
          anche  agli   enti e  alle associazioni intervenuti a norma
          dell'articolo 93".

il resto della Legge è possibile consultarlo su Normattiva.it


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