Legge Ordinaria n. 341 del 02/10/1997 G.U. n. 237 del 10 Ottobre 1997
Aumento della quota di partecipazione dell' Italia al capitale della Banca Europea per gli investimenti ( BEI )
  La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della  Repubblica  hanno
approvato;
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
                              Promulga
la seguente legge:
                               Art. 1.
  1.  La quota  di partecipazione  italiana al  capitale della  Banca
europea  per gli  investimenti  (BEI) stabilita  dall'articolo 4  del
protocollo sullo  statuto della  Banca medesima, annesso  al trattato
ratificato e reso esecutivo ai sensi  della legge 14 ottobre 1957, n.
1203, e successivamente modificata con  le leggi 27 dicembre 1973, n.
876, 9  dicembre 1977, n. 956,  29 settembre 1980, n.  579, 18 aprile
1984, n. 88,  e 9 maggio 1988, n. 167,  e' aumentata a 11.017.450.000
di ECU  in conformita' alla  decisione adottata l'11 giugno  1990 dal
Consiglio dei Governatori della Banca stessa, per il periodo dal 1994
al 1998.
  2. L'importo  di ECU 234.312.088 della  riserva supplementare della
Banca, imputabile all'Italia, e' considerato come riserva disponibile
e    trasformato   in    capitale   interamente    versato   mediante
incorporazione.
  3. La quota da versare rappresentera' l'1,81323563 per cento di ECU
5.274.412.912 pari a ECU 95.637.587 e sara' corrisposta in dieci rate
semestrali di uguale importo.
          Avvertenza:
            Il  testo delle  note  qui  pubblicato e'  stato  redatto
          ai  sensi dell'art.  10, comma  3,  del testo  unico  delle
          disposizioni        sulla    promulgazione   delle   leggi,
          sull'emanazione   dei   decreti   del   Presidente    della
          Repubblica   e     sulle  pubblicazioni    ufficiali  della
          Repubblica italiana, approvato   con D.P.R.    28  dicembre
          1985,    n.  1092,    al solo fine di facilitare la lettura
          delle disposizioni  di  legge  alle  quali  e'  operato  il
          rinvio.  Restano  invariati  il  valore e l'efficacia degli
          atti legislativi qui trascritti.
 
          Note all'art. 1:
            - La legge 14 ottobre 1957,  n. 1203, reca: "Ratifica  ed
          esecuzione  dei  seguenti accordi internazionali firmati  a
          Roma il 25 marzo 1957:   a) Trattato  che  istituisce    la
          Comunita'  europea  dell'energia  atomica ed atti allegati;
          b) Trattato che istituisce  la Comunita' economica  europea
          ed     atti   allegati;   c)   Convenzione    relativa   ad
          alcune istituzioni comuni alle Comunita' europee".
            - Il  testo dell'art.  4 del protocollo    sullo  statuto
          della  Banca  europea    degli  investimenti,    annesso al
          trattato ratificato  e reso esecutivo ai sensi della citata
          legge n. 1203/1957, e' il seguente:
            "Art. 4. - 1.  Il capitale della Banca e' di  un miliardo
          di unita' di conto;  le quote sottoscritte  rispettivamente
          dagli Stati membri, sono le seguenti:
                    Germania   300   milioni
                    Francia    300   milioni
                    Italia     240   milioni
                    Belgio      86,5 milioni
                    Paesi Bassi 71,5 milioni
                    Lussemburgo  2   milioni
            Il    valore  dell'unita'    di    conto  corrisponde   a
          0,88867088  grammi d'oro fino.
            Gli  Stati membri  sono   responsabili soltanto   fino  a
          concorrenza dell'ammontare  della  loro  quota  di capitale
          sottoscritto  e  non versato.
            2.   L'ammissione   di   un   nuovo membro  determina  un
          aumento  del capitale sottoscritto pari al conferimento del
          nuovo membro.
            3.   Il      Consiglio   dei   governatori,   deliberando
          all'unanimita',  puo'  decidere  un  aumento  del  capitale
          sottoscritto".
            - Le leggi  27 dicembre 1973, n.  876, 9  dicembre  1977,
          n.  956, 29 settembre 1980,  n. 579, 18  aprile 1984, n. 88
          e 9 maggio   1988, n.   167,      hanno    stabilito      i
          successivi    aumenti    della   quota    di partecipazione
          dell'Italia al   capitale   della   Banca  europea    degli
          investimenti  (BEI).  Da ultimo l'art. 1 della citata legge
          n. 167/1988 aveva fissato tale quota  in  5.508.725.000  di
          ECU.

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