Legge Ordinaria n. 346 del 02/10/1997 G.U. n. 240 del 14 Ottobre 1997
Disposizioni per la concessione di acconti su contributi e sovvenzioni a favore delle attività cinematografiche
  La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della  Repubblica  hanno
approvato;
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
                              Promulga
la seguente legge:
                               Art. 1.
  1. Sui contributi  e sulle sovvenzioni concessi  sul fondo speciale
per lo sviluppo ed il potenziamento delle attivita' cinematografiche,
di cui  all'articolo 45 della  legge 4  novembre 1965, n.  1213, come
modificatodall'articolo  1 della  legge  10 maggio  1983,  n. 182,  e
dall'articolo  18  del  decreto  -  legge 14  gennaio  1994,  n.  26,
convertito,  con modificazioni,  dalla legge  1 marzo  1994, n.  153,
possono essere  corrisposti acconti sino  alla misura massima  del 70
per cento dell'importo dei contributi o delle sovvenzioni assegnati.
  2. Non  possono in  ogni caso essere  concessi acconti  ai soggetti
gia'  beneficiari  di sovvenzioni  che  non  abbiano perfezionato  la
documentazione  consuntiva  concernente  i due  esercizi  precedenti,
nonche' a  coloro che  non hanno  ottenuto finanziamenti  in ciascuno
degli ultimi tre anni.
 
           Nota all'art. 1:
            - Il  testo vigente  all'art. 45  della legge  4 dicembre
          1965, n.  1213, come modificato dall'art. 1 della  legge 10
          maggio  1983,  n. 182 e dall'art. 18 del decreto - legge 14
          maggio 1994, n. 26, convertito,  con  modificazioni,  dalla
          legge 1 marzo 1994, n. 153, e' il seguente:
            "Art.   45  (Fondo  speciale  per    lo  sviluppo  ed  il
          potenziamento delle attivita'   cinematografiche).    -  Il
          Ministero    del    turismo e   dello spettacolo devolvera'
          annualmente la somma   di lire un   miliardo  470  milioni,
          sentito  il  parere   della  Commissione  centrale  per  la
          cinematografia:
            a)  per    iniziative ed attivita'  intese a favorire  ed
          incrementare gli scambi cinematografici con l'estero;
            b)  per la  concessione di   sovvenzioni   a favore    di
          iniziative    e  manifestazioni  in  Italia    promosse  od
          organizzate da  enti pubblici e privati,  senza scopo    di
          lucro,    istituti universitari,   comitati ed associazioni
          culturali e  di categoria ed inerenti   allo  sviluppo  del
          cinema    sul  piano    artistico,   culturale e   tecnico,
          nonche' per   la concessione  di    sovvenzioni,  anche  in
          aggiunta    a  contributi  ordinari  previsti   dalle leggi
          vigenti,    ad  enti    pubblici     nazionali  per      la
          conservazione  del  proprio  patrimonio    filmico e per la
          organizzazione  e    realizzazione    di    mostre   d'arte
          cinematografica  di  particolare rilevanza internazionale;
            c) per la concessione di premi  agli esercenti delle sale
          d'essai e delle sale delle  comunita' ecclesiali in base ad
          un  regolamento  che  tenga  conto    della  qualita' della
          programmazione    complessiva  di  film   italiani,   delle
          iniziative   promozionali,  culturali  e  informative,  con
          particolare  riguardo    per  le    sale   situate    nelle
          zone  urbane periferiche e in piccoli e medi comuni;
            d)   per  la  sovvenzione  di  progetti e  di  iniziative
          in  campo cinematografico,   cui l'Italia   sia tenuta    a
          contribuire    in base  a particolari    impegni    assunti
          nel   quadro   di   organizzazioni internazionali;
            e) per  le maggiori   facilitazioni tariffarie  applicate
          rispetto  a  quelle  vigenti  per trasporto   di complessi,
          materiali ed attrezzature inerenti     alla      produzione
          cinematografica      nazionale,      secondo convenzioni da
          stipulare annualmente con il Ministero dei trasporti;
            f)  per sovvenzioni  a favore  di  enti pubblici   aventi
          per  scopo l'assistenza ai lavoratori del cinema;
               g) per la concessione di contributi:
               1) alla Cineteca di Milano;
            2)   per   l'archivio   cinematografico   e   fotografico
          dell'Istituto Luce;
               3) al Museo nazionale del cinema di Torino;
            4)  alla Biennale  di Venezia  per la  conservazione  del
          materiale  filmico      in    dotazione      alla    Mostra
          internazionale   d'arte cinematografica;
            h) per l'erogazione di una   sovvenzione  annua  di  lire
          12.500.000  al Consiglio internazionale del  cinema e della
          televisione  con sede in Roma;
            i)   per   l'erogazione   al Centro    sperimentale    di
          cinematografia,  istituito  con    legge 24 marzo 1942,  n.
          419, un contributo  annuo non inferiore a lire 300 milioni;
            l)  per  l'erogazione  alla  Biennale  di   Venezia   per
          la    mostra internazionale  d'arte cinematografica  di  un
          contributo annuo  non inferiore a lire 120 milioni;
            m)  per  l'erogazione   all'Istituto   Luce      per   la
          realizzazione  di  film  "prodotti  per  i  ragazzi"  di un
          contributo annuo non inferiore a lire 150 milioni;
            n) per l'erogazione all'Ente autonomo di gestione per  il
          cinema  per  l'ammodernamento    degli   impianti   tecnici
          delle   societa'   da   esso inquadrate, di  un  contributo
          annuo non inferiore a lire 70 milioni;
            o)  per  l'erogazione  alla  Cineteca    nazionale  di un
          contributo annuo non inferiore a lire 50 milioni;
               p) per la ricerca creativa;
            q)   per la    conservazione    ed  il    restauro    del
          patrimonio  filmico nazionale ed internazionale in possesso
          di enti o soggetti pubblici e privati;
            r)    per la   partecipazione  finanziaria ad  iniziative
          assunte  per opere filmiche di elevato impegno artistico  o
          industriale  nell'ambito  della Comunita' europea o in base
          ad accordi internazionali;
            s) per la   partecipazione ad iniziative  comuni  assunte
          con  i  Paesi europei per la produzione, la distribuzione e
          l'esportazione  di  opere  filmiche  di   elevato   impegno
          industriale o artistico;
            t)     per    circuiti    e    consorzi    di    esercizi
          cinematografici,   con particolare  riguardo    per  quelli
          operanti    in  piccoli  centri   e nelle periferie, per la
          stampa e la circolazione di  copie    e  la  promozione  di
          film     nazionali  e    comunitari,   per   le  iniziative
          volte all'aggiornamento   professionale,     nonche'    per
          le     attivita' promozionali di interesse collettivo degli
          esercizi consorziati;
            u) per la realizzazione di  festival, mostre, rassegne di
          interesse  nazionale     ed  internazionale      di   opere
          cinematografiche  da  parte di soggetti pubblici e privati,
          sempreche' le iniziative si ricolleghino a  progetti     di
          carattere      permanente   in   ambito     nazionale   con
          istituzioni pubbliche o private;
            v)  per la  pubblicazione, diffusione,  conservazione  di
          riviste  e  opere    di carattere   storico   e critico   -
          informativo  di    interesse  nazionale,   riguardanti   la
          cinematografia,   nonche'   l'organizzazione  di  corsi  di
          cultura cinematografica effettuati da  enti ed associazioni
          senza   scopo di   lucro   e   da enti   pubblici   e    da
          universita',  con particolare  riferimento   alle  cattedre
          di    storia      del    cinema,  comunicazioni  sociali  e
          spettacolo;
            z) per l'attuazione degli accordi   di programma  di  cui
          all'art.  15, comma 1, del decreto - legge 14 gennaio 1994,
          n. 26.
            In  sostituzione     dei  contributi   sugli   spettacoli
          cinematografici  e  teatrali  previsti  dalle  disposizioni
          contenute nell'art. 15 R.D.L. 15  aprile  1926,  n.  765  e
          nell'art.    29  del  regolamento 1 agosto 1927, n.  1616 a
          favore delle   aziende autonome di    cura,  soggiorno    e
          turismo  sara' erogato   per ciascun  esercizio finanziario
          un    contributo  pari  allo      0,50      per       cento
          dell'introito   lordo   degli   spettacoli cinematografici.
          Detto  contributo  sara'    ripartito  fra  le  aziende dal
          Ministero del turismo e dello spettacolo.
            L'autorita'  competente  in  materia    di    spettacolo,
          sentita    la  Commissione  centrale per la cinematografia,
          fissa con proprio decreto le  modalita'  ed  i  termini  di
          presentazione delle domande.
            Ferma  restando    l'autorizzazione  di  spesa    di  cui
          all'art.   1  della  legge  26    luglio  1984,  n.    414,
          l'autorita'  competente in  materia di spettacolo determina
          con proprio  decreto la  quota annua  del fondo speciale da
          assegnare all'ente autonomo La   ''Biennale  di  Venezia'',
          per        la         realizzazione       della      Mostra
          internazionale   d'arte cinematografica".

il resto della Legge è possibile consultarlo su Normattiva.it


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