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Legge Ordinaria n. 352 del 08/10/1997 G.U. n. 243 del 17 Ottobre 1997 (suppl.ord.)
Disposizioni sui beni culturali
Disposizioni sui beni culturali
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PROMULGA la seguente legge: Art. 1. (Testo unico delle norme in materia di beni culturali) 1. Il Governo della Repubblica e' delegato ad emanare, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, un decreto legislativo recante un testo unico nel quale siano riunite e coordi- nate tutte le disposizioni legislative vigenti in materia di beni culturali e ambientali. Con l'entrata in vigore del testo unico sono abrogate tutte le previgenti disposizioni in materia che il Governo indica in allegato al medesimo testo unico. 2. Nella predisposizione del testo unico di cui al comma 1, il Governo si attiene ai seguenti principi e criteri direttivi: a) possono essere inserite nel testo unico le disposizioni legis- lative vigenti alla data di entrata in vigore della presente legge, nonche' quelle che entreranno in vigore nei sei mesi successivi; b) alle disposizioni devono essere apportate esclusivamente le modificazioni necessarie per il loro coordinamento formale e sostanziale, nonche' per assicurare il riordino e la semplificazione dei procedimenti. 3. Lo schema di testo unico e' trasmesso, entro sette mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica affinche' le competenti Commissioni parlamentari esprimano il loro parere. Si applica la procedura di cui all'articolo 14, comma 4, della legge 23 agosto 1988, n. 400. 4. Il testo unico potra' essere aggiornato, entro tre anni dalla data della sua entrata in vigore, con la medesima procedura di cui ai commi 1, 2 e 3. 5. Il testo unico e' emanato con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro per i beni culturali e ambientali, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, udito il Consiglio di Stato, il cui parere e' espresso entro quarantacinque giorni dalla trasmissione del relativo schema. 6. Per la stesura del testo da sottoporre all'approvazione del Consiglio dei ministri, il Ministro per i beni culturali e ambientali puo' avvalersi dell'opera di enti, di istituti universitari, nonche' di esperti, particolarmente qualificati nel settore, mediante affidamento di incarichi di studio; al relativo onere si provvede mediante utilizzazione delle risorse disponibili nell'ambito degli ordinari capitoli dello stato di previsione del Ministero per i beni culturali e ambientali. AVVERTENZA: Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali e' operato ilrinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
Nota all'art. 1, comma 3: - L'art. 14, comma 4, della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri), cosi' recita: "4. In ogni caso, qualora il termine previsto per l'esercizio della delega ecceda i due anni, il Governo e' tenuto a richiedere il parere delle Camere sugli schemi dei decreti delegati. Il parere e' espresso dalle Commissioni permanenti delle due Camere competenti per materia entro sessanta giorni indicando specificamente le eventuali disposizioni non ritenute corrispondenti alle direttive della legge di delegazione. Il Governo, nei trenta giorni successivi, esaminato il parere, ritrasmette, con le sue osservazioni e con eventuali modificazioni, i testi alle Commissioni per il parere definitivo che deve essere espresso entro trenta giorni".
il resto della Legge è possibile consultarlo su Normattiva.it
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