Legge Ordinaria n. 4 del 17/01/1997 G.U. n. 14 del 18 Gennaio 1997
Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 18 novembre 1996, n. 583, recante disposizioni urgenti in materia sanitaria
  La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno 
approvato: 
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
                              PROMULGA 
la seguente legge: 
                               Art. 1. 
  1. Il decreto-legge 18 novembre 1996, n. 583, recante  disposizioni
urgenti  in  materia  sanitaria,  e'  convertito  in  legge  con   le
modificazioni riportate in allegato alla presente legge. 
  2. Restano validi gli atti ed i provvedimenti adottati e sono fatti
salvi gli effetti prodottisi ed i rapporti giuridici sorti sulla base
dei decreti-legge 30 dicembre 1993, n. 552, 28 febbraio 1994, n. 137,
29 aprile 1994, n. 259, recanti disposizioni urgenti  in  materia  di
farmaci, nonche' dei decreti-legge 30 giugno 1994, n. 419, 29  agosto
1994, n. 518, 29 ottobre 1994, n. 603, 23 dicembre 1994, n.  722,  28
febbraio 1995, n. 57, 29 aprile 1995, n. 135, 30 giugno 1995, n. 261,
28 agosto 1995, n. 362, 30 ottobre 1995, n. 448, 29 dicembre 1995, n. 
553, 26 febbraio 1996, n. 89, e 26 aprile 1996, n. 224. 
  3. Restano validi gli atti ed i provvedimenti adottati e sono fatti
salvi gli effetti prodottisi ed i rapporti giuridici sorti sulla base
dell'articolo 2 del decreto-legge 2  aprile  1996,  n.  186,  per  il
periodo dal 3 al 28 aprile 1996, in cui la disposizione e' rimasta in
vigore. 
  4. Restano validi gli atti ed i provvedimenti adottati e sono fatti
salvi gli effetti prodottisi ed i rapporti giuridici sorti sulla base
dei decreti-legge 18 gennaio 1996, n. 21, 19 marzo 1996, n. 131, e 17
maggio 1996, n. 268. 
  5. Restano validi gli atti ed i provvedimenti adottati e sono fatti
salvi gli effetti prodottisi ed i rapporti giuridici sorti sulla base
dei decreti-legge 2 ottobre 1995, n. 410, 1 dicembre 1995, n. 510, 31
gennaio 1996, n. 35, 2 aprile 1996, n. 176, 2 aprile 1996, n. 177,  e
3 giugno 1996, n. 298. 
  6. Restano validi gli atti ed i provvedimenti adottati e sono fatti
salvi gli effetti prodottisi ed i rapporti giuridici sorti sulla base
dei decreti-legge 2 ottobre 1995, n. 411, 1 dicembre 1995, n. 511, 31
gennaio 1996, n. 36, 2 aprile 1996, n. 178, e 3 giugno 1996, n.  299.
7. Restano validi gli atti ed i provvedimenti adottati e  sono  fatti
salvi gli effetti prodottisi ed i rapporti giuridici sorti sulla base
dei decreti-legge 4 dicembre 1995, n. 521, 1 febbraio 1996, n. 42,  2
aprile 1996, n. 183, e 3 giugno 1996, n. 303. 
  8. Restano validi gli atti ed i provvedimenti adottati e sono fatti
salvi gli effetti prodottisi ed i rapporti giuridici sorti sulla base
dei decreti-legge 16 luglio 1996, n. 377, e  13  settembre  1996,  n.
478. 
  La presente legge, munita del sigillo dello Stato,  sara'  inserita
nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato. 
   Data a Roma, addi' 17 gennaio 1997 
                              SCALFARO 
                                  PRODI, Presidente del Consiglio dei 
                                  Ministri 
                                  BINDI, Ministro della sanita' 
Visto, il Guardasigilli: FLICK 
 
    

AVVERTENZA:
             Il  decreto-legge  18  novembre  1996,  n. 583, e' stato
          pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - serie generale  -  n.
          271 del 19 novembre 1996.
             A  norma  dell'art.  15,  comma 5, della legge 23 agosto
          1988,  n.  400  (Disciplina  dell'attivita'  di  Governo  e
          ordinamento  della  Presidenza del Consiglio dei Ministri),
          le modifiche apportate dalla presente legge di  conversione
          hanno  efficacia  dal  giorno successivo a quello della sua
          pubblicazione.
             Il testo del decreto-legge coordinato con  la  legge  di
          conversione   e'   pubblicato  in  questa  stessa  Gazzetta
          Ufficiale alla pag. 51.  Detto  testo  sara'  ripubblicato,
          corredato delle relative note, nella Gazzetta Ufficiale del
          giorno 18 febbraio 1997.

    

il resto della Legge è possibile consultarlo su Normattiva.it


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