Legge Ordinaria n. 449 del 27/12/1997 G.U. n. 302 del 30 Dicembre 1997 (suppl.ord.)
Misure per la stabilizzazione della finanza pubblica
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; 
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
                              PROMULGA 
la seguente legge: 
 
                               Art. 1 
Disposizioni  tributarie  concernenti  interventi  di  recupero   del
                         patrimonio edilizio 
 
  1. Ai fini dell'imposta  sul  reddito  delle  persone  fisiche,  si
detrae dall'imposta lorda, fino alla concorrenza del  suo  ammontare,
un importo pari al 41 per cento delle  spese  sostenute  sino  ad  un
importo massimo delle stesse di lire 150  milioni  ed  effettivamente
rimaste a carico, per la realizzazione degli interventi di  cui  alle
lettere a), b), c) e d) dell'articolo 31 della legge 5  agosto  1978,
n.  457,  sulle  parti  comuni  di  edificio  residenziale   di   cui
all'articolo  1117,  n.  1),  del  codice  civile,  nonche'  per   la
realizzazione degli interventi di  cui  alle  lettere  b),  c)  e  d)
dell'articolo 31 della legge 5 agosto 1978, n. 457, effettuati  sulle
singole  unita'  immobiliari  residenziali  di  qualsiasi   categoria
catastale,  anche  rurali,  possedute  o  detenute   e   sulle   loro
pertinenze.  Tra  le  spese  sostenute  sono   comprese   quelle   di
progettazione e per prestazioni professionali connesse all'esecuzione
delle opere edilizie e alla messa a  norma  degli  edifici  ai  sensi
della legge 5 marzo 1990, n. 46, per  quanto  riguarda  gli  impianti
elettrici, e delle norme UNI-CIG, di cui alla legge 6 dicembre  1971,
n. 1083, per gli impianti a metano.  La  stessa  detrazione,  con  le
medesime condizioni e i medesimi limiti, spetta  per  gli  interventi
relativi alla realizzazione di autorimesse o posti auto pertinenziali
anche  a  proprieta'  comune,  alla   eliminazione   delle   barriere
architettoniche,  alla  realizzazione  di  opere   finalizzate   alla
cablatura degli edifici, al contenimento dell'inquinamento  acustico,
al conseguimento di  risparmi  energetici  con  particolare  riguardo
all'installazione  di  impianti  basati  sull'impiego   delle   fonti
rinnovabili di energia, nonche' all'adozione di  misure  antisismiche
con particolare riguardo all'esecuzione di  opere  per  la  messa  in
sicurezza  statica,  in  particolare  sulle  parti  strutturali.  Gli
interventi   relativi   all'adozione   di   misure   antisismiche   e
all'esecuzione di opere per la  messa  in  sicurezza  statica  devono
essere realizzati sulle parti strutturali degli edifici  o  complessi
di edifici collegati strutturalmente e comprendere interi edifici  e,
ove riguardino i centri storici, devono essere eseguiti sulla base di
progetti unitari e non su singole  unita'  immobiliari.  Gli  effetti
derivanti dalle disposizioni di cui al presente comma sono cumulabili
con le agevolazioni gia' previste sugli immobili oggetto  di  vincolo
ai  sensi  della  legge  1  giugno  1939,  n.  1089,   e   successive
modificazioni, ridotte nella misura del 50 per cento. 
  2. La detrazione  stabilita  al  comma  1  e'  ripartita  in  quote
costanti nell'anno in cui sono state sostenute le spese e nei quattro
periodi d'imposta successivi.  E'  consentito,  alternativamente,  di
ripartire la predetta detrazione in dieci quote annuali costanti e di
pari importo. 
  3. Con decreto del  Ministro  delle  finanze  di  concerto  con  il
Ministro dei lavori pubblici, da emanare entro  trenta  giorni  dalla
data di entrata in vigore della presente legge ai sensi dell'articolo
17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400,  sono  stabilite  le
modalita' di attuazione delle disposizioni di cui  ai  commi  1  e  2
nonche' le procedure  di  controllo,  da  effettuare  anche  mediante
l'intervento di banche, in funzione  del  contenimento  del  fenomeno
dell'evasione fiscale e contributiva,  ovvero  mediante  l'intervento
delle aziende unita' sanitarie locali,  in  funzione  dell'osservanza
delle norme in materia di tutela della salute e della  sicurezza  sul
luogo di lavoro e nei cantieri, previste dai decreti  legislativi  19
settembre 1994, n. 626, e  14  agosto  1996,  n.  494,  e  successive
modificazioni  ed  integrazioni,   prevedendosi   in   tali   ipotesi
specifiche  cause  di  decadenza  dal  diritto  alla  detrazione.  Le
detrazioni di cui al  presente  articolo  sono  ammesse  per  edifici
censiti  all'ufficio  del  catasto  o  di  cui  sia  stato  richiesto
l'accatastamento e di cui risulti  pagata  l'imposta  comunale  sugli
immobili (ICI) per l'anno 1997, se dovuta. 
  4. In relazione agli interventi di cui ai commi 1, 2 e 3  i  comuni
possono  deliberare  l'esonero  dal   pagamento   della   tassa   per
l'occupazione di spazi ed aree pubbliche. 
  5. I comuni  possono  fissare  aliquote  agevolate  dell'ICI  anche
inferiori al 4 per  mille,  a  favore  di  proprietari  che  eseguano
interventi volti  al  recupero  di  unita'  immobiliari  inagibili  o
inabitabili o interventi  finalizzati  al  recupero  di  immobili  di
interesse artistico o architettonico localizzati nei centri  storici,
ovvero volti alla realizzazione di autorimesse  o  posti  auto  anche
pertinenziali oppure all'utilizzo di sottotetti. L'aliquota agevolata
e' applicata limitatamente alle unita' immobiliari oggetto  di  detti
interventi e per la durata di tre anni dall'inizio dei lavori. 
  6. Le disposizioni del presente articolo si  applicano  alle  spese
sostenute nel periodo d'imposta in corso alla  data  del  1°  gennaio
1998 ed in quello successivo. 
  7. In caso di vendita  dell'unita'  immobiliare  sulla  quale  sono
stati realizzati gli interventi di  cui  al  comma  1  le  detrazioni
previste dai precedenti commi non utilizzate in tutto o in parte  dal
venditore spettano per i rimanenti periodi di imposta di cui al comma
2 all'acquirente persona fisica dell'unita' immobiliare. 
  8. I fondi di cui all'articolo 2, comma 63, lettera c), della legge
23 dicembre 1996,  n.  662,  vengono  destinati  ad  incrementare  le
risorse di cui alla lettera b) del citato comma 63 e  utilizzati  per
lo stesso impiego e con le stesse  modalita'  di  cui  alla  medesima
lettera b). 
  9. I commi 40, 41 e 42 dell'articolo  2  della  legge  23  dicembre
1996, n. 662, sono sostituiti dai seguenti: 
"40. Per i soggetti o  i  loro  aventi  causa  che  hanno  presentato
domanda di concessione o di autorizzazione edilizia in  sanatoria  ai
sensi del capo IV della legge 28 febbraio 1985, n. 47,  e  successive
modificazioni, e dell'articolo 39 della legge 23  dicembre  1994,  n.
724, e successive modificazioni,  il  mancato  pagamento  del  triplo
della differenza tra la somma dovuta e  quella  versata  nel  termine
previsto dall'articolo 39, comma 6, della legge n. 724  del  1994,  e
successive modificazioni, o il mancato pagamento  dell'oblazione  nei
termini previsti dall'articolo 39, comma 5, della medesima  legge  n.
724 del 1994, e  successive  modificazioni,  comporta  l'applicazione
dell'interesse legale annuo  sulle  somme  dovute,  da  corrispondere
entro sessanta giorni dalla data di  notifica  da  parte  dei  comuni
dell'obbligo di pagamento. 
  41. E' ammesso il versamento della somma di cui al comma 40  in  un
massimo di cinque rate trimestrali di pari importo. In tal caso,  gli
interessati fanno pervenire al comune, entro trenta giorni dalla data
di notifica dell'obbligo di pagamento, il  prospetto  delle  rate  in
scadenza, comprensive degli interessi maturati  dal  pagamento  della
prima rata allegando l'attestazione del versamento della  prima  rata
medesima. 
  42. Nei casi di cui al comma 40, il rilascio  della  concessione  o
dell'autorizzazione in sanatoria e subordinato all'avvenuto pagamento
dell'intera oblazione, degli oneri concessori, ove  dovuti,  e  degli
interessi, fermo restando  quanto  previsto  dall'articolo  38  della
citata legge n. 47 del 1985, e successive modificazioni". 
  10. L'articolo 32 della legge 28 febbraio 1985, n.  47,  e  succes-
sive modificazioni, deve intendersi nel senso  che  l'amministrazione
preposta alla tutela del vincolo, ai fini dell'espressione del parere
di propria competenza, deve attenersi esclusivamente alla valutazione
della compatibilita' con lo stato dei luoghi degli interventi  per  i
quali  e'  richiesta  la  sanatoria,  in  relazione  alle  specifiche
competenze dell'amministrazione stessa. 
  11.  Nella  tabella  A,  parte  III  (Beni   e   servizi   soggetti
all'aliquota del 10 per cento), allegata al  decreto  del  Presidente
della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni,
dopo il numero 127-undecies) e' inserito il seguente: 
"127-duadecies)  prestazioni  di  servizi  aventi   ad   oggetto   la
realizzazione di interventi  di  manutenzione  straordinaria  di  cui
all'articolo 31, primo comma, lettera b), della legge 5 agosto  1978,
n. 457, agli edifici di edilizia residenziale pubblica;". 
 
    

          AVVERTENZA:
          Per ragioni  di  urgenza  si  omette la pubblicazione delle note alla
          presente   legge,  ai  sensi  dell'art.  8,  comma  3,  del
          regolamento   di   esecuzione   del   testo   unico   delle
          disposizioni   sulla   promulgazione   delle  leggi,  sulla
          emanazione  dei  decreti  del Presidente della Repubblica e
          sulle  pubblicazioni  ufficiali  della Repubblica italiana,
          approvato con D.P.R. 14 marzo 1986, n. 217.
          In supplemento  ordinario  alla Gazzetta Ufficiale - serie generale -
          del  14 gennaio 1998 si procedera' alla ripubblicazione del
          testo  della  presente legge, corredato delle pubblicazioni
          notiziali  previste  dell'art. 10, comma 3, del testo unico
          approvato  con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, nonche' di
          note  sintetiche  a  margine  di  ciascun comma o gruppi di
          commi,  stampate in modo caratteristico, che individuino in
          modo  sommario  il  contenuto  degli stessi, ai sensi dello
          stesso  art.  10, comma 3-bis, aggiunto dall'art. 17, comma
          29, della legge 15 maggio 1997, n. 127.

    

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