Legge Ordinaria n. 450 del 27/12/1997 G.U. n. 302 del 30 Dicembre 1997 (suppl.ord.)
Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato ( legge finanziaria 1998 )
  La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della  Repubblica  hanno
approvato;
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
                              PROMULGA
la seguente legge:
                               ART. 1.
    1. Per  l'anno  1998,  il  limite  massimo  del  saldo  netto  da
finanziare  resta determinato in termini di competenza in lire 87.800
miliardi, al netto di lire 28.807 miliardi per regolazioni debitorie.
Tenuto conto delle operazioni di rimborso  di  prestiti,  il  livello
massimo  del  ricorso  al  mercato finanziario di cui all'articolo 11
della legge 5 agosto 1978, n. 468, come  sostituito  dall'articolo  5
della  legge  23  agosto  1988, n. 362 - ivi compreso l'indebitamento
all'estero per un importo complessivo  non  superiore  a  lire  4.000
miliardi  relativo  ad  interventi  non  considerati  nel bilancio di
previsione per il 1998 - resta fissato, in termini di competenza,  in
lire 429.800 miliardi per l'anno finanziario 1998.
    2.  Per gli anni 1999 e 2000 il limite massimo del saldo netto da
finanziare del bilancio pluriennale a  legislazione  vigente,  tenuto
conto   degli   effetti   della   presente   legge,  e'  determinato,
rispettivamente, in lire 86.400 miliardi ed in lire 62.200  miliardi,
al  netto  di  lire  26.247  miliardi  per  l'anno 1999 e lire 23.677
miliardi per l'anno 2000, per le regolazioni  debitorie;  il  livello
massimo  del  ricorso  al mercato e' determinato, rispettivamente, in
lire 377.800 miliardi ed in lire 252.000 miliardi.  Per  il  bilancio
programmatico  degli  anni  1999  e  2000 il limite massimo del saldo
netto da finanziare e' determinato, rispettivamente, in  lire  80.600
miliardi ed in lire 60.750 miliardi ed il livello massimo del ricorso
al  mercato e' determinato, rispettivamente, in lire 372.000 miliardi
ed in lire 250.800 miliardi.
          AVVERTENZA:
              In supplemento  ordinario  alla  Gazzetta  Ufficiale  -
          serie  generale  -  del  14 gennaio 1998 si procedera' alla
          ripubblicazione del testo della  presente  legge  corredato
          delle  relative  note,  ai  sensi dell'art. 8, comma 3, del
          regolamento   di   esecuzione   del   testo   unico   delle
          disposizioni   sulla   promulgazione   delle  leggi,  sulla
          emanazione dei decreti del Presidente  della  Repubblica  e
          sulle  pubblicazioni  ufficiali  della Repubblica italiana,
          approvato con decreto del Presidente  della  Repubblica  14
          marzo 1986, n. 217.
 

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