Legge Ordinaria n. 451 del 23/12/1997 G.U. n. 302 del 30 Dicembre 1997
Istituzione della Commissione parlamentare per l' infanzia e dell' Osservatorio nazionale per l' infanzia
  La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della  Repubblica  hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Promulga la seguente legge:

                               Art. 1
               Commissione parlamentare per l'infanzia

  1.  E'  istituita  la  Commissione  parlamentare per l'infanzia con
compiti  di  indirizzo  e  controllo  sulla concreta attuazione degli
accordi  internazionali  e  della  legislazione relativi ai diritti e
allo sviluppo dei soggetti in eta' evolutiva.
  2. La Commissione e' composta da venti senatori e da venti deputati
nominati, rispettivamente, dal Presidente del Senato della Repubblica
e  dal  Presidente della Camera dei deputati in proporzione al numero
dei  componenti  dei  gruppi  parlamentari,  comunque  assicurando la
presenza di un rappresentante per ciascun gruppo.
  3.  La  Commissione  elegge  al  suo  interno  un  presidente,  due
vicepresidenti e due segretari.
  4.  La  Commissione  chiede  informazioni,  dati  e  documenti  sui
risultati  delle  attivita'  svolte da pubbliche amministrazioni e da
organismi  che  si  occupano di questioni attinenti ai diritti o allo
sviluppo dei soggetti in eta' evolutiva.
  5.  La  Commissione  riferisce  alle  Camere,  con  cadenza  almeno
annuale, i risultati della propria attivita' e formula osservazioni e
proposte  sugli  effetti,  sui  limiti e sull'eventuale necessita' di
adeguamento   della   legislazione   vigente,   in   particolare  per
assicurarne  la  rispondenza alla normativa dell'Unione europea ed in
riferimento  ai  diritti  previsti  dalla Convenzione sui diritti del
fanciullo,  fatta  a New York il 20 novembre 1989, resa esecutiva con
legge 27 maggio 1991, n. 176.
  6.  E' istituita la giornata italiana per i diritti dell'infanzia e
dell'adolescenza,  da  celebrare  il  20 novembre di ogni anno, nella
ricorrenza  della  firma  della  citata  Convenzione  di New York. Il
Governo,  d'intesa  con  la  Commissione,  determina  le modalita' di
svolgimento  della  giornata,  senza  oneri  aggiuntivi  a carico del
bilancio dello Stato.
 
          Avvertenza:
Il testo delle   note  qui  pubblicato  e'  stato  redatto  ai  sensi
          dell'art.  10,  comma 3, del testo unico delle disposizioni
          sulla   promulgazione   delle  leggi,  sull'emanazione  dei
          decreti   del   Presidente   della   Repubblica   e   sulle
          pubblicazioni    ufficiali   della   Repubblica   italiana,
          approvato  con  D.P.R.  28  dicembre 1985, n. 1092, al solo
          fine  di  facilitare la lettura delle disposizioni di legge
          alle  quali  e'  operato  il  rinvio.  Restano invariati il
          valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

           Note all'art. 1:
            -  Il titolo  della  legge  27 maggio  1991,  n.  176 (in
          Gazzetta Ufficiale  11  giugno 1991,  n.  135,  supplemento
          ordinario)  e'  il seguente: "Ratifica  ed esecuzione della
          convenzione  sui diritti del fanciullo, fatta a New York il
          20 novembre 1989".

il resto della Legge è possibile consultarlo su Normattiva.it


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