Leggi d'Italia
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Legge Ordinaria n. 48 del 07/03/1997 G.U. n. 56 dell'8 Marzo 1997
Disposizioni relative all' accesso a riduzioni compensate sui pedaggi autostradali in materia di autotrasporto
Disposizioni relative all' accesso a riduzioni compensate sui pedaggi autostradali in materia di autotrasporto
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PROMULGA la seguente legge: Art. 1. 1. Le riduzioni dei pedaggi autostradali previste dall'articolo 2 del decreto-legge 2 gennaio 1997, n. 1, come modificato dalla relativa legge di conversione, si applicano alle imprese iscritte all'Albo nazionale degli autotrasportatori di cose per conto di terzi che esercitano professionalmente servizi di autotrasporto di cose per conto di terzi nonche' alle cooperative aventi i requisiti mutualistici di cui all'articolo 26 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947, n. 1577, e successive modificazioni, ai consorzi ed alle societa' consortili costituiti a norma del libro quinto, titolo X, capo II, sezioni II e II-bis, del codice civile, aventi ad oggetto principale l'attivita' di autotrasporto, che siano iscritti all'Albo nazionale degli autotrasportatori di cose per conto di terzi alla data del 31 dicembre 1997. AVVERTENZA: Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
Note all'art. 1: - Il testo dell'art. 2 del D.L. 2 gennaio 1997, n. 1, come modificato dalla relativa legge di conversione 5 marzo 1997, n. 38, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 6 marzo 1997, n. 54, e' il seguente: "Art. 2 (Disposizioni in materia di pedaggi autostradali e di pagamento dei premi all'INAIL - Copertura finanziaria - Modifica al codice della strada). - 1. I pedaggi autostradali per i veicoli appartenenti alle classi b 3, 4 e 5, che svolgono servizi di autotrasporto di cose per conto di terzi sono soggetti ad una riduzione compensata, a partire dal 1 gennaio 1997 fino al 31 dicembre 1997, commisurata al volume di fatturato annuale. Le predette riduzioni compensate sono apportate esclusivamente per i pedaggi a riscossione differita mediante fatturazione e sono applicate direttamente dalla societa' concessionaria della gestione dell'autostrada sulle fatture intestate a imprese iscritte all'albo nazionale degli autotrasportatori di cose per conto di terzi che esercitano professionalmente servizi di autotrasporto di cose per conto di terzi o a loro cooperative aventi requisiti mutualistici di cui all'art. 26 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947, n. 1577, e successive modificazioni, consorzi e societa' consortili costituiti a norma del libro quinto, titolo X, capo II, sezioni II e II-bis, del codice civile, aventi ad oggetto principale l'attivita' di autotrasporto. Queste disposizioni si applicano anche alle imprese di autotrasporto di merci per conto di terzi aventi sede in uno dei Paesi dell'Unione europea ed in regola con l'accesso al mercato dell'autotrasportodi merci. 2. La riduzione compensata di cui al comma 1 si applica secondo le percentuali e gli scaglioni di fatturato annuo, espresso in milioni, di seguito elencati: a) fino a 100 5 per cento; b) da 100 a 200 10 per cento; c) da 200 a 400 15 per cento; d) da 400 a 800 20 per cento; e) oltre 800 25 per cento. 2-bis. Per l'attuazione delle disposizioni contenute nei commi 1 e 2, le societa' concessionarie sono tenute ad apportare al proprio sistema informativo le necessarie integrazioni e modifiche entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto. 2-ter. I minori introiti derivanti dalla riduzione di cui al comma 1 sono erogati alle societa' concessionarie, nel limite di 55 miliardi di lire per l'anno 1997, dal Ministero dei lavori pubblici. I criteri e le modalita' di rimborso sono fissati con decreto del Ministro dei lavori pubblici, di concerto con i Ministri dei trasporti e della navigazione e del tesoro, da emanarsi entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto. Con lo stesso decreto sono fissati i criteri per assicurare la trasparenza ai fini della destinazione dei rimborsi alle imprese di autotrasporto di cui al comma 1. 2-quater. Eventuali altre forme di riduzioni in essere per l'autotrasporto di cose per conto di terzi alla data di entrata in vigore del presente decreto restano applicabili, da parte di tutte le societa' concessionarie, ivi comprese quelle che gestiscono i trafori del Monte Bianco e del Fre'jus, esclusivamente nei confronti dei soggetti di cui al comma 1. 2-quinquies. Al fine di dare completa attuazione agli interventi di cui all'art. 4 del decreto-legge 4 ottobre 1996, n. 517, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 1996, n. 611, l'importo di lire 55 miliardi destinato alle societa' concessionarie per il rimborso dei minori introiti derivanti dalla riduzione dei pedaggi autostradali e non utilizzato nell'anno 1996, puo' essere impegnato nell'anno 1997 con i criteri e le modalita' previsti dallo stesso art. 4, comma 4. Relativamente ai benefici da concedere nell'anno 1997, l'impegno di spesa puo' essere assunto nell'anno 1998. 2-sexies. Le regioni interessate dall'attraversamento di strade statali e di autostrade possono disporre ulteriori riduzioni a favore delle imprese di autotrasporto di cose per conto di terzi. Tali riduzioni sono applicate direttamente dalla societa' concessionaria della gestione dell'autostrada cosi' come previsto dal comma 1. I minori introiti per le societa' concessionarie che gestiscono l'autostrada derivanti dal presente comma, sono a carico dei bilanci delle regioni che hanno disposto le agevolazioni. 2-septies. Limitatamente all'anno 1997, il pagamento all'INAIL dei premi dovuti dalle imprese che esercitano attivita' di trasporto per conto di terzi previste alle voci 9121 e 9122 della tariffa premi, approvata con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale in data 18 giugno 1988, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 152 del 30 giugno 1988, sara' ripartito in quattro rate di uguale importo da versarsi, senza aggravio per interessi, alle scadenze del 20 febbraio, 31 maggio, 31 agosto e 30 novembre 1997. 2-octies. I minori introiti derivanti dalla mancata corresponsione degli interessi disposta ai sensi del comma 2-septies, sono rimborsabili all'INAIL, nel limite di lire 29 miliardi per l'anno 1997, dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale, dietro presentazione di apposita rendicontazione. 2-novies. All'onere derivante dall'attuazione del presente decreto, pari a lire 208 miliardi per l'anno 1997, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1997, all'uopo utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dei trasporti e della navigazione. 2-decies. Il Ministro del tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio. 2-undecies. Al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, come modificato dal decreto legislativo 10 settembre 1993, n. 360, la lettera e) del comma 3 dell'art. 10 e' sostituita dalla seguente: ' e) isolati o costituenti autotreni ovvero autoarticolati dotati di blocchi d'angolo di tipo normalizzato allorche' trasportino esclusivamente contenitori o casse mobili di tipo unificato, per cui vengono superate le dimensioni o le masse stabilite rispettivamente dall'art. 61 e dall'art. 62'. 3-4-5. (Soppressi)". - Il testo dell'art. 26 del D.L.C.P.S. 14 dicembre 1947, n. 1577, e successive modificazioni, e' il seguente: "Art. 26. - Agli effetti tributari si presume la sussistenza dei requisiti mutualistici quando negli statuti delle cooperative siano contenute le seguenti clausole: a) divieto di distribuzione dei dividendi superiori alla ragione dell'interesse legale ragguagliato al capitale effettivamente versato; b) divieto di distribuzione delle riserve tra i soci durante la vita sociale; c) devoluzione, in caso di scioglimento della societa', dell'intero patrimonio sociale - dedotto soltanto il capitale versato e i dividendi eventualmente maturati - a scopi di pubblica utilita' conformi allo spirito mutualistico. In caso di controversia decide il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, d'intesa con quelli per le finanze e per il tesoro, udita la commissione centrale per le cooperative".
il resto della Legge è possibile consultarlo su Normattiva.it
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