Leggi d'Italia
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Legge Ordinaria n. 53 del 07/03/1997 G.U. n. 59 del 12 Marzo 1997
Disposizioni urgenti per la salvaguardia della Torre di Pisa
Disposizioni urgenti per la salvaguardia della Torre di Pisa
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PROMULGA la seguente legge: Art. 1. Comitato di coordinamento per la salvaguardia della Torre di Pisa 1. E' costituito, entro quarantacinque giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, un Comitato di coordinamento per la salvaguardia della Torre di Pisa, composto da tredici esperti, italiani e stranieri, individuati tra soggetti di alta qualificazione scientifica, di cui due scelti tra storici dell'arte medievale, nonche' dal direttore dell'Istituto centrale per il restauro, che ne e' componente di diritto. Alla nomina del Comitato si provvede con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro per i beni culturali e ambientali e del Ministro dei lavori pubblici.
AVVERTENZA: Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
il resto della Legge è possibile consultarlo su Normattiva.it
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