Legge Ordinaria n. 78 del 25/03/1997 G.U. n. 74 del 29 Marzo 1997
Soppressione della tassa d' ingresso ai musei statali
  La   Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della  Repubblica  anno
approvato;
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
                              Promulga
la seguente legge:
                               Art. 1.
 1. La tassa d'ingresso per l'accesso ai monumenti, musei, gallerie e
scavi di antichita' dello Stato, prevista dal regio decreto 11 giugno
1885, n. 3191, e successive modificazioni, e' soppressa.
 2. L'ingresso nei luoghi di cui al comma 1 e' consentito, di regola,
dietro  pagamento di un biglietto. L'accesso ai luoghi e le modalita'
di emissione, di distribuzione e di riscossione del corrispettivo del
biglietto  d'ingresso,  di  determinazione  del prezzo del biglietto,
nonche'  la  percentuale  dei  proventi  dei  biglietti  da assegnare
all'Ente  nazionale  di  assistenza  e  previdenza  per  i  pittori e
scultori,  musicisti,  scrittori  ed autori drammatici sono stabiliti
con  regolamento adottato, previo parere delle competenti Commissioni
parlamentari,  con  decreto  del  Ministro  per  i  beni  culturali e
ambientali,  da  emanare,  ai  sensi  dell'articolo 17 della legge 23
agosto  1988,  n. 400, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore
della  presente  legge.  Il  prezzo  del  biglietto include gli oneri
derivanti dalla stipula delle convenzioni previste dai commi 4 e 5.
 3.  Gli  introiti  derivanti  dalla vendita dei biglietti d'ingresso
sono  destinati  alle finalita' di cui all'articolo 3, comma 1, della
legge  27  giugno 1985, n. 332, come sostituito dall'articolo 5 della
legge 29 dicembre 1990, n. 431. Il Ministro del tesoro e' autorizzato
a riassegnare, con propri decreti, ai competenti capitoli dello stato
di  previsione  del  Ministero  per  i beni culturali e ambientali le
somme  affluite  all'entrata  del  bilancio  dello Stato ai sensi del
presente comma.
 4.  I  soprintendenti possono stipulare, secondo i criteri stabiliti
nel  regolamento di cui al comma 2, convenzioni con soggetti pubblici
o privati per organizzare la distribuzione e la vendita dei biglietti
d'ingresso.   Questi  possono  essere  biglietti  unici,  cumulativi,
integrati,  carte  museo  o con addebito su carte di credito, nonche'
altre  forme  similari.  Per  la  gestione  dei  biglietti d'ingresso
possono   essere   impiegate   nuove   tecnologie  informatiche,  con
possibilita' di prevendita e vendita presso terzi convenzionati.
 5. La soppressione della tassa di cui al comma 1 opera dalla data di
entrata  in  vigore  del  regolamento  di  cui  al comma 2. In attesa
dell'entrata  in  vigore  del  regolamento,  il  Ministro  per i beni
culturali  e ambientali o, su delega, il competente soprintendente e'
autorizzato ad emanare specifiche disposizioni e a stipulare apposite
convenzioni  sia  con  altri  soggetti  pubblici  e  privati, sia con
operatori  interessati  per attivare le nuove modalita' di emissione,
distribuzione,  vendita e riscossione del corrispettivo dei biglietti
d'ingresso.  Le  disposizioni  e  le  convenzioni  possono riguardare
alcuni  o tutti i luoghi di cui al comma 1, situati in singole citta'
o in delimitate aree geografiche.
 
          Avvertenza:
            Il  testo  delle  note qui pubblicato e' stato redatto ai
          sensi dell'art.    10,  comma  3,  del  testo  unico  delle
          disposizioni     sulla     promulgazione    delle    leggi,
          sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
          e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica  italiana,
          approvato  con  D.P.R.  28  dicembre 1985, n. 1092, al solo
          fine di facilitare la lettura delle disposizioni  di  legge
          alle  quali  e'  operato  il rinvio.   Restano invariati il
          valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
          Note all'art. 1:
            - Il  regio  decreto  11  giugno  1885,  n.  3191,  reca:
          "Regolamento generale per la gestione e pel conteggio della
          tassa  d'ingresso  nei Musei, nelle Gallerie, negli Scavi e
          nei Monumenti nazionali".
            - Il testo dell'art. 17 della legge 23  agosto  1988,  n.
          400, e' il seguente:
            "Art.  17  (Regolamenti). - 1. Con decreto del Presidente
          della Repubblica, previa deliberazione  del  Consiglio  dei
          Ministri, sentito il parere del Consiglio di Stato che deve
          pronunziarsi  entro novanta giorni dalla richiesta, possono
          essere emanati regolamenti per disciplinare:
             a) l'esecuzione delle leggi e dei decreti legislativi;
             b) l'attuazione  e  l'integrazione  delle  leggi  e  dei
          decreti  legislativi  recanti  norme  di principio, esclusi
          quelli  relativi  a  materie  riservate   alla   competenza
          regionale;
             c)  le  materie  in cui manchi la disciplina da parte di
          leggi o di atti aventi forza di legge, sempre  che  non  si
          tratti di materie comunque riservate alla legge;
             d)    l'organizzazione   ed   il   funzionamento   delle
          amministrazioni pubbliche secondo le  disposizioni  dettate
          dalla legge;
             e) (soppresso).
            2.  Con  decreto  del Presidente della Repubblica, previa
          deliberazione  del  Consiglio  dei  Ministri,  sentito   il
          Consiglio  di  Stato,  sono  emanati  i  regolamenti per la
          disciplina delle materie, non coperte da  riserva  assoluta
          di legge prevista dalla Costituzione, per le quali le leggi
          della  Repubblica,  autorizzando l'esercizio della potesta'
          regolamentare del Governo, determinano  le  norme  generali
          regolatrici  della materia e dispongono l'abrogazione delle
          norme vigenti, con effetto  dall'entrata  in  vigore  delle
          norme regolamentari.
            3.  Con  decreto  ministeriale  possono  essere  adottati
          regolamenti nelle materie di competenza del Ministro  o  di
          autorita'   sottordinate   al  Ministro,  quando  la  legge
          espressamente conferisca tale potere.    Tali  regolamenti,
          per  materie di competenza di piu' Ministri, possono essere
          adottati con decreti interministeriali, ferma  restando  la
          necessita' di apposita autorizzazione da parte della legge.
          I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono
          dettare  norme  contrarie  a quelle dei regolamenti emanati
          dal Governo. Essi debbono essere comunicati  al  Presidente
          del Consiglio dei Ministri prima della loro emanazione.
            4.  I  regolamenti  di  cui  al  comma 1 ed i regolamenti
          ministeriali ed interministeriali,  che  devono  recare  la
          denominazione  di  ''regolamento'',  sono  adottati  previo
          parere del Consiglio di Stato, sottoposti al visto ed  alla
          registrazione  della  Corte  dei  conti  e pubblicati nella
          Gazzetta Ufficiale".
            -  Il  testo  dell'art. 3, comma 1, della legge 27 giugno
          1985, n.  332, come sostituito dall'art. 5 della  legge  29
          dicembre 1990, n.  431, e' il seguente: "1. A decorrere dal
          1  gennaio  1991,  le  entrate  derivanti dall'applicazione
          dell'art. 2 sono destinate  all'adeguamento  strutturale  e
          funzionale  dei  locali  adibiti a sedi di musei, gallerie,
          archivi  e  biblioteche  dello  Stato,   alle   misure   di
          prevenzione  degli  incendi, alla installazione dei sistemi
          antifurto e di ogni altra misura di prevenzione nei  locali
          stessi,  nonche'  all'espropriazione  o all'acquisto, anche
          mediante l'esercizio del diritto  di  prelazione  da  parte
          dello Stato, di beni di interesse artistico e storico".

il resto della Legge è possibile consultarlo su Normattiva.it


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