Leggi d'Italia
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Legge Ordinaria n. 78 del 25/03/1997 G.U. n. 74 del 29 Marzo 1997
Soppressione della tassa d' ingresso ai musei statali
Soppressione della tassa d' ingresso ai musei statali
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica anno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Promulga la seguente legge: Art. 1. 1. La tassa d'ingresso per l'accesso ai monumenti, musei, gallerie e scavi di antichita' dello Stato, prevista dal regio decreto 11 giugno 1885, n. 3191, e successive modificazioni, e' soppressa. 2. L'ingresso nei luoghi di cui al comma 1 e' consentito, di regola, dietro pagamento di un biglietto. L'accesso ai luoghi e le modalita' di emissione, di distribuzione e di riscossione del corrispettivo del biglietto d'ingresso, di determinazione del prezzo del biglietto, nonche' la percentuale dei proventi dei biglietti da assegnare all'Ente nazionale di assistenza e previdenza per i pittori e scultori, musicisti, scrittori ed autori drammatici sono stabiliti con regolamento adottato, previo parere delle competenti Commissioni parlamentari, con decreto del Ministro per i beni culturali e ambientali, da emanare, ai sensi dell'articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge. Il prezzo del biglietto include gli oneri derivanti dalla stipula delle convenzioni previste dai commi 4 e 5. 3. Gli introiti derivanti dalla vendita dei biglietti d'ingresso sono destinati alle finalita' di cui all'articolo 3, comma 1, della legge 27 giugno 1985, n. 332, come sostituito dall'articolo 5 della legge 29 dicembre 1990, n. 431. Il Ministro del tesoro e' autorizzato a riassegnare, con propri decreti, ai competenti capitoli dello stato di previsione del Ministero per i beni culturali e ambientali le somme affluite all'entrata del bilancio dello Stato ai sensi del presente comma. 4. I soprintendenti possono stipulare, secondo i criteri stabiliti nel regolamento di cui al comma 2, convenzioni con soggetti pubblici o privati per organizzare la distribuzione e la vendita dei biglietti d'ingresso. Questi possono essere biglietti unici, cumulativi, integrati, carte museo o con addebito su carte di credito, nonche' altre forme similari. Per la gestione dei biglietti d'ingresso possono essere impiegate nuove tecnologie informatiche, con possibilita' di prevendita e vendita presso terzi convenzionati. 5. La soppressione della tassa di cui al comma 1 opera dalla data di entrata in vigore del regolamento di cui al comma 2. In attesa dell'entrata in vigore del regolamento, il Ministro per i beni culturali e ambientali o, su delega, il competente soprintendente e' autorizzato ad emanare specifiche disposizioni e a stipulare apposite convenzioni sia con altri soggetti pubblici e privati, sia con operatori interessati per attivare le nuove modalita' di emissione, distribuzione, vendita e riscossione del corrispettivo dei biglietti d'ingresso. Le disposizioni e le convenzioni possono riguardare alcuni o tutti i luoghi di cui al comma 1, situati in singole citta' o in delimitate aree geografiche.
Avvertenza: Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti. Note all'art. 1: - Il regio decreto 11 giugno 1885, n. 3191, reca: "Regolamento generale per la gestione e pel conteggio della tassa d'ingresso nei Musei, nelle Gallerie, negli Scavi e nei Monumenti nazionali". - Il testo dell'art. 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400, e' il seguente: "Art. 17 (Regolamenti). - 1. Con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, sentito il parere del Consiglio di Stato che deve pronunziarsi entro novanta giorni dalla richiesta, possono essere emanati regolamenti per disciplinare: a) l'esecuzione delle leggi e dei decreti legislativi; b) l'attuazione e l'integrazione delle leggi e dei decreti legislativi recanti norme di principio, esclusi quelli relativi a materie riservate alla competenza regionale; c) le materie in cui manchi la disciplina da parte di leggi o di atti aventi forza di legge, sempre che non si tratti di materie comunque riservate alla legge; d) l'organizzazione ed il funzionamento delle amministrazioni pubbliche secondo le disposizioni dettate dalla legge; e) (soppresso). 2. Con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, sentito il Consiglio di Stato, sono emanati i regolamenti per la disciplina delle materie, non coperte da riserva assoluta di legge prevista dalla Costituzione, per le quali le leggi della Repubblica, autorizzando l'esercizio della potesta' regolamentare del Governo, determinano le norme generali regolatrici della materia e dispongono l'abrogazione delle norme vigenti, con effetto dall'entrata in vigore delle norme regolamentari. 3. Con decreto ministeriale possono essere adottati regolamenti nelle materie di competenza del Ministro o di autorita' sottordinate al Ministro, quando la legge espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per materie di competenza di piu' Ministri, possono essere adottati con decreti interministeriali, ferma restando la necessita' di apposita autorizzazione da parte della legge. I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente del Consiglio dei Ministri prima della loro emanazione. 4. I regolamenti di cui al comma 1 ed i regolamenti ministeriali ed interministeriali, che devono recare la denominazione di ''regolamento'', sono adottati previo parere del Consiglio di Stato, sottoposti al visto ed alla registrazione della Corte dei conti e pubblicati nella Gazzetta Ufficiale". - Il testo dell'art. 3, comma 1, della legge 27 giugno 1985, n. 332, come sostituito dall'art. 5 della legge 29 dicembre 1990, n. 431, e' il seguente: "1. A decorrere dal 1 gennaio 1991, le entrate derivanti dall'applicazione dell'art. 2 sono destinate all'adeguamento strutturale e funzionale dei locali adibiti a sedi di musei, gallerie, archivi e biblioteche dello Stato, alle misure di prevenzione degli incendi, alla installazione dei sistemi antifurto e di ogni altra misura di prevenzione nei locali stessi, nonche' all'espropriazione o all'acquisto, anche mediante l'esercizio del diritto di prelazione da parte dello Stato, di beni di interesse artistico e storico".
il resto della Legge è possibile consultarlo su Normattiva.it
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