Leggi d'Italia
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Legge Ordinaria n. 82 del 28/03/1997 G.U. n. 75 del 1 Aprile 1997
Disposizioni in materia di posti per la formazione di medici specialisti ( Stralcio dell' articolo 2 del disegno di legge C3229 deliberato dall' Assemblea nella seduta del 12 marzo 1997 )
Disposizioni in materia di posti per la formazione di medici specialisti ( Stralcio dell' articolo 2 del disegno di legge C3229 deliberato dall' Assemblea nella seduta del 12 marzo 1997 )
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PROMULGA la seguente legge: Art. 1. 1. In deroga a quanto disposto dal decreto-legge 11 giugno 1996, n. 314, convertito dalla legge 30 luglio 1996, n. 403, i posti in soprannumero assegnati alle scuole di specializzazione nell'anno accademico 1995-1996 sono portati in detrazione da quelli da assegnare nell'anno accademico 1997-1998, nell'ambito della programmazione di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 8 agosto 1991, n. 257. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, valutato in lire 25 miliardi per l'anno 1997, si provvede con quote a carico del Fondo sanitario nazionale allo scopo vincolate.
AVVERTENZA: Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali e' operato il rinvio. Restano invriati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti. Note all'art. 1: - Il decreto-legge 11 giugno 1996, n. 314, convertito dalla legge 30 luglio 1996, n. 403, reca: "Disposizioni urgenti in materia di ammissioni di laureati in medicina e chirurgia alle scuole di specializzazione". Tale decreto-legge cosi' dispone al comma 1 dell'art. 1: "1. I posti in soprannumero, rispetto alla dotazione di diritto ed agli eventuali posti aggiuntivi, assegnati o da assegnare nell'anno accademico 1995-1996, nell'ambito dei posti risultanti dalla programmazione di cui all'art. 2 del decreto legislativo 8 agosto 1991, n. 257 ai laureati in medicina e chirurgia, sotto condizione del conseguimento, da parte di questi ultimi, dell'abilitazione all'esercizio professionale entro il primo semestre del primo anno di corso, sono riassorbiti e portati in detrazione dalla ripartizione alle scuole medesime nell'anno accademico 1996-1997". - Il testo dell'art. 2 del decreto legislativo 8 agosto 1991, n. 257, (Attuazione della direttiva n. 82/76/CEE del Consiglio del 26 gennaio 1992, recante modifica di precedenti direttive in tema di formazione dei medici specialisti, a norma dell'art. 6 della legge 29 dicembre 1990, n. 428-Legge comunitaria 1990) e' il seguente: "Art. 2 (Programmazione). - 1. Con decreto del Ministro della sanita', sentite le regioni e le province autonome, di concerto con il Ministro dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica, sentite le facolta' di medicina e chirurgia, e con il Ministro del tesoro, e' determianto, ogni tre anni, il numero degli specialisti da formare sulla base delle esigenze sanitarie del Paese, tenuto conto delle capacita' ricettive delle strutture universitarie e di quelle convenzionate con le univerista', in relazione al contenuto specifico della formazione e delle risorse finanziarie comunque acquisite dalle universita'. 2. In relazione alla prgrammazione di cui al comma 1, il Ministro dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica, sentito il Ministro della sanita', determina il numero dei posti per ciascuna scuola le cui strutture siano corrispondenti ai requisiti previsti dall'art. 7, tenuto conto delle richieste delle facolta' di medicina e della disponibilita' di idonee strutture acquisite anche attraverso convenzioni. Il predetto decreto e' adottato su parere del comitato consultivo di medicina del Consiglio universitario nazionale. 3. Nell'ambito dei posti risultanti dalla programmazione di cui al comma 1, per ogni singola specializzazione e' stabilita una riserva di posti, non superiore al 5%, a favore dei medici dell'amministrazione militare. Il numero dei posti da riservare ai medici stranieri provenienti dai Paesi in via di sviluppo e' determinato con il decreto di cui al comma 1, d'intesa con il Ministro degli affari esteri. La ripartizione tra le singole scuole dei posti riservati e' effettuata con il decreto di cui al comma 2. 4. Per usufruire dei posti riservati di cui al comma 3 i candidati devono aver superato le prove di ammissione previste dall'ordinamento della scuola. 5. Restano ferme le disposizioni di cui all'art. 2, comma quinto, del decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1982; n. 162. Il consiglio della scuola, d'intesa con l'amministrazione di appartenenza degli specializzandi, puo' autorizzare l'espletamento delle attivita' pratiche previste dall'ordinamento della scuola nell'ambito delle attivita' di servizio, a condizione che le predette attivita' siano coerenti con il programma del corso di studio".
il resto della Legge è possibile consultarlo su Normattiva.it
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