Legge Ordinaria n. 86 del 28/03/1997 G.U. n. 76 del 2 Aprile 1997
Sanatoria degli effetti prodotti dai decreti-legge adottati in materia di prevenzione e recupero dalle tossicodipendenze e di funzionamento dei SERT ( Stralcio degli articoli 1 e 4 e del comma 1 dell' articolo 3 del disegno di legge C2756 deliberato dall' Assemblea nella seduta del 6 marzo 1997 )
  La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della  Repubblica  hanno
approvato;
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
                              Promulga
la seguente legge:
                               Art. 1.
    1.  Restano  validi  gli  atti ed i provvedimenti adottati e sono
fatti  salvi  gli  effetti  prodottisi  ed i rapporti giuridici sorti
sulla base:
    a)  delle  disposizioni relative alla istituzione e alla gestione
del "Fondo nazionale di intervento per la lotta alla droga" presso la
Presidenza  del  Consiglio dei ministri - Dipartimento per gli affari
sociali,  previste  dall'articolo 2 dei decreti-legge 14 luglio 1993,
n.  226; 8 settembre 1993, n. 347; 8 novembre 1993, n. 437; 7 gennaio
1994,  n.  9;  8 marzo 1994, n. 165; 6 maggio 1994, n. 274; 15 luglio
1994,  n.  446; 19 settembre 1994, n. 539, non convertiti in legge, e
dall'articolo  1  dei  decreti  -  legge 18 novembre 1994, n. 633; 16
gennaio  1995,  n. 181; 13 luglio 1995, n. 288; 18 settembre 1995, n.
383; 18 novembre 1995, n. 487; 18 gennaio 1996, n. 20; 19 marzo 1996,
n.  130;  17  maggio  1996,  n.  267;  16  luglio  1996, n. 375, e 13
settembre 1996, n. 476, non convertiti in legge :
    b)   delle   disposizioni  amministrative  e  contabili  previste
dall'articolo  2  dei  decreti  -  legge  14  luglio  1993, n. 226; 8
settembre  1993,  n. 347; 8 novembre 1993, n. 437; 7 gennaio 1994, n.
9;  8  marzo  1994, n. 165; 6 maggio 1994, n. 274; 15 luglio 1994, n.
446;  19 settembre 1994, n. 539; 18 novembre 1994, n. 633; 16 gennaio
1995,  n. 19; 17 marzo 1995, n. 82; 19 maggio 1995, n. 181; 13 luglio
1995, n. 288; 18 settembre 1995, n. 383; 18 novembre 1995, n. 487; 18
gennaio  1996,  n. 20; 19 marzo 1996, n. 130; 17 maggio 1996, n. 267;
16  luglio  1996, n. 375, e 13 settembre 1996, n. 476, non convertiti
in legge;
    c)   delle   disposizioni   relative   alla   composizione  della
commissione istruttoria istituita ai sensi dell'articolo 127, comma 6
del  testo  unico  sulle tossicodipendenze, approvato con decreto del
Presidente   della  Repubblica  9  ottobre  1990,  n.  309,  previste
dall'articolo  2  dei  decreti  -  legge  14  luglio  1993, n. 226; 8
settembre  1993,  n. 347; 8 novembre 1993, n. 437; 7 gennaio 1994, n.
9;  8  marzo  1994, n. 165; 6 maggio 1994, n. 274; 15 luglio 1994, n.
446;   19  settembre  1994,  n.  539,  non  convertiti  in  legge,  e
dall'articolo  3  dei  decreti  -  legge 18 novembre 1994, n. 633; 16
gennaio 1995, n. 19; 17 marzo 1995, n. 82; 19 maggio 1995, n. 181; 13
luglio  1995, n. 288; 18 settembre 1995, n. 383; 18 novembre 1995, n.
487;  18  gennaio 1996, n. 20; 19 marzo 1996, n. 130; 17 maggio 1996,
n.  267;  16  luglio  1996,  n. 375, e 13 settembre 1996, n. 476, non
convertiti in legge;
    d)  delle  disposizioni  relative  al riparto ed al trasferimento
alle  regioni  degli  stanziamenti  del Fondo di cui alla lettera a),
previste  dall'articolo  4  dei  decreti - legge 18 novembre 1994, n.
633; 16 gennaio 1995, n. 19; 17 marzo 1995, n. 82; 19 maggio 1995, n.
181;  13  luglio 1995, n. 288; 18 settembre 1995, n. 383; 18 novembre
1995,  n.  487;  18  gennaio  1996,  n. 20; 19 marzo 1996, n. 130; 17
maggio  1996, n. 267; 16 luglio 1996, n. 375, e 13 settembre 1996, n.
476, non convertiti in legge;
    e)   delle  disposizioni  relative  alla  istruzione,  presso  la
Presidenza  del  consiglio dei ministri - Dipartimento per gli affari
sociali,  di un nucleo operativo per la verifica sul territorio degli
interventi nel settore delle tossicodipendenze previste dall'articolo
1  dei  decreti  - legge 14 luglio 1993, n. 226; 8 settembre 1993, n.
347;  8 novembre 1993, n. 437; 7 gennaio 1994, n. 9; 8 marzo 1994, n.
165;  6  maggio  1994,  n.  274; 15 luglio 1994, n. 446; 19 settembre
1994,  n. 539, non convertiti in legge, e dall'articolo 5 dei decreti
-  legge  18  novembre 1994, n. 633; 16 gennaio 1995, n. 19; 17 marzo
1995,  n.  82;  19  maggio 1995, n. 181; 18 novembre 1995, n. 487; 18
gennaio  1996,  n. 20; 19 marzo 1996, n. 130; 17 maggio 1996, n. 267;
16  luglio  1996, n. 375, e 13 settembre 1996, n. 476, non convertiti
in legge;
    f)  dalle  disposizioni  relative  alla  istituzione del servizio
telefonico  di  informazione  presso  la Presidenza del Consiglio dei
ministri  -  Dipartimento  per gli affari sociali, istituito ai sensi
dell'articolo  1,  comma  13, del testo unico sulle tossicodipendenze
approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990,
n.  309,  previste  dall'articolo  5 comma 1 lettera c) dei decreti -
legge  13  luglio  1995,  n.  288  e  18  settembre 1995, n. 383, non
convertiti in legge e dall'articolo 6 dei decreti - legge 18 novembre
1995,  n.  487;  18  gennaio  1996,  n. 20; 19 marzo 1996, n. 130; 17
maggio  1996, n. 267; 16 luglio 1996, n. 375, e 13 settembre 1996, n.
476, non convertiti in legge;
    g)  delle  disposizioni  in materia di personale operante, sia in
ordinario  rapporto  di  impiego  sia in rapporto di convenzione, nei
Servizi per le tossicodipendenze delle unita' sanitarie locali (SERT)
di  cui  l'articolo  5  dei decreti - legge 14 luglio 1993, n. 226; 8
settembre  1993,  n. 347; 8 novembre 1993, n. 437; 7 gennaio 1994, n.
9;  8  marzo  1994, n. 165; 6 maggio 1994, n. 274; 15 luglio 1994, n.
446;  19  settembre  1994,  n. 539, di cui l'articolo 8 dei decreti -
legge  18  novembre  1994,  n.  633; 16 gennaio 1995, n. 19; 17 marzo
1995,  n.  82;  19  maggio  1995,  n. 181; 13 luglio 1995, n. 288; 18
settembre  1995,  n.  383; di cui l'articolo 8 del decreto - legge 18
novembre  1995,  n. 487; di cui all'articolo 1 dei decreti - legge 18
gennaio  1996, n. 21; 19 marzo 1996, n. 131 e 17 maggio 1996, n. 268,
non convertiti in legge :
    h)  delle  disposizioni  in  materia di uso degli immobili di cui
all'articolo  4  dei  decreti  -  legge  14  luglio  1993,  n. 226; 8
settembre  1993,  n. 347; 8 novembre 1993, n. 437; 7 gennaio 1994, n.
9;  8  marzo  1994, n. 165; 6 maggio 1994, n. 274; 15 luglio 1994, n.
446; 19 settembre 1994, n. 539, ; di cui all'articolo 7 dei decreti -
legge  18  novembre  1994,  n.  633; 16 gennaio 1995, n. 19; 17 marzo
1995,  n.  82;  19  maggio  1995,  n.  181; di cui all'articolo 6 dei
decreti - legge 13 luglio 1995, n. 288; 18 settembre 1995, n. 383; di
cui  all'articolo  7 dei decreti - legge 18 novembre 1995, n. 487; 18
gennaio  1996,  n. 20; 19 marzo 1996, n. 130; 17 maggio 1996, n. 267;
16  luglio  1996, n. 375, e 13 settembre 1996, n. 476, non convertiti
in legge.
    2.  Le  somme  stanziate  al Fondo nazionale di intervento per la
lotta alla droga, relative agli esercizi finanziari 1994 e 1995, sono
ripartite  con  decreto  del  Ministro  per  la solidarieta' sociale,
sentito   il   comitato   nazionale  di  coordinamento  per  l'azione
antidroga,  tra i progetti relativi, congiuntamente o disgiuntamente,
ai  due  anni  finanziari  citati,  con indicazione del finanziamento
attribuito  per  ciascuno  dei  due anni, presentate sulla base delle
disposizioni  dei commi 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, e 14 del
presente articolo.
    3.  Sono  ammessi  ai  finanziamenti di cui al comma 2 i progetti
presentati  al  Dipartimento  per gli affari sociali della Presidenza
del  Consiglio  dei  ministri entro il 15 settembre 1995 dai Ministri
dell'interno,  di  grazia  e  giustizia, delle finanze, della difesa,
della   pubblica  istruzione,  della  sanita',  del  lavoro  e  della
previdenza  sociale,  dell'universita'  e della ricerca scientifica e
tecnologica, finalizzati :
    a)  ad iniziare di razionalizzare dei sistemi di rilevazione e di
valutazione  dei dati, che abbiano per obbiettivo la messa a punto di
efficaci metodologie di verifica degli interventi anche a distanza di
tempo;
    b)   alla   elaborazione   e   alla   realizzazione  di  efficaci
collegamenti con le iniziative assunte dall'Unione europea;
    c)  al  potenziamento dei servizi di istituto volti a contrastare
la  diffusione  delle  tossicodipendenze e a stimolare la crescita di
modelli  compotamentali  antagonisti  del  fenomeno, per la parte non
coperta dai finanziamenti ordinari;
    d)  alla  realizzazione  di programmi di studio sulla prevenzione
primaria  della  tossicodipendenza, selle patologie correlate nonche'
sui quadri clinici e sui danni associati all'uso delle nuove sostanze
sintetiche;
    e) ad iniziative di informazione e sensibilizzazione;
    f)  alla  formazione  del  personale  dei  settori  di  specifica
competenza;
    g)  alla  realizzazione  di  programmi  organici  e  specifici di
educazione  alla  salute  presso le scuole di ogni ordine e grado, da
sviluppare  lungo  l'intero arco della carriera scolastica, anche con
riferimento  alla  prevenzione della tossicodipendenza, prevedendo la
partecipazione  di esperti specialisti al Dipartimento per gli affari
sociali.
    4.  Sono  ammessi  ai  finanziamenti di cui al comma 2 i progetti
presentati dalle regioni entro il 30 settembre 1995, finalizzati :
    a)   alla   formazione  integrata  degli  operatori  dei  servizi
pubblici,  degli  enti iscritti agli albi di cui all'articolo 116 del
testo  unico  sulle  tossicodipendenze,  approvato  con  decreto  del
Presidente   della   Repubblica   9  ottobre  1990,  n.  309,  e  del
volontariato    per    l'assistenza    socio    -   sanitaria   delle
tossicodipendenze,  anche  con  riguardo alle problematiche derivanti
dal trattamento di tossicodipendenti sieropositivi :
    b) alla formazione di operatori per la elaborazione di sistemi di
verifica e di valutazione degli interventi.
    5.  Le regioni trasmettono al Dipartimento per gli affari sociali
una  relazione  sull'impiego  dei finanziamenti ottenuti ai sensi del
comma 4 nonche' sugli specifici risultati ottenuti.
    6.  Sono  ammessi  ai  finanziamenti di cui al comma 2 i progetti
presentati al Dipartimento degli affari sociali entro 31 ottobre 1995
dagli enti locali e dalle aziende unita' sanitarie locali finalizzate
:
    a) alla prevenzione e al recupero della tossicodipendenza e dalla
alcoldipendenza correlata;
    b)  alla  riduzione  dei  danni  correlati  all'uso  di  sostanze
stupefacenti  nonche'  all'attivazione  di  servizi  sperimentali  di
prevenzione  e recupero sul territorio finalizzati alla riduzione del
danno,  con  particolare riferimento ai centri di accoglienza a bassa
soglia e alla unita' di strada.
    7.  I  progetti  ed  i servizi di cui al comma 6 lettere a) e b),
devono  essere  realizzati  sulla  base  dei  bisogni  del territorio
rigorosamente  rilevati e analizzati, con la previsione di una o piu'
fasi  di  verifica  e di valutazione, anche a distanza, degli effetti
degli interventi attivati. I progetti ed i servizi di cui al comma 6,
lettera  b),  devono indicare con precisione i metodi perseguiti ed i
risultati  che  si  vogliono  ottenere  e  non  possono  prevedere la
somministrazione  delle sostanze stupefacenti incluse nelle tabelle I
e  II di cui all'articolo 14 del testo unico sulle tossicodipendenze,
approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990,
n.  309,  e  delle  sostanze non inserite nella farmacopea ufficiale,
fatto  salvo  l'uso  del  methadone,  limitatamente ai progetti ed ai
servizi  interamente  gestiti  dalle aziende unita' sanitarie locali,
secondo la vigente normativa.
    8.  Sono  ammessi  ai finanziamenti di cui al comma 2 i progetti,
non  altrimenti  finanziati  con  contributi  pubblici, presentati al
comune  territorialmente  competente  entro  il  30  settembre 1995 e
trasmessi,  tramite  la  prefettura,  al  Dipartimenti per gli affari
sociali  entro  il  31  ottobre  del medesimo anno, dagli enti, dalle
organizzazioni  di  volontariato, dalle cooperative e dai privati che
operino  senza scopo di lucro, iscritti agli albi di cui all'articolo
116  del  testo  unico sulle tossicodipendenze, approvato con decreto
del  Presidente  della  Repubblica  9 ottobre 1990, n. 309, ovvero in
caso   di   mancata   istituzione   dell'albo   e  delle  more  della
registrazione  temporanea,  che  si  coordinano  con la regione o con
l'azienda  unita'  sanitaria  locale  mediante  apposite  convenzioni
finalizzati :
    a)     alla     prevenzione     della     tossicodipendenza     e
dell'alcoldipendenza  correlata nonche' al recupero e al rinserimento
sociale  e  professionale  dei  tossicodipendenti, in raccordo con la
programmazione dell'ente locale competente;
    b)  al  sostegno  delle  attivita'  di recupero e di rinserimento
sociale gia' avviate e dettagliamente documentate;
    c)  all'attivazione  dei  servizi sperimentali di cui al comma 6,
lettera  b),  ai quali si applicano le disposizioni indicate al comma
7.
    9.  Sono ammessi ai finanziamenti di cui al comma 2 i progetti di
rinserimento professionale dei tossicodipendenti presentati ai comuni
territorialmente  competenti  entro il 30 settembre 1995 e trasmessi,
tramite  la prefettura, al Dipartimento degli affari sociali entro il
30  ottobre  del  medesimo  anno,  dalle  cooperative  sociali e loro
consorzi,  di  cui  all'articolo 1, comma 1 lettera b), della legge 8
novembre   1991,   n.   381,   iscritte  all'albo  regionale  di  cui
all'articolo  9  della  medesima  legge,  ovvero,  nelle  more  della
istituzione  dell'albo  regionale,  iscritte nel registro prefettizio
delle   cooperative,   sezione   cooperazione   sociale,   ai   sensi
dell'articolo  13  del decreto legislativo del Capo provvisorio dello
Stato  14 dicembre 1947, n. 1577, ratificato, con modificazioni dalla
legge   2   aprile   1951,   n.   302,  e  successive  modificazioni,
limitatamente  a  quelli concordati con l'agenzia per l'impiego o con
il SERT territorialmente competenti.
    10.  I  progetti  presentati  ai  sensi del comma 2 sono soggetti
all'esame della commissione istruttoria di cui all'articolo 127 comma
6,  del testo unico sulle tossicodipendenze approvato con decreto del
Presidente  della  Repubblica  9  ottobre 1990, n. 309, per i profili
riguardanti  la  congruenza  e la validita'. Per l'esame dei progetti
presentati  ai  sensi dei commi 8 e 9 la commissione e' integrata con
in  rappresentante  di  ciascuno  dei  Ministeri  dell'interno, della
sanita',  di  grazia  e  giustizia, delle finanze, del lavoro e della
previdenza   sociale,   della   pubblica   istruzione,   del  tesoro,
dell'universita'  e  della ricerca scientifica e tecnologica, nonche'
da   tre   rappresentanti  delle  regioni  e  dei  comuni  designati,
rispettivamente,  dalla  Conferenza  permanente per i rapporti tra lo
Stato,  le  regioni,  le  provincie autonome di Trento e di Bolzano a
all'associazione  nazionale  dei  comuni  italiani(ANCI).  Gli  oneri
derivanti  dalla integrazione della composizione della commissione di
cui  al presente comma sono a carico della spesa complessiva prevista
per il funzionamento della commissione stessa.
    11.  Al finanziamento dei progetti presentati dai soggetti di cui
al  comma  6,  si  provvede mediante aperture di credito intestate al
sindaco  o  al  presidente  dell'ente  locale o al direttore generale
dell'azienda unita' sanitaria locale competenti per il territorio; al
finanziamento dei progetti presentati dai soggetti di cui al comma 8,
si  provvede mediante aperture di credito intestate al prefetto nella
cui  competenza  territoriale  ricadono  gli  interventi  oggetto del
finanziamento stesso, in qualita' di funzionario delegato.
    12.  Il funzionario delegato dispone un anticipazione pari all'80
per  cento  dell'importo  del  finanziamento  assentito. La rimanente
quota  del  finanziamento e' erogata dopo il controllo sul rendiconto
effettuata ai sensi del comma 14.
    13.  Alla  gestione  dei  fondi  mediante  apertura di credito si
applica il disposto di cui all'articolo 61 -bis del regio decreto
del 18 novembre 1923, n. 2440, introdotto dell'articolo 3 del decreto
del  Presidente  della  Repubblica  30 giugno 1972, n. 627. In deroga
alle   vigenti   norme   sulla  contabilita'  dello  Stato  le  somme
accreditate in contabilita' speciale ai prefetti per il pagamento dei
progetti  finalizzati  ai  sensi  degli  articoli 132 e 134 del testo
unico  sulle  tossicodipendenze, approvato con decreto del Presidente
della  Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, relativamente all'esercizio
1993,  residui  1992,  possono  essere mantenute per il 1994 e per il
1995.  Tenuto  conto della particolare natura dei progetti, in deroga
alle  vigenti  norme  sulla  contabilita'  dello  Stato, per le somme
accreditate ai funzionari delegati ai sensi del presente articolo, la
gestione   la  rendicontazione  delle  somme  relative  all'esercizio
finanziario  1993  sono  prorogate  per  i  quattro  anni  successivi
all'esercizio  medesimo  e  quelle  relative agli esercizi finanziari
1994  e  1995  sono  prorogate  per tre anni successivi agli esercizi
considerati.
    14.  I  controlli  sui  rendiconti  e  sull'utilizzo  delle somme
erogate  per  il  finanziamento  dei  progetti di cui al comma 6 sono
effettuati   dalle   ragionerie   provinciali  dello  Stato  e  dalle
delegazioni  regionali  della  Corte  dei conti, secondo le modalita'
stabilite dalla normativa vigente. Sono inoltre autorizzate le visite
ispettive  di  cui all'articolo 65 del decreto legislativo 3 febbraio
1993,  n.  29, le cui risultanze vengono riassunte e coordinate da un
dirigente  generale  della  Ragioneria generale dello Stato, operante
nell'ambito   della   Presidenza   del   Consiglio   dei  ministri  -
Dipartimento  per  gli  affari sociali, all'uopo nominato con decreto
del  Presidente  del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro
del  tesoro, e collocato fuori ruolo ai sensi e per gli effetti degli
articoli  58  e  59 del testo unico delle disposizioni concernenti lo
statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del
Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3
 
          Avvertenza:
            Il  testo  delle  note qui pubblicato e' stato redatto ai
          sensi dell'art.    10,  comma  3,  del  testo  unico  delle
          disposizioni     sulla     promulgazione    delle    leggi,
          sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
          e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica  italiana,
          approvato  con  D.P.R.  28  dicembre 1985, n. 1092, al solo
          fine di facilitare la lettura delle disposizioni  di  legge
          modificate  o  alle  quali  e'  operato  il rinvio. Restano
          invariati il valore e l'efficacia  degli  atti  legislativi
          qui trascritti.
          Nota all'art. 1, comma 1, lettera a):
            -  Si  riporta  il testo dell'art. 2 dei decreti-legge n.
          226/93, n. 347/93,  n.  437/93,  n.  9/94,  n.  165/94,  n.
          274/94,  n.  446/94, n.  539/94 non convertiti in legge per
          decorrenza dei termini costituzionali:
            "Art. 2. - 1. Ai fini del coordinamento  della  attivita'
          di   prevenzione,  recupero  e  reinserimento  sociale  dei
          tossicodipendenti, nonche' delle attivita' finalizzate alla
          erogazione dei contributi di cui agli  articoli  127,  131,
          132   e  134  del  testo  unico,  e'  istituito  presso  la
          Presidenza del Consiglio dei Ministri  -  Dipartimento  per
          gli  affari  sociali, il "Fondo nazionale di intervento per
          la lotta alla droga".  A tal fine gli stanziamenti iscritti
          al capitolo 4283 dello stato di  previsione  del  Ministero
          dell'interno,  come  indicati  alla tabella C allegata alla
          legge 23 dicembre 1992, n. 500, sono  trasferiti,  per  gli
          anni  medesimi, nello stato di prevenzione della Presidenza
          del Consiglio dei  Ministri.  Il  Ministro  del  tesoro  e'
          autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti
          variazioni di bilancio.
            2.  A  valere  sul Fondo di cui al comma 1 possono essere
          finanziati,previa presentazione di  studi  di  fattibilita'
          indicanti  i  tempi,  le  modalita'  e gli obiettivi che si
          intendono conseguire, progetti mirati alla  prevenzione  ed
          al recupero delle tossicodipendenze elaborati da:
             a)  Ministeri dell'interno, di grazia e giustizia, della
          difesa,  della  pubblica  istruzione,   della   sanita'   e
          dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica,
          nella misura complessivamente non superiore al 25 per cento
          dello  stanziamento  totale  del  Fondo.    Detti  progetti
          debbono essere finalizzati alla  formazione  del  personale
          nel  settore  specifico,  ad  iniziative  di informazione e
          sensibilizzazione, alla ricerca di nuove metodologie per il
          miglioramento dei servizi, alla razionalizzazione dei  dati
          informativi ed alla valutazione e monitoraggio dei progetti
          realizzati;
             b)  enti  locali  e unita' sanitarie locali maggiormente
          interessati   dall'espansione   di   tale   fenomeno.    Al
          finanziamento     dei     progetti     possono     accedere
          prioritariamente le aree del Mezzogiorno e gli enti  locali
          e le unita' sanitarie locali che intendono attivare servizi
          sperimentali  di  prevenzione  e  recupero  sul territorio,
          quali i centri di prima accoglienza e le "unita' da strada"
          finalizzati, nell'emergenza, alla riduzione del  danno.  In
          questo  ultimo  caso i progetti dovranno prevedere adeguate
          modalita' di informazione e la fornitura di presidi
           sanitari;
             c) enti, organizzazioni di volontariato,  cooperative  e
          privati,  che  operiono senza scopi di lucro, iscritti agli
          albi di cui all'art.  116 del testo unico, ovvero, in  caso
          di   mancata  istituzione  dell'albo  e  nelle  more  della
          registrazione temporanea, che si coordinino con la  regione
          o   con   l'unita'   sanitaria   locale  mediante  apposite
          convenzioni, per progetti mirati a sostenere  attivita'  di
          recupero   e  reinserimento  sociale  e  professionale  dei
          tossicodipendenti;
             d) regioni per la formazione integrata  degli  operatori
          dei   servizi   pubblici   e   privati   convenzionati  per
          l'assistenza socio-sanitaria alle tossicodipendenze,  anche
          con  riguardo  alle problematiche derivanti dal trattamento
          di tossicodipendenti sieropositivi. Per il finanziamento di
          tali iniziative e' destinata una quota pari al 3 per  cento
          del   totale  degli  stanziamenti  previsti  per  il  Fondo
          nazionale di intervento per la lotta alla droga.
            3. Le somme stanziate per il Fondo di cui al  comma  1  e
          non   impegnate   alla   chiusura   di   ciascun  esercizio
          finanziario possono esserlo, per gli stessi fini, in quello
          successivo.
            4. All'esame istruttorio  dei  progetti,  inoltrati  alla
          Presidenza  del  Consiglio  dei Ministri - Dipartimento per
          gli affari  sociali  dai  soggetti  indicati  al  comma  2,
          lettere  a),  b), c) e d),  provvede la commissioine di cui
          all'art. 127, comma 6, del testo  unico.  Per  l'esame  dei
          progetti  inoltrati  ai sensi degli articoli 131, 132 e 134
          del  testo  unico,  la  commissione  e'  integrata  da   un
          rappresentante  per  ciascuno  dei  Ministeri dell'interno,
          della sanita', di grazia e giustizia, del  lavoro  e  della
          previdenza  sociale, della pubblica istruzione e del testo,
          nonche' da tre rappresentanti delle regioni e  dei  comuni,
          designati, rispettivamente, dalla Conferenza dei presidenti
          delle  regioni e dall'ANCI. Ai componenti della commissione
          e' dovuto  un  compenso  nella  misura  da  stabilirsi  con
          decreto  del  Ministro  per  la  famiglia e la solidarieta'
          sociale, di concerto con il Ministro del tesoro.
            5. L'approvazione dei progetti  di  cui  al  comma  2  e'
          disposta  con  decreto  del  Ministro  per la famiglia e la
          solidarieta' socilae,  sentito  il  Comitato  nazionale  di
          coordinamento per l'azione antidroga, di cui all'articolo 1
          del testo unico.
            6.  Al finanziamento dei progetti presentati al decorrere
          dall'anno 1993, dai soggetti di cui alle lettere  b)  e  c)
          del  comma  2  si  provvede  mediante  aperture  di credito
          intestate, rispettivamente,  al  sindaco  o  al  presidente
          dell'ente  locale  interessato  ed  al  prefetto  nella cui
          competenza territoriale ricadano gli interventi oggetto del
          finanziamento stesso, in qualita' di funzionari delegati.
            7.  Il   funzionamento   delegato   puo'   disporre   una
          anticipazione   fino  al  50  per  cento  dell'importo  del
          finanziamento  assentito.  I  successivi   pagamenti   sono
          disposti    sulla   base   degli   stati   di   avanzamento
          dell'esecuzione   dei   singoli    progetti    regolarmente
          documentati.
            8.  Il  funzionamento  delegato,  in  deroga alle vigenti
          norme sulla contabilita' dello  Stato,  puo'  mantenere  in
          contabilita' speciale e gestire le somme accreditate, anche
          oltre  i termini previsti per la rendicontazione e comunque
          non oltre  l'anno  successivo,  previa  autorizzazione  del
          Dipartimento  per  gli affari sociali. La deroga si applica
          anche per le somme accreditate ai prefetti quali funzionari
          delegati al pagamento per i progetti  finanziati  ai  sensi
          degli  articoli  132  e  134 del testo unico, relativamente
          all'esercizio finanziario per l'anno 1993, residui 1992.
            9. I controlli sui rendiconti e sull'utilizzo delle somme
          erogate per il finanziamento dei progetti di cui al comma 6
          sono effettuati dalle regionerie provinciali dello Stato  e
          dalle  delegazioni regionali della Corte dei conti, secondo
          le modalita'  stabilite  con  decreto  del  Presidente  del
          Consiglio  dei  Ministri,  di  concerto con il Ministro del
          tesoro e con il Ministro per la famiglia e la  solidarieta'
          sociale,  da  emanare  entro  trenta  giorni  dalla data di
          entrata  in  vigore  del  presente  decreto.  Sono  inoltre
          autorizzate  le  visite  ispettive  di  cui all'art. 65 del
          decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29.
            10. All'art. 100, comma 5, del testo unico sono aggiunte,
          in fine, le seguenti parole: ",  nonche'  della  Presidenza
          del  Consiglio  dei  Ministri - Dipartimento per gli affari
          sociali, per gli  interventi  di  prevenzione,  recupero  e
          reinserimento sociale dei tossicodipendenti.".
            11.  Ferme restando le disposizioni di cui all'art. 1, e'
          fatto obbligo alle regioni di trasmettere  alla  Presidenza
          del  Consiglio  dei  Ministri - Dipartimento per gli affari
          sociali, una relazione annuale sull'impiego  dei  fondi  ad
          esse  trasferiti pe la finalita' di cui al comma 2, lettera
          d), e sugli specifici riultati conseguiti.
            12.  La  relazione  annuale, presentata al Parlamento dal
          Ministro per la famiglia e la  solidarieta'  sociale,  deve
          contenere  una dettagliata analisi delle attivita' relative
          all'erogazione  dei  contributi   indicati   nel   presente
          articolo.
            13.  E' abrogata ogni altra disposizione in contrasto con
          il presente articolo".
            - Si riporta il testo dell'art. 1  dei  decreti-legge  n.
          633/94,
           n.  19/95,  n.  82/95, n. 181/95, n. 288/95, n. 383/95, n.
          487/95,
           n. 20/96, n. 130/96, n. 267/96, n. 375/96, n.  476/96  non
          convertiti    in   legge   per   decorrenza   dei   termini
          costituzionali:
            "Art. 1. - 1. Il ''Fondo nazionale di intervento  per  la
          lotta alla droga" di cui all'art. 127 del testo unico sulle
          tossicodipendenze,  approvato  con  decreto  del Presidente
          della Repubblica 9  ottobre  1990,  n.  309,  e'  istituito
          presso   la   Presidenza   del  Consiglio  dei  Ministri  -
          Dipartimento per gli affari  sociali,  con  il  compito  di
          erogare  i  contributi di cui agli articoli 127, 131, 132 e
          134 dello stesso testo unico. A tal fine  gli  stanziamenti
          iscritti  al  capitolo  4283  dello stato di previsione del
          Ministero  dell'interno,  come  indicato  alla  tabella   C
          allegata   alla  legge  23  dicembre  1992,  n.  500,  sono
          trasferiti, per gli  anni  ivi  indicati,  nello  stato  di
          previsione  della Presidenza del Consiglio dei Ministri. Il
          Ministro del tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri
          decreti, le occorrenti variazioni di bilancio. A valere sul
          Fondo possono essere finanziati i progetti di cui ai  commi
          2, 3, 4 e 5.
            2. I Ministeri dell'interno, di grazia e giustizia, delle
          finanze,  della  difesa,  della  pubblica istruzione, della
          sanita',   del   lavoro   e   della   previdenza   sociale,
          dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica,
          possono  chiedere il finanziamento di progetti, indicanti i
          tempi, le  modalita'  e  gli  obiettivi  che  si  intendono
          conseguire finalizzati:
             a)  ad  iniziative  di  razionalizzazione dei sistemi di
          rilevazione  e  valutazione  dei  dati,  che  abbiano   per
          obiettivo  la  messa  a  punto  di  efficaci metodologie di
          verifica degli interventi anche a distanza di tempo;
             b)  alla  elaborazione  e  realizzazione   di   efficaci
          collegamenti   con   le  iniziative  assunte  dalla  Unione
          europea;
             c) al potenziamento dei  servizi  di  istituto  volti  a
          contrastare  la  diffusione  delle  tossicodipendenze  e  a
          stimolare   la   crescita   di   modelli    comportamentali
          antagonisti   del   fenomeno,   per   la  non  coperta  dai
          finanziamenti ordinari;
             d) alla  realizzazione  di  programmi  di  studio  sulla
          prevenzione   primaria   della   tossicodipendenza,   sulle
          patologie corredate nonche' sui quadri clinici e sui  danni
          associati all'uso delle nuove sostanze sintetiche;
             e) ad iniziative di informazione e sensibilizzazione;
             f)   alla   formazione  del  personale  nei  settori  di
          specifica competenza;
             g) alla realizzazione di programmi organici e  specifici
          di educazione alla salute presso le scuole di ogni ordine e
          grado,  da  sviluppare  lungo  l'intero arco della carriera
          scolastica, anche con riferimento  alla  prevenzione  della
          tossicodipendenza,  prevedendo la partecipazione di esperti
          specialistici.
            3. Gli enti locali e le unita' sanitarie  locali  possono
          attivare  servizi  e  chiedere il finanziamento di progetti
          finalizzati  alla   prevenzione   e   al   recupero   della
          tossicodipendenza   e   della  alcooldipendenza  correlata,
          nonche' di progetti finalizzati alla  riduzione  dei  danni
          correlati  all'uso  di sostanze stupefacenti, da realizzare
          sulla  base  dei  bisogni  del   territorio   rigorosamente
          rilevati e analizzati, con
           la   previsione   di   una  o  piu'  fasi  di  verifica  e
          valutazione,  anche  a  distanza,   degli   effetti   degli
          interventi attivati. I medesimi soggetti, nonche' quelli di
          cui  al comma 4, possono altresi' chiedere il finanziamento
          di progetti  volti  ad  attivare  servizi  sperimentali  di
          prevenzione  e  recupero  sul  territorio  finalizzati alla
          riduzione del danno, con particolare riferimento ai  centri
          di  accoglienza  a bassa soglia ed alle unita' di strada. I
          progetti ed i servizi finalizzati alla riduzione del  danno
          di   cui   al  presente  comma  non  possono  prevedere  la
          somministrazione delle sostanze stupefacenti incluse  nelle
          tabelle  I  e  II di cui all'art.  14 del testo unico sulle
          tossicodipendenze, approvato  con  decreto  del  Presidente
          della  Repubblica  9 ottobre 1990, n. 309, e delle sostanze
          non inserite nella farmacopea ufficiale, fatto salvo  l'uso
          del  methadone,  limitatamente  ai  progetti  ed ai servizi
          interamente gestiti dalle unita' sanitarie locali,  secondo
          la vigente normativa. I progetti di prevenzione, recupero e
          riduzione del danno devono indicare con precisione i metodi
          perseguiti ed i risultati che si vogliono ottenere.
            4.  Gli  enti,  le  organizzazioni  di  volontariato,  le
          cooperative e i privati che operino senza scopi  di  lucro,
          iscritti  agli  albi  di  cui  all'art. 116 del testo unico
          sulle  tossicodipendenze,   approvato   con   decreto   del
          Presidente  della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, ovvero
          in caso di mancata istituzione dell'albo e nelle more della
          registrazione temporanea, che si coordinino con la  regione
          o   con   l'unita'   sanitaria   locale  mediante  apposite
          convenzioni, possono chiedere il finanziamento di progetti,
          non  altrimenti   finanziati   con   contributi   pubblici,
          finalizzati   alla   prevenzione,   in   raccordo   con  la
          program-mazione dell'ente locale, della tossicodipendenza e
          della alcooldipendenza  correlata  nonche'  al  recupero  e
          reinserimento      sociale      e     professionale     dei
          tossicodipendenti,  ovvero  di  sostegno  di  attivita'  di
          recupero   e   reinserimento   sociale   gia'   avviate   e
          dettagliatamente documentate. Possono altresi' chiedere  il
          finanziamento  di  progetti  di reinserimento professionale
          dei  tossicodipendenti  e  le  cooperative  sociali, e loro
          consorzi, di cui all'art. 1, comma  1,  lettera  b),  della
          legge  8 novembre 1991, n. 381, iscritte all'albo regionale
          di cui all'art. 9 della medesima legge, ovvero, nelle  more
          della   istituzione   dell'albo   regionale,  iscritte  nel
          registro    prefettizio    delle    cooperative,    sezione
          cooperazione  sociale,  ai sensi dell'art.   13 del decreto
          legislativo del Capo provvisiorio dello Stato  14  dicembre
          1947, n. 1577, ratificato, con modificazioni, dalla legge 2
          aprile   1951,   n.   302,   e   successive  modificazioni,
          limitatamente  a  progetti  concordati  con  l'agenzia  per
          l'impiego  o con il servizio per le tossicodipendenze delle
          unita' sanitarie locali (SERT) territorialmente competenti.
            5.  Le  regioni  possono  chiedere  il  finanziamento  di
          progetti  o  di  attivita'  di  formazione  integrata degli
          operatori dei servizi pubblici, degli  enti  iscritti  agli
          albi   di   cui   all'art.   116   del  testo  unico  sulle
          tossicodipendenze, approvato  con  decreto  del  Presidente
          della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, e del volontariato
          per  l'assistenza  socioi-sanitaria alle tossicodipendenze,
          anche  con  riguardo  alle  problematiche   derivanti   dal
          trattamento  di tossicodipendenti sieropositivi, nonche' di
          progetti di formazione di operatori per  l'elaborazione  di
          sistemi di verifica e valutazione degli interventi".
          Nota all'art. 1, comma 1, lettera b):
            -  Per  il testo dell'art. 2 dei decreti-legge n. 226/93,
          n. 347/93, n. 437/93, n. 9/94, n.  165/94,  n.  274/94,  n.
          446/94,  n.  539/94,  n.  633/94,  n.  19/95,  n. 82/95, n.
          181/95, n. 288/95, n.  383/95,  n.  487/95,  n.  20/96,  n.
          130/96,  n.  267/96,  n.  375/96,  n.  476/96 v. nelle note
          all'art. 1, comma 1, lettera a), del presente articolo.
          Note all'art. 1, comma 1, lettera c):
            - Si riporta il testo dell'art. 127, comma 6,  del  testo
          unico   sulle  tossicodipendenze  approvato  con  D.P.R.  9
          ottobre 1990, n. 309 (supplemento ordinario  alla  Gazzetta
          Ufficiale n. 255 del 31 ottobre 1990):
            "Art.  127  (Fondo  nazionale  di intervento per la lotta
          alla droga).  - 6. Per l'esame istruttorio dei progetti  e'
          istituita,  con  decreto  del  Presidente del Consiglio dei
          Ministri,  una  commissione  presieduta   da   un   esperto
          designato  dal  Ministro  per  gli  affari  sociali o da un
          dirigente  generale  in  servizio   alla   Presidenza   del
          Consiglio  dei  Ministri  e  composta  da sette esperti nei
          campi   della   prevenzione   e    del    recupero    dalle
          tossicodipendenze,    dei   seguenti   settori:   sanitario
          farmaco-tossicologico,      psicologico,       sociologico,
          riabilitativo,  pedagogico, giuridico. Detta commissione e'
          coadiuvata da un ufficio di segreteria al quale e' preposto
          un funzionario della carriera direttiva o  dirigenziale  in
          servizio alla Presidenza del Consiglio dei Ministri".
            -  Per il testo dell'art. 2, dei decreti-legge n. 226/93,
          n. 347/93, n. 437/93, n. 9/94, n.  165/94,  n.  274/94,  n.
          446/94,  n.  539/94  non convertiti in legge per decorrenza
          dei termini costituzionali v.    nella  nota  al  comma  1,
          lettera b), del presente articolo.
            -  L'art.  3  dei  decreti-lege  n.  633/94, n. 19/95, n.
          82/95,  n.  181/95, n. 288/95, n.  383/95,  n.  487/95,  n.
          20/96,  n.  130/96, n.  267/96, n. 375/96, n. 476/96 recita
          testualmente:
            "Art. 3. - I termini  e  le  modalita'  di  presentazione
          delle  domande,  i  criteri  per  l'esame della congruenza,
          della fattibilita' e validita' dei progetti ed i criteri di
          ripartizione dei finanziamenti sono stabiliti  con  decreto
          del Ministro per la solidarieta' sociale, da emanarsi entro
          trenta  giorni dalla data di entrata in vigore del presente
          decreto, sentita la commissione di cui all'art. 127,  comma
          6,  del  testo  unico  approvato con decreto del Presidente
          della Repubblica  9  ottobre  1990,  n.  309.  A  decorrere
          dall'esercizio finanziario 1996, il decreto in oggetto deve
          essere emanato entro il 31 gennaio di ogni anno.
            2.  All'esame  istruttorio  dei progetti sotto il profilo
          della loro congruenza e validita', provvede la  commissione
          di  cui  all'art.  127,  comma  6,  del  testo  unico sulle
          tossicodipendenze, approvato  con  decreto  del  Presidente
          della  Repubblica  9 ottobre 1990, n. 309. Per  l'esame dei
          progetti inoltrati ai  sensi  dell'art.  1,  comma  4,  del
          presente   decreto,  la  commissione  e'  integrata  da  un
          rappresentante  per  ciascuno  dei  Ministri  dell'interno,
          della  sanita',  di  grazia e giustizia, delle finanze, del
          lavoro  e  della   previdenza   sociale,   della   pubblica
          istruzione,  del  tesoro e dell'universita' e della ricerca
          scientifica e tecnologica, nonche'  da  tre  rappresentanti
          delle  regioni  e  dei  comuni, designati, rispettivamente,
          dalla conferenza dei presidenti delle regioni  e  dall'ANCI
          fino al trasferimento del Fondo alle regioni, come previsto
          dal comma 1 dell'art. 4. Ai componenti della commissione e'
          dovuto  un  compenso nella misura da stabilirsi con decreto
          del Ministro per la solidarieta' sociale, di  concerto  con
          il Ministro del tesoro. I compensi rientrano comunque nella
          spesa  complessiva  prevista  per  il  funzionamento  della
          commissione dell'art. 127 citato.
            3. La  commissione  esamina  i  progetti  alla  luce  dei
          criteri  indicati dal decreto di cui al comma 1 attribuendo
          comunque maggiore rilievo ai  progetti  ed  alle  attivita'
          volti  a  realizzare un sistema integrato di servizi e, per
          quanto riguarda  la  formazione  professionale  a  fini  di
          reinserimento lavorativo, ai progetti fondati su un'analisi
          del  mercato  del lavoro elaborati in collaborazione con le
          agenzie  per  l'impiego,  allo  scopo  di   assicurare   un
          effettivo reinserimento lavorativo.
            4.  Alla  ripartizione  dei  finanziamenti  provvede, con
          proprio decreto, il Ministro per la  solidarieta'  sociale,
          sentito il comitato nazionale di coordinamento per l'azione
          antidroga,   sulla  base  dei  criteri  predeterminati  nel
          decreto di cui al comma 1".
          Nota all'art. 1, comma 1, lettera d):
            -  L'art. 4 dei decreti-legge n. 633/1994, n. 19/1995, n.
          82/1995,  n.  181/1995,  n.  288/1995,  n.   383/1995,   n.
          487/1995,  20/1996,  n. 130/1996, n. 267/1996, n. 375/1996,
          n. 476/1996 prevedeva che:
            "Art. 4. - 1.  A  decorrere  dal  1  gennaio  1996,  sono
          trasferite  alle  regioni,  in  proporzione al numero degli
          abitanti ed alla  diffusione  delle  tossicodipendenze,  in
          base  ai  dati raccolti dall'Osservatorio permanente presso
          il  Ministero  dell'interno,  le  somme  da  destinare   ai
          finanziamenti  di  progetti di cui all'art. 1, commi 3, 4 e
          5, nella misura del 75 per cento delle  disponibilita'  del
          "Fondo  nazionale di intervento per la lotta alla droga". I
          finanziamenti per i progetti di cui all'articolo  1,  comma
          4,  non  debbono essere inferiori al 25 per cento del fondo
          assegnato,  laddove   siano   stati   presentati   progetti
          giudicati  finanziabili  che  consentano  il raggiungimento
          della  percentuale  indicata.  Le  regioni  provvedono   ad
          erogare  i  finanziamenti  nel quadro di una programmazione
          regionale, nel  rispetto  delle  indicazioni  del  comitato
          nazionale   di   coordinamento   per   l'azione  antidroga,
          istituito presso la Presidenza del Consiglio dei  Ministri,
          di  cui  all'art.   1 del testo unico approvato con decreto
          del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309.  Le
          regioni  provvedono  ad erogare i finanziamenti nel termine
          di  duecentoquaranta  giorni  dalla   pubblicazione   nella
          Gazzetta   Ufficiale   del  decreto  del  Ministro  per  la
          solidarieta' sociale  che  dispone  la  ripartizione  delle
          somme.  In caso di inutile decorso del termine, il Ministro
          per la  solidarieta'  sociale  esercita  i  poteri  di  cui
          all'art.  4,  comma terzo, del decreto del Presidente della
          Repubblica 24 luglio 1977, n. 616,  e  di  cui  all'art.  2
          della legge 22 luglio 1975, n. 382. Le regioni dispongono i
          controlli  sulle  destinazioni  dei  finanziamenti erogati.
          Sono esclusi da ogni ulteriore finanziamento i soggetti  di
          cui  all'art.  1,  comma  4,  che non risultino in grado di
          fornire il rendiconto delle  attivita'  finanziate,  ovvero
          che   forniscano   un   rendiconto   non  rispondente  alle
          indicazioni  previste  nel  progetto  presentato  al   fine
          dell'erogazione del contributo.
            2.  Nel  corso  dell'anno  1996  le  regioni provvedono a
          predisporre i criteri e le modalita' per l'attribuzione dei
          finanziamenti,   nonche'   gli   strumenti   di    verifica
          dell'efficacia  degli interventi, anche avvalendosi, a tali
          fini,  della  cooperazione  degli   enti   ausiliari,   del
          volontariato,  delle  cooperative e dei privati che operano
          sul loro territorio.
            3. Ove una regione  non  sia  in  grado  di  attivare  un
          efficiente   sistema  di  finanziamento  e  di  verifica  e
          valutazione a decorrere  dall'esercizio  finanziario  1996,
          entro  il 30 giugno 1996 potra' chiedere al Ministro per la
          solidarieta' sociale, che provvedera' con proprio  decreto,
          di  differire  il  trasferimento  delle  somme  di  un anno
          finanziario.  In tal caso, alla  ripartizione  delle  somme
          per  l'anno  1996 e alle verifiche correlate provvedera' il
          Ministro per la solidarieta' sociale.
            4.  A  chiusura  di  ciascun  anno finanziario le regioni
          inviano  alla  Presidenza  del  Consiglio  dei  Ministri  -
          Dipartimento  per  gli  affari  sociali,  una relazione che
          evidenzi le  necessita'  del  territorio,  i  finanziamenti
          concessi  e  l'efficacia  degli interventi realizzati.   Il
          Ministro per la solidarieta' sociale, sulla base  dei  dati
          forniti  dalle  regioni,  formula  proposte alla Conferenza
          permanente per i rapporti tra lo Stato,  le  regioni  e  le
          province autonome di Trento e di Bolzano per l'elaborazione
          di  criteri  ed indirizzi comuni da recepirsi in un atto di
          intesa".
          Note all'art. 1, comma 1, lettera e):
            - L'art. 1, dei decreti-legge n. 226/1993,  n.  347/1993,
          n.  437/1993,  n.  9/1994,  n.  165/1994,  n.  274/1994, n.
          446/1994,  n.  539/1994  non  convertiti   in   legge   per
          decorrenza dei termini costituzionali, reca testualmente:
            "Art.   1.   -   1.   Ai   fini   di  una  piu'  corretta
          predisposizione progettuale delle iniziative, nonche' della
          verifica dell'attuazione dei progetti finanziati  ai  sensi
          del  testo  unico  sulle  tossicodipendenze,  approvato con
          decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990,  n.
          309, di seguito denominato testo unico, e' istituito presso
          la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per
          gli affari sociali, un nucleo operativo composto da tredici
          esperti,  di  cui  otto  in rappresentanza rispettivamente,
          delle Amministrazioni del tesoro, dell'interno, di grazia e
          giustizia, della difesa, della pubblica  istruzione,  della
          sanita',   del   lavoro   e   della  previdenza  sociale  e
          dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica,
          scelti prioritariamente  tra  il  personale  con  qualifica
          dirigenziale, da quattro esperti particolarmente competenti
          nel   settore   della  prevenzione  e  delle  verifiche  di
          efficienza e di efficacia  e  da  un  rappresentante  delle
          associazioni   delle   famiglie.     I  membri  del  nucleo
          operativo,  sono  rinnovati  ogni  anno  per  un  terzo   a
          decorrere  dallo  scadere del secondo anno. Non si puo' far
          parte del nucleo operativo per  piu'  di  cinque  anni.  Il
          nucleo  operativo  riferisce  periodicamente sull'attivita'
          svolta al  Ministro  per  la  famiglia  e  la  solidarieta'
          sociale.
            2.  I  componenti  del nucleo operativo in rappresentanza
          delle amministrazioni dello Stato sono nominati con decreto
          del Presidente del Consiglio dei Ministri, sul proposta dei
          Ministri interessati, e sono collocati fuori ruolo ai sensi
          e per gli effetti degli articoli 58 e 59  del  testo  unico
          delle  disposizioni  concernenti lo statuto degli impiegati
          civili dello Stato, approvato con  decreto  del  Presidente
          della  Repubblica  10  gennaio  1957,  n.  3.  I  rimanenti
          componenti del nucleo operativo sono nominati  con  decreto
          del   Presidente   del  Consiglio  dei  Ministri  ai  sensi
          dell'art. 31 della legge 23 agosto  1988,  n.  400,  ovvero
          collocati  fuori  ruolo se appartenenti all'amministrazione
          dello Stato.
            3.  Il  nucleo  operativo,  nell'espletamento  dei propri
          compiti, collabora, se richiesto, alla predisposizione  dei
          progetti  esecutivi  da sottoporre a finanziamento ai sensi
          dell'art.  2  e,   comunque,   acquisisce   le   necessarie
          informazioni  sulle  attivita' svolte dalle amministrazioni
          statali,  dalle  regioni,  dai  comuni  interessati  e  dai
          soggetti  ammessi a contributo, che sono tenuti a fornirle.
          I componenti  del  nucleo  operativo  possono  accedere  ai
          luoghi di esecuzione dei progetti al fine di constatarne lo
          stato   di   realizzazione   e  di  effettuare  ogni  altra
          rilevazione  utile  per  la  verifica  e  il   monitoraggio
          dell'attuazione  dei progetti e della loro efficacia, anche
          ai fini di un costante miglioramento della  qualita'  delle
          iniziative  da  realizzare  nell'ambito della prevenzione e
          del recupero.
            4. L'onere per il funzionamento del nucleo  operativo  di
          cui  al  comma  1  e' valutato in lire 400 milioni annui, a
          decorrere dal 1993, cui si  provvede  a  carico  del  Fondo
          nazionale  di  intervento  per  la  lotta alla droga di cui
          all'art. 2, comma 1. Il Ministro del tesoro  provvede,  con
          propri decreti, alle occorrenti variazioni di bilancio".
            -  L'art. 5 dei decreti-legge n. 633/1994, n. 19/1995, n.
          82/1995, n. 181/1995, n. 487/1995, n. 20/1996, n. 130/1996,
          n. 267/1996, n.  375/1996, n. 476/1996 recita testualmente:
            "Art. 5. - 1. Presso  la  Presidenza  del  Consiglio  dei
          Ministri   -   Dipartimento  per  gli  affari  sociali,  e'
          istituito  un  nucleo  operativo  per   la   verifica   sul
          territorio    degli    interventi    nel    settore   della
          tossicodipendenza con i seguenti compiti:
             a)  verifica  delle  modalita'  di   realizzazione   dei
          progetti   finanziari  a  valere  sul  Fondo  nazionale  di
          intervento per la  lotta  alla  droga,  anche  al  fine  di
          accertare  il  rispetto  del diritto all'autodeterminazione
          dei soggetti destinatari degli interventi. La verifica puo'
          avvenire anche su richiesta della  commissione  istruttoria
          di  cui  all'articolo  127,  comma 6, del testo unico sulle
          tossicodipendenze, approvato  con  decreto  del  Presidente
          della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309;
             b)  verifiche,  su  richiesta  di  altre amministrazioni
          dello Stato
           e delle regioni, relativamente ad interventi di competenza
          dell'amministrazione     richiedente     attinenti     alle
          problematiche delle tossicodipendenze.
            2.  Il  nucleo  di  cui  al comma 1 e' composto da cinque
          esperti,  particolarmente  competenti  nel  settore   della
          tossicodipendenza  e  delle  verifiche  di  efficienza e di
          efficacia. I membri del nucleo  possono  essere  sostituiti
          ogni  anno  e comunque non possono far parte del nucleo per
          piu' di cinque anni.
            3. Il nucleo inizia ad operare  dalla  nomina  del  terzo
          componente.    I  componenti  possono compiere le verifiche
          richieste    singolarmente     o     collegialmente.     Le
          amministrazioni e gli enti, pubblici e privati, destinatari
          di   finanziamenti,  sono  tenuti  ad  offrire  la  massima
          collaborazione.      Sono   esclusi   da   ogni   ulteriore
          finanziamento l'amministrazione o l'ente che  rifiutino  la
          propria collaborazione o impediscano le verifiche.
            4. I componenti del nucleo sono nominati con decreto, del
          Presidente  del  Consiglio dei Ministri ai  sensi dell'art.
          31 della legge 23 agosto 1988, n. 400.
            5. Entro il 31 gennaio di ogni anno il nucleo e' tenuto a
          presentare al Presidente del  Consiglio  dei  Ministri  una
          relazione   scritta   sulle   attivita'   svolte  nell'anno
          precedente. Tale documento viene  allegato  alla  relazione
          sui  dati  relativi  allo  stato delle tossicodipendenze in
          Italia, di cui all'art. 1, comma 14, del citato testo unico
          approvato con decreto del  Presidente  della  Repubblica  9
          ottobre 1990, n. 309.
            6.  Agli  oneri  derivanti  dall'attuazione  del presente
          articolo, pari a lire 220  milioni  a  decorrere  dall'anno
          1996,   si   provvede  a  carico  del  Fondo  nazionale  di
          intervento per la lotta alla droga".
          Note all'art. 1, comma 1, lettera f):
            -  Il  comma  13,  dell'art.  1  del  testo  unico  sulle
          tossicodipendenze,  approvato  con  D.P.R.  n. 309/1990, e'
          cosi'  formulato:  "13.  Le  campagne  informative  saranno
          realizzate    attraverso    i    mezzi   di   comunicazione
          radiotelevisivi pubblici e privati,  attraverso  la  stampa
          quotidiana   e   periodica   nonche'  attraverso  pubbliche
          affissioni e saranno finanziate  nella  misura  massima  di
          lire  dieci  miliardi in ragione di anno sui fondi previsti
          per il finanziamento dei progetti di cui all'articolo  127,
          comma 11".
            -  L'art.  5,  comma  1, lettera c), dei decreti-legge n.
          288/1995,  n.  383/1995,  non  convertiti  in   legge   per
          decorrenza  dei termini costituzionali, dispone: "Art. 5. -
          lettera c) al comma 13 e'  aggiunto,  infine,  il  seguente
          periodo: ''una quota non superiore a due decimi della somma
          prevista  puo' essere utilizzata, ferme restando le attuali
          dotazioni   organiche,   per   l'istituzione,   presso   il
          Dipartimento  per  gli  affari sociali della Presidenza del
          Consiglio  dei  Ministri,  di  un  servizio  telefonico  di
          informazione     sulle    problematiche    relative    alle
          tossicodipendenze   denominato   'Drogatel',    organizzato
          d'intesa con il Ministero della sanita''';".
            - L'art. 6, lettera c), dei decreti-legge n. 487/1995, n.
          20/1996,  n.  130/1996, 267/1996, n. 375/1996 e n. 476/1996
          concerne i servizi telefonici di informazione.
            - Gli articoli dei decreti-legge citati all'art. 1, comma
          1, lettera  g),  della  presente  legge  sono  di  identica
          formulazione  ad  eccezione del comma 4 che nel corso delle
          varie reiterazioni che sono di seguito riportate:
          Note all'art. 1, comma 1, lettera g):
            - Si riporta il testo dell'art. 5  dei  decreti-legge  n.
          226/1993; n. 347/1993, n. 437/1993, n. 9/1994, n. 165/1994,
          n. 274/1994, n.  446/1994, n. 539/1994, cosi' formulato:
            "Art.  5.  -  1. Per sopperire alle necessita' funzionali
          dei servizi per le tossicodipendenze delle unita' sanitarie
          locali (SERT), connesse all'espletamento dei compiti di cui
          al decreto del Ministro della sanita' 30 novembre 1990,  n.
          444,  i  posti  di  dirigente  istituiti  alla  data del 31
          ottobre 1992, ai fini del coordinamento delle attivita' dei
          SERT ad alta utenza, sono conferiti, fino alla data del  31
          dicembre  1994, mediante concorsi interni, da espletarsi ai
          sensi del decreto del Ministro  della  sanita'  30  gennaio
          1982,  pubblicato  nel  supplemento ordinario alla Gazzetta
          Ufficiale  n.  51  del  22  febbraio  1982,  riservati   al
          personale   di  ruolo  attualmente  in  servizio  che  gia'
          esercita  tali  funzioni  con  incarico  formalizzato   dai
          competenti   organi   dell'unita'  sanitaria  locale;  tale
          personale deve possedere tutti i requisiti previsti per  il
          conseguimento   della   qualifica   apicale   nel   profilo
          professionale    di    appartenenza,    fatta     eccezione
          dell'idoneita'   per  il  personale  medico,  e  deve  aver
          prestato la propria attivita'  presso  i  SERT  o  analoghe
          strutture  di  recupero  per  almeno  sei anni con rapporto
          d'impiego  o  mediante  contratti  di  prestazione  d'opera
          professionale per almeno trenta ore settimanali.
            2.  I  posti  di  coadiutore  istituiti  alla data del 31
          ottobre 1992, ai fini del coordinamento delle attivita' dei
          SERT a media e bassa utenza, sono conferiti, fino alla data
          del  31  dicembre  1994,  mediante  concorsi  interni,   da
          espletarsi  ai sensi del decreto del Ministro della sanita'
          di  cui  al  comma  1,  riservati  al  personale  di  ruolo
          attualmente in servizio che gia' esercita tali funzioni con
          incarico  formalizzato,  dai  competenti organi dell'unita'
          sanitaria locale; tale personale  deve  possedere  tutti  i
          requisiti previsti, per il conseguimento della qualifica di
          coadiutore nel profilo professionale di appartenenza e deve
          aver prestato la propria attivita' presso i SERT o analoghe
          strutture  di  recupero  per  almeno  quattro  anni  o  con
          rapporto d'impiego  o  mediante  contratti  di  prestazione
          d'opera professionale, per almeno trenta ore settimanali.
            3.  I posti di dirigente e coadiutore non conferiti con i
          concorsi  previsti  nei  commi  1  e  2  e  quelli  che  si
          renderanno  disponibili  dopo  il  31 dicembre 1994 saranno
          attribuiti  al  solo  personale  medico  mediante  concorsi
          pubblici.
            4.  Nei  concorsi  pubblici per il primo conferimento dei
          posti istituiti negli organici dei SERT in  attuazione  del
          decreto  del  Ministro  della  sanita' 30 novembre 1990, n.
          444, fermo restando il punteggio massimo  previsto  per  il
          curriculum   formativo   e   professionale   dalle  vigenti
          disposizioni  in  materia  e'   attribuito   un   punteggio
          ulteriore,   di   uguale  entita'  massima,  per  i  titoli
          riguardanti l'attivita' svolta nel settore del  trattamento
          e   della  riabilitazione  degli  stati  di  dipendenza  da
          sostanze stupefacenti o psicotrope.
            5.  Non si applica ai concorsi pubblici di cui al comma 4
          la disposizione prevista dall'art. 8, comma 1, della  legge
          24 dicembre 1993, n. 537".
            -  Al  testo dell'art. 8 dei decreti-legge non convertiti
          per decorrenza dei termini costituzionali n.  633/1994,  n.
          19/1995, n. 82/1995, n.  181/1995 il comma 4 e' stato cosi'
          riformulato:   "4.  Nei  concorsi  pubblici  per  il  primo
          conferimento dei posti istituiti negli organici dei SERT in
          attuazione  del  decreto  del  Ministro  della  sanita'  30
          novembre  1990, n. 444, fermo restando il punteggio massimo
          previsto per il curriculum formativo e professionale  dalle
          vigenti disposizioni in materia, e' attribuito un punteggio
          ulteriore,   di   uguale  entita'  massima,  per  i  titoli
          riguardanti l'attivita' svolta nel settore del  trattamento
          e   della  riabilitazione  degli  stati  di  dipendenza  da
          sostanze stupefacenti o psicotrope. Al  personale  operante
          in regime di convenzione presso i SERT alla data di entrata
          in  vigore  della legge di conversione del presente decreto
          il punteggio indicato dal presente comma e'  ulteriormerite
          aumentato di un terzo".
            Al  testo  dell'art.  7 dei decreti-legge n. 288/1995, n.
          383/1995    decaduti    per    decorrenza    dei    termini
          costituzionali,  il  comma 4 e' stato cosi riformulato: "4.
          Nei concorsi pubblici per il primo conferimento  dei  posti
          istituiti negli organici dei SERT in attuazione del decreto
          del  Ministro della sanita' 30 novembre 1990, n. 444, fermo
          restando il punteggio massimo previsto  per  il  curriculum
          formativo  e  professionale  dalle  vigenti disposizioni in
          materia, e' attribuito un punteggio  ulteriore,  di  uguale
          entita'  massima,  per  i  titoli  riguardanti  l'attivita'
          svolta nel settore del trattamento e  della  riabilitazione
          degli  stati  di  dipendenza  da  sostanze  stupefacenti  o
          psicotrope. Al personale operante in regime di  convenzione
          presso i SERT alla data di entrata in vigore della legge di
          conversione  del presente decreto il punteggio indicato dal
          presente comma e' ulteriormente aumentato del cinquanta per
          cento".
            -  L'art.   8   del   decreto-legge   n.   487/1995   pur
          corrispondendo  con  identica  formulazione  all'art. 7 dei
          decreti-legge n. 288/1995 e n. 383/1995 prevede inoltre  al
          comma 4 e 5 che:
            "4.  Nei  concorsi pubblici per il primo conferimento dei
          posti istituiti negli organici dei SERT in  attuazione  del
          decreto  del  Ministro  della  sanita' 30 novembre 1990, n.
          444, fermo restado il punteggio  massimo  previsto  per  il
          curriculum   formativo   e   professionale   dalle  vigenti
          disposizioni  in  materia  e'   attribuito   un   punteggio
          ulteriore,   di   uguale  entita'  massima,  per  i  titoli
          riguardanti l'attivita' svolta nel settore del  trattamento
          e   della  riabilitazione  degli  stati  di  dipendenza  da
          sostanze stupefacenti o psicotrope.
            5.   I   posti   nell'organico   dei   SERT,    istituiti
          dall'articolo  6  del decreto del Ministro della sanita' 30
          novembre 1990, n. 444, sono  attribuiti  mediante  concorso
          riservato  al  quale  e'  ammesso  il personale operante in
          regime  di  convenzione  presso i SERT da almeno tre anni e
          per un minimo di 24 ore settimanali alla data di entrata in
          vigore della legge di  conversione  del  presente  decreto,
          ovvero che abbia operato nel periodo 1990-1995 in regime di
          convenzione  presso  i SERT per almeno un triennio e per 24
          ore settimanali".
            - L'art. 1 dei decreti-legge n. 21/96,  n.  131/96  e  n.
          268/96  e'  identico all'art. 8 del decreto-legge n. 487/95
          di cui alla presente nota.
          Nota all'art. 1, comma 1, lettera h):
            - Si riporta il  testo  concernente  le  disposizioni  in
          materia  di  uso  degli  immobili  di  cui  all'art.  4 dei
          decreti-legge n. 226/93, n. 347/93, n. 437/93, n. 9/94,  n.
          165/94, 274/94, n. 446/94, n. 539/94; di cui all'art. 7 dei
          decreti-legge  n. 633/94, n. 19/95, n. 82/95, n. 181/95; di
          cui all'art. 6 dei decreti-legge n. 288/95 e n. 383/95;  di
          cui  all'art.  7  dei decreti-legge n. 487/95, n. 20/96, n.
          130/96, n. 267/96, n. 375/96 e n.  476/96,  non  convertiti
          per decorrenza dei termini costituzionali:
            "1. All'art. 129 del testo unico sulle tossicodipendenze,
          approvato  con  decreto  del  Presidente della Repubblica 9
          ottobre 1990, n. 309, al comma 1, le parole da: "Agli  enti
          locali"   fino   a:  "possono  essere  dati  in  uso"  sono
          sostituite dalle seguenti: "Agli enti locali,  alle  unita'
          sanitarie  locali  ed agli enti iscritti agli albi previsti
          all'art. 116, nonche' alle organizzazioni  di  volontariato
          iscritte  ai  registri  regionali  di  cui all'art. 6 della
          legge 11 agosto 1991, n. 266, possono essere  dati in uso".
            2. All'art. 129 del testo unico sulle  tossicodipendenze,
          approvato  con  decreto  del  Presidente della Repubblica 9
          ottobre 1990, n. 309, e' aggiunto,  in  fine,  il  seguente
          comma:
            "3-bis.  Gli enti che intendono avere in uso gli immobili
          di cui al comma 1 ne  fanno  domanda  alla  Presidenza  del
          consiglio  dei  Ministri  -  Dipartimento  per  gli  affari
          sociali, che provvede a trasmettere la domanda al Ministero
          delle finanze - Dipartimento  del  territorio  -  Direzione
          centrale  del  demanio,  entro sessanta giorni corredandola
          con il proprio parere. Il Ministro delle  finanze  provvede
          sull'istanza   entro   centottanta  giorni  dalla  data  di
          ricezione. Trascorso inutilmente tale termine  il  Ministro
          per  la solidarieta' sociale puo' chiedere che la questione
          sia  iscritta  all'ordine  del  giorno  del  Consiglio  dei
          Ministri"
          Nota all'art. 1, comma 4, lettera a):
            -  Si riporta il testo dell'art. 116 del D.P.R. 9 ottobre
          1990, n. 309:
          "Art. 116 (Albi regionali e provinciali). - 1. Le regioni e
          le province autonome di Trento e di Bolzano, nell'esercizio
          delle  proprie  funzioni  in  materia  socio-assistenziale,
          istituiscono  un  albo  degli  enti di cui all'art. 115 che
          gestiscono  strutture   per   la   riabilitazione   ed   il
          reinserimento sociale dei tossicodipendenti.
            2.  L'iscrizione all'albo e' condizione necessaria per lo
          svolgimento delle attivita' indicate nell'art.  115  ed  e'
          subordinata al possesso dei seguenti requisiti minimi:
             a)  personalita' giuridica di diritto pubblico o privato
          o natura di associazione riconosciuta  o  riconoscibile  ai
          sensi degli articoli 12 e seguenti del codice civile;
             b)  disponibilita'  di locali e attrezzature adeguate al
          tipo di attivita' prescelta;

il resto della Legge è possibile consultarlo su Normattiva.it


Blia.it NON utilizza cookie (v. informativa)
Per contattare la redazione di Blia.it potete scrivere a: info@blia.it (attenzione, blia.it non ha nessun rapporto con banche, scuole o altri enti/aziende, i cui indirizzi sono visualizzati al solo scopo di rendere un servizio agli utenti del sito)