Novità: Scacchi - una partita tra campioni scelta a caso



Legge Ordinaria n. 162 del 21/05/1998 G.U. n. 123 del 29 Maggio 1998
Modifiche alla legge 5 febbraio 1992, n. 104, concernenti misure di sostegno in favore di persone con handicap grave
  La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno 
approvato; 
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
                              Promulga 
la seguente legge: 
                               Art. 1. 
            Modifiche alla legge 5 febbraio 1992, n. 104 
  1. Alla legge 5 febbraio 1992, n. 104, sono apportate  le  seguenti
modificazioni: 
  a) all'articolo 10, dopo il comma 1, e' inserito il seguente: 
  "1-bis. Gli enti di cui al comma 1 possono  organizzare  servizi  e
prestazioni per la tutela e l'integrazione sociale  dei  soggetti  di
cui al presente articolo per i  quali  venga  meno  il  sostegno  del
nucleo familiare"; 
  b) all'articolo 39, comma 2, all'alinea, dopo le  parole:  "possono
provvedere" sono inserite le seguenti: ", sentite  le  rappresentanze
degli enti locali e le principali organizzazioni del privato  sociale
presenti sul territorio,"; 
  c) all'articolo 39, comma 2, dopo la lettera l), sono  aggiunte  le
seguenti: 
  "l-bis)  a  programmare  interventi  di  sostegno  alla  persona  e
familiare come prestazioni integrative  degli  interventi  realizzati
dagli enti locali a favore delle persone con handicap di  particolare
gravita',  di  cui  all'articolo  3,  comma  3,  mediante  forme   di
assistenza domiciliare e di aiuto personale, anche della durata di 24
ore, provvedendo alla realizzazione dei servizi di  cui  all'articolo
9, all'istituzione di servizi di accoglienza per periodi brevi  e  di
emergenza, tenuto conto di quanto disposto dagli articoli 8, comma 1,
lettera i), e 10,  comma  1,  e  al  rimborso  parziale  delle  spese
documentate  di  assistenza  nell'ambito  di  programmi   previamente
concordati; 
  l-ter) a disciplinare, allo scopo di garantire il  diritto  ad  una
vita indipendente alle persone con  disabilita'  permanente  e  grave
limitazione dell'autonomia personale nello svolgimento di una o  piu'
funzioni  essenziali  della  vita,  non  superabili  mediante  ausili
tecnici, le modalita' di realizzazione di  programmi  di  aiuto  alla
persona,  gestiti  in   forma   indiretta,   anche   mediante   piani
personalizzati per i soggetti che ne facciano richiesta, con verifica
delle prestazioni erogate e della loro efficacia"; 
    d) dopo l'articolo 41 sono inseriti i seguenti: 
  "Art. 41-bis (Conferenza nazionale sulle politiche  dell'handicap).
- 1. Il Ministro per la solidarieta' sociale, sentita  la  Conferenza
unificata di cui all' articolo 8 del decreto  legislativo  28  agosto
1997,  n.  281,   promuove   indagini   statistiche   e   conoscitive
sull'handicap e convoca ogni tre anni una conferenza nazionale  sulle
politiche dell'handicap alla quale invita soggetti pubblici,  privati
e del privato sociale che  esplicano  la  loro  attivita'  nel  campo
dell'assistenza  e   della   integrazione   sociale   delle   persone
handicappate. Le conclusioni di tale  conferenza  sono  trasmesse  al
Parlamento anche al fine di  individuare  eventuali  correzioni  alla
legislazione vigente. 
  Art. 41-ter ( Progetti sperimentali ). -  1.  Il  Ministro  per  la
solidarieta' sociale promuove e coordina progetti sperimentali aventi
per oggetto gli interventi previsti dagli articoli 10, 23,  25  e  26
della presente legge. 
  2. Il Ministro per la solidarieta' sociale,  con  proprio  decreto,
d'intesa con la  Conferenza  unificata  di  cui  all'articolo  8  del
decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, definisce i criteri e  le
modalita'  per  la  presentazione  e  la  valutazione  dei   progetti
sperimentali di cui al comma 1 nonche' i criteri per la  ripartizione
dei fondi stanziati per il  finanziamento  dei  progetti  di  cui  al
presente articolo". 
  2. Il decreto del Ministro  per  la  solidarieta'  sociale  di  cui
all'articolo 41-ter, comma 2, della legge 5 febbraio  1992,  n.  104,
introdotto dal comma 1, lettera d), del presente articolo, e' emanato
entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della  presente
legge. 
 
          Avvertenza:
            Il  testo  delle note e' stato redatto ai sensi dell'art.
          10, commi 2 e 3,   del testo   unico  delle    disposizioni
          sulla    promulgazione  delle  leggi,  sull'emanazione  dei
          decreti     del  Presidente  della   Repubblica   e   sulle
          pubblicazioni   ufficiali    della  Repubblica    italiana,
          approvato con D.P.R  28 dicembre 1985, n.   1092,  al  solo
          fine    di  facilitare la lettura   delle disposizioni   di
          legge modificate  o  delle quali   e' operato il    rinvio.
          Restano  invariati    il  valore e   l'efficacia degli atti
          legislativi qui trascritti.
           Note all'art. 1:
            - Il  titolo della legge 5  febbraio 1992, n. 104,  e' il
          seguente:  "Leggequadro  per l'assistenza,   l'integrazione
          sociale  e i  diritti delle persone handicappate".
            - Il  testo vigente dell'art.  10 della  legge 5 febbraio
          1992,  n.  104, come modificato dalla presente legge, e' il
          seguente:
            "Art. 10 (Interventi a favore di persone con handicap  in
          situazioni   di  gravita').    1.  -    I  comuni,    anche
          consorziati tra  loro o  con le province, le  loro  unioni,
          le    comunita'  montane  e  le  unita'  sanitarie  locali,
          nell'ambito   delle competenze   in  materia  di    servizi
          sociali  loro attribuite dalla legge 8 giugno 1990, n. 142,
          possono realizzare con  le  proprie  ordinarie  risorse  di
          bilancio,    assicurando    comunque    il   diritto   alla
          integrazione sociale e scolastica    secondo  le  modalita'
          stabilite  dalla  presente    legge  e nel rispetto   delle
          priorita' degli interventi   di   cui    alla    legge    4
          maggio    1983,    n.    184, comunita'-alloggio  e  centri
          socioriabilitativi    per    persone     con  handicap   in
          situazioni di gravita'.
            1-bis.  Gli  enti di cui  al comma  1 possono organizzare
          servizi e prestazioni per   la  tutela  e    l'integrazione
          sociale  dei  soggetti di cui  al presente  articolo per  i
          quali  venga meno  il sostegno  del nucleo familiare.
            2. Le strutture di  cui alla lettera l) e le    attivita'
          di  cui  alla  lettera  m)   del comma 1 dell'art.   3 sono
          realizzate  d'intesa    con  il  gruppo  di  lavoro     per
          l'integrazione  scolastica  di  cui   all'art. 13 e con gli
          organi collegiali della scuola.
            3.  Gli  enti di  cui  al  comma  1 possono  contribuire,
          mediante  appositi  finanziamenti,  previo  parere    della
          regione  sulla  congruita'  dell'iniziativa   rispetto   ai
          programmi  regionali,  alla realizzazione e al  sostegno di
          comunita'-alloggio  e    centri  socioriabilitativi     per
          persone  handicappate in  situazione di  gravita', promossi
          da enti, associazioni,  fondazioni,  istituzioni  pubbliche
          di    assistenza    e  beneficienza    (IPAB),     societa'
          cooperative  e   organizzazioni   di volontariato  iscritte
          negli albi regionali.
            4.    Gli  interventi    di  cui   ai commi   1 e   3 del
          presente articolo  possono    essere    realizzati    anche
          mediante le  convenzioni  di  cui all'art. 38.
            5.      Per        la     collocazione       topografica,
          l'organizzazione     e   il funzionamento,  le    comunita'
          alloggio    e  i    centri socioriabilitativi devono essere
          idonei a   perseguire una  costante    socializzazione  dei
          soggetti  ospiti,    anche  mediante   iniziative dirette a
          coinvolgere i servizi pubblici e il volontariato.
            6.  L'approvazione  dei  progetti edilizi  presentati  da
          soggetti  pubblici  o    privati  concernenti  immobili  da
          destinare   alle   comunita'   alloggio   ed  ai     centri
          socioriabilitativi di cui ai commi  1 e 3, con vincolo   di
          destinazione    almeno    ventennale  all'uso     effettivo
          dell'immobile   per   gli   scopi  di   cui  alla  presente
          legge,  ove localizzati  in aree   vincolate o   a  diversa
          specifica destinazione, fatte salve le norme previste dalla
          legge  29 giugno 1939, n. 1497, e successive modificazioni,
          e dal decreto-legge 27 giugno 1985, n. 312, convertito, con
          modificazioni, dalla   legge 8    agosto  1985,    n.  431,
          costituisce    variante  del   piano regolatore.   Il venir
          meno dell'uso effettivo  per   gli   scopi   di   cui  alla
          presente    legge   prima   del ventesimo anno  comporta il
          ripristino  della    originaria  destinazione   urbanistica
          dell'area".
            - Il  testo vigente dell'art.  39 della  legge 5 febbraio
          1992,  n.  104, come modificato dalla legge qui pubblicata,
          e' il seguente:
            "Art.   39   (Compiti   delle   regioni).    -   1.    Le
          regioni    possono  provvedere,  nei   limiti delle proprie
          disponibilita'    di  bilancio,  ad  interventi    sociali,
          educativoformativi  e riabilitativi  nell'ambito del  piano
          sanitario   nazionale, di  cui all'art.  53 della  legge 23
          dicembre  1978,   n.  833,   e  successive   modificazioni,
          e    della programmazione     regionale    dei      servizi
          sanitari,   sociali   e formativoculturali.
            2.  Le    regioni  possono  provvedere,   sentite      le
          rappresentanze  degli  enti    locali   e   le   principali
          organizzazioni    del    privato    sociale  presenti   sul
          territorio,  nei  limiti  delle   proprie disponibilita' di
          bilancio:
            a) a  definire l'organizzazione dei servizi,   i  livelli
          qualitativi   delle  prestazioni,  nonche'  i  criteri  per
          l'erogazione  dell'assistenza  economica   integrativa   di
          competenza dei comuni;
            b)  a  definire, mediante gli accordi di programma di cui
          all'art. 27 della legge 8 giugno 1990, n. 142, le modalita'
          di coordinamento e di  integrazione  dei  servizi  e  delle
          prestazioni individuali di cui alla presente legge  con gli
          altri servizi sociali,  sanitari, educativi, anche d'intesa
          con  gli  organi  periferici    dell'amministrazione  della
          pubblica istruzione e con  le  strutture  prescolastiche  o
          scolastiche  e  di formazione  professionale, anche  per la
          messa a   disposizione  di  attrezzature,    operatori    o
          specialisti  necessari    all'attivita'    di  prevenzione,
          diagnosi  e riabilitazione eventualmente svolta    al  loro
          interno;
            c)  a  definire, in collaborazione   con le universita' e
          gli  istituti  di  ricerca,  i  programmi  e  le  modalita'
          organizzative  delle  iniziative  di  riqualificazione   ed
          aggiornamento  del personale  impiegato nelle attivita'  di
          cui alla presente legge;
            d)    a   promuovere, tramite   le  convenzioni  con  gli
          enti  di  cui all'art. 38,  le attivita' di   ricerca e  di
          sperimentazione  di nuove tecnologie  di   apprendimento  e
          di    riabilitazione,    nonche'   la produzione di sussidi
          didattici e tecnici;
            e) a definire le modalita'  di intervento nel campo delle
          attivita' assistenziali e quelle di accesso ai servizi;
            f)   a   disciplinare   le    modalita'  del    controllo
          periodico   degli interventi di inserimento ed integrazione
          sociale di cui all'art. 5, per verificarne  la  rispondenza
          all'effettiva situazione di bisogno;
            g)  a disciplinare  con legge, entro sei mesi dalla  data
          di entrata in vigore  della  presente  legge,    i  criteri
          relativi  all'istituzione e al funzionamento dei servizi di
          aiuto personale;
            h)  ad effettuare   controlli periodici    sulle  aziende
          beneficiarie  degli  incentivi    e dei contributi   di cui
          all'art. 18,  comma    6,  per  garantire      la      loro
          effettiva     finalizzazione    all'integrazione lavorativa
          delle persone handicappate;
            i) a promuovere programmi di    formazione  di  personale
          volontario  da realizzarsi da parte delle organizzazioni di
          volontariato:
            l) ad elaborare   un consuntivo annuale  analitico  delle
          spese  e  dei contributi   per   assistenza   erogati   sul
          territorio    anche    da    enti  pubblici    e  enti    o
          associazioni  privati, i  quali trasmettono  alle regioni i
          rispettivi bilanci, secondo modalita' fissate dalle regioni
          medesime".
            - Il  testo dell'art. 3,  comma 3 della  legge 5 febbraio
          1992, n.  104, e' il seguente:
            "Art. 3 (Soggetti aventi diritto). - 1. (Omissis).
             2. (Omissis).
            3.   Qualora   la   minorazione,   singola   o   plurima,
          abbia    ridotto  l'autonomia     personale,      correlata
          all'eta',   in  modo  da  rendere necessario  un intervento
          assistenziale    permanente, continuativo  e globale  nella
          sfera   individuale   o   in   quella   di   relazione,  la
          situazione   assume   connotazione    di    gravita'.    Le
          situazioni  riconosciute di gravita' determinano  priorita'
          nei programmi e negli interventi dei servizi pubblici".
            - Il testo dell'art. 9 della  legge 5 febbraio  1992,  n.
          104, recita testualmente:
            "Art. 9  (Servizio di aiuto personale).  - 1. Il servizio
          di  aiuto  personale,   che   puo' essere   istituito   dai
          comuni o  dalle   unita' sanitarie   locali   nei    limiti
          delle proprie  ordinarie  risorse  di bilancio, e'  diretto
          ai cittadini  in temporanea o  permanente grave limitazione
          dell'autonomia  personale   non   superabile attraverso  la
          fornitura di  sussidi    tecnici,  informatici,  protesi  o
          altre    forme    di    sostegno   rivolte   a   facilitare
          l'autosufficienza e le possibilita' di  integrazione    dei
          cittadini    stessi,    e    comprende   il   servizio   di
          interpretariato per i cittadini non udenti.
            2.  Il servizio  di  aiuto  personale e'  integrato   con
          gli   altri servizi sanitari e socioassistenziali esistenti
          sul territorio e puo' avvalersi dell'opera aggiuntiva di:
            a)  coloro    che  hanno    ottenuto  il   riconoscimento
          dell'obiezione  di coscienza   ai   sensi  della  normativa
          vigente,   che  ne  facciano richiesta;
            b)  cittadini  di eta'  superiore  ai  diciotto anni  che
          facciano richiesta di prestare attivita' volontaria;
               c) organizzazioni di volontariato.
            3. Il personale  indicato alle lettere a), b),  c)    del
          comma 2 deve avere una formazione specifica.
            4.  Al personale  di cui alla lettera  b) del comma 2  si
          estende la disciplina dettata dall'art. 2, comma  2,  della
          legge 11 agosto 1991, n. 266 ".
            -  Il testo dell'art. 8, comma 1, lettera i), della legge
          5 febbraio 1992, n. 104, e' il seguente:
            "Art. 8  (Inserimento  ed  integrazione  sociale).  -  1.
          L'inserimento  e l'integrazione   sociale   della   persona
          handicappata  si  realizzano mediante:
              a) - b) - c) - d) - e) - f) - g) - h) (omissis);
            i) organizzazione  e  sostegno    di  comunita'-alloggio,
          casefamiglia  e analoghi   servizi   residenziali  inseriti
          nei      centri      abitati       per   favorire        la
          deistituzionalizzazione    e per   assicurare alla  persona
          handicappata, priva anche temporaneamente   di  una  idonea
          sistemazione  familiare, naturale o affidataria, l'ambiente
          di vita adeguato;".
            - Per il testo del comma  1, dell'art. 10, relativo  agli
          interventi   a  favore     di  persone    con  handicap  in
          situazione di  gravita', della legge 5 febbraio   1992,  n.
          104, si veda nelle  note all'art. 1, comma 1, lettera a).
            -  Il  testo    dell'art.  8  del  decreto legislativo 28
          agosto 1997, n.  281, e'  il seguente: "Art.  8 (Conferenza
          Stato citta'  ed autonomie locali e  Conferenza unificata).
          - 1.  La Conferenza  Statocitta' ed autonomie   locali   e'
          unificata    per   le materie  ed  i  compiti  di interesse
          comune  delle regioni, delle  province, dei comuni  e delle
          comunita' montane, con la Conferenza Statoregioni.
            2.  La  Conferenza  Statocitta'  ed   autonomie locali e'
          presieduta dal Presidente del Consiglio dei Ministri o, per
          sua delega, dal Ministro dell'interno o  dal  Ministro  per
          gli  affari  regionali; ne fanno parte altresi' il Ministro
          del tesoro,  del bilancio e della programmazione economica,
          il  Ministro  delle   finanze,  il  Ministro   dei   lavori
          pubblici,   il  Ministro  della    sanita',  il  presidente
          dell'Associazione nazionale  dei  comuni d'Italia  -  ANCI,
          il presidente  dell'Unione province  d'Italia  -   UPI   ed
          il   presidente   dell'Unione   nazionale comuni, comunita'
          ed enti   montani  -  UNCEM.    Ne  fanno    parte  inoltre
          quattordici sindaci designati dall'ANCI e sei presidenti di
          provincia  designati   dall'UPI.  Dei  quattordici  sindaci
          designati    dall'ANCI  cinque  rappresentano   le   citta'
          individuate  dall'art.  17  della legge 8 giugno   1990, n.
          142. Alle  riunioni possono  essere invitati  altri  membri
          del        Governo,     nonche'     rappresentanti       di
          amministrazioni statali, locali o di enti pubblici.
            3.  La  Conferenza Statocitta'  ed  autonomie  locali  e'
          convocata  almeno  ogni   tre mesi, e  comunque in tutti  i
          casi il  presidente ne ravvisi la  necessita' o  qualora ne
          faccia richiesta    il  presidente  dell'ANCI,  dell'UPI  o
          dell'UNCEM.
            4.    La  Conferenza   unificata di   cui al  comma 1  e'
          convocata  dal Presidente del Consiglio dei Ministri.    Le
          sedute  sono  presiedute  dal  Presidente del Consiglio dei
          Ministri  o, su sua delega, dal Ministro per  gli    affari
          regionali  o,  se    tale  incarico non e'   conferito, dal
          Ministro dell'interno".
            - Si trascrive il testo degli articoli  10, 23, 25  e  26
          della legge 5 febbraio 1992, n. 104:
            "Art.  10 (Interventi a favore di persone con handicap in
          situazione  di  gravita').    -  1.    I  comuni,     anche
          consorziati  tra   loro o  con le province, le loro unioni,
          le    comunita'  montane  e  le  unita'  sanitarie  locali,
          nell'ambito    delle  competenze    in materia di   servizi
          sociali loro attribuite dalla legge 8 giugno 1990, n.  142,
          possono  realizzare  con  le  proprie  ordinarie risorse di
          bilancio,   assicurando   comunque    il    diritto    alla
          integrazione  sociale  e  scolastica   secondo le modalita'
          stabilite dalla presente   legge  e  nel  rispetto    delle
          priorita'  degli interventi    di    cui   alla   legge   4
          maggio   1983,   n.    184, comunita'-alloggio   e   centri
          socioriabilitativi     per     persone    con  handicap  in
          situazione di gravita'.
            2. Le strutture di  cui alla lettera l) e le    attivita'
          di  cui  alla  lettera  m)   del comma 1 dell'art.   8 sono
          realizzate  d'intesa    con  il  gruppo  di  lavoro     per
          l'integrazione  scolastica  di  cui   all'art. 15 e con gli
          organi collegiali della scuola.
            3.  Gli  enti di  cui  al  comma  1 possono  contribuire,
          mediante  appositi  finanziamenti,  previo  parere    della
          regione  sulla  congruita'  dell'iniziativa   rispetto   ai
          programmi  regionali,  alla realizzazione e al  sostegno di
          comunita'-alloggio  e    centri  socioriabilitativi     per
          persone  handicappate in  situazione di  gravita', promossi
          da enti, associazioni,  fondazioni,  Istituzioni  pubbliche
          di    assistenza    e  beneficienza    (IPAB),     societa'
          cooperative  e   organizzazioni   di volontariato  iscritte
          negli albi regionali.
            4.    Gli  interventi    di  cui   ai commi   1 e   3 del
          presente articolo  possono    essere    realizzati    anche
          mediante le  convenzioni  di  cui all'art. 38.
            5.      Per        la     collocazione       topografica,
          l'organizzazione         e      il   funzionamento,      le
          comunita'-alloggio    e i  centri socioriabilitativi devono
          essere  idonei a  perseguire una costante   socializzazione
          dei  soggetti ospiti,  anche mediante  iniziative dirette a
          coinvolgere i servizi pubblici e il volontariato.
            6.  L'approvazione deli  progetti  edilizi  presentati da
          soggetti pubblici    o  privati    concernenti     immobili
          da    destinare      alle  comunita'-alloggio  ed ai centri
          socioriabilitativi  di cui ai commi 1 e 3, con  vincolo  di
          destinazione    almeno    ventennale    all'uso   effettivo
          dell'immobile  per  gli  scopi  di    cui   alla   presente
          legge,    ove localizzati   in aree  vincolate o  a diversa
          specifica destinazione, fatte salve le norme previste dalla
          legge 29 giugno 1939, n. 1497, e successive  modificazioni,
          e al decreto-legge  27 giugno 1985, n. 312, convertito, con
          modificazioni,  dalla    legge  8    agosto 1985,   n. 431,
          costituisce   variante del   piano regolatore.    Il  venir
          meno  dell'uso effettivo   per   gli   scopi   di  cui alla
          presente  legge  prima   del ventesimo anno    comporta  il
          ripristino   della    originaria  destinazione  urbanistica
          dell'area".
            "Art.  23  (Rimozione  di  ostacoli per  l'esercizio   di
          attivita'  sportive,  turistiche    e  ricreative).    - 1.
          L'attivita' e  la pratica delle  discipline  sportive  sono
          favorite   senza  limitazione  alcuna.  Il  Ministro  della
          sanita', con proprio   decreto da  emanare  entro  un  anno
          dalla  data   di entrata   in vigore della  presente legge,
          definisce i protocolli  per la   concessione  dell'idoneita
          alla    pratica      sportiva   agonistica   alle   persone
          handicappate.
            2.  Le regioni  e i  comuni, i   consorzi di   comuni  ed
          il   Comitato   olimpico   nazionale      italiano   (CONI)
          realizzano, in  conformita' alle disposizioni  vigenti   in
          materia  di  eliminazione  delle  barriere architettoniche,
          ciascuno  per    gli  impianti    di  propria   competenza,
          l'accessibilita'   e  la    fruibilita'    delle  strutture
          sportive  e    dei  connessi servizi da parte delle persone
          handicappate.
            3. Le    concessioni  demaniali  per    gli  impianti  di
          balneazione    ed  i loro rinnovi   sono subordinati   alla
          visitabilita' degli   impianti ai  sensi  del  decreto  del
          Ministro  dei  lavori  pubblici 14 giugno 1989, n.  236, di
          attuazione   della   legge   9   gennaio  1989,  n.  13,  e
          all'effettiva possibilita' di accesso al mare delle persone
          handicappate.
            4. Le concessioni  autostradali ed i loro   rinnovi  sono
          subordinati  alla  visitabilita'   degli impianti  ai sensi
          del citato   decreto del Ministro dei  lavori  pubblici  14
          giugno 1989, n. 236.
            5.    Chiunque, nell'esercizio   delle  attivita' di  cui
          all'art.  5, primo comma, della legge l7 maggio   1983,  n.
          217,  o  di  altri  pubblici esercizi, discrimina   persone
          handicappate e' punito  con la sanzione amministrativa  del
          pagamento    di  una somma da lire un  milione a lire dieci
          milioni e con la  chiusura  dell'esercizio  da  uno  a  sei
          mesi".
            "Art.   25   (Accesso   alla   informazione      e   alla
          comunicazione). - 1. Il Ministro   delle poste   e    delle
          telecomunicazioni  contribuisce    alla  realizzazione   di
          progetti  elaborati  dalle  concessionarie  per  i  servizi
          radiotelevisivi     e    telefonici  volti    a    favorire
          l'accesso  all'informazione    radiotelevisiva    e    alla
          telefonia  anche  mediante installazione di  decodificatori
          e  di    apparecchiature  complementari,  nonche'  mediante
          l'adeguamento delle cabine telefoniche.
            2.   All'atto   di    rinnovo   o   in   occasione     di
          modifiche  delle convenzioni per la concessione  di servizi
          radiotelevisi  o  telefonici sono previste  iniziative atte
          a favorire la    ricezione  da    parte  di  persone    con
          handicap    sensoriali    di   programmi  di  informazione,
          culturali e di svago e la diffusione di decodificatori".
            "Art.  26  (Mobilita' e  trasporti   collettivi).   -  1.
          Le    regioni disciplinano  le  modalita' con  le  quali  i
          comuni  dispongono   gli interventi per    consentire  alle
          persone   handicappate     la  possibilita'  di    muoversi
          liberamente  sul territorio,   usufruendo,   alle    stesse
          condizioni  degli altri cittadini, dei servizi di trasporto
          collettivo appositamente adattati o di servizi alternativi.
            2.  I  comuni  assicurano,  nell'ambito   delle   proprie
          ordinarie  risorse di   bilancio,  modalita'  di  trasporto
          individuali  per  le  persone handicappate non in grado  di
          servirsi dei mezzi pubblici.
            3.  Entro    sei  mesi  dalla data   di entrata in vigore
          della presente legge,  le  regioni elaborano,   nell'ambito
          dei    piani  regionali    di  trasporto   e dei   piani di
          adeguamento  delle    infrastrutture  urbane,  piani     di
          mobilita'   delle  persone handicappate  da  attuare  anche
          mediante la conclusione di accordi di  programma  ai  sensi
          dell'art.  27 della legge 8 giugno 1990, n. 142. I suddetti
          piani prevedono servizi alternativi   per   le   zone   non
          coperte   dai  servizi  di  trasporto collettivo. Fino alla
          completa attuazione dei piani, le regioni e gli enti locali
          assicurano i servizi gia' istituiti. I piani  di  mobilita'
          delle  persone handicappate predisposti  dalle regioni sono
          coordinati con i piani di trasporto predisposti dai comuni.
            4. Una quota non inferiore all'1 per cento dell'ammontare
          dei  mutui  autorizzati  a  favore dell'Ente ferrovie dello
          Stato e' destinata  agli  interventi    per  l'eliminazione
          delle barriere  architettoniche nelle strutture  edilizie e
          nel  materiale   rotabile appartenenti   all'Ente medesimo,
          attraverso  capitolati   d'appalto  formati    sulla   base
          dell'art.   20 del  regolamento approvato  con decreto  del
          Presidente della Repubblica 27 aprile 1978, n. 384.
            5. Entro   un anno dalla   data di    entrata  in  vigore
          della  presente  legge,  il Ministro dei trasporti provvede
          alla omologazione di almeno un prototipo di autobus  urbano
          ed  extraurbano,  di  taxi, ferroviario, conformemente alle
          finalita' della presente legge.
            6.  Sulla   base    dei   piani   regionali   e     della
          verifica    della  funzionalita' dei prototipi omologati di
          cui al comma 5, il Ministro dei    trasporti     predispone
          i    capitolati    d'appalto    contenenti prescrizioni per
          adeguare alle finalita' della presente  legge  i  mezzi  di
          trasporto   su   gomma   in   corrispondenza  con  la  loro
          sostituzione".

il resto della Legge è possibile consultarlo su Normattiva.it


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