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Legge Ordinaria n. 295 del 03/08/1998 G.U. n. 193 del 20 Agosto 1998
Disposizioni per il finanziamento di interventi e opere di interesse pubblico
Disposizioni per il finanziamento di interventi e opere di interesse pubblico
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Promulga la seguente legge: Art. 1. Interventi per l'adeguamento degli edifici demaniali alle norme per la sicurezza degli impianti elettrici nonche' alle norme sulla sicurezza e salute dei lavoratori; per i porti di Trapani e Marsala e per l'Abbazia di Montecassino 1. Per l'avvio degli interventi di adeguamento degli edifici demaniali, o in uso alle amministrazioni dello Stato, alle disposizioni di cui alla legge 5 marzo 1990, n. 46, e al decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, e successive modificazioni, e' autorizzata la spesa di lire 19,800 miliardi per il 1998, di lire 28,900 miliardi per il 1999 e di lire 61,600 miliardi per il 2000. A tal fine il Ministro dei lavori pubblici approva, sulla base delle esigenze delle amministrazioni usuarie, un primo programma triennale di interventi aggiornabili annualmente. 2. Per la realizzazione degli interventi di riqualificazione funzionale delle banchine, manutenzione straordinaria delle infrastrutture portuali, escavazione dei fondali, nei porti di Trapani e Marsala, e' autorizzata la complessiva spesa di lire 3,6 miliardi per il 1998, di lire 3,7 miliardi per il 1999 e di lire 4,6 miliardi per il 2000. Il Ministero dei lavori pubblici, sentita la regione interessata, provvede alla definizione e all'attuazione degli interventi. 3. Per i lavori di consolidamento e conservazione del complesso monumentale dell'Abbazia di Montecassino e' autorizzata la spesa di lire 3 miliardi per l'anno 1998. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge il Ministero dei lavori pubblici ed il Ministero per i beni culturali e ambientali definiscono il programma degli interventi per il complesso monumentale. 4. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, pari a lire 26,4 miliardi per il 1998, a lire 32,6 miliardi per il 1999 e a lire 66,2 miliardi per il 2000, si provvede mediante riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1998-2000, nell'ambito dell'unita' previsionale di base di conto capitale "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno 1998, utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dei lavori pubblici.
Avvertenza: Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti. Note all'art. 1: - La legge 5 marzo 1990, n. 46, reca: "Norme per la sicurezza degli impianti" (pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 12 marzo 1990, n. 57). - Il decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, e successive modificazioni, reca: "Attuazione delle direttive 89/391/CEE, 89/654/CEE, 89/655/CEE, 89/656/CEE, 90/269/CEE, 90/270/CEE, 90/394/CEE e 90/679/CEE riguardanti il miglioramento della sicurezza e della salute dei lavoratori sul luogo di lavoro" (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 14 novembre 1994, n. 266).
il resto della Legge è possibile consultarlo su Normattiva.it
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