Novità: Scacchi - una partita tra campioni scelta a caso
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Legge Ordinaria n. 483 del 31/12/1998 G.U. n. 9 del 13 Gennaio 1999
Finanziamenti e interventi per opere di interesse locale
Finanziamenti e interventi per opere di interesse locale
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Promulga la seguente legge: Art. 1. 1. Al fine di completare l'opera di ricostruzione e di sviluppo nelle zone colpite dagli eventi sismici del novembre 1980, del febbraio 1981 e del marzo 1982, il Governo, sentite le regioni Basilicata e Campania, e' delegato ad emanare, entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o piu' decreti legislativi, senza che da essi derivino oneri finanziari aggiuntivi per il bilancio dello Stato, secondo i seguenti principi e criteri direttivi: a) semplificare l'azione amministrativa per ottenere la piena utilizzazione delle risorse finanziarie, anche modificando ed integrando le leggi 14 maggio 1981, n. 219, 23 gennaio 1992, n. 32, e 7 agosto 1997, n. 266; b) dettare disposizioni per una rapida soluzione in sede amministrativa del contenzioso esistente; c) ridelimitare gli ambiti territoriali degli interventi; d) disciplinare l'eliminazione delle abitazioni precarie, la riconversione dei siti su cui sono sorti gli insediamenti provvisori e le azioni amministrative da compiere a seguito della conclusione della ricostruzione; e) delegare ai comuni le funzioni ed i compiti di gestione degli interventi da svolgere in quest'ultima fase; f) effettuare una ricognizione dello stato della ricostruzione nei singoli comuni e presso le amministrazioni statali per stabilire l'entita' delle opere ancora da eseguire ai sensi dell'articolo 2, comma 1, della legge 23 gennaio 1992, n. 32, specificando l'entita' e l'utilizzo dei finanziamenti stanziati fino alla data di entrata in vigore della presente legge. 2. Il Governo trasmette lo schema dei decreti di cui al comma 1 al Parlamento ai fini dell'espressione, entro trenta giorni, del parere da parte delle competenti commissioni. 3. Nelle more dell'entrata in vigore dei decreti di cui al comma 1, per consentire la prosecuzione degli interventi ai sensi della legge 23 gennaio 1992, n. 32, sono autorizzati limiti di impegno ventennali rispettivamente di lire 10.000 milioni annue a decorrere dal 1999 e di lire 15.000 milioni annue a decorrere dal 2000. Alla contrazione delle operazioni di mutuo o di altre operazioni finanziarie provvedono le regioni interessate secondo apposito piano di riparto approvato dal Comitato interministeriale per la programmazione economica sulla base delle esigenze degli enti locali interessati. 4. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, pari a lire 10.000 milioni per il 1999 e 25.000 milioni per il 2000, si provvede mediante utilizzo delle proiezioni per i medesimi anni dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1998-2000, nell'ambito dell'unita' previsionale di base di conto capitale "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno finanziario 1998, parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero. 5. Il comma 1 dell'articolo 23-ter del decreto-legge 30 gennaio 1998, n. 6, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 marzo 1998, n. 61, e' abrogato. 6. Il termine del 31 dicembre 1998, di cui all'articolo 10 della legge 7 agosto 1997, n. 266, relativo all'affidamento dei lavori di riparazione e ricostruzione ad imprese iscritte in apposito albo tenuto dalla camera di commercio, industria, artigianato ed agricoltura, e' ulteriormente differito al 31 dicembre 2000.
Avvertenza: Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti. Note all'art. 1: - La legge 14 maggio 1981, n. 219 (Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 19 marzo 1981, n. 75, recante ulteriori interventi in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici del novembre 1980 e del febbraio 1981. Provvedimenti organici per la ricostruzione e lo sviluppo dei territori colpiti), e' pubblicata nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale 18 maggio 1981, n. 34. - La legge 23 gennaio 1992, n. 32 (Disposizioni in ordine alla ricostruzione nei territori di cui al testo unico delle leggi per gli interventi nei territori della Campania, Basilicata, Puglia e Calabria colpiti da eventi sismici del novembre 1980, del febbraio 1981 e del marzo 1982, approvato con decreto legislativo 30 marzo 1990, n. 76), e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 29 gennaio 1992, n. 23. - La legge 7 agosto 1997, n. 266 (Interventi urgenti per l'economia), e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 186. - Il comma 1 dell'art. 2 della citata legge 23 gennaio 1992, n. 32, e' il seguente: "Art. 2 (Riparto dei fondi). - 1. Al fine di accertare l'entita' delle risorse necessarie per completare l'opera di ricostruzione abitativa nei settori privati e pubblici colpiti dagli eventi sismici di cui al citato tosto unico approvato con decreto legislativo n. 76 del 1990, il Presidente del Consiglio dei Ministri effettua una verifica amministrativa a mezzo di un comitato formato da esperti particolarmente qualificati, costituito ai sensi dell'art. 5, comma 2, lettera i), della legge 23 agosto 1988, n. 400, al quale e' affidato il compito di effettuare, entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, una ricognizione dello stato della ricostruzione nei singoli comuni e presso le amministrazioni statali per stabilire l'entita' delle opere ancora da eseguire, la spesa prevedibile in relazione alle domande presentate dagli interessati e lo stato della relativa istruttoria, il nesso di causalita' con il sisma, la rispondenza di ciascuna posizione ancora pendente rispetto alle finalita' della legge 14 maggio 1981, n. 219, e successive modificazioni. Il comitato si avvarra' delle risultanze istruttorie acquisite dalla commissione parlamentare di inchiesta istituita con la legge 7 aprile 1989, n. 128, come modificata dalle leggi 8 agosto 1990, n. 246, e 28 novembre 1990, n. 349; proporra' criteri per la prosecuzione degli interventi in quei comuni in cui le somme erogate dallo Stato sugli esercizi precedenti non hanno potuto essere utilizzate nei termini fissati e formulera' indirizzi anche per modifiche da introdurre alla legislazione vigente al fine del contenimento della spesa pubblica. Il Presidente del Consiglio dei Ministri comunichera' al Parlamento l'esito della verifica effettuata". - Il comma 1 dell'art 23-ter del decreto-legge 30 gennaio 1998, n. 6, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 marzo 1998, n. 61 (Ulteriori interventi urgenti in favore delle zone terremotate delle regioni Marche e Umbria e di altre zone colpite da eventi calamitosi), cosi' come abrogato dalla presente legge era del seguente tenore: "Art. 23-ter (Semplificazione delle procedure per il completameno della ricostruzione nelle regioni Basilicata e Campania, interessate dagli eventi sismici del 1980, 1981 e 1982). - 1. Le regioni Basilicata e Campania possono emanare norme di semplificazione delle procedure relative al completamento del processo di ricostruzione delle abitazioni private nelle zone delle due regioni colpite dagli eventi sismici del novembre 1980, del febbraio 1981 e del marzo 1982, in modo organicamente raccordato con le disposizioni contenute nel testo unico approvato con decreto legislativo 30 marzo 1990, n. 76, e nella legge 23 gennaio 1992, n. 32, tenendo conto dei seguenti criteri ed obiettivi: a) attribuire interamente ai comuni la gestione delle attivita' di ricostruzione; b) a favorire la piena utilizzazione delle risorse finanziarie assegnate ai comuni, dando priorita' alla ricostruzione delle abitazioni danneggiate dal sisma di nuclei familiari effettivamente abitanti in strutture abitative mobili". - L'art. 10 della citata legge 7 agosto 1997, n. 266 (Interventi urgenti per l'economia), e' il seguente: "Art. 10 (Interventi per la zone terremotate). - 1. A valere sulle somme derivanti dai mutui di cui all'art 4, comma 1, del decreto-legge 23 giugno 1995, n. 244, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1995, n. 341, e successive modificazioni, e di cui all'art. 1 del decreto-legge 25 marzo 1997, n 67, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 maggio 1997, n. 135, l'importo di lire 430 miliardi e' destinato al completamento funzionale delle opere infrastrutturali da realizzare, in regime di concessione in essere, ai sensi dell'art. 39 del testo unico delle leggi per gli interventi nei territori della Campania, Basilicata, Puglia e Calabria colpiti dagli eventi sismici del novembre 1980, del febbraio 1981 e del marzo 1982, approvato con decreto legislativo 30 marzo 1990, n. 76. 2. I commi 1 e 2 dell'art. 21 del decreto-legge 23 giugno 1995, n. 244, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1995, n. 341, sono sostituiti dai seguenti: '' 1. Le imprese ammesse al contributo di cui all'art. 32 della legge 14 maggio 1981, n. 219, e successive modificazioni, che non siano assoggettate a procedure concorsuali e per le quali non abbiano operato provvedimenti di decadenza, annullamento o revoca del contributo stesso, potranno, nonostante diversa previsione del relativo disciplinare, ottenere in proprieta' il lotto di terreno ad esse provvisoriamente assegnato se, oltre ad avere assolto a tutti i presupposti previsti in convenzione per quanto attiene la realizzazione degli stabilimenti, la dotazione delle macchine e delle scorte, abbiano realizzato almeno il 50 per cento dell'occupazione o della produzione prevista dal piano di fattibilita' relativo al programma di investimenti oggetto di agevolazione. 2. Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato provvede al perfezionamento del trasferimento in proprieta' dei lotti alle imprese nel termine perentorio di centoventi giorni dall'inoltro delle richieste, che devono essere accompagnate dalla presentazione del certificato di collaudo, del certificato di vigenza e della dichiarazione sostitutiva resa ai sensi della legge 4 gennaio 1968, n. 15, in ordine al raggiungimento della quota del 50 per cento della produzione o della occupazione''. 3. Il termine di diciotto mesi previsto dall'art 39, comma 11, del citato testo unico approvato con decreto legislativo 30 marzo 1990, n. 76, e' elevato, dalla data di entrata in vigore della presente legge, a trentasei mesi, prorogabili per un periodo non superiore a dieci mesi per cause non imputabili alla volonta' del beneficiario, sempreche' l'investimento totale sia in fase di effettivo completamento e abbia gia' raggiunto la misura del 75 per cento. 4. Il comma 3 dell'art. 2 del decreto-legge 5 ottobre 1993, n. 398, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 1993, n. 493, e' abrogato. 5. Il comma 1 dell'art. 5 del decreto-legge 23 ottobre 1996, n. 548, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 dicembre 1996, n. 641, e' sostituito dal seguente: '' 1. Sono trasferite alle regioni Basilicata e Campania le funzioni di natura normativa, che devono essere esercitate entro il termine di centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, concernenti il completamento degli insediamenti produttivi e la gestione delle aree industriali realizzate ai sensi dell'art. 32 della legge 14 maggio 1981, n. 219, da esercitare in raccordo con le disposizioni sui contratti d'area di cui all'art 2, comma 203, lettera f), della legge 23 dicembre 1996, n. 662. Sono trasferiti ai consorzi di sviluppo industriale competenti per territorio, costituiti a norma dell'art 36, commi 4 e 5, della legge 5 ottobre 1991, n. 317, e successive modificazioni, gli impianti e le opere infrastrutturali realizzate nelle aree industriali di cui al citato art. 32 della legge n. 219 del 1981, i lotti di cui all'art. 2, commi 4 e 5, del decreto-legge 5 ottobre 1993, n. 398, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 1993, n. 493, gli importi residui dei contributi assegnati in relazione ai predetti lotti, nei limiti delle disponibilita' esistenti, nonche' l'esercizio delle funzioni amministrative relative al completamento degli insediamenti produttivi. La vigilanza sui predetti consorzi e' esercitata dalla regione competente. Con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato e' nominato un commissario ad acta, determinando il relativo compenso a carico delle disponibilita' di cui alla legge 14 maggio 1981, n. 219, che provvede entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, alla ricognizione della consistenza e alle operazioni di consegna dei beni oggetto del trasferimento e dei realtivi atti e documentazione al legale rappresentante del consorzio di sviluppo industriale competente per territorio che subentra in tutti i realtivi rapporti attivi e passivi''. 6. Il termine del 31 dicembre 1994, di cui all'art 2, comma 8, del decreto-legge 5 ottobre 1993, n. 398, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 1993, n. 493, relativo all'affidamento dei lavori di riparazione e ricostruzione ad imprese iscritte in apposito albo tenuto dalla camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura, e' ulteriormente differito al 31 dicembre 1998".
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