Novità: Scacchi - una partita tra campioni scelta a caso



Legge Ordinaria n. 483 del 31/12/1998 G.U. n. 9 del 13 Gennaio 1999
Finanziamenti e interventi per opere di interesse locale
  La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della  Repubblica  hanno
approvato;
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
                              Promulga
la seguente legge:
                               Art. 1.
  1. Al  fine di  completare l'opera di  ricostruzione e  di sviluppo
nelle  zone  colpite dagli  eventi  sismici  del novembre  1980,  del
febbraio  1981 e  del  marzo  1982, il  Governo,  sentite le  regioni
Basilicata  e  Campania, e'  delegato  ad  emanare, entro  centoventi
giorni dalla  data di entrata in  vigore della presente legge,  uno o
piu' decreti legislativi, senza che da essi derivino oneri finanziari
aggiuntivi per il bilancio dello Stato, secondo i seguenti principi e
criteri direttivi:
  a)  semplificare  l'azione  amministrativa per  ottenere  la  piena
utilizzazione  delle   risorse  finanziarie,  anche   modificando  ed
integrando le leggi 14 maggio 1981, n. 219, 23 gennaio 1992, n. 32, e
7 agosto 1997, n. 266;
  b)  dettare   disposizioni  per   una  rapida  soluzione   in  sede
amministrativa del contenzioso esistente;
  c) ridelimitare gli ambiti territoriali degli interventi;
  d)  disciplinare  l'eliminazione   delle  abitazioni  precarie,  la
riconversione dei siti su cui  sono sorti gli insediamenti provvisori
e le  azioni amministrative da  compiere a seguito  della conclusione
della ricostruzione;
  e) delegare  ai comuni le funzioni  ed i compiti di  gestione degli
interventi da svolgere in quest'ultima fase;
  f) effettuare una ricognizione  dello stato della ricostruzione nei
singoli  comuni e  presso  le amministrazioni  statali per  stabilire
l'entita' delle  opere ancora da  eseguire ai sensi  dell'articolo 2,
comma 1, della legge 23 gennaio 1992, n. 32, specificando l'entita' e
l'utilizzo dei finanziamenti  stanziati fino alla data  di entrata in
vigore della presente legge.
  2. Il Governo trasmette lo schema dei  decreti di cui al comma 1 al
Parlamento ai fini dell'espressione,  entro trenta giorni, del parere
da parte delle competenti commissioni.
  3. Nelle more dell'entrata in vigore dei decreti di cui al comma 1,
per consentire la prosecuzione degli  interventi ai sensi della legge
23 gennaio 1992, n. 32, sono autorizzati limiti di impegno ventennali
rispettivamente di lire  10.000 milioni annue a decorrere  dal 1999 e
di lire 15.000  milioni annue a decorrere dal  2000. Alla contrazione
delle  operazioni   di  mutuo  o  di   altre  operazioni  finanziarie
provvedono le  regioni interessate secondo apposito  piano di riparto
approvato  dal  Comitato   interministeriale  per  la  programmazione
economica sulla base delle esigenze degli enti locali interessati.
  4. All'onere derivante dall'attuazione  del presente articolo, pari
a lire 10.000  milioni per il 1999  e 25.000 milioni per  il 2000, si
provvede mediante utilizzo delle proiezioni per i medesimi anni dello
stanziamento  iscritto, ai  fini  del  bilancio triennale  1998-2000,
nell'ambito dell'unita' previsionale di base di conto capitale "Fondo
speciale" dello  stato di  previsione del  Ministero del  tesoro, del
bilancio  e della  programmazione  economica  per l'anno  finanziario
1998, parzialmente utilizzando  l'accantonamento relativo al medesimo
Ministero.
  5.    Il  comma    1  dell'articolo   23-ter del   decreto-legge 30
gennaio 1998, n. 6, convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  30
marzo 1998, n. 61, e' abrogato.
  6. Il  termine del 31 dicembre  1998, di cui all'articolo  10 della
legge 7 agosto  1997, n. 266, relativo all'affidamento  dei lavori di
riparazione  e ricostruzione  ad  imprese iscritte  in apposito  albo
tenuto  dalla   camera  di   commercio,  industria,   artigianato  ed
agricoltura, e' ulteriormente differito al 31 dicembre 2000.
 
          Avvertenza:
            Il  testo delle  note  qui  pubblicato e'  stato  redatto
          ai    sensi  dell'art.  10,  commi   2 e 3, del testo unico
          delle  disposizioni  sulla   promulgazione   delle   leggi,
          sull'emanazione    dei   decreti   del   Presidente   della
          Repubblica  e    sulle  pubblicazioni     ufficiali   della
          Repubblica  italiana,  approvato   con D.P.R.   28 dicembre
          1985,  n. 1092,   al solo fine  di  facilitare  la  lettura
          delle  disposizioni  di  legge modificate o alle   quali e'
          operato il   rinvio.  Restano    invariati  il    valore  e
          l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
                                Note all'art. 1:
            -    La legge  14  maggio 1981,  n. 219  (Conversione  in
          legge,  con modificazioni,  del  decreto-legge   19   marzo
          1981,    n.    75,   recante ulteriori interventi in favore
          delle popolazioni colpite dagli eventi sismici del novembre
          1980 e del febbraio 1981. Provvedimenti organici  per    la
          ricostruzione    e   lo sviluppo  dei  territori  colpiti),
          e' pubblicata  nel  supplemento  ordinario alla    Gazzetta
          Ufficiale  18 maggio 1981, n. 34.
            -  La   legge 23   gennaio 1992,  n. 32  (Disposizioni in
          ordine alla ricostruzione nei territori  di  cui  al  testo
          unico delle leggi per gli interventi  nei  territori  della
          Campania,    Basilicata,   Puglia   e Calabria colpiti   da
          eventi sismici  del novembre 1980,   del  febbraio  1981  e
          del  marzo    1982, approvato con   decreto legislativo  30
          marzo 1990, n. 76), e' pubblicata nella Gazzetta  Ufficiale
          29 gennaio 1992, n. 23.
            -   La   legge   7  agosto    1997,  n.  266  (Interventi
          urgenti   per l'economia),  e'  pubblicata  nella  Gazzetta
          Ufficiale n. 186.
            -  Il  comma  1 dell'art. 2 della citata legge 23 gennaio
          1992, n. 32, e' il seguente:
            "Art. 2  (Riparto dei fondi). -  1. Al fine di  accertare
          l'entita' delle    risorse  necessarie    per    completare
          l'opera  di   ricostruzione abitativa nei settori privati e
          pubblici colpiti dagli eventi  sismici  di  cui  al  citato
          tosto  unico    approvato con decreto legislativo n. 76 del
          1990, il  Presidente  del Consiglio  dei  Ministri effettua
          una verifica amministrativa   a mezzo    di  un    comitato
          formato       da   esperti   particolarmente   qualificati,
          costituito ai sensi dell'art.   5, comma 2,    lettera  i),
          della  legge    23   agosto 1988,   n. 400,   al quale   e'
          affidato il compito di effettuare, entro centoventi  giorni
          dalla  data  di entrata   in vigore  della presente  legge,
          una  ricognizione dello stato   della  ricostruzione    nei
          singoli    comuni    e  presso   le amministrazioni statali
          per  stabilire l'entita' delle opere ancora da eseguire, la
          spesa prevedibile in relazione    alle  domande  presentate
          dagli  interessati  e lo stato  della relativa istruttoria,
          il nesso di causalita' con il sisma,  la    rispondenza  di
          ciascuna  posizione ancora pendente rispetto alle finalita'
          della    legge  14  maggio  1981,  n.  219,  e   successive
          modificazioni.  Il    comitato si avvarra' delle risultanze
          istruttorie  acquisite dalla  commissione  parlamentare  di
          inchiesta  istituita  con la   legge 7 aprile 1989, n. 128,
          come modificata dalle leggi 8  agosto 1990, n. 246,   e  28
          novembre   1990,      n.  349;  proporra'  criteri  per  la
          prosecuzione degli interventi in  quei  comuni  in  cui  le
          somme  erogate  dallo Stato sugli   esercizi precedenti non
          hanno potuto essere utilizzate   nei  termini    fissati  e
          formulera'    indirizzi  anche per modifiche  da introdurre
          alla legislazione  vigente al  fine del contenimento  della
          spesa  pubblica.  Il Presidente del  Consiglio dei Ministri
          comunichera'   al   Parlamento  l'esito   della    verifica
          effettuata".
            -  Il  comma    1  dell'art  23-ter  del decreto-legge 30
          gennaio 1998, n.  6, convertito,  con modificazioni,  dalla
          legge  30  marzo 1998,  n. 61 (Ulteriori interventi urgenti
          in  favore delle zone terremotate delle regioni  Marche   e
          Umbria    e    di    altre   zone     colpite   da   eventi
          calamitosi),  cosi'  come  abrogato  dalla  presente  legge
          era  del seguente tenore:
            "Art. 23-ter  (Semplificazione delle procedure  per    il
          completameno  della ricostruzione nelle regioni  Basilicata
          e Campania, interessate dagli  eventi  sismici del    1980,
          1981   e   1982).   - 1.  Le  regioni Basilicata e Campania
          possono  emanare norme di semplificazione  delle  procedure
          relative  al  completamento del  processo di  ricostruzione
          delle abitazioni private   nelle zone delle  due    regioni
          colpite   dagli  eventi  sismici  del  novembre  1980,  del
          febbraio 1981 e del marzo  1982,  in  modo    organicamente
          raccordato   con le disposizioni  contenute nel testo unico
          approvato con decreto legislativo 30 marzo 1990, n.  76,  e
          nella  legge 23  gennaio  1992,  n. 32,  tenendo  conto dei
          seguenti criteri ed obiettivi:
            a)  attribuire  interamente ai comuni   la gestione delle
          attivita' di ricostruzione;
            b)  a favorire  la   piena utilizzazione   delle  risorse
          finanziarie assegnate  ai  comuni,  dando   priorita'  alla
          ricostruzione    delle abitazioni danneggiate  dal sisma di
          nuclei   familiari  effettivamente  abitanti  in  strutture
          abitative mobili".
            -  L'art.   10 della citata legge  7 agosto 1997, n.  266
          (Interventi urgenti per l'economia), e' il seguente:
            "Art. 10 (Interventi per la zone   terremotate). -  1.  A
          valere  sulle  somme   derivanti    dai   mutui   di    cui
          all'art  4,  comma   1,  del decreto-legge 23 giugno  1995,
          n.  244,  convertito,  con  modificazioni,  dalla  legge  8
          agosto 1995, n. 341, e successive  modificazioni, e di  cui
          all'art.   1   del  decreto-legge  25  marzo  1997,  n  67,
          convertito, con modificazioni, dalla legge 23 maggio  1997,
          n.  135,  l'importo  di lire 430  miliardi e'  destinato al
          completamento funzionale  delle opere  infrastrutturali  da
          realizzare,  in  regime di  concessione in essere, ai sensi
          dell'art.  39  del  testo    unico  delle  leggi  per   gli
          interventi  nei  territori    della  Campania,  Basilicata,
          Puglia    e  Calabria  colpiti  dagli  eventi  sismici  del
          novembre   1980,  del  febbraio  1981  e  del  marzo  1982,
          approvato con decreto legislativo 30 marzo 1990, n. 76.
            2. I commi 1 e 2  dell'art.    21  del  decreto-legge  23
          giugno  1995,  n.    244,  convertito,   con modificazioni,
          dalla legge  8 agosto  1995, n.  341, sono  sostituiti  dai
          seguenti:
            '' 1.  Le imprese ammesse  al contributo  di cui all'art.
          32  della  legge  14   maggio 1981,   n. 219, e  successive
          modificazioni,   che non  siano  assoggettate  a  procedure
          concorsuali   e   per   le   quali   non   abbiano  operato
          provvedimenti  di  decadenza,    annullamento   o    revoca
          del  contributo   stesso,  potranno,    nonostante  diversa
          previsione     del  relativo  disciplinare,   ottenere   in
          proprieta'    il  lotto di terreno ad esse provvisoriamente
          assegnato se, oltre  ad avere assolto a tutti i presupposti
          previsti  in   convenzione    per    quanto  attiene     la
          realizzazione   degli   stabilimenti,  la  dotazione  delle
          macchine e delle scorte, abbiano realizzato almeno il    50
          per  cento  dell'occupazione o della   produzione  prevista
          dal  piano   di   fattibilita' relativo   al  programma  di
          investimenti oggetto di agevolazione.
            2.    Il  Ministro    dell'industria,  del    commercio e
          dell'artigianato   provvede    al    perfezionamento    del
          trasferimento  in  proprieta'  dei  lotti  alle imprese nel
          termine perentorio di centoventi giorni dall'inoltro  delle
          richieste,      che   devono  essere  accompagnate    dalla
          presentazione  del    certificato  di     collaudo,     del
          certificato  di  vigenza e  della dichiarazione sostitutiva
          resa    ai  sensi  della  legge   4 gennaio 1968, n. 15, in
          ordine al raggiungimento della quota del 50 per cento della
          produzione o della occupazione''.
            3. Il termine di diciotto mesi    previsto  dall'art  39,
          comma  11,  del  citato testo unico   approvato con decreto
          legislativo  30 marzo 1990, n. 76,  e' elevato, dalla  data
          di  entrata in vigore   della presente legge,  a  trentasei
          mesi,  prorogabili  per  un periodo   non superiore a dieci
          mesi  per    cause  non  imputabili  alla    volonta'   del
          beneficiario,  sempreche'    l'investimento   totale    sia
          in    fase   di     effettivo completamento  e  abbia  gia'
          raggiunto la misura del 75 per cento.
            4.  Il  comma  3  dell'art. 2 del decreto-legge 5 ottobre
          1993, n. 398, convertito, con modificazioni,  dalla legge 4
          dicembre  1993, n. 493, e' abrogato.
            5. Il  comma 1 dell'art.  5 del  decreto-legge 23 ottobre
          1996, n.  548, convertito, con modificazioni, dalla   legge
          20 dicembre 1996, n.  641, e' sostituito dal seguente:
            ''   1.   Sono   trasferite   alle regioni  Basilicata  e
          Campania   le funzioni di natura    normativa,  che  devono
          essere    esercitate entro il termine di  centoventi giorni
          dalla    data  di  entrata  in     vigore  della   presente
          disposizione,     concernenti   il    completamento   degli
          insediamenti  produttivi   e  la  gestione   delle     aree
          industriali  realizzate  ai sensi dell'art. 32 della  legge
          14 maggio 1981, n. 219, da esercitare in  raccordo  con  le
          disposizioni  sui contratti d'area di cui all'art 2,  comma
          203, lettera f), della legge  23 dicembre 1996,  n.    662.
          Sono   trasferiti  ai  consorzi   di  sviluppo  industriale
          competenti per territorio, costituiti a  norma dell'art 36,
          commi 4 e 5, della   legge 5  ottobre    1991,  n.  317,  e
          successive  modificazioni,  gli   impianti   e   le   opere
          infrastrutturali  realizzate   nelle   aree industriali  di
          cui  al    citato  art. 32 della legge n.   219 del 1981, i
          lotti di  cui all'art. 2,  commi 4 e  5, del  decreto-legge
          5  ottobre  1993,  n. 398,   convertito, con modificazioni,
          dalla  legge 4 dicembre 1993,   n.   493,    gli    importi
          residui    dei   contributi   assegnati   in relazione   ai
          predetti   lotti,   nei   limiti    delle    disponibilita'
          esistenti,     nonche'     l'esercizio    delle    funzioni
          amministrative   relative   al       completamento    degli
          insediamenti    produttivi.    La  vigilanza   sui predetti
          consorzi  e'  esercitata  dalla  regione  competente.   Con
          decreto  del   Ministro dell'industria,   del  commercio  e
          dell'artigianato   e'  nominato  un  commissario  ad  acta,
          determinando   il   relativo   compenso   a   carico  delle
          disponibilita' di cui alla legge 14 maggio  1981,  n.  219,
          che  provvede    entro sei mesi   dalla data  di entrata in
          vigore della presente   disposizione,  alla    ricognizione
          della    consistenza e   alle operazioni   di consegna  dei
          beni oggetto  del   trasferimento e   dei realtivi  atti  e
          documentazione  al  legale  rappresentante del consorzio di
          sviluppo  industriale    competente  per    territorio  che
          subentra in tutti i realtivi rapporti attivi e passivi''.
            6.  Il  termine  del 31 dicembre 1994,  di cui all'art 2,
          comma 8,  del  decreto-legge  5  ottobre  1993,    n.  398,
          convertito,  con  modificazioni,  dalla  legge   4 dicembre
          1993, n.   493, relativo   all'affidamento  dei  lavori  di
          riparazione e ricostruzione ad imprese iscritte in apposito
          albo    tenuto   dalla camera   di   commercio,  industria,
          artigianato  e agricoltura, e' ulteriormente  differito  al
          31 dicembre 1998".

il resto della Legge è possibile consultarlo su Normattiva.it


Blia.it NON utilizza cookie (v. informativa)

Per contattare la redazione di Blia.it potete scrivere a: info@blia.it
(attenzione, blia.it non ha nessun rapporto con banche, scuole o altri enti/aziende, i cui indirizzi sono visualizzati al solo scopo di rendere un servizio agli utenti del sito)