Legge Ordinaria n. 130 del 30/04/1999 G.U. n. 111 del 14 Maggio 1999
Disposizioni sulla cartolarizzazione dei crediti
  La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della  Repubblica  hanno
approvato;
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
                              Promulga
la seguente legge:
                               Art. 1.
                Ambito di applicazione e definizioni
  1.    La   presente   legge   si   applica   alle   operazioni   di
cartolarizzazione  realizzate  mediante  cessione a titolo oneroso di
crediti  pecuniari, sia esistenti sia futuri, individuabili in blocco
se  si  tratta  di  una  pluralita'  di  crediti,  quando ricorrono i
seguenti requisiti:
    a) il cessionario sia una societa' prevista dall'articolo 3;
    b)  le somme corrisposte dal debitore o dai debitori ceduti siano
destinate   in   via   esclusiva,   dalla  societa'  cessionaria,  al
soddisfacimento  dei  diritti  incorporati  nei  titoli emessi, dalla
stessa  o  da  altra  societa',  per  finanziare  l'acquisto  di tali
crediti, nonche' al pagamento dei costi dell'operazione.
  2.  Nella  presente  legge si intende per "testo unico bancario" il
decreto   legislativo   1   settembre  1993,  n.  385,  e  successive
modificazioni, recante il testo unico delle leggi in materia bancaria
e creditizia.
          Avvertenza:
            Il  testo  delle  note qui pubblicato e' stato redatto ai
          sensi   dell'art.  10,  comma  3,  del  testo  unico  delle
          disposizioni     sulla     promulgazione    delle    leggi,
          sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
          e  sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
          approvato  con  D.P.R.  28  dicembre 1985, n. 1092, al solo
          fine  di  facilitare la lettura delle disposizioni di legge
          alle  quali  e'  operato  il  rinvio.  Restano invariati il
          valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
 
           Nota all'art. 1:
            - Il  decreto legislativo   1 settembre 1993,    n.  385,
          reca:  "Testo  unico  delle  leggi  in  materia  bancaria e
          creditizia".

il resto della Legge è possibile consultarlo su Normattiva.it


Blia.it NON utilizza cookie (v. informativa)
Per contattare la redazione di Blia.it potete scrivere a: info@blia.it (attenzione, blia.it non ha nessun rapporto con banche, scuole o altri enti/aziende, i cui indirizzi sono visualizzati al solo scopo di rendere un servizio agli utenti del sito)