Leggi d'Italia
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Legge Ordinaria n. 133 del 13/05/1999 G.U. n. 113 del 17 Maggio 1999 (suppl.ord.)
Disposizioni in materia di perequazione, razionalizzazione e federalismo fiscale ( Per l' approvazione finale alla Camera dei deputati del testo, vedi fase C5858-bis )
Disposizioni in materia di perequazione, razionalizzazione e federalismo fiscale ( Per l' approvazione finale alla Camera dei deputati del testo, vedi fase C5858-bis )
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica, hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Promulga la seguente legge: ART. 1. (Interventi strutturali per la perequazione del prelievo fiscale). 1. In considerazione dell'esigenza di consentire l'emersione di redditi sottratti ad imposizione e di garantire l'equilibrata ridistribuzione del prelievo tra i contribuenti, il Governo e' delegato ad emanare, entro nove mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o piu' decreti legislativi volti al riequilibrio della pressione delle imposte sui redditi, tenuto conto degli effetti conseguiti nell'ambito della lotta all'evasione fiscale, secondo i seguenti principi e criteri direttivi: a) previsione di una procedura di determinazione del maggior gettito derivante dalla lotta all'evasione fiscale, scorporando dall'incremento di gettito, rispetto all'anno precedente, delle imposte sui redditi autoliquidate gli effetti dell'andamento delle grandezze macroeconomiche e degli interventi normativi; b) ai fini di quanto previsto alla lettera a), tra gli strumenti di lotta all'evasione ed all'elusione fiscale deve essere inclusa la previsione di controlli di merito almeno una volta ogni due anni per i contribuenti con fatturato superiore a 50 miliardi di lire e almeno una volta ogni quattro anni per quelli con fatturato complessivo tra 10 e 50 miliardi di lire in concomitanza con l'entrata a regime degli studi di settore; c) utilizzo del maggior gettito di cui alla lettera a) in misura prevalente mediante la sua restituzione ai contribuenti, con priorita' ai titolari di redditi compresi negli scaglioni piu' bassi, mediante modifiche delle aliquote, delle detrazioni, delle deduzioni o dei limiti degli scaglioni delle imposte dirette, nonche' in misura residuale mediante l'attuazione delle disposizioni di cui all'articolo 2, comma 1, secondo modalita' di attuazione fissate con i decreti legislativi, e con la costituzione di un apposito fondo nel bilancio di previsione dello Stato, nel quale iscrivere il gettito oggetto della restituzione. Nella determinazione delle nuove aliquote, detrazioni e deduzioni nonche' dei nuovi limiti degli scaglioni delle imposte dirette si avra' particolare riguardo alle famiglie numerose, alle famiglie monoreddito, alle famiglie con componenti affetti da handicap o di eta' superiore agli anni settanta e a quelle con figli a carico disoccupati; d) applicazione della procedura di determinazione del maggior gettito di cui alla lettera a) a decorrere dal periodo di imposta in corso alla data di entrata in vigore del decreto legislativo. 2. Il Documento di programmazione economico-finanziaria, o la sua nota di variazione, indica l'importo massimo del fondo di cui al comma 1, lettera c), utilizzabile nell'esercizio successivo. Detto fondo sara' comunque utilizzato nel limite delle somme autoliquidate. Nell'esercizio ancora successivo l'importo massimo di cui al primo periodo sara' integrato di una somma corrispondente alle eventuali maggiori somme autoliquidate rispetto a quanto indicato nel Documento di programmazione economico-finanziaria, o nella sua nota di variazione. 3. Gli schemi dei decreti legislativi di cui al comma 1 sono trasmessi al Parlamento, successivamente all'acquisizione degli altri pareri previsti, per l'espressione del parere da parte delle competenti Commissioni permanenti. Le Commissioni si esprimono entro trenta giorni dalla data di trasmissione. 4. Entro due anni dalla data di entrata in vigore dei decreti legislativi di cui al comma 1, nel rispetto dei principi e criteri direttivi previsti dal presente articolo e previo parere delle Commissioni parlamentari competenti, possono essere emanate, con uno o piu' decreti legislativi, disposizioni integrative o correttive. 5. Al comma 1 dell'articolo 38 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, le parole: " entro il termine di decadenza di diciotto mesi " sono sostituite dalle seguenti: " entro il termine di decadenza di quarantotto mesi ".
Avvertenza: Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti. Nota all'art. 1: - Si riporta il testo dell'art. 38 del decreto del Presidente della Repubblica n. 602 del 1973, come modificato dalla presente legge: "Art. 38 (Rimborso dei versamenti diretti). - Il soggetto che ha effettuato il versamento diretto puo' presentare all'intendente di finanza nella cui circoscrizione ha sede l'esattoria presso la quale e' stato eseguito il versamento, istanza di rimborso, entro il termine di decadenza di quarantotto mesi dalla data del versamento stesso, nel caso di errore materiale, duplicazione ed inesistenza totale o parziale dell'obbligo di versamento. L'istanza di cui al primo comma puo' essere presentata anche dal percipiente delle somme assoggettate a ritenuta entro il termine di decadenza di diciotto mesi dalla data in cui la ritenuta e' stata operata. L'intendente di finanza, sentito l'ufficio delle imposte, provvede al rimborso mediante ordinativo di pagamento. Si applicano il secondo e terzo comma dell'articolo precedente. Quando l'importo del versamento diretto effettuato ai sensi del primo comma, n. 3), o del secondo comma, lettera c), dell'art. 3 e' superiore a quello dell'imposta liquidata in base alla dichiarazione ai sensi dell'art. 36-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, l'intendente di finanza provvede al rimborso della differenza con ordinativo di pagamento, su proposta dell'ufficio".
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