Legge Ordinaria n. 136 del 30/04/1999 G.U. n. 114 del 18 Maggio 1999 (suppl.ord.)
Norme per il sostegno ed il rilancio dell' edilizia residenziale pubblica e per interventi in materia di opere a carattere ambientale
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
                              Promulga
la seguente legge:
                               Art. 1.
  (Disposizioni di modifica della legge 17 febbraio 1992, n. 179, e
                      successive modificazioni)

  1. Alla legge 17 febbraio 1992, n. 179, e successive modificazioni,
son apportate le modifiche di cui al presente articolo.
  2.  Dopo  il  comma  7  dell'articolo  3,  e' inserito il seguente:
"7-bis.  Gli  interventi  di  edilizia  residenziale  pubblica devono
perven  ire  all'inizio  dei  lavori entro tredici mesi dalla data di
pubblicazione  del  provvedimento  regionale  di  individuazione  dei
soggetti  attuatori  nel  Bollettino ufficiale della regione; qualora
sia  stipulato  un accordo di programma, i predetti interventi devono
pervenire  all'inizio  dei  lavori  entro  tredici mesi dalla data di
pubblicazione dell'accordo medesimo".
  3.  Al  comma 8 dell'articolo 3, le parole: "entro dieci mesi dalla
data  di  pubblicazione del provvedimento regionale di individuazione
dei  soggetti  attuatori  sul  Bollettino  ufficiale" sono sostituite
dalle seguenti: "entro i termini di cui al comma 7-bis".
  4.  Al  comma  8-bis dell'articolo 3, dopo le parole: "il Ministero
dei  laori  pubblici  promuove  e adotta, entro i successivi sessanta
giorni, un accordo di programma ai sensi dell'articolo 27 della legge
8  giugno  1990,  n.  142" sono inserite le seguenti: ", nel quale e'
stabilito anche il termine per l'inizio dei lavori".
  5. Il comma 3 dell'articolo 8 e' sostituito dal seguente:
 "3.  Il  corrispettivo  di  godimento  da  porsi  a carico del socio
assegnatario  di alloggio di cooperativa edilizia ovvero il canone di
locazione  sono determinati, ai sensi dell'articolo 26 della legge 27
luglio  1978,  n.  392,  e successive modificazioni, in base al piano
finanziario   relativo   ai   costi  dell'intervento  costruttivo  da
realizzare   sull'area   concessa   dal   comune  o  stabiliti  nella
convenzione.  Fino  al  trasferimento  delle relative competenze alle
regioni,  il corrispettivo di godimento e il canone di locazione sono
comunque  determinati  nel  rispetto dei criteri stabiliti dal CER ai
fini  della definizione del valore dei contributi di cui all'articolo
6 della presente legge".
  6. Il comma 10 dell'articolo 8 e' sostituito dal seguente:
 "10.  Gli  obblighi  previsti dal presente articolo sono recepiti in
apposita  convenzione  o  atto  d'obbligo, il cui schema e' approvato
dalla  regione  entro  il  30  giugno  1999; decorso inutilmente tale
termine,  la  convenzione o l'atto d'obbligo sono adottati dal comune
nel  cui  territorio  e' localizzato l'intervento. Fino alla scadenza
del  predetto  termine  i  comuni possono adottare convenzioni o atti
d'obbligo  in  base  allo schema approvato dal CIPE. La convenzione o
l'atto  d'obbligo  sono  trascritti  alla  conservatoria dei registri
immobiliari  a  cura del comune ed a spese dei beneficiari. Ai comuni
e'  fatto  obbligo  di segnalare alla regione eventuali inadempienze,
ricorrendo le quali la regione, previa diffida ad adempiere, provvede
a revocare il contributo".
  7. Il comma 1 dell'articolo 11 e' sostituito dal seguente:
 "1.  Le  disponibilita'  per l'edilizia sovvenzionata possono essere
utilizzate anche per i seguenti interventi:
   a)  interventi  di  edilizia  residenziale pubblica nell'ambito di
programmi  di  riqualificazione urbana; b) interventi di recupero, di
cui  alle  lettere  b), c), d) ed e) del primo comma dell'articolo 31
della  legge  5  agosto  1978,  n.  457, di immobili con destinazione
residenziale  non  inferiore  al  70 per cento della superficie utile
complessiva  di  progetto  o  di immobili non residenziali funzionali
alla residenza. Le disponibilita' destinate ai predetti interventi di
recupero  sono  altresi'  utilizzate, ove occorra, per l'acquisizione
degli  immobili  da  recuperare  e  per  l'adeguamento delle relative
urbanizzazioni".
  8.  Il  numero  2) della lettera c) del comma 2 dell'articolo 18 e'
sostituito dal seguente:
 "2)  qualora  l'autorizzazione di cui al numero 1) riguardi solo una
quota del patrimonio immobiliare della cooperativa, il prezzo massimo
di  cessione  e'  determinato,  per  la  parte di valore del bilancio
finanziata   con   risorse   della   medesima  cooperativa,  mediante
l'applicazione  dei  criteri  di  cui all'articolo 19, comma 2, della
presente  legge  e,  per  la parte restante, in misura pari al valore
stesso,   fermo  restando  il  prezzo  minimo  delle  singole  unita'
immobiliari  da  determinare secondo quanto previsto al numero 1); le
fonti di finanziamento dell'intervento devono risultare dal programma
finanziario   approvato   dal   consiglio  di  amministrazione  della
cooperativa;".
  9.  La  lettera g) del comma 2 dell'articolo 18 e' sostituita dalla
seguente:
 "g)   per  le  cooperative  a  proprieta'  indivisa  con  patrimonio
superiore  a  150  alloggi,  sia  presentato  alla  regione,  per  le
abitazioni  che  abbiano  usufruito  di  agevolazioni sia statali che
regionali,   il  piano  di  cessione  in  proprieta'  deliberato  dal
consiglio  di  amministrazione  ed  approvato  nei successivi novanta
giorni     dall'assemblea    ordinaria    regolarmente    costituita.
L'alienazione,   considerate   anche   le   abitazioni  assegnate  in
proprieta'  in  attuazione  di precedenti piani di cessione, non deve
riguardare  complessivamente  piu'  di  un  terzo  delle  abitazioni,
assistite  da  agevolazioni  pubbliche, assegnate in uso e godimento,
risultanti dal bilancio relativo all'esercizio precedente a quello di
presentazione  del  piano.  Le  cessioni effettuate devono riguardare
alloggi  per i quali al momento dell'assegnazione in proprieta' siano
trascorsi  almeno cinque anni dall'entrata in ammortamento del mutuo.
Le  plusvalenze  realizzate  con  l'attuazione  del piano di cessione
dovranno  essere  impiegate  dalle  cooperative  per  incrementare il
proprio patrimonio di alloggi in godimento".
  10. Il comma 2 dell'articolo 22 e' sostituito dal seguente:
 "2.  I  programmi di edilizia agevolata sono localizzati nell'ambito
dei  piani  di  zona  di  cui  alla  legge  18  aprile 1962, n.167, e
successive  modificazioni,  in aree delimitate ai sensi dell'articolo
51  della  legge 22 ottobre 1971, n. 865, e successive modificazioni,
ovvero  in  aree  esterne ai predetti piani e perimetrazioni, purche'
destinate  dallo  strumento  urbanistico  vigente  all'edificazione a
carattere  residenziale.  In  tale  ultimo  caso  gli interventi sono
convenzionati  con  i comuni, secondo criteri definiti dalle regioni,
ai  sensi  degli articoli 7 e 8 della legge 28 gennaio 1977, n. 10, e
successive modificazioni".
 
          Avvertenza:
            Il testo delle note qui pubblicato e'  stato  redatto  ai
          sensi  dell'art.    10,  commi 2 e 3, del testo unico sulle
          disposizioni    sulla    promulgazione     delle     leggi,
          sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
          e  sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
          approvato con d.P.R. 28 dicembre 1985,  n.  1092,  al  solo
          fine  di  facilitare la lettura delle disposizioni di legge
          modificate o alle  quali  e'  operato  il  rinvio.  Restano
          invariati  il  valore  e l'efficacia degli atti legislativi
          qui trascritti.
          Note all'art. 1:
            -  Si  riporta  il  testo  dell'art.  3  della  legge  n.
          179/1992:  "Norme  per  l'edilizia  residenziale pubblica",
          come modificato dalla presente legge:
            "Art. 3 (Procedura e termine di avvio  dei  programmi  di
          edilizia   residenziale   pubblica).   -   1.  Il  Comitato
          interministeriale per la programmazione  economica  (CIPE),
          su  proposta  del  Ministro dei lavori pubblici, presidente
          del CER, ripartisce fra le regioni  i  fondi  di  cui  alla
          presente  legge  entro  sessanta giorni dalla comunicazione
          della predetta proposta.
            2. Le regioni provvedono ad approvare  e  trasmettere  al
          CER   i   propri   programmi  entro  novanta  giorni  dalla
          ripartizione dei fondi.
            3. Qualora la regione non provveda nei termini di cui  al
          comma  2,  il comitato esecutivo del CER, previa diffida ad
          adempiere alla  regione  stessa,  invita  gli  enti  locali
          territoriali,  gli  istituti  autonomi per le case popolari
          (IACP) e gli  operatori  del  settore  a  presentare  entro
          sessanta  giorni  proposte  di  intervento  di  documentata
          fattibilita' da realizzare nell'ambito  territoriale  della
          regione inadempiente.
            4.  Entro  i  successivi  sessanta  giorni,  il  comitato
          esecutivo  del  CER,  integrato  dal  rappresentante  della
          regione  inadempiente,  ove  non  sia membro con diritto di
          voto, delibera in luogo  della  regione  nei  limiti  delle
          disponibilita' finanziarie ad essa attribuite.
            5.  Le  somme  non destinate alla scadenza del termine di
          cui al comma 4  sono  revocate  di  diritto  e  portate  ad
          incremento  delle  disponibilita'  finanziarie da ripartire
          tra le regioni.
            6. Le disposizioni di cui ai commi 3, 4 e 5 si  applicano
          altresi'  ai  programmi  finanziati  con  leggi  precedenti
          qualora la regione non abbia provveduto a  localizzare  gli
          interventi  alla  data  di entrata in vigore della presente
          legge.
            7.  Il  presidente della giunta regionale puo' promuovere
          una conferenza di servizi ai sensi dell'art. 14 della legge
          7 agosto 1990, n. 241, trascorsi trenta giorni  dalla  data
          di pubblicazione della delibera regionale di localizzazione
          degli interventi e di individuazione dei soggetti attuatori
          sul   Bollettino   ufficiale,   al  fine  di  accertare  la
          fattibilita' di tali interventi nelle aree.
            7-bis. Gli interventi di edilizia  residenziale  pubblica
          devono  pervenire  all'inizio dei lavori entro tredici mesi
          dalla data di pubblicazione del provvedimento regionale  di
          individuazione   dei   soggetti  attuatori  nel  Bollettino
          ufficiale della regione; qualora sia stipulato  un  accordo
          di   programma,  i  predetti  interventi  devono  pervenire
          all'inizio dei lavori entro  tredici  mesi  dalla  data  di
          pubblicazione dell'accordo medesimo.
            8.   Se   gli  interventi  di  edilizia  sovvenzionata  e
          agevolata non pervengono  all'inizio  dei  lavori  entro  i
          termini  di  cui al comma 7-bis, il presidente della giunta
          regionale  nomina,  nei  trenta   giorni   successivi,   un
          commissario ad acta che provvede entro sessanta giorni.
            8-bis.  Decorso  il  termine di sessanta giorni di cui al
          comma  8,  la  regione,  nei  successivi   trenta   giorni,
          ridermina    la    localizzazione    degli   interventi   e
          l'individuazione dei soggetti attuatori. Qualora la regione
          non provveda, nel termine predetto, agli adempimenti di sua
          competenza ovvero qualora, trascorsi ulteriori  dieci  mesi
          dalla  data  di  adozione  dei provvedimenti regionali, gli
          interventi  di  edilizia  sovvenzionata  e  agevolata   non
          pervengano  all'inizio  dei lavori, il Ministero dei lavori
          pubblici promuove e adotta,  entro  i  successivi  sessanta
          giorni, un accordo di programma ai sensi dell'art. 27 della
          legge  8  giugno 1990, n. 142, nel quale e' stabilito anche
          il  termine  per  l'inizio  dei  lavori.   All'accordo   di
          programma partecipano anche i rappresentati delle categorie
          degli operatori pubblici e privati del settore. I fondi non
          destinati   agli   interventi  a  seguito  dell'accordo  di
          programma, sono restituiti alle disponibilita'  finanziarie
          da ripartire tra le regioni".
            -   L'art.   27   della  legge  8  giugno  1990,  n.  142
          (Ordinamento delle autonomie locali), e' il seguente:
            "Art. 27 (Accordi di programma). - 1. Per la  definizione
          e  l'attuazione  di  opere, di interventi o di programmi di
          intervento   che   richiedono,   per   la   loro   completa
          realizzazione,  l'azione  integrata e coordinata di comuni,
          di province e regioni,  di  amministrazioni  statali  e  di
          altri  soggetti  pubblici,  o  comunque di due o piu' tra i
          soggetti  predetti,  il  presidente  della  regione  o   il
          presidente  della provincia o il sindaco, in relazione alla
          competenza  primaria  o  prevalenti  sull'opera   o   sugli
          interventi  o  sui  programmi  di  intervento,  promuove la
          conclusione di un accordo di programma, anche su  richiesta
          di  uno  o piu' dei soggetti interessati, per assicurare il
          coordinamento  delle  azioni e per determinarne i tempi, le
          modalita',  il  finanziamento  ed   ogni   altro   connesso
          adempimento.
            2.  L'accordo  puo'  prevedere  altresi'  procedimenti di
          arbitrato,  nonche'  interventi  surrogatori  di  eventuali
          inadempienze dei soggetti partecipanti.
            3. Per verificare la possibilita' di concordare l'accordo
          di  programma,  il presidente della regione o il presidente
          della provincia o il sindaco convoca una conferenza  tra  i
          rappresentanti di tutte le amministrazioni interessate.
            4.   L'accordo,  consistente  nel  consenso  unanime  del
          presidente della regione, del presidente  della  provincia,
          dei  sindaci  e delle altre amministrazioni interessate, e'
          approvato con atto formale del presidente della  regione  o
          del   presidente  della  provincia  o  del  sindaco  ed  e'
          pubblicato  nel   Bollettino   ufficiale   della   regione.
          L'accordo,  qualora  adottato  con  decreto  del presidente
          della regione, produce gli  effetti  della  intesa  di  cui
          all'art. 81, del decreto del Presidente della Repubblica 24
          luglio   1977,   n.   616,   determinando  le  eventuali  e
          conseguenti  variazioni  degli  strumenti   urbanistici   e
          sostituendo  le  concessioni  edilizie,  sempre  che vi sia
          l'assenso del comune interessato.
            5. Ove  l'accordo  comporti  variazione  degli  strumenti
          urbanistici, l'adesione del sindaco allo stesso deve essere
          ratificata  dal  consiglio  comunale  entro trenta giorni a
          pena di decadenza.
            5-bis Per l'approvazione di progetti di  opere  pubbliche
          comprese  nei programmi dell'amministrazione e per le quali
          siano immediatamente utilizzabili i relativi  finanziamenti
          si  procede  a  norma  dei precedenti commi. L'approvazione
          dell'accordo di  programma  comporta  la  dichiarazione  di
          pubblica   utilita',   indifferibilita'  ed  urgenza  delle
          medesime opere; tale dichiarazione cessa di avere efficacia
          se le opere non hanno avuto inizio entro tre anni.
            6. La vigilanza sull'esecuzione dell'accordo di programma
          e gli eventuali interventi sostitutivi sono  svolti  da  un
          collegio  presieduto  dal  presidente  della  regione o dal
          presidente della provincia o  dal  sindaco  e  composto  da
          rappresentanti  degli  enti locali interessati, nonche' dal
          commissario del Governo nella regione o dal prefetto  nella
          provincia    interessata    se    all'accordo   partecipano
          amministrazioni statali o enti pubblici nazionali.
            7. Allorche' l'intervento o il  programma  di  intervento
          comporti  il  concorso  di  due o piu' regioni finitime, la
          conclusione dell'accordo di  programma  e'  promossa  dalla
          Presidenza   del  Consiglio  dei  Ministri,  a  cui  spetta
          convocare la conferenza di cui al comma 3. Il  collegio  di
          vigilanza di cui al comma 6 e' in tal caso presieduto da un
          rappresentante  della Presidenza del Consiglio dei Ministri
          ed e' composto dai rappresentanti di tutte le  regioni  che
          hanno  partecipato all'accordo. La Presidenza del Consiglio
          dei Ministri esercita le funzioni attribuite dal comma 6 al
          commissario del Governo ed al prefetto.
            8. La disciplina di cui al presente articolo si applica a
          tutti  gli  accordi  di programma previsti da leggi vigenti
          relativi ad opere, interventi o programmi di intervento  di
          competenza  delle  regioni,  delle  province  o dei comuni,
          salvo i casi in cui  i  relativi  procedimenti  siano  gia'
          formalmente  iniziati  alla data di entrata in vigore della
          presente legge.
            Restano salve le competenze di cui all'art.  7,  legge  1
          marzo 1986, n. 64".
            -  Si  riporta il testo dell'art. 8 della citata legge n.
          179/1992, come modificato dalla presente legge:
            "Art.  8  (Abitazioni  in  locazioni   o   assegnate   in
          godimento).  -  1.    I contributi di cui all'art. 19 della
          legge 5 agosto 1978, n. 457,  come  integrato  dall'art.  6
          della  presente  legge,  possono  essere  concessi  per  la
          realizzazione o  il  recupero  di  alloggi  destinati  alla
          locazione  per  uso  abitativo  primario,  ai  sensi  delle
          disposizioni vigenti, per un periodo non inferiore  a  otto
          anni, ovvero assegnati in godimento da cooperative edilizie
          a proprieta' indivisa.
            2.  Le  agevolazioni  di  cui  al comma 1 sono concesse a
          imprese di costruzione o loro  consorzi,  a  cooperative  o
          loro   consorzi,   agli   enti  pubblici  istituzionalmente
          operanti nel settore dell'edilizia  pubblica  residenziale,
          nonche'  a enti, privati e societa', per la realizzazione e
          l'acquisto di alloggi per i propri dipendenti.
            3. Il corrispettivo di godimento da porsi  a  carico  del
          socio  assegnatario  di  alloggio  di  cooperativa edilizia
          ovvero il canone di locazione sono  determinati,  ai  sensi
          dell'art.  26  della  legge  27  luglio  1978,  n.  392,  e
          successive modificazioni,  in  base  al  piano  finanziario
          relativo ai costi dell'intervento costruttivo da realizzare
          sull'area   concessa   dal   comune   o   stabiliti   nella
          convenzione.   Fino   al   trasferimento   delle   relative
          competenze alle regioni, il corrispettivo di godimento e il
          canone  di locazione sono comunque determinati nel rispetto
          dei criteri stabiliti dal CER ai fini della definizione del
          valore dei contributi di  cui  all'art.  6  della  presente
          legge.
            4.  Il conduttore non puo' sublocare neppure parzialmente
          l'immobile ottenuto, pena la  risoluzione  di  diritto  del
          contratto.
            5. Alla scadenza dell'ottavo anno il contratto, qualunque
          sia  la  durata  intercorsa  anche in deroga alla normativa
          vigente, e' risolto di diritto. A seguito di  comunicazione
          del  locatore,  l'immobile  deve essere lasciato libero dal
          conduttore.
            6.  Le  abitazioni  realizzate,  ai  sensi  del  presente
          articolo,  possono essere cedute anche prima del termine di
          cui al comma 1, e  purche'  la  vendita  riguardi  immobili
          costituenti complessi unitari, con esclusione delle vendite
          frazionate.
            7.  Nel  caso  di  vendita,  ai  sensi  del  comma  6, al
          conduttore e'  comunque  garantita  la  prosecuzione  della
          locazione  per  l'intera  durata  determinata  ai sensi del
          comma 1.
            8. Trascorso il termine di cui al comma 1,  gli  immobili
          possono  essere ceduti anche per singole unita' immobiliari
          con prelazione a favore dei conduttori.
            9. Fino al 31 dicembre 1991 gli  atti  di  vendita  delle
          abitazioni  realizzate  ai sensi del presente articolo sono
          soggetti  all'imposta  sul  valore  aggiunto,  ovvero  alla
          imposta  di  registro  nella  misura del 4 per cento e alla
          imposta di trascrizione ipotecaria e di  voltura  catastale
          in misura fissa.
            10.  Gli  obblighi  previsti  dal  presente articolo sono
          recepiti in apposita convenzione o atto d'obbligo,  il  cui
          schema  e' approvato dalla regione entro il 30 giugno 1999;
          decorso inutilmente tale termine, la convenzione  o  l'atto
          d'abbligo  sono  adottati  dal comune nel cui territorio e'
          localizzato l'intervento. Fino alla scadenza  del  predetto
          termine  i  comuni  possono  adottare  convenzioni  o  atti
          d'abbligo in  base  allo  schema  approvato  dal  CIPE.  La
          convenzione   o   l'atto  d'abbligo  sono  trascritti  alla
          conservatoria dei registri immobiliari a cura del comune ed
          a spese dei beneficiari. Ai  comuni  e'  fatto  obbligo  di
          segnalare  alla  regione eventuali inadempienze, ricorrendo
          le quali la regione, previa diffida ad adempiere,  provvede
          a revocare il contributo".
            - L'art. 26 della legge 27 luglio 1978, n. 39 (Disciplina
          delle locazioni di immobili urbani), e' il seguente:
            "Art.  26  (Ambito di applicazione). - Le disposizioni di
          cui al presente capo non si applicano:
             a) alle  locazioni  stipulate  per  soddisfare  esigenze
          abitative  di  natura  transitoria, salvo che il conduttore
          abiti stabilmente nell'immobile per motivi di lavoro  o  di
          studio;
             b) alle locazioni relative ad alloggi costruiti a totale
          carico dello Stato per i quali si applica il canone sociale
          determinato in base alle disposizioni vigenti;
             c)  alle  locazioni  relative  ad  alloggi soggetti alla
          disciplina dell'edilizia convenzionata;
             d) alle locazioni relative  ad  immobili  inclusi  nelle
          categorie catastali A/8 e A/9.
            Le  disposizioni  di  cui agli articoli da 12 a 25 non si
          applicano alle locazioni concernenti gli immobili  siti  in
          comuni  che  al  censimento  del  1971  avevano popolazione
          residente fino a 5.000 abitanti  qualora,  nel  quinquennio
          precedente  la  entrata  in  vigore della presente legge, e
          successivamente ogni quinquennio, la popolazione  residente
          non   abbia   subito  variazioni  in  aumento,  o  comunque
          l'aumento percentuale sia stato inferiore  a  quello  medio
          nazionale, secondo i dati pubblicati dall'ISTAT.
            Il   comune   provvede  a  dare  pubblica  notizia  della
          condizione di cui al precedente  comma  e  delle  eventuali
          variazioni".
            -  Si riporta il testo dell'art. 11 della citata legge n.
          179/1992, come modificato dalla presente legge:
            "Art. 11 (Riserva a favore degli interventi di recupero).
          -  1.    Le  disponibilita'  per  l'edilizia  sovvenzionata
          possono essere utilizzate anche per i seguenti interventi:
             a)   interventi   di   edilizia   residenziale  pubblica
          nell'ambito di programmi di riqualificazione urbana;
             b) interventi di recupero, di cui alle lettere  b),  c),
          d)  ed e) del primo comma dell'art. 31 della legge 5 agosto
          1978, n. 457, di immobili con destinazione residenziale non
          inferiore  al  70  per   cento   della   superficie   utile
          complessiva  di  progetto  o  di  immobili non residenziali
          funzionali alla residenza. Le disponibilita'  destinate  ai
          predetti  interventi  di recupero sono altresi' utilizzate,
          ove  occorra,  per   l'acquisizione   degli   immobili   da
          recuperare    e    per    l'adeguamento    delle   relative
          urbanizzazioni.
            2. Ai fini di cui  al  comma  1,  le  disponibilita'  per
          l'edilizia  sovvenzionata  possono  essere utilizzate anche
          per  la  realizzazione  o  l'acquisto  di  alloggi  per  il
          trasferimento  temporaneo  degli abitanti degli immobili da
          recuperare".
            - L'art. 31 della legge 5 agosto 1978, n. 457 (Norme  per
          l'edilizia residenziale), e' il seguente:
            "Art.   31.   (Definizione   degli  interventi.).  -  Gli
          interventi di recupero del  patrimonio  edilizio  esistente
          sono cosi' definiti:
             a)  interventi  di  manutenzione  ordinaria,  quelli che
          riguardano  le  opere  di   riparazione,   rinnovamento   e
          sostituzione   delle   finiture   degli  edifici  e  quelle
          necessarie ad  integrare  o  mantenere  in  efficienza  gli
          impianti tecnologici esistenti;
             b)  interventi di manutenzione straordinaria, le opere e
          le modifiche necessarie per rinnovare  e  sostituire  parti
          anche  strutturali degli edifici, nonche' per realizzare ed
          integrare i servizi igienico-sanitari e tecnologici, sempre
          che non alterino i volumi  e  le  superfici  delle  singole
          unita'   immobiliari   e  non  comportino  modifiche  delle
          destinazioni di uso;
             c) interventi di restauro e di risanamento conservativo,
          quelli rivolti  a  conservare  l'organismo  edilizio  e  ad
          assicurarne    la   funzionalita'   mediante   un   insieme
          sistematico di  opere  che,  nel  rispetto  degli  elementi
          tipologici, formali e strutturali dell'organismo stesso, ne
          consentano  destinazioni  d'uso  con essi compatibili. Tali
          interventi comprendono il consolidamento, il  ripristino  e
          il   rinnovo   degli  elementi  costitutivi  dell'edificio,
          l'inserimento degli elementi  accessori  e  degli  impianti
          richiesti  dalle  esigenze  dell'uso,  l'eliminazione degli
          elementi estranei all'organismo edilizio;
             d)  interventi  di  ristrutturazione  edilizia,   quelli
          rivolti  a  trasformare  gli  organismi edilizi mediante un
          insieme sistemativo di opere  che  possono  portare  ad  un
          organismo   edilizio  in  tutto  o  in  parte  diverso  dal
          precedente.  Tali interventi comprendono il ripristino o la
          sostituzione di alcuni elementi costitutivi  dell'edificio,
          la  eliminazione,  la  modifica  e  l'inserimento  di nuovi
          elementi ed impianti;
             e) interventi di  ristrutturazione  urbanistica,  quelli
          rivolti      a      sostituire      l'esistente     tessuto
          urbanistico-edilizio con altro diverso mediante un  insieme
          sistematico    di   interventi   edilizi   anche   con   la
          modificazione del disegno dei lotti, degli isolati e  della
          rete stradale.
            Le  definizioni  del  presente  articolo prevalgono sulle
          disposizioni degli strumenti  urbanistici  generali  e  dei
          regolamenti  edilizi.  Restano  ferme  le disposizioni e le
          competenze previste dalle leggi 1 giugno 1939, n.  1089,  e
          29  giugno  1939,  n.  1497,  e successive modificazioni ed
          integrazioni".
            - Si riporta il testo dell'art. 18 della citata legge  n.
          179/1992, come modificato dalla presente legge:
            "Art.  18 (Autorizzazione alla cessione in proprieta' del
          patrimonio   realizzato   da   cooperative   a   proprieta'
          indivisa).  -  1.  Le cooperative a proprieta' indivisa che
          abbiano usufruito delle agevolazioni pubbliche,  statali  o
          regionali,  concesse  prima della data di entrata in vigore
          della presente legge  per  la  costruzione  di  alloggi  da
          assegnare  in  uso  e  godimento  ai  propri  soci, possono
          chiedere al CER  o  alla  regione,  in  deroga  al  divieto
          statuario  previsto  dal  secondo comma dell'art.  72 della
          legge 22 ottobre 1971, n. 865, e successive  modificazioni,
          l'autorizzazione a cedere in proprieta' individuale tutti o
          parte  degli alloggi realizzati ai soci che ne abbiano gia'
          ottenuto l'assegnazione in uso e godimento.
            2. La regione puo' concedere  l'autorizzazione  a  cedere
          gli alloggi a condizione che:
             a)  siano  modificati  lo  statuto  e l'atto costitutivo
          della societa', qualora non prevedano  la  possibilita'  di
          realizzare   alloggi   da  assegnare  anche  in  proprieta'
          individuale;
             b) la  richiesta  di  autorizzazione  alla  cessione  in
          proprieta'  individuale, di cui al comma 1, riguardi almeno
          il   60   per   cento   degli   alloggi    facenti    parte
          dell'insediamento oggetto della richiesta di autorizzazione
          ed   essa  sia  deliberata  a  maggioranza  dei  due  terzi
          dell'assemblea generale  ordinaria  validamente  costituita
          con  la  presenza  di  almeno  il  51  per  cento  dei soci
          iscritti.  Qualora  la  richiesta  di  autorizzazione   non
          riguardi  la  totalita'  degli  alloggi la cooperativa deve
          assumere  contestualmente  l'impegno  a   provvedere   alla
          diretta  gestione  degli alloggi che non verranno ceduti in
          proprieta' individuale ovvero deve indicare alla regione la
          cooperativa o l'ente che si sono dichiarati disponibili  ad
          acquistare  gli stessi alloggi alle condizioni previste dal
          comma 2 dell'art. 19, documentando tale disponibilita';
             c)  sia modificata la convenzione comunale di cessione o
          di   concessione    dell'area,    qualora    non    preveda
          l'assegnazione  in  proprieta' individuale delle abitazioni
          realizzate, ovvero, ove non esista, sia stipulata specifica
          convenzione comunale, per la determinazione del  prezzo  di
          cessione delle abitazioni, di cui alla lettera b) del primo
          comma  dell'art.  8  della  legge 28 gennaio 1977, n. 10, e
          successive modificazioni.   I comuni  nell'ambito  di  tale
          convenzione  provvedono a determinare il prezzo di cessione
          ai soci sulla base dei seguenti criteri:
              1) qualora l'autorizzazione alla  cessione  di  cui  al
          comma  1  riguardi  l'intero  patrimonio  immobiliare della
          cooperativa, il prezzo di cessione ai soci gia' assegnatari
          in godimento e' costituito dal valore delle singole  unita'
          immobiliari risultante dall'ultimo bilancio approvato;
              2)   qualora  l'autorizzazione  di  cui  al  numero  1)
          riguardi solo una quota del  patrimonio  immobiliare  della
          cooperativa,  il prezzo massimo di cessione e' determinato,
          per la parte di valore del bilancio finanziata con  risorse
          della  medesima  cooperativa,  mediante  l'applicazione dei
          criteri di cui all'art. 9, comma 2, della presente legge e,
          per la parte restante, in misura  pari  al  valore  stesso,
          fermo  restando  il  prezzo  minimo  delle  singole  unita'
          immobiliari  da  determinare  secondo  quanto  previsto  al
          numero 1); le fonti di finanziamento dell'intervento devono
          risultare dal programma finanziario approvato dal consiglio
          di amministrazione della cooperativa;
             d)  siano approvati da parte degli enti erogatori, per i
          mutui in corso di ammortamento, l'entita'  del  contributo,
          nonche'  il piano di riparto del mutuo e del contributo per
          il conseguente accollo individuale;
             e) la stessa regione e gli altri enti locali,  erogatori
          di  eventuali  provvidenze integrative alle agevolazioni di
          cui al comma 1, si esprimano  sul  mantenimento  o  meno  o
          sulla riduzione di dette provvidenze ovvero sul rimborso di
          quelle gia' erogate;
             f) sia acquisita l'adesione degli istituti mutuanti alla
          eventuale  riduzione  del  capitale mutuato in relazione al
          maggior importo ammesso  originariamente  al  finanziamento
          sulla    base   della   previsione   legislativa   per   la
          realizzazione di  alloggi  da  parte  delle  cooperative  a
          proprieta' indivisa;
             g)   per   le  cooperative  a  proprieta'  indivisa  con
          patrimonio superiore a 150  alloggi,  sia  presentato  alla
          regione,   per  le  abitazioni  che  abbiano  usufruito  di
          agevolazioni  sia  statali  che  regionali,  il  piano   di
          cessione   in   proprieta'   deliberato  dal  consiglio  di
          amministrazione ed approvato nei successivi novanta  giorni
          dall'assemblea     ordinaria    regolarmente    costituita.
          L'alienazione, considerate anche le abitazioni assegnate in
          proprieta' in attuazione di precedenti piani  di  cessione,
          non deve riguardare complessivamente piu' di un terzo delle
          abitazioni,  assistite da agevolazioni pubbliche, assegnate
          in  uso  e  godimento,  risultanti  dal  bilancio  relativo
          all'esercizio  precedente  a  quello  di  presentazione del
          piano. Le cessioni effettuate devono riguardare alloggi per
          i  quali  al  momento dell'assegnazione in proprieta' siano
          trascorsi almeno cinque anni dall'entrata  in  ammortamento
          del  mutuo.  Le plusvalenze realizzate con l'attuazione del
          piano  di  cessione   dovranno   essere   impiegate   dalle
          cooperative  per  incrementare  il  proprio  patrimonio  di
          alloggi in godimento.
            3. Per gli alloggi ceduti in  proprieta'  individuale  il
          tasso  agevolato  viene commisurato a quello previsto dalla
          legge  di  finanziamento  per  gli  alloggi  realizzati  da
          cooperative  a  proprieta'  individuale, riferito all'epoca
          della  concessione  del  medesimo.  Gli   assegnatari   che
          ottengano  delle  cessioni  in  proprieta'  sono  tenuti  a
          rimborsare  agli  enti  erogatori  la  differenza   fra   i
          contributi  erogati  fino  alla  data  dell'assegnazione in
          proprieta' e quelli previsti, fino alla stessa data, per le
          cooperative a proprieta' individuale. La  somma  risultante
          deve  essere  restituita  in un'unica soluzione, al momento
          dell'atto di assegnazione in proprieta', nella  misura  del
          50  per  cento  del  suo  importo.  In  alternativa, l'ente
          erogatore,  su  richiesta  dei   soci   interessati,   puo'
          autorizzare  il  pagamento  dell'intera somma risultante in
          dieci annualita' di uguale  importo.  Gli  assegnatari  che
          ottengano  la  cessione  in  proprieta'  dell'alloggio sono
          altresi' tenuti a corrispondere le spese  conseguenti  alla
          modifica  della  convenzione  comunale ed alla modifica del
          mutuo di cui alle lettere c) e d) del comma 2.
            4. Le somme introitate ai  sensi  del  presente  articolo
          sono  versate alla Cassa depositi e prestiti ai sensi e per
          gli  effetti  di  cui  alla  lettera  f)  del  primo  comma
          dell'art.   13  della  legge  5  agosto  1978,  n.  457,  e
          successive modificazioni.
            5.  Nella  trasformazione  dell'assegnazione  in  uso   e
          godimento in assegnazione in proprieta' individuale, di cui
          al  presente articolo, i requisiti soggettivi dei soci sono
          quelli  stabiliti  dalle  leggi  vigenti   alla   data   di
          assegnazione in uso e godimento degli alloggi".
            -  Si riporta il testo dell'art. 22 della citata legge n.
          179/1992, come modificato dalla presente legge:
            "Art. 22 (Disposizioni per l'attuazione  dei  programmi).
          1.  L'art.    51  della  legge  22  ottobre 1971, n. 865, e
          successive modificazioni, e' esteso a tutti  i  comuni.  Il
          termine di cui all'ultimo comma dell'art.  2 della legge 28
          gennaio   1977,  n.  10,  e  successive  modificazioni,  e'
          prorogato fino al 31 dicembre 1995.
            2. I programmi di  edilizia  agevolata  sono  localizzati
          nell'ambito  dei  piani di zona di cui alla legge 18 aprile
          1962,  n.  167,  e  successive   modificazioni,   in   aree
          delimitate  ai  sensi  dell'art.  51 della legge 22 ottobre
          1971, n. 865, e successive modificazioni,  ovvero  in  aree
          esterne   ai   predetti  piani  e  perimetrazioni,  purche'
          destinate    dallo    strumento     urbanistico     vigente
          all'edificazione  a carattere residenziale.  In tale ultimo
          caso  gli  interventi  sono  convenzionati  con  i  comuni,
          secondo  criteri  definiti  dalle  regioni,  ai sensi degli
          articoli 7 e 8 della  legge  28  gennaio  1977,  n.  10,  e
          successive modificazioni".
            -  La  legge  18 aprile 1962, n. 167, reca: "Disposizioni
          per  favorire  l'acquisizione  di  aree  fabbricabili   per
          l'edilizia economica e popolare".
            -   L'art.  51  della  legge  22  ottobre  1971,  n.  865
          (Programmi  e  coordinamento   dell'edilizia   residenziale
          pubblica; norme sulla espropriazione per pubblica utilita';
          modifiche  ed  integrazioni  alle  leggi 17 agosto 1942, n.
          1150; 18 aprile 1962, n. 167; 29 settembre 1964, n. 847; ed
          autorizzazione di spesa  per  interventi  straordinari  nel
          settore    dell'edilizia    residenziale,    agevolata    e
          convenzionata) e' il seguente:
            "Art. 51. - Nei  comuni  che  non  dispongono  dei  piani
          previsti  dalla  legge  18 aprile 1962, n. 167, i programmi
          costruttivi  sono  localizzati   su   aree   indicate   con
          deliberazione del consiglio comunale nell'ambito delle zone
          residenziali  dei  piani  regolatori  e  dei  programmi  di
          fabbricazione, sempre  che  questi  risultino  approvati  o
          adottati e trasmessi per le approvazioni di legge.
            Con   la   stessa   deliberazione   sono  precisati,  ove
          necessario, anche in variante ai  piani  regolatori  ed  ai
          programmi  di  fabbricazione vigenti, i limiti di densita',
          di  altezza,  di  distanza  fra  i  fabbricati,  nonche'  i
          rapporti  massimi  fra  spazi destinati agli insediamenti e
          spazi pubblici o riservati  alle  attivita'  collettive,  a
          verde  pubblico  ed a parcheggio, in conformita' alle norme
          di cui al penultimo comma dell'art. 17 della legge 6 agosto
          1967, n. 765.
            La deliberazione del consiglio comunale e' adottata entro
          trenta  giorni  dalla  richiesta  formulata  dalla  Regione
          oppure  dagli  enti  costruttori  e  diventa esecutiva dopo
          l'approvazione   dell'organo   di   controllo   che    deve
          pronunciare  entro  venti giorni dalla data di trasmissione
          della delibera,  con  gli  effetti  nel  caso  di  silenzio
          stabiliti dall'art.  20 della legge 6 agosto 1967, n. 765.
            Qualora  il  consiglio  comunale  non  provveda  entro il
          termine di cui al comma precedente, la scelta dell'area  e'
          effettuata dal presidente della giunta regionale.
            La  deliberazione del consiglio comunale o il decreto del
          presidente della giunta regionale  comporta  l'applicazione
          delle  norme  in  vigore  per  l'applicazione  dei piani di
          zona".
            - Si riporta il testo degli articoli 7 e 8 della legge 28
          gennaio 1977,  n.  10  (Norme  per  la  edificabilita'  dei
          suoli):
            "Art. 7 (Edilizia convenzionata). - Per gli interventi di
          edilizia  abitativa,  ivi  compresi  quelli  sugli  edifici
          esistenti, il contributo di cui al precedente art. 3 si  e'
          ridotto  alla  sola  quota  di  cui  all'art.  5 qualora il
          concessionario si impegni, a mezzo di una  convenzione  con
          il  comune,  ad  applicare  prezzi  di  vendita e canoni di
          locazione  determinati  ai  sensi  della   convenzione-tipo
          prevista dal successivo art. 8.
            Nella   convenzione   puo'  essere  prevista  la  diretta
          esecuzione  da  parte  dell'interessato  delle   opere   di
          urbanizzazione,  in  luogo del pagamento della quota di cui
          al comma precedente; in tal caso debbono  essere  descritte
          le  opere  da  eseguire e precisati i termini e le garanzie
          per l'esecuzione delle opere medesime.
            Fino  all'approvazione  da  parte  della  regione   della
          convenzione-tipo,  le  convenzioni  previste  dal  presente
          articolo sono stipulate in conformita'  ad  uno  schema  di
          convenzione-tipo,   deliberato   dal   Consiglio  comunale,
          contenente gli elementi di cui al successivo art. 8.
            Puo' tener luogo della convenzione  un  atto  unilaterale
          d'obbligo  con  il  quale  il  concessionario si impegna ad
          osservare le condizioni stabilite nella convenzione-tipo ed
          a corrispondere nel termine  stabilito  la  quota  relativa
          alle   opere   di   urbanizzazione   ovvero   ad   eseguire
          direttamente le opere stesse.
            La  convenzione  o  l'atto   d'obbligo-unilaterale   sono
          trascritti  nei  registri immobiliari a cura del comune e a
          spese del concessionario".
            "Art. 8 (Convenzione-tipo). - Ai fini  della  concessione
          relativa  agli  interventi  di edilizia abitativa di cui al
          precedente   articolo   7,   la   regione    approva    una
          convenzione-tipo,  con  la  quale  sono stabiliti i criteri
          nonche' i parametri, definiti con meccanismi tabellari  per
          classi   di   comuni,   ai  quali  debbono  uniformarsi  le
          convenzioni comunali nonche' gli atti di obbligo in  ordine
          essenzialmente a:
             a)  l'indicazione  delle  caratteristiche  tipologiche e
          costruttive degli alloggi;
             b)  la  determinazione  dei  prezzi  di  cessione  degli
          alloggi,  sulla  base  del  costo  delle  aree,  cosi' come
          definito dal comma successivo, della  costruzione  e  delle
          opere  di  urbanizzazione,  nonche'  delle  spese generali,
          comprese quelle per  la  progettazione  e  degli  oneri  di
          preammortamento e di finanziamento;
             c)   la   determinazione  dei  canoni  di  locazione  in
          percentuale del valore desunto dai prezzi  fissati  per  la
          cessione degli alloggi;
             d)   la   durata  di  validita'  della  convenzione  non
          superiore a 30 e non inferiore a 20 anni.
            La  regione  stabilisce  criteri  e  parametri   per   la
          determinazione  del costo delle aree, in misura tale che la
          sua incidenza non superi il  20  per  cento  del  costo  di
          costruzione come definito ai sensi del precedente art. 6.
            Per  un  periodo  di 10 anni dall'entrata in vigore della
          presente legge il concessionario puo' chiedere che il costo
          delle aree, ai fini della convenzione, sia  determinato  in
          misura   pari   al   valore   definito   in   occasione  di
          trasferimenti  di  proprieta'  avvenuti   nel   quinquennio
          anteriore alla data della convenzione.
            I prezzi di cessione ed i canoni di locazione determinati
          nelle   convenzioni   ai   sensi   del   primo  comma  sono
          suscettibili di periodiche variazioni,  con  frequenza  non
          inferiore  al  biennio,  in relazione agli indici ufficiali
          ISTAT dei costi di costruzione intervenuti dopo la  stipula
          delle convenzioni medesime.
            Ogni  pattuizione  stipulata  in violazione dei prezzi di
          cessione e dei canoni di locazione e' nulla  per  la  parte
          eccedente".

il resto della Legge è possibile consultarlo su Normattiva.it


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