Leggi d'Italia
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Legge Ordinaria n. 136 del 30/04/1999 G.U. n. 114 del 18 Maggio 1999 (suppl.ord.)
Norme per il sostegno ed il rilancio dell' edilizia residenziale pubblica e per interventi in materia di opere a carattere ambientale
Norme per il sostegno ed il rilancio dell' edilizia residenziale pubblica e per interventi in materia di opere a carattere ambientale
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Promulga la seguente legge: Art. 1. (Disposizioni di modifica della legge 17 febbraio 1992, n. 179, e successive modificazioni) 1. Alla legge 17 febbraio 1992, n. 179, e successive modificazioni, son apportate le modifiche di cui al presente articolo. 2. Dopo il comma 7 dell'articolo 3, e' inserito il seguente: "7-bis. Gli interventi di edilizia residenziale pubblica devono perven ire all'inizio dei lavori entro tredici mesi dalla data di pubblicazione del provvedimento regionale di individuazione dei soggetti attuatori nel Bollettino ufficiale della regione; qualora sia stipulato un accordo di programma, i predetti interventi devono pervenire all'inizio dei lavori entro tredici mesi dalla data di pubblicazione dell'accordo medesimo". 3. Al comma 8 dell'articolo 3, le parole: "entro dieci mesi dalla data di pubblicazione del provvedimento regionale di individuazione dei soggetti attuatori sul Bollettino ufficiale" sono sostituite dalle seguenti: "entro i termini di cui al comma 7-bis". 4. Al comma 8-bis dell'articolo 3, dopo le parole: "il Ministero dei laori pubblici promuove e adotta, entro i successivi sessanta giorni, un accordo di programma ai sensi dell'articolo 27 della legge 8 giugno 1990, n. 142" sono inserite le seguenti: ", nel quale e' stabilito anche il termine per l'inizio dei lavori". 5. Il comma 3 dell'articolo 8 e' sostituito dal seguente: "3. Il corrispettivo di godimento da porsi a carico del socio assegnatario di alloggio di cooperativa edilizia ovvero il canone di locazione sono determinati, ai sensi dell'articolo 26 della legge 27 luglio 1978, n. 392, e successive modificazioni, in base al piano finanziario relativo ai costi dell'intervento costruttivo da realizzare sull'area concessa dal comune o stabiliti nella convenzione. Fino al trasferimento delle relative competenze alle regioni, il corrispettivo di godimento e il canone di locazione sono comunque determinati nel rispetto dei criteri stabiliti dal CER ai fini della definizione del valore dei contributi di cui all'articolo 6 della presente legge". 6. Il comma 10 dell'articolo 8 e' sostituito dal seguente: "10. Gli obblighi previsti dal presente articolo sono recepiti in apposita convenzione o atto d'obbligo, il cui schema e' approvato dalla regione entro il 30 giugno 1999; decorso inutilmente tale termine, la convenzione o l'atto d'obbligo sono adottati dal comune nel cui territorio e' localizzato l'intervento. Fino alla scadenza del predetto termine i comuni possono adottare convenzioni o atti d'obbligo in base allo schema approvato dal CIPE. La convenzione o l'atto d'obbligo sono trascritti alla conservatoria dei registri immobiliari a cura del comune ed a spese dei beneficiari. Ai comuni e' fatto obbligo di segnalare alla regione eventuali inadempienze, ricorrendo le quali la regione, previa diffida ad adempiere, provvede a revocare il contributo". 7. Il comma 1 dell'articolo 11 e' sostituito dal seguente: "1. Le disponibilita' per l'edilizia sovvenzionata possono essere utilizzate anche per i seguenti interventi: a) interventi di edilizia residenziale pubblica nell'ambito di programmi di riqualificazione urbana; b) interventi di recupero, di cui alle lettere b), c), d) ed e) del primo comma dell'articolo 31 della legge 5 agosto 1978, n. 457, di immobili con destinazione residenziale non inferiore al 70 per cento della superficie utile complessiva di progetto o di immobili non residenziali funzionali alla residenza. Le disponibilita' destinate ai predetti interventi di recupero sono altresi' utilizzate, ove occorra, per l'acquisizione degli immobili da recuperare e per l'adeguamento delle relative urbanizzazioni". 8. Il numero 2) della lettera c) del comma 2 dell'articolo 18 e' sostituito dal seguente: "2) qualora l'autorizzazione di cui al numero 1) riguardi solo una quota del patrimonio immobiliare della cooperativa, il prezzo massimo di cessione e' determinato, per la parte di valore del bilancio finanziata con risorse della medesima cooperativa, mediante l'applicazione dei criteri di cui all'articolo 19, comma 2, della presente legge e, per la parte restante, in misura pari al valore stesso, fermo restando il prezzo minimo delle singole unita' immobiliari da determinare secondo quanto previsto al numero 1); le fonti di finanziamento dell'intervento devono risultare dal programma finanziario approvato dal consiglio di amministrazione della cooperativa;". 9. La lettera g) del comma 2 dell'articolo 18 e' sostituita dalla seguente: "g) per le cooperative a proprieta' indivisa con patrimonio superiore a 150 alloggi, sia presentato alla regione, per le abitazioni che abbiano usufruito di agevolazioni sia statali che regionali, il piano di cessione in proprieta' deliberato dal consiglio di amministrazione ed approvato nei successivi novanta giorni dall'assemblea ordinaria regolarmente costituita. L'alienazione, considerate anche le abitazioni assegnate in proprieta' in attuazione di precedenti piani di cessione, non deve riguardare complessivamente piu' di un terzo delle abitazioni, assistite da agevolazioni pubbliche, assegnate in uso e godimento, risultanti dal bilancio relativo all'esercizio precedente a quello di presentazione del piano. Le cessioni effettuate devono riguardare alloggi per i quali al momento dell'assegnazione in proprieta' siano trascorsi almeno cinque anni dall'entrata in ammortamento del mutuo. Le plusvalenze realizzate con l'attuazione del piano di cessione dovranno essere impiegate dalle cooperative per incrementare il proprio patrimonio di alloggi in godimento". 10. Il comma 2 dell'articolo 22 e' sostituito dal seguente: "2. I programmi di edilizia agevolata sono localizzati nell'ambito dei piani di zona di cui alla legge 18 aprile 1962, n.167, e successive modificazioni, in aree delimitate ai sensi dell'articolo 51 della legge 22 ottobre 1971, n. 865, e successive modificazioni, ovvero in aree esterne ai predetti piani e perimetrazioni, purche' destinate dallo strumento urbanistico vigente all'edificazione a carattere residenziale. In tale ultimo caso gli interventi sono convenzionati con i comuni, secondo criteri definiti dalle regioni, ai sensi degli articoli 7 e 8 della legge 28 gennaio 1977, n. 10, e successive modificazioni".
Avvertenza: Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico sulle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con d.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti. Note all'art. 1: - Si riporta il testo dell'art. 3 della legge n. 179/1992: "Norme per l'edilizia residenziale pubblica", come modificato dalla presente legge: "Art. 3 (Procedura e termine di avvio dei programmi di edilizia residenziale pubblica). - 1. Il Comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE), su proposta del Ministro dei lavori pubblici, presidente del CER, ripartisce fra le regioni i fondi di cui alla presente legge entro sessanta giorni dalla comunicazione della predetta proposta. 2. Le regioni provvedono ad approvare e trasmettere al CER i propri programmi entro novanta giorni dalla ripartizione dei fondi. 3. Qualora la regione non provveda nei termini di cui al comma 2, il comitato esecutivo del CER, previa diffida ad adempiere alla regione stessa, invita gli enti locali territoriali, gli istituti autonomi per le case popolari (IACP) e gli operatori del settore a presentare entro sessanta giorni proposte di intervento di documentata fattibilita' da realizzare nell'ambito territoriale della regione inadempiente. 4. Entro i successivi sessanta giorni, il comitato esecutivo del CER, integrato dal rappresentante della regione inadempiente, ove non sia membro con diritto di voto, delibera in luogo della regione nei limiti delle disponibilita' finanziarie ad essa attribuite. 5. Le somme non destinate alla scadenza del termine di cui al comma 4 sono revocate di diritto e portate ad incremento delle disponibilita' finanziarie da ripartire tra le regioni. 6. Le disposizioni di cui ai commi 3, 4 e 5 si applicano altresi' ai programmi finanziati con leggi precedenti qualora la regione non abbia provveduto a localizzare gli interventi alla data di entrata in vigore della presente legge. 7. Il presidente della giunta regionale puo' promuovere una conferenza di servizi ai sensi dell'art. 14 della legge 7 agosto 1990, n. 241, trascorsi trenta giorni dalla data di pubblicazione della delibera regionale di localizzazione degli interventi e di individuazione dei soggetti attuatori sul Bollettino ufficiale, al fine di accertare la fattibilita' di tali interventi nelle aree. 7-bis. Gli interventi di edilizia residenziale pubblica devono pervenire all'inizio dei lavori entro tredici mesi dalla data di pubblicazione del provvedimento regionale di individuazione dei soggetti attuatori nel Bollettino ufficiale della regione; qualora sia stipulato un accordo di programma, i predetti interventi devono pervenire all'inizio dei lavori entro tredici mesi dalla data di pubblicazione dell'accordo medesimo. 8. Se gli interventi di edilizia sovvenzionata e agevolata non pervengono all'inizio dei lavori entro i termini di cui al comma 7-bis, il presidente della giunta regionale nomina, nei trenta giorni successivi, un commissario ad acta che provvede entro sessanta giorni. 8-bis. Decorso il termine di sessanta giorni di cui al comma 8, la regione, nei successivi trenta giorni, ridermina la localizzazione degli interventi e l'individuazione dei soggetti attuatori. Qualora la regione non provveda, nel termine predetto, agli adempimenti di sua competenza ovvero qualora, trascorsi ulteriori dieci mesi dalla data di adozione dei provvedimenti regionali, gli interventi di edilizia sovvenzionata e agevolata non pervengano all'inizio dei lavori, il Ministero dei lavori pubblici promuove e adotta, entro i successivi sessanta giorni, un accordo di programma ai sensi dell'art. 27 della legge 8 giugno 1990, n. 142, nel quale e' stabilito anche il termine per l'inizio dei lavori. All'accordo di programma partecipano anche i rappresentati delle categorie degli operatori pubblici e privati del settore. I fondi non destinati agli interventi a seguito dell'accordo di programma, sono restituiti alle disponibilita' finanziarie da ripartire tra le regioni". - L'art. 27 della legge 8 giugno 1990, n. 142 (Ordinamento delle autonomie locali), e' il seguente: "Art. 27 (Accordi di programma). - 1. Per la definizione e l'attuazione di opere, di interventi o di programmi di intervento che richiedono, per la loro completa realizzazione, l'azione integrata e coordinata di comuni, di province e regioni, di amministrazioni statali e di altri soggetti pubblici, o comunque di due o piu' tra i soggetti predetti, il presidente della regione o il presidente della provincia o il sindaco, in relazione alla competenza primaria o prevalenti sull'opera o sugli interventi o sui programmi di intervento, promuove la conclusione di un accordo di programma, anche su richiesta di uno o piu' dei soggetti interessati, per assicurare il coordinamento delle azioni e per determinarne i tempi, le modalita', il finanziamento ed ogni altro connesso adempimento. 2. L'accordo puo' prevedere altresi' procedimenti di arbitrato, nonche' interventi surrogatori di eventuali inadempienze dei soggetti partecipanti. 3. Per verificare la possibilita' di concordare l'accordo di programma, il presidente della regione o il presidente della provincia o il sindaco convoca una conferenza tra i rappresentanti di tutte le amministrazioni interessate. 4. L'accordo, consistente nel consenso unanime del presidente della regione, del presidente della provincia, dei sindaci e delle altre amministrazioni interessate, e' approvato con atto formale del presidente della regione o del presidente della provincia o del sindaco ed e' pubblicato nel Bollettino ufficiale della regione. L'accordo, qualora adottato con decreto del presidente della regione, produce gli effetti della intesa di cui all'art. 81, del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, determinando le eventuali e conseguenti variazioni degli strumenti urbanistici e sostituendo le concessioni edilizie, sempre che vi sia l'assenso del comune interessato. 5. Ove l'accordo comporti variazione degli strumenti urbanistici, l'adesione del sindaco allo stesso deve essere ratificata dal consiglio comunale entro trenta giorni a pena di decadenza. 5-bis Per l'approvazione di progetti di opere pubbliche comprese nei programmi dell'amministrazione e per le quali siano immediatamente utilizzabili i relativi finanziamenti si procede a norma dei precedenti commi. L'approvazione dell'accordo di programma comporta la dichiarazione di pubblica utilita', indifferibilita' ed urgenza delle medesime opere; tale dichiarazione cessa di avere efficacia se le opere non hanno avuto inizio entro tre anni. 6. La vigilanza sull'esecuzione dell'accordo di programma e gli eventuali interventi sostitutivi sono svolti da un collegio presieduto dal presidente della regione o dal presidente della provincia o dal sindaco e composto da rappresentanti degli enti locali interessati, nonche' dal commissario del Governo nella regione o dal prefetto nella provincia interessata se all'accordo partecipano amministrazioni statali o enti pubblici nazionali. 7. Allorche' l'intervento o il programma di intervento comporti il concorso di due o piu' regioni finitime, la conclusione dell'accordo di programma e' promossa dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri, a cui spetta convocare la conferenza di cui al comma 3. Il collegio di vigilanza di cui al comma 6 e' in tal caso presieduto da un rappresentante della Presidenza del Consiglio dei Ministri ed e' composto dai rappresentanti di tutte le regioni che hanno partecipato all'accordo. La Presidenza del Consiglio dei Ministri esercita le funzioni attribuite dal comma 6 al commissario del Governo ed al prefetto. 8. La disciplina di cui al presente articolo si applica a tutti gli accordi di programma previsti da leggi vigenti relativi ad opere, interventi o programmi di intervento di competenza delle regioni, delle province o dei comuni, salvo i casi in cui i relativi procedimenti siano gia' formalmente iniziati alla data di entrata in vigore della presente legge. Restano salve le competenze di cui all'art. 7, legge 1 marzo 1986, n. 64". - Si riporta il testo dell'art. 8 della citata legge n. 179/1992, come modificato dalla presente legge: "Art. 8 (Abitazioni in locazioni o assegnate in godimento). - 1. I contributi di cui all'art. 19 della legge 5 agosto 1978, n. 457, come integrato dall'art. 6 della presente legge, possono essere concessi per la realizzazione o il recupero di alloggi destinati alla locazione per uso abitativo primario, ai sensi delle disposizioni vigenti, per un periodo non inferiore a otto anni, ovvero assegnati in godimento da cooperative edilizie a proprieta' indivisa. 2. Le agevolazioni di cui al comma 1 sono concesse a imprese di costruzione o loro consorzi, a cooperative o loro consorzi, agli enti pubblici istituzionalmente operanti nel settore dell'edilizia pubblica residenziale, nonche' a enti, privati e societa', per la realizzazione e l'acquisto di alloggi per i propri dipendenti. 3. Il corrispettivo di godimento da porsi a carico del socio assegnatario di alloggio di cooperativa edilizia ovvero il canone di locazione sono determinati, ai sensi dell'art. 26 della legge 27 luglio 1978, n. 392, e successive modificazioni, in base al piano finanziario relativo ai costi dell'intervento costruttivo da realizzare sull'area concessa dal comune o stabiliti nella convenzione. Fino al trasferimento delle relative competenze alle regioni, il corrispettivo di godimento e il canone di locazione sono comunque determinati nel rispetto dei criteri stabiliti dal CER ai fini della definizione del valore dei contributi di cui all'art. 6 della presente legge. 4. Il conduttore non puo' sublocare neppure parzialmente l'immobile ottenuto, pena la risoluzione di diritto del contratto. 5. Alla scadenza dell'ottavo anno il contratto, qualunque sia la durata intercorsa anche in deroga alla normativa vigente, e' risolto di diritto. A seguito di comunicazione del locatore, l'immobile deve essere lasciato libero dal conduttore. 6. Le abitazioni realizzate, ai sensi del presente articolo, possono essere cedute anche prima del termine di cui al comma 1, e purche' la vendita riguardi immobili costituenti complessi unitari, con esclusione delle vendite frazionate. 7. Nel caso di vendita, ai sensi del comma 6, al conduttore e' comunque garantita la prosecuzione della locazione per l'intera durata determinata ai sensi del comma 1. 8. Trascorso il termine di cui al comma 1, gli immobili possono essere ceduti anche per singole unita' immobiliari con prelazione a favore dei conduttori. 9. Fino al 31 dicembre 1991 gli atti di vendita delle abitazioni realizzate ai sensi del presente articolo sono soggetti all'imposta sul valore aggiunto, ovvero alla imposta di registro nella misura del 4 per cento e alla imposta di trascrizione ipotecaria e di voltura catastale in misura fissa. 10. Gli obblighi previsti dal presente articolo sono recepiti in apposita convenzione o atto d'obbligo, il cui schema e' approvato dalla regione entro il 30 giugno 1999; decorso inutilmente tale termine, la convenzione o l'atto d'abbligo sono adottati dal comune nel cui territorio e' localizzato l'intervento. Fino alla scadenza del predetto termine i comuni possono adottare convenzioni o atti d'abbligo in base allo schema approvato dal CIPE. La convenzione o l'atto d'abbligo sono trascritti alla conservatoria dei registri immobiliari a cura del comune ed a spese dei beneficiari. Ai comuni e' fatto obbligo di segnalare alla regione eventuali inadempienze, ricorrendo le quali la regione, previa diffida ad adempiere, provvede a revocare il contributo". - L'art. 26 della legge 27 luglio 1978, n. 39 (Disciplina delle locazioni di immobili urbani), e' il seguente: "Art. 26 (Ambito di applicazione). - Le disposizioni di cui al presente capo non si applicano: a) alle locazioni stipulate per soddisfare esigenze abitative di natura transitoria, salvo che il conduttore abiti stabilmente nell'immobile per motivi di lavoro o di studio; b) alle locazioni relative ad alloggi costruiti a totale carico dello Stato per i quali si applica il canone sociale determinato in base alle disposizioni vigenti; c) alle locazioni relative ad alloggi soggetti alla disciplina dell'edilizia convenzionata; d) alle locazioni relative ad immobili inclusi nelle categorie catastali A/8 e A/9. Le disposizioni di cui agli articoli da 12 a 25 non si applicano alle locazioni concernenti gli immobili siti in comuni che al censimento del 1971 avevano popolazione residente fino a 5.000 abitanti qualora, nel quinquennio precedente la entrata in vigore della presente legge, e successivamente ogni quinquennio, la popolazione residente non abbia subito variazioni in aumento, o comunque l'aumento percentuale sia stato inferiore a quello medio nazionale, secondo i dati pubblicati dall'ISTAT. Il comune provvede a dare pubblica notizia della condizione di cui al precedente comma e delle eventuali variazioni". - Si riporta il testo dell'art. 11 della citata legge n. 179/1992, come modificato dalla presente legge: "Art. 11 (Riserva a favore degli interventi di recupero). - 1. Le disponibilita' per l'edilizia sovvenzionata possono essere utilizzate anche per i seguenti interventi: a) interventi di edilizia residenziale pubblica nell'ambito di programmi di riqualificazione urbana; b) interventi di recupero, di cui alle lettere b), c), d) ed e) del primo comma dell'art. 31 della legge 5 agosto 1978, n. 457, di immobili con destinazione residenziale non inferiore al 70 per cento della superficie utile complessiva di progetto o di immobili non residenziali funzionali alla residenza. Le disponibilita' destinate ai predetti interventi di recupero sono altresi' utilizzate, ove occorra, per l'acquisizione degli immobili da recuperare e per l'adeguamento delle relative urbanizzazioni. 2. Ai fini di cui al comma 1, le disponibilita' per l'edilizia sovvenzionata possono essere utilizzate anche per la realizzazione o l'acquisto di alloggi per il trasferimento temporaneo degli abitanti degli immobili da recuperare". - L'art. 31 della legge 5 agosto 1978, n. 457 (Norme per l'edilizia residenziale), e' il seguente: "Art. 31. (Definizione degli interventi.). - Gli interventi di recupero del patrimonio edilizio esistente sono cosi' definiti: a) interventi di manutenzione ordinaria, quelli che riguardano le opere di riparazione, rinnovamento e sostituzione delle finiture degli edifici e quelle necessarie ad integrare o mantenere in efficienza gli impianti tecnologici esistenti; b) interventi di manutenzione straordinaria, le opere e le modifiche necessarie per rinnovare e sostituire parti anche strutturali degli edifici, nonche' per realizzare ed integrare i servizi igienico-sanitari e tecnologici, sempre che non alterino i volumi e le superfici delle singole unita' immobiliari e non comportino modifiche delle destinazioni di uso; c) interventi di restauro e di risanamento conservativo, quelli rivolti a conservare l'organismo edilizio e ad assicurarne la funzionalita' mediante un insieme sistematico di opere che, nel rispetto degli elementi tipologici, formali e strutturali dell'organismo stesso, ne consentano destinazioni d'uso con essi compatibili. Tali interventi comprendono il consolidamento, il ripristino e il rinnovo degli elementi costitutivi dell'edificio, l'inserimento degli elementi accessori e degli impianti richiesti dalle esigenze dell'uso, l'eliminazione degli elementi estranei all'organismo edilizio; d) interventi di ristrutturazione edilizia, quelli rivolti a trasformare gli organismi edilizi mediante un insieme sistemativo di opere che possono portare ad un organismo edilizio in tutto o in parte diverso dal precedente. Tali interventi comprendono il ripristino o la sostituzione di alcuni elementi costitutivi dell'edificio, la eliminazione, la modifica e l'inserimento di nuovi elementi ed impianti; e) interventi di ristrutturazione urbanistica, quelli rivolti a sostituire l'esistente tessuto urbanistico-edilizio con altro diverso mediante un insieme sistematico di interventi edilizi anche con la modificazione del disegno dei lotti, degli isolati e della rete stradale. Le definizioni del presente articolo prevalgono sulle disposizioni degli strumenti urbanistici generali e dei regolamenti edilizi. Restano ferme le disposizioni e le competenze previste dalle leggi 1 giugno 1939, n. 1089, e 29 giugno 1939, n. 1497, e successive modificazioni ed integrazioni". - Si riporta il testo dell'art. 18 della citata legge n. 179/1992, come modificato dalla presente legge: "Art. 18 (Autorizzazione alla cessione in proprieta' del patrimonio realizzato da cooperative a proprieta' indivisa). - 1. Le cooperative a proprieta' indivisa che abbiano usufruito delle agevolazioni pubbliche, statali o regionali, concesse prima della data di entrata in vigore della presente legge per la costruzione di alloggi da assegnare in uso e godimento ai propri soci, possono chiedere al CER o alla regione, in deroga al divieto statuario previsto dal secondo comma dell'art. 72 della legge 22 ottobre 1971, n. 865, e successive modificazioni, l'autorizzazione a cedere in proprieta' individuale tutti o parte degli alloggi realizzati ai soci che ne abbiano gia' ottenuto l'assegnazione in uso e godimento. 2. La regione puo' concedere l'autorizzazione a cedere gli alloggi a condizione che: a) siano modificati lo statuto e l'atto costitutivo della societa', qualora non prevedano la possibilita' di realizzare alloggi da assegnare anche in proprieta' individuale; b) la richiesta di autorizzazione alla cessione in proprieta' individuale, di cui al comma 1, riguardi almeno il 60 per cento degli alloggi facenti parte dell'insediamento oggetto della richiesta di autorizzazione ed essa sia deliberata a maggioranza dei due terzi dell'assemblea generale ordinaria validamente costituita con la presenza di almeno il 51 per cento dei soci iscritti. Qualora la richiesta di autorizzazione non riguardi la totalita' degli alloggi la cooperativa deve assumere contestualmente l'impegno a provvedere alla diretta gestione degli alloggi che non verranno ceduti in proprieta' individuale ovvero deve indicare alla regione la cooperativa o l'ente che si sono dichiarati disponibili ad acquistare gli stessi alloggi alle condizioni previste dal comma 2 dell'art. 19, documentando tale disponibilita'; c) sia modificata la convenzione comunale di cessione o di concessione dell'area, qualora non preveda l'assegnazione in proprieta' individuale delle abitazioni realizzate, ovvero, ove non esista, sia stipulata specifica convenzione comunale, per la determinazione del prezzo di cessione delle abitazioni, di cui alla lettera b) del primo comma dell'art. 8 della legge 28 gennaio 1977, n. 10, e successive modificazioni. I comuni nell'ambito di tale convenzione provvedono a determinare il prezzo di cessione ai soci sulla base dei seguenti criteri: 1) qualora l'autorizzazione alla cessione di cui al comma 1 riguardi l'intero patrimonio immobiliare della cooperativa, il prezzo di cessione ai soci gia' assegnatari in godimento e' costituito dal valore delle singole unita' immobiliari risultante dall'ultimo bilancio approvato; 2) qualora l'autorizzazione di cui al numero 1) riguardi solo una quota del patrimonio immobiliare della cooperativa, il prezzo massimo di cessione e' determinato, per la parte di valore del bilancio finanziata con risorse della medesima cooperativa, mediante l'applicazione dei criteri di cui all'art. 9, comma 2, della presente legge e, per la parte restante, in misura pari al valore stesso, fermo restando il prezzo minimo delle singole unita' immobiliari da determinare secondo quanto previsto al numero 1); le fonti di finanziamento dell'intervento devono risultare dal programma finanziario approvato dal consiglio di amministrazione della cooperativa; d) siano approvati da parte degli enti erogatori, per i mutui in corso di ammortamento, l'entita' del contributo, nonche' il piano di riparto del mutuo e del contributo per il conseguente accollo individuale; e) la stessa regione e gli altri enti locali, erogatori di eventuali provvidenze integrative alle agevolazioni di cui al comma 1, si esprimano sul mantenimento o meno o sulla riduzione di dette provvidenze ovvero sul rimborso di quelle gia' erogate; f) sia acquisita l'adesione degli istituti mutuanti alla eventuale riduzione del capitale mutuato in relazione al maggior importo ammesso originariamente al finanziamento sulla base della previsione legislativa per la realizzazione di alloggi da parte delle cooperative a proprieta' indivisa; g) per le cooperative a proprieta' indivisa con patrimonio superiore a 150 alloggi, sia presentato alla regione, per le abitazioni che abbiano usufruito di agevolazioni sia statali che regionali, il piano di cessione in proprieta' deliberato dal consiglio di amministrazione ed approvato nei successivi novanta giorni dall'assemblea ordinaria regolarmente costituita. L'alienazione, considerate anche le abitazioni assegnate in proprieta' in attuazione di precedenti piani di cessione, non deve riguardare complessivamente piu' di un terzo delle abitazioni, assistite da agevolazioni pubbliche, assegnate in uso e godimento, risultanti dal bilancio relativo all'esercizio precedente a quello di presentazione del piano. Le cessioni effettuate devono riguardare alloggi per i quali al momento dell'assegnazione in proprieta' siano trascorsi almeno cinque anni dall'entrata in ammortamento del mutuo. Le plusvalenze realizzate con l'attuazione del piano di cessione dovranno essere impiegate dalle cooperative per incrementare il proprio patrimonio di alloggi in godimento. 3. Per gli alloggi ceduti in proprieta' individuale il tasso agevolato viene commisurato a quello previsto dalla legge di finanziamento per gli alloggi realizzati da cooperative a proprieta' individuale, riferito all'epoca della concessione del medesimo. Gli assegnatari che ottengano delle cessioni in proprieta' sono tenuti a rimborsare agli enti erogatori la differenza fra i contributi erogati fino alla data dell'assegnazione in proprieta' e quelli previsti, fino alla stessa data, per le cooperative a proprieta' individuale. La somma risultante deve essere restituita in un'unica soluzione, al momento dell'atto di assegnazione in proprieta', nella misura del 50 per cento del suo importo. In alternativa, l'ente erogatore, su richiesta dei soci interessati, puo' autorizzare il pagamento dell'intera somma risultante in dieci annualita' di uguale importo. Gli assegnatari che ottengano la cessione in proprieta' dell'alloggio sono altresi' tenuti a corrispondere le spese conseguenti alla modifica della convenzione comunale ed alla modifica del mutuo di cui alle lettere c) e d) del comma 2. 4. Le somme introitate ai sensi del presente articolo sono versate alla Cassa depositi e prestiti ai sensi e per gli effetti di cui alla lettera f) del primo comma dell'art. 13 della legge 5 agosto 1978, n. 457, e successive modificazioni. 5. Nella trasformazione dell'assegnazione in uso e godimento in assegnazione in proprieta' individuale, di cui al presente articolo, i requisiti soggettivi dei soci sono quelli stabiliti dalle leggi vigenti alla data di assegnazione in uso e godimento degli alloggi". - Si riporta il testo dell'art. 22 della citata legge n. 179/1992, come modificato dalla presente legge: "Art. 22 (Disposizioni per l'attuazione dei programmi). 1. L'art. 51 della legge 22 ottobre 1971, n. 865, e successive modificazioni, e' esteso a tutti i comuni. Il termine di cui all'ultimo comma dell'art. 2 della legge 28 gennaio 1977, n. 10, e successive modificazioni, e' prorogato fino al 31 dicembre 1995. 2. I programmi di edilizia agevolata sono localizzati nell'ambito dei piani di zona di cui alla legge 18 aprile 1962, n. 167, e successive modificazioni, in aree delimitate ai sensi dell'art. 51 della legge 22 ottobre 1971, n. 865, e successive modificazioni, ovvero in aree esterne ai predetti piani e perimetrazioni, purche' destinate dallo strumento urbanistico vigente all'edificazione a carattere residenziale. In tale ultimo caso gli interventi sono convenzionati con i comuni, secondo criteri definiti dalle regioni, ai sensi degli articoli 7 e 8 della legge 28 gennaio 1977, n. 10, e successive modificazioni". - La legge 18 aprile 1962, n. 167, reca: "Disposizioni per favorire l'acquisizione di aree fabbricabili per l'edilizia economica e popolare". - L'art. 51 della legge 22 ottobre 1971, n. 865 (Programmi e coordinamento dell'edilizia residenziale pubblica; norme sulla espropriazione per pubblica utilita'; modifiche ed integrazioni alle leggi 17 agosto 1942, n. 1150; 18 aprile 1962, n. 167; 29 settembre 1964, n. 847; ed autorizzazione di spesa per interventi straordinari nel settore dell'edilizia residenziale, agevolata e convenzionata) e' il seguente: "Art. 51. - Nei comuni che non dispongono dei piani previsti dalla legge 18 aprile 1962, n. 167, i programmi costruttivi sono localizzati su aree indicate con deliberazione del consiglio comunale nell'ambito delle zone residenziali dei piani regolatori e dei programmi di fabbricazione, sempre che questi risultino approvati o adottati e trasmessi per le approvazioni di legge. Con la stessa deliberazione sono precisati, ove necessario, anche in variante ai piani regolatori ed ai programmi di fabbricazione vigenti, i limiti di densita', di altezza, di distanza fra i fabbricati, nonche' i rapporti massimi fra spazi destinati agli insediamenti e spazi pubblici o riservati alle attivita' collettive, a verde pubblico ed a parcheggio, in conformita' alle norme di cui al penultimo comma dell'art. 17 della legge 6 agosto 1967, n. 765. La deliberazione del consiglio comunale e' adottata entro trenta giorni dalla richiesta formulata dalla Regione oppure dagli enti costruttori e diventa esecutiva dopo l'approvazione dell'organo di controllo che deve pronunciare entro venti giorni dalla data di trasmissione della delibera, con gli effetti nel caso di silenzio stabiliti dall'art. 20 della legge 6 agosto 1967, n. 765. Qualora il consiglio comunale non provveda entro il termine di cui al comma precedente, la scelta dell'area e' effettuata dal presidente della giunta regionale. La deliberazione del consiglio comunale o il decreto del presidente della giunta regionale comporta l'applicazione delle norme in vigore per l'applicazione dei piani di zona". - Si riporta il testo degli articoli 7 e 8 della legge 28 gennaio 1977, n. 10 (Norme per la edificabilita' dei suoli): "Art. 7 (Edilizia convenzionata). - Per gli interventi di edilizia abitativa, ivi compresi quelli sugli edifici esistenti, il contributo di cui al precedente art. 3 si e' ridotto alla sola quota di cui all'art. 5 qualora il concessionario si impegni, a mezzo di una convenzione con il comune, ad applicare prezzi di vendita e canoni di locazione determinati ai sensi della convenzione-tipo prevista dal successivo art. 8. Nella convenzione puo' essere prevista la diretta esecuzione da parte dell'interessato delle opere di urbanizzazione, in luogo del pagamento della quota di cui al comma precedente; in tal caso debbono essere descritte le opere da eseguire e precisati i termini e le garanzie per l'esecuzione delle opere medesime. Fino all'approvazione da parte della regione della convenzione-tipo, le convenzioni previste dal presente articolo sono stipulate in conformita' ad uno schema di convenzione-tipo, deliberato dal Consiglio comunale, contenente gli elementi di cui al successivo art. 8. Puo' tener luogo della convenzione un atto unilaterale d'obbligo con il quale il concessionario si impegna ad osservare le condizioni stabilite nella convenzione-tipo ed a corrispondere nel termine stabilito la quota relativa alle opere di urbanizzazione ovvero ad eseguire direttamente le opere stesse. La convenzione o l'atto d'obbligo-unilaterale sono trascritti nei registri immobiliari a cura del comune e a spese del concessionario". "Art. 8 (Convenzione-tipo). - Ai fini della concessione relativa agli interventi di edilizia abitativa di cui al precedente articolo 7, la regione approva una convenzione-tipo, con la quale sono stabiliti i criteri nonche' i parametri, definiti con meccanismi tabellari per classi di comuni, ai quali debbono uniformarsi le convenzioni comunali nonche' gli atti di obbligo in ordine essenzialmente a: a) l'indicazione delle caratteristiche tipologiche e costruttive degli alloggi; b) la determinazione dei prezzi di cessione degli alloggi, sulla base del costo delle aree, cosi' come definito dal comma successivo, della costruzione e delle opere di urbanizzazione, nonche' delle spese generali, comprese quelle per la progettazione e degli oneri di preammortamento e di finanziamento; c) la determinazione dei canoni di locazione in percentuale del valore desunto dai prezzi fissati per la cessione degli alloggi; d) la durata di validita' della convenzione non superiore a 30 e non inferiore a 20 anni. La regione stabilisce criteri e parametri per la determinazione del costo delle aree, in misura tale che la sua incidenza non superi il 20 per cento del costo di costruzione come definito ai sensi del precedente art. 6. Per un periodo di 10 anni dall'entrata in vigore della presente legge il concessionario puo' chiedere che il costo delle aree, ai fini della convenzione, sia determinato in misura pari al valore definito in occasione di trasferimenti di proprieta' avvenuti nel quinquennio anteriore alla data della convenzione. I prezzi di cessione ed i canoni di locazione determinati nelle convenzioni ai sensi del primo comma sono suscettibili di periodiche variazioni, con frequenza non inferiore al biennio, in relazione agli indici ufficiali ISTAT dei costi di costruzione intervenuti dopo la stipula delle convenzioni medesime. Ogni pattuizione stipulata in violazione dei prezzi di cessione e dei canoni di locazione e' nulla per la parte eccedente".
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