Legge Ordinaria n. 144 del 17/05/1999 G.U. n. 118 del 22 Maggio 1999
Misure in materia di investimenti, delega al Governo per il riordino degli incentivi all' occupazione e della normativa che disciplina l' INAIL, nonchè disposizioni per il riordino degli enti previdenziali ( Per la fase Camera, vedi disegno di legge C5809-bis )
  La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno 
approvato; 
 
 
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
 
 
                              PROMULGA 
 
la seguente legge 
                               ART. 1. 
(Costituzione di unita' tecniche  di  supporto  alla  programmazione,
  alla valutazione e al monitoraggio degli investimenti pubblici). 
 
  1. Al fine di migliorare e dare maggiore qualita' ed efficienza al 
  processo  di  programmazione  delle  politiche  di   sviluppo,   le
amministrazioni centrali e regionali, previa intesa con la Conferenza
permanente per i rapporti tra lo Stato,  le  regioni  e  le  province
autonome di Trento e di Bolzano, istituiscono  e  rendono  operativi,
entro il 3 1 ottobre 1999, propri nuclei di  valutazione  e  verifica
degli investimenti pubblici che, in raccordo fra loro e con il Nucleo
di valutazione e verifica degli investimenti pubblici  del  Ministero
del  tesoro,  del  bilancio   e   della   programmazione   economica,
garantiscono  il  supporto  tecnico  nelle  fasi  di  programmazione,
valutazione, attuazione e verifica di piani, programmi e politiche di
intervento promossi e attuati da  ogni  singola  amministrazione.  E'
assicurata l'integrazione dei nuclei di valutazione e verifica  degli
investimenti pubblici con il Sistema  statistico  nazionale,  secondo
quanto previsto dall'articolo 6  del  decreto  legislativo  31  marzo
1998, n. 112. 
  2. I nuclei di valutazione e verifica di cui  al  comma  1  operano
all'interno delle rispettive amministrazioni' in collegamento con gli
uffici di statistica costituiti ai sensi del  decreto  legislativo  6
settembre 1989, n. 322, ed esprimono adeguati livelli  di  competenza
tecnica ed operativa al fine di poter svolgere  funzioni  tecniche  a
forte contenuto di specializzazione, con particolare riferimento per: 
    a) l'assistenza e il supporto tecnico per le fasi di 
    programmazione,  formulazione  e  valutazione  di  documenti   di
programma, per  le  analisi  di  opportunita'  e  fallibilita'  degli
investimenti e per la valutazione ex ante di progetti  e  interventi,
tenendo conto in particolare di criteri di qualita' ambientale  e  di
sostenibilita'   dello   sviluppo   ovvero   dell'indicazione   della
compatibilita' ecologica degli investimenti pubblici; 
    b) la gestione del Sistema di monitoraggio di cui al comma 5,  da
realizzare  congiuntamente  con  gli  uffici  di   statistica   delle
rispettive amministrazioni; 
    c) l'attivita' volta  alla  graduale  estensione  delle  tecniche
proprie  dei  fondi  strutturali  all'insieme  dei  programmi  e  dei
progetti attuati a livello territoriale, con riferimento alle fasi di
programmazione, valutazione, monitoraggio e verifica. 
  3. Le attivita' volte alla costituzione dei nuclei di valutazione e
verifica di cui al  comma  I  sono  attuate  autonomamente  sotto  il
profilo amministrativo,  organizzativo  e  funzionale  dalle  singole
amministrazioni tenendo conto delle strutture similari gia' esistenti
e  della  necessita'  di  evitare  duplicazioni.  Le  amministrazioni
provvedono a tal fine ad elaborare, anche sulla base  di  un'adeguata
analisi organizzativa, un programma di attuazione  comprensivo  delle
connesse attivita' di  formazione  e  aggiornamento  necessarie  alla
costituzione e all'avvio dei nuclei. 
  4. Entro due mesi dalla data di entrata in  vigore  della  presente
legge, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, sentita
la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le
province  autonome  di  Trento  e  di  Bolzano,  sono   indicati   le
caratteristiche organizzative comuni dei nuclei di  cui  al  presente
articolo, ivi  compresa  la  spettanza  di  compensi  agli  eventuali
componenti  estranei  alla  pubblica  amministrazione,   nonche'   le
modalita' e i criteri per la  formulazione  e  la  realizzazione  dei
programmi di attuazione di cui al comma 3. 
  5.  E'  istituito  presso  il  Comitato  interministeriale  per  la
programmazione economica (CIPE) il " Sistema  di  monitoraggio  degli
investimenti  pubblici  "  (MIP),   con   il   compito   di   fornire
tempestivamente  informazioni  sull'attuazione  delle  politiche   di
sviluppo, con particolare riferimento ai programmi confinanziati  con
i  fondi  strutturali   europei,   sulla   base   dell'attivita'   di
monitoraggio svolta dai nuclei di cui  al  comma  1.  Tale  attivita'
concerne le modalita'  attuative  dei  programmi  di  investimento  e
l'avanzamento tecnico-procedurale, finanziario e fisico  dei  singoli
interventi. Il Sistema di monitoraggio degli investimenti pubblici e'
funzionale all'alimentazione di una  banca  dati  tenuta  nell'ambito
dello stesso CIPE, anche con l'utilizzazione del Sistema  informativo
integrato  del  Ministero  del   tesoro,   del   bilancio   e   della
programmazione  economica.  Il  CIPE,  con   propria   deliberazione,
costituisce e definisce la strutturazione del Sistema di monitoraggio
degli investimenti pubblici disciplina il suo funzionamento ed  emana
indirizzi per la sua  attivita',  previa  intesa  con  la  Conferenza
permanente per i rapporti tra lo Stato,  le  regioni  e  le  province
autonome di Trento e di Bolzano. 
  6. Il Sistema di  monitoraggio  degli  investimenti  pubblici  deve
essere flessibile ed integrabile in modo tale da essere funzionale al
progetto " Rete unitaria della pubblica  amministrazione  ",  di  cui
alla direttiva del  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri  del  5
settembre 1995,, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n.  272  del  21
novembre  1995.   Le   informazioni   derivanti   dall'attivita'   di
monitoraggio sono trasmesse dal CIPE alla Cabina di  regia  nazionale
di cui all'articolo 6 del  decreto-legge  23  giugno  1995,  n.  244,
convertito, con modificazioni, dalla legge 8  agosto  1995,  n.  341,
alla sezione centrale del l' osservatorio dei lavori pubblici  e,  in
relazione alle rispettive  competenze,  a  tutte  le  amministrazioni
centrali  e  regionali  Il  CIPE  invia  un  rapporto  semestrale  al
Parlamento. 
  7. Per le finalita' di cui al presente articolo,  ivi  compreso  il
ruolo di coordinamento svolto dal CIPE,  e'  istituito  un  fondo  da
ripartire, previa  deliberazione  del  CIPE,  sentita  la  Conferenza
permanente per i rapporti tra lo Stato,  le  regioni  e  le  province
autonome di Trento e di Bolzano, con decreto del Ministro del tesoro,
del bilancio e della programmazione economica. Per la  dotazione  del
fondo e' autorizzata la spesa di lire 8 miliardi per l'anno 1999 e di
lire 10 miliardi annue a decorrere dall'anno 2000. 
  8. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo,  pari
a 8 miliardi di lire per l'anno  1999  e  10  miliardi  di  lire  per
ciascuno degli anni 2000 e 2001, si provvede mediante riduzione dello
stanziamento iscritto, ai fin i  del  bilancio  triennale  1999-2001,
nell'ambito dell'unita' previsionale di  base  di  parte  corrente  "
Fondo speciale " dello stato di previsione dei Ministero dei  tesoro,
dei bilancio  e  della  programmazione  economica  per  l'anno  1999,
parzialmente  utilizzando  l'accantonamento  relativo   al   medesimo
Ministero. 
  9. Per le finalita'  di  cui  al  comma  1,  il  CIPE,  sentita  la
Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le  regioni  e  le
province autonome di Trento  e  di  Bolzano  e  previo  parere  delle
competenti Commissioni parlamentari  permanenti,  entro  dodici  mesi
dalla data di entrata  in  vigore  della  presente  legge,  indica  i
criteri ai quali dovranno attenersi le regioni e le province autonome
al fine di suddividere il rispettivo territorio in Sistemi locali del
lavoro, individuando tra questi  i  distretti  economico-  produttivi
sulla base di una metodologia e di indicatori elaborati dall'Istituto
nazionale di statistica (ISTAT), che ne curera' anche l'aggiornamento
periodico.  Tali  indicatori  considereranno  fenomeni   demografici,
sociali,  economici,  nonche'  la  dotazione  infrastrutturale  e  la
presenza  di  fattori  di  localizzazione,  situazione  orografica  e
condizione ambientale ai fini della programmazione delle politiche di
sviluppo di cui al comma 1. Sono fatte salve le competenze in materia
delle regioni, delle province autonome di Trento e di Bolzano e degli
enti locali. 
 
 
                     AVVERTENZA: 
          Nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - del 12 giugno 
          1999 si procedera' alla ripubblicazione del testo della 
          presente legge corredato delle relative note, ai sensi 
          dell'art. 8, comma 3, del regolamento di esecuzione del 
          testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle 
          leggi, sulla emanazione dei decreti del Presidente della 
          Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della 
          Repubblica italiana, approvato con decreto del Presidente 
          della Repubblica 14 marzo 1986, n. 217. 

il resto della Legge è possibile consultarlo su Normattiva.it


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