Legge Ordinaria n. 263 del 02/08/1999 G.U. n. 183 del 6 Agosto 1999
Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 1 luglio 1999, n. 214, recante disposizioni urgenti per disciplinare la soppressione degli uffici periferici del Ministero del lavoro e della previdenza sociale e per incentivare il ricorso all' apprendistato. Modifiche alla legge 17 maggio 1999, n. 144
  La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della  Repubblica  hanno
approvato;
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
                              Promulga
la seguente legge:
                               Art. 1.
  1. Il  decreto-legge 1  luglio 1999,  n. 214,  recante disposizioni
urgenti per disciplinare la  soppressione degli uffici periferici del
Ministero del lavoro e della  previdenza sociale e per incentivare il
ricorso   all'apprendistato,   e'   convertito  in   legge   con   le
modificazioni riportate in allegato alla presente legge.
  2. Alla  legge 17 maggio 1999,  n. 144, sono apportate  le seguenti
modificazioni:
  a) all'articolo 45, comma 1, le parole: "entro il 31 dicembre 1999"
sono sostituite dalle seguenti: "entro il 30 aprile 2000";
  b) all'articolo 45,  comma 24, le parole: "di  novanta giorni" sono
sostituite dalle seguenti:  "di sei mesi" e, in fine,  e' aggiunto il
seguente periodo: "All'articolo  17, comma 2, della  legge 5 febbraio
1999, n.  25, le parole:  "sei mesi" sono sostituite  dalle seguenti:
"nove mesi";
  c)  all'articolo 61,  comma 1,  alinea, dopo  le parole:  "presente
Capo"  sono  inserite le  seguenti:  "nonche'  per l'espletamento  di
funzioni  di collaborazione  e di  studio" e  le parole  da: "per  il
periodo" fino  a: "attuativi:" sono sostituite  dalle seguenti: "fino
al  31 dicembre  2001:"; al  medesimo comma  1, alla  lettera b),  le
parole: "di durata non superiore a dodici mesi," sono soppresse.
  3. La presente legge entra in  vigore il giorno successivo a quello
della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
  La presente legge,  munita del sigillo dello  Stato, sara' inserita
nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato.
 
          Avvertenza:
            Il   testo   delle   note   qui   pubblicato   e'   stato
          redatto dall'amministrazione competente   per  materia,  ai
          sensi    dell'art.  10, commi 2 e  3, del testo unico delle
          disposizioni   sulla   promulgazione    delle        leggi,
          sull'emanazione    dei    decreti   del   Presidente  della
          Repubblica  e  sulle   pubblicazioni      ufficiali   della
          Repubblica  italiana  approvato    con D.P.R.   28 dicembre
          1985, n.  1092, al   solo fine   di facilitare  la  lettura
          delle  disposizioni  di  legge   modificate o alle quali e'
          operato  il  rinvio.  Restano   invariati   il   valore   e
          l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
           Note all'art. 1:
            -  Il comma 1 dell'art. 45  della legge n. 144/1999, come
          modificato dalla presente legge, e' il seguente:
            "1. Allo  scopo di  realizzare un sistema    efficace  ed
          organico  di strumenti   intesi    afavorire  l'inserimento
          al  lavoro   ovvero  la ricollocazione di  soggetti rimasti
          privi di    occupazione,  il  Governo  e'    delegato    ad
          emanare,    previo  confronto    con    le   organizzazioni
          sindacali maggiormente rappresentative sul piano  nazionale
          dei  datori  di   lavoro e   dei lavoratori,   entro  il 30
          aprile 2000  uno o  piu' decreti   legislativi   contenenti
          norme      intese    a   ridefinire,   nel rispetto   degli
          indirizzi   dell'Unione europea    e    delle    competenze
          previste  dal decreto legislativo 23 dicembre 1997, n. 469,
          il sistema degli      incentivi    all'occupazione      ivi
          compresi    quelli  relativi all'autoimprenditorialita'   e
          all'autoimpiego,   con   particolare riguardo  all'esigenza
          di  migliorarne l'efficacia  nelle  aree  del  Mezzogiorno,
          e    degli  ammortizzatori sociali, con  valorizzazione del
          ruolo della  formazione professionale, secondo i   seguenti
          principi e criteri direttivi:
            a)  razionalizzazione    delle tipologie e delle  diverse
          misure  degli  interventi,  eliminando  duplicazioni      e
          sovrapposizioni,  tenendo  conto delle   esperienze  e  dei
          risultati   delle  varie  misure  ai  fini dell'inserimento
          lavorativo con   rapporto    di    lavoro  dipendente    in
          funzione   degli    specifici  obiettivi  occupazionali  da
          perseguire, con particolare riguardo:
            1)   alle   diverse   caratteristiche  dei    destinatari
          delle   misure:   giovani,   disoccupati  e  inoccupati  di
          lungo   periodo,   lavoratori  fruitori  del    trattamento
          straordinario  di  integrazione    salariale da consistente
          lasso  di tempo,  lavoratori di difficile   inserimento  o,
          reinserimento;
            2)   alla revisione  dei  criteri per  l'accertamento dei
          requisiti individuali di  appartenenza  dei  soggetti  alle
          diverse  categorie,  allo scopo  di renderli  piu' adeguati
          alla  valutazione    ed  al    controllo  della   effettiva
          situazione di disagio;
            3)    al   grado dello   svantaggio  occupazionale  nelle
          diverse  aree territoriali  del paese,   determinato  sulla
          base di  quanto previsto all'art. 1, comma 9;
            4)  al  grado  dello   svantaggio occupazionale femminile
          nelle diverse aree del Paese;
            5)  alla finalita'  di  favorire la  stabilizzazione  dei
          posti  di lavoro;
            6) alla    maggiore  intensita'    della  misura    degli
          incentivi    per le piccole   e medie  imprese, qualora  le
          stesse  abbiano rispettato  le prescrizioni sulla  salute e
          sulla sicurezza   dei  lavoratori  previste  dal    decreto
          legislativo    19   settembre 1994,  n.  626, e  successive
          modificazioni, nonche' per le  imprese che applicano  nuove
          tecnologie  per  il  risparmio  energetico  e  l'efficienza
          energetica e che prevedono il ciclo integrato delle acque e
          dei rifiuti a valle degli impianti;
            b)  revisione  e  razionalizzazione   dei   rapporti   di
          lavoro    con contenuto  formativo  in  conformita' con  le
          direttive   dell'Unione europea  e  anche  in  relazione  a
          quanto  previsto  dall'art.  16,  comma  5,  della legge 24
          giugno 1997, n.  196, e in funzione degli obiettivi di  cui
          alla lettera a);
            c)    previsione  di    misure  per   favorire forme   di
          apprendistato  di impresa  e  il subentro  del  tirocinante
          nell'attivita' di   impresa nonche'  estensione,    per  un
          triennio,  delle    disposizioni del decreto legislativo 28
          marzo 1996, n.  207, con conseguenti misure in  materia  di
          finanziamento;
            d)  revisione  delle misure di inserimento al lavoro, non
          costituenti rapporto  di lavoro,  mirate alla    conoscenza
          diretta   del mondo  del lavoro  con  valorizzazione  dello
          strumento  convenzionale  fra  le pubbliche amministrazioni
          di cui  all'art. 1,  comma 2,   del decreto  legislativo  3
          febbraio  1993,  n.    29, e successive   modificazioni, il
          sistema formativo e le imprese, secondo modalita'  coerenti
          con  quanto previsto dagli articoli  17 e 18 della legge 24
          giugno 1997, n. 196, prevedendo  una durata  variabile  fra
          i  tre    e i   ventidue mesi,  in relazione   al   livello
          di   istruzione,    alle    caratteristiche  dell'attivita'
          lavorativa    e al   territorio   di   appartenenza, e   la
          eventuale corresponsione di  un sussidio, variabile fra  le
          400.000 e le 800.000 lire mensili;
            e) previsione  che gli strumenti  definiti ai  sensi  dei
          principi  e dei criteri direttivi di  cui alle lettere b) ,
          c)  e d) del presente comma debbano tendere a   valorizzare
          l'inserimento  o il reinserimento al  lavoro  delle  donne,
          al   fine  di  superare   il   differenziale  occupazionale
          tra uomini e donne;
            f)    rafforzamento delle   misure   attive di   gestione
          degli  esuberi strutturali, tramite ricorso ad  istituti  e
          strumenti,  anche  collegati  ad iniziative   di formazione
          professionale, intesi ad  assicurare la continuita'  ovvero
          nuove  occasioni    di impiego, con rafforzamento del ruolo
          attivo dei servizi per   l'impiego a  livello  locale,  per
          rendere  piu' rapidi ed efficienti i  processi di mobilita'
          nel rispetto delle competenze  di cui  alla legge  15 marzo
          1997, n.  59, e  al decreto legislativo 23  dicembre  1997,
          n. 469;
            g)     razionalizzazione   nonche'    estensione    degli
          istituti      di  integrazione    salariale  a    tutte  le
          categorie  escluse,    da collegare anche ad  iniziative di
          formazione professionale, superando   la fase  sperimentale
          prevista  dall'art.  2, comma   28, della legge 23 dicembre
          1996, n.   662, anche attraverso   interventi  di  modifica
          degli   stessi  istituti  di  integrazione  salariale,  con
          previsione della costituzione di    fondi  categoriali    o
          intercategoriali    con  apporti    finanziari di carattere
          plurimo,  tenendo altresi' conto delle  esperienze maturate
          in seno alla contrattazione collettiva;
            h) previsione,  in via sperimentale  e per  la durata  di
          due  anni,  della possibilita'   per i  coltivatori diretti
          iscritti   agli elenchi  provinciali,  di    avvalersi,  in
          relazione alla raccolta  di specifici prodotti agricoli, di
          collaborazioni  occasionali  di  parenti ed affini entro il
          terzo grado per un   ridotto periodo di  tempo  complessivo
          nel  corso    dell'anno,  assicurando   il rispetto   delle
          normative   relative alla sicurezza    e  all'igiene    nei
          luoghi   di      lavoro,   la     copertura  da  rischi  da
          responsabilita' civile, infortunio  o morte e il versamento
          di  un  contributo  di  solidarieta'  a  favore  del  Fondo
          pensioni lavoratori dipendenti;
            i) graduale  armonizzazione dei   sostegni  previdenziali
          in    caso di disoccupazione, con un trattamento di base da
          rafforzare ed estendere con   gradualita'   a   tutte    le
          categorie   di   lavoratori  scarsamente protette  o  prive
          di     copertura,    fissando    criteri    rigorosi    per
          l'individuazione    dei   beneficiari   e   prevedendo   la
          obbligatorieta',   per   i   lavoratori   interessati,   di
          partecipare  a  corsi  di  orientamento  e  di  formazione,
          anche    condizionando  l'erogazione    del     trattamento
          all'effettiva frequenza;
            l)    previsione    di    norme,      anche   di   natura
          previdenziale,  che agevolino  l'utilizzo di  contratti   a
          tempo   parziale   da parte  dei lavoratori   anziani,   al
          fine  di   contribuire   alla    crescita  dell'occupazione
          giovanile    anche   attraverso     il   ricorso   a   tale
          tipologia contrattuale;
            m) semplificazione e  snellimento    delle  procedure  di
          riconoscimento  e    di   attribuzione   degli   incentivi,
          tenendo  conto  del  tasso  di occupazione   femminile    e
          privilegiando   in   ogni  caso  criteri  di automaticita',
          e   degli    ammortizzatori   sociali,     anche    tramite
          l'utilizzo di disposizioni regolamentari  adottate ai sensi
          dell'art.   17,  comma  2,  della  legge  23  agosto  1988,
          n.  400,  intese   al superamento   della    frammentazione
          delle    procedure    e   a   garantire maggiore speditezza
          all'azione amministrativa;
            n) riunione,  entro ventiquattro  mesi, in uno    a  piu'
          testi  unici delle   normative  e  delle   disposizioni  in
          materia  di  incentivi all'occupazione e di  ammortizzatori
          sociali,   al   fine   di   consentire   la   piu'  agevole
          conoscibilita' delle stesse;
            o)   previsione    di  meccanismi    e    strumenti    di
          monitoraggio   e   di valutazione dei risultati conseguiti,
          anche in relazione all'impatto sui livelli  di  occupazione
          femminile,    per   effetto   della   ridefinizione   degli
          interventi  di  cui  al    presente   articolo   da   parte
          delle  amministrazioni    competenti e   tenuto conto   dei
          criteri     che  saranno  determinati   dai   provvedimenti
          attuativi  dell'art. 17, della legge 15 marzo 1997, n. 59;
            p)  razionalizzazione dei criteri di partecipazione delle
          imprese al finanziamento  delle spese   per  ammortizzatori
          sociali dalle  stesse utilizzate;
            q)    previsione che   tutte le  istanze  di utilizzo  di
          istituti    di  integrazione    salariale  e    di    altri
          ammortizzatori  sociali    vengano  esaminate  nel rispetto
          dell'ordine cronologico di presentazione;
            r) adeguamento   annuale, a  decorrere  da    1  gennaio,
          dell'indennita'  di  mobilita'  di    cui all'art. 7, della
          legge 23  luglio 1991, n. 223, nella  misura   dell'80  per
          cento  dell'aumento   derivante   dalla variazione  annuale
          dell'indice  ISTAT  dei prezzi  al consumo  per le famiglie
          di  operai e di   impiegati, come  previsto  dal    secondo
          comma dell'articolo  unico  della  legge  13  agosto  1980,
          n.   427,  come sostituito  dal comma  5, dell'art.  1, del
          decreto-legge 16   maggio 1994, n.   299,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge  19 luglio 1994, n. 451;
            s)  previsione, per  i  soggetti impegnati  in  lavori di
          pubblica  utilita' o in lavori socialmente utili finanziati
          dallo Stato o dalle regioni, della copertura  previdenziale
          attraverso  forme  di  riscatto a carico  dell'interessato,
          commisurata  all'indennita'      effettivamente   percepita
          durante l'attuazione dei progetti, relativamente ai periodi
          non coperti da alcuna contribuzione.
            -  Il    comma  24 dell'art.   45 della   citata legge n.
          144/1999, come  modificato  dalla  presente  legge,  e'  il
          seguente:
            "24.     Il   termine    per  l'esercizio   della  delega
          ad  emanare disposizioni  integrative e   correttive    del
          decreto  legislativo    14 agosto   1996, n.   494, di  cui
          all'art.  1, comma  6, della  legge 24 aprile 1998, n. 128,
          e' prorogato di sei mesi .  All'art.  17,  comma  2,  della
          legge   5 febbraio  1999, n.  25, le  parole: ''sei  mesi''
          sono sostituite dalle seguenti: ''nove mesi''".
            -  Il comma   1 dell'art.   6 della   citata  legge    n.
          144/1999,    come  modificato dalla presente legge, risulta
          essere il seguente:
            "1.  Ai  fini dell'attuazione dei  provvedimenti delegati
          di  cui al presente   Capo,   nonche'   per  l'espletamento
          di   funzioni   di collaborazione e di studio, il  Ministro
          del  lavoro e della previdenza sociale,  in deroga  ad ogni
          altra disposizione,  e' autorizzato  ad utilizzare fino  al
          31 dicembre 2001:
            a)   esperti,   anche  estranei     alle  amministrazioni
          pubbliche, fino ad un massimo di sei unita';
            b)  collaboratori  assunti a   tempo   determinato    con
          contratto    di lavoro   rinnovabile una  sola volta,  fino
          ad un  massimo di  cinque unita';   a tale    personale  si
          applicano le  vigenti disposizioni  in materia;
            c)  un  contingente    non  superiore  a otto unita'   di
          dipendenti  delle  amministrazioni  pubbliche      di   cui
          all'art.  1,   comma 2,  del decreto legislativo 3 febbraio
          1993, n. 29, e  successive modificazioni, ivi compresi  gli
          enti pubblici economici, di qualifica non dirigenziale".
          Avvertenza:
            Il  decreto-legge  1    luglio  1999,  n. 214, e'   stato
          pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - serie generale  -  n.
          153 del 2 luglio 1999.
            A  norma  dell'art.   15, comma 5, della legge 23  agosto
          1988, n. 400  (Disciplina  dell'attivita'  di  Governo    e
          ordinamento  della Presidenza del Consiglio  dei Ministri),
          le modifiche apportate  dalla presente legge di conversione
          hanno efficacia dal giorno  successivo a quello  della  sua
          pubblicazione.
            Il  testo del   decreto-legge coordinato con la  legge di
          conversione  e'  pubblicato  in  questa   stessa   Gazzetta
          Ufficiale alla pag. 26.
   Data a Roma, addi' 2 agosto 1999
                               CIAMPI
                                   D'Alema,  Presidente del Consiglio
                                  dei Ministri
                                   Salvi, Ministro del lavoro e della
                                  previdenza sociale
Visto, il Guardasigilli: Diliberto

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