Legge Ordinaria n. 265 del 03/08/1999 G.U. n. 183 del 6 Agosto 1999 (suppl.ord.)
Disposizioni in materia di autonomia e ordinamento degli enti locali, nonchè modifiche alla legge 8 giugno 1990, n. 142
  La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della  Repubblica  hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              Promulga

la seguente legge:

                               Art. 1
   Autonomia statutaria e regolamentare e partecipazione popolare

  1.  Il comma 2 dell'articolo 4 della legge 8 giugno 1990, n.142, e'
sostituito  dal  seguente:  "2.  Lo statuto, nell'ambito dei principi
fissati    dalla    legge,    stabilisce    le   norme   fondamentali
dell'organizzazione   dell'ente,   e   in  particolare  specifica  le
attribuzioni  degli  organi, le forme di garanzia e di partecipazione
delle  minoranze,  prevedendo  l'attribuzione  alle opposizioni della
presidenza  delle commissioni consiliari aventi funzioni di controllo
o  di  garanzia,  ove  costituite.  Lo  statuto  stabilisce  altresi'
l'ordinamento  degli  uffici  e  dei  servizi  pubblici,  le forme di
collaborazione  fra comuni e province, della partecipazione popolare,
del  decentramento, dell'accesso dei cittadini alle informazioni e ai
procedimenti amministrativi".
  2. All'articolo 4 della legge 8 giugno 1990, n.142, dopo il comma 2
e'  inserito  il  seguente:  "2-bis.  La  legislazione  in materia di
ordinamento   dei   comuni   e   delle   province   e  di  disciplina
dell'esercizio delle funzioni ad essi conferite enuncia espressamente
i  principi  che  costituiscono  limite  inderogabile per l'autonomia
normativa  dei  comuni e delle province. L'entrata in vigore di nuove
leggi che enunciano tali principi abroga le norme statutarie con essi
incompatibili. I consigli comunali e provinciali adeguano gli statuti
entro  centoventi  giorni dalla data di entrata in vigore delle leggi
suddette ".
  3.  All'articolo  4,  comma  4,  della  legge 8 giugno 1990, n.142,
l'ultimo  periodo  e'  sostituito  dal seguente: "Lo statuto entra in
vigore  decorsi  trenta giorni dalla sua affissione all'albo pretorio
dell'ente".
  4.  All'articolo  5,  comma 1, della legge 8 giugno 1990, n.142, le
parole:  "della  legge" sono sostituite dalle seguenti: "dei principi
fissati dalla legge".

Avvertenza:
Il testo delle    note    qui    pubblicato    e'    stato    redatto
          dall'amministrazione   competente  per  materia,  ai  sensi
          dell'art.   10,   commi  2  e  3,  del  testo  unico  delle
          disposizioni     sulla     promulgazione    delle    leggi,
          sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
          e  sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
          approvato  con  D.P.R.  28  dicembre 1985, n. 1092, al solo
          fine  di  facilitare la lettura delle disposizioni di legge
          modificate  o  alle  quali  e'  operato  il rinvio. Restano
          invariati  il  valore  e l'efficacia degli atti legislativi
          qui trascritti.
 
          Note all'art. 1:
            -  Si  riporta il testo vigente dell'art. 4 della legge 8
          giugno 1990, n. 142 (Ordinamento delle  autonomie  locali),
          come modificato dalla presente legge:
            "Art. 4 (Statuti comunali e provinciali). -
            1. I comuni e le province adottano il proprio statuto.
            2.  Lo  statuto,  nell'ambito dei princi'pi fissati dalla
          legge, stabilisce le norme fondamentali dell'organizzazione
          dell'ente, e in particolare specifica le attribuzioni degli
          organi, le forme di  garanzia  e  di  partecipazione  delle
          minoranze, prevedendo l'attribuzione alle opposizioni della
          presidenza  delle commissioni consiliari aventi funzioni di
          controllo  o  di  garanzia,  ove  costituite.  Lo   statuto
          stabilisce   altresi'  l'ordinamento  degli  uffici  e  dei
          servizi pubblici, le forme di collaborazione fra  comuni  e
          province, della partecipazione popolare, del decentramento,
          dell'accesso   dei   cittadini   alle   informazioni  e  ai
          procedimenti amministrativi.
            2-bis. La legislazione  in  materia  di  ordinamento  dei
          comuni  e  delle  province  e  di disciplina dell'esercizio
          delle funzioni ad essi conferite  enuncia  espressamente  i
          princi'pi   che   costituiscono   limite  inderogabile  per
          l'autonomia  normativa  dei  comuni   e   delle   province.
          L'entrata  in  vigore  di  nuove  leggi  che enunciano tali
          princi'pi   abroga   le   norme   statutarie    con    essi
          incompatibili.  I  consigli comunali e provinciali adeguano
          gli statuti entro centoventi giorni dalla data  di  entrata
          in vigore delle leggi suddette.
            3.  Gli  statuti  sono deliberati dai rispettivi consigli
          con il  voto  favorevole  dei  due  terzi  dei  consiglieri
          assegnati. Qualora tale maggioranza non venga raggiunta, la
          votazione e' ripetuta in successive sedute da tenersi entro
          trenta  giorni e lo statuto e' approvato se ottiene per due
          volte il  voto  favoreve  della  maggioranza  assoluta  dei
          consiglieri  assegnati.  Le disposizioni di cui al presente
          comma si applicano anche alle modifiche statutarie.
            4.  Dopo  l'espletamento  del  controllo  da  parte   del
          competente  organo  regionale, lo statuto e' pubblicato nel
          bollettino  ufficiale  della  regione,   affisso   all'albo
          pretorio dell'ente per trenta giorni consecutivi ed inviato
          al   Ministero   dell'interno  per  essere  inserito  nella
          raccolta ufficiale  degli  statuti.  Lo  statuto  entra  in
          vigore  decorsi trenta giorni dalla sua affissione all'albo
          pretorio dell'ente".
            - Si riporta il testo vigente dell'art.  5  della  citata
          legge 8 giugno 1990, n. 142, come modificato dalla presente
          legge:
            "Art.  5  (Regolamenti).  - 1. Nel rispetto dei princi'pi
          fissati dalla  legge  e  dallo  statuto,  il  comune  e  la
          provincia  adottano  regolamenti per l'organizzazione ed il
          funzionamento  delle  istituzioni  e  degli  organismi   di
          partecipazione,  per  il funzionamento degli organi e degli
          uffici e per l'esercizio delle funzioni".

il resto della Legge è possibile consultarlo su Normattiva.it


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