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Legge Ordinaria n. 266 del 28/07/1999 G.U. n. 183 del 6 Agosto 1999 (suppl.ord.)
Delega al Governo per il riordino delle carriere diplomatica e prefettizia, nonchè disposizioni per il restante personale del Ministero degli affari esteri, per il personale militare del Ministero della difesa, per il personale dell' Amministrazione penitenziaria e per il personale del Consiglio superiore della magistratura
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:


                               ART. 1.
                 (Delega al Governo per il riordino
                    della carriera diplomatica).

  1.  Al  fine  di  potenziare l'attivita' del Ministero degli affari
esteri,   sia   in  Italia  che  all'estero,  e  di  incrementare  la
funzionalita'  delle  strutture  dell'Amministrazione centrale, della
rete  diplomatica  e  consolare  e degli Istituti italiani di cultura
all'estero,  il Governo e' delegato ad emanare, entro nove mesi dalla
data   di   entrata  in  vigore  della  presente  legge,  un  decreto
legislativo  diretto  a  disciplinare  l'ordinamento  della  carriera
diplomatica  ed  il trattamento economico metropolitano del personale
diplomatico, attenendosi ai seguenti principi e criteri direttivi:
    a)  prevedere  la  disciplina  di  alcuni aspetti del rapporto di
impiego  del  personale  della carriera diplomatica, relativamente al
servizio  prestato in Italia, sulla base di un procedimento negoziale
tra  una delegazione di parte pubblica presieduta dal Ministro per la
funzione  pubblica  e  rappresentanti  delle organizzazioni sindacali
rappresentative  del  personale diplomatico, con cadenza quadriennale
per  gli  aspetti  giuridici  e  biennale per quelli economici, i cui
contenuti  sono recepiti con decreto del Presidente della Repubblica.
Formano  oggetto  del procedimento negoziale il trattamento economico
fondamentale  e  accessorio,  che  sara'  strutturato  sulla base dei
criteri  di  cui  alla  lettera  g),  l'orario  di lavoro, il congedo
ordinario e straordinario, la reperibilita', l'aspettativa per motivi
di  salute e di famiglia, i permessi brevi per esigenze personali, le
aspettative  e i permessi sindacali. L'accordo non potra' comportare,
direttamente  o  indirettamente,  impegni  di  spesa eccedenti quanto
previsto nella legge finanziaria, nei provvedimenti ad essa collegati
nonche'  nel  bilancio  dello Stato. In fase di prima applicazione si
provvedera'  ad  utilizzare  le  risorse  disponibili in funzione del
riequilibrio delle retribuzioni della carriera diplomatica rispetto a
quelle  della  dirigenza  ministeriale  contrattualizzata, eliminando
ogni eventuale sperequazione;
    b)  conferma  e rafforzamento della specificita' e unitarieta' di
ruolo   della  carriera  diplomatica;  previsione  dell'accesso  alla
suddetta  carriera  esclusivamente dal grado iniziale, attraverso una
rinnovata  procedura  concorsuale  che  miri ad accertare, oltre alle
conoscenze  di  carattere accademico, le attitudini professionali dei
candidati; previsione di adeguati strumenti e periodi di formazione e
aggiornamento professionale nel corso dell'intera carriera;
    c)   revisione   dei   gradi  mediante  accorpamento;  incremento
dell'organico   della  carriera  diplomatica,  con  esclusione  degli
attuali  gradi  di ambasciatore e di inviato straordinario e ministro
plenipotenziario di I classe, in misura non superiore al 20 per cento
dell'organico  esistente  alla  data  del  1^ luglio 1998, in diretta
connessione  con  la riorganizzazione dell'Amministrazione centrale e
con le mutate esigenze della rete estera derivanti dall'ampliamento e
dall'intensificazione  dei  rapporti tra l'Italia e gli altri Paesi e
le  Organizzazioni  internazionali;  a  tale  scopo e' autorizzata la
spesa  massima di lire 7,581 miliardi per l'anno 1999, di lire 15,162
miliardi  per  l'anno  2000  e  di  lire  22,809 miliardi a decorrere
dall'anno 2001;
    d)  revisione  del  sistema  di progressione in carriera mediante
procedure obiettive che assicurino l'avanzamento ai gradi superiori e
agli  incarichi  con  maggiori  responsabilita'  ai  funzionari  piu'
meritevoli  che  abbiano  completato  percorsi funzionali e formativi
obbligatori  nell'ambito  dei  programmi  formativi  e  delle risorse
finanziarie gia' stanziate. A tale fine, saranno applicati criteri di
valutazione   collegiale   del  servizio  prestato,  delle  posizioni
ricoperte,   delle   responsabilita'   attribuite   e  dei  risultati
conseguiti.  Si terra' conto, inoltre, dei periodi di formazione e di
aggiornamento professionale;
    e)  in  coerenza  con  quanto  previsto  alle lettere b), c e d),
revisione  delle  norme  concernenti  la  attribuzione  di  compiti e
responsabilita'  presso  gli  uffici  dell'Amministrazione  centrale,
nonche'  l'assegnazione  ai  posti  presso gli uffici all'estero e le
funzioni   da   svolgere   in   corrispondenza  dei  predetti  posti,
assicurando  comunque il rispetto del principio dell'invarianza della
spesa globale;
    f)  previsione  di  appropriate  misure  volte  a  ricondurre  la
dinamica  delle  retribuzioni  del personale sopra indicato entro gli
stessi   vincoli   e   compatibilita'   previsti   per  il  personale
contrattualizzato, con contestuale soppressione di ogni meccanismo di
indicizzazione;
    g)  definizione  di un trattamento economico onnicomprensivo, con
soppressione  di ogni forma di automatismo stipendiale, articolato in
una   componente   stipendiale   di  base,  che  assorbe  l'eventuale
indennita' di posizione in godimento, nonche' in altre due componenti
correlate  la  prima  alle  posizioni  funzionali  ricoperte  e  agli
incarichi e alle responsabilita' esercitati e la seconda ai risultati
conseguiti  rispetto  agli  obiettivi  assegnati. A tale fine saranno
definiti  criteri  per  la  determinazione  e  la  valutazione  delle
posizioni  funzionali  e  dei  risultati  conseguiti,  nonche' per la
costituzione di un apposito fondo di finanziamento;
    h)  ove  possibile,  si  terra'  conto, in particolare per quanto
riguarda gli interventi di cui alle lettere c) e d), della disciplina
vigente in materia presso altri Paesi membri dell'Unione europea;
    i) esplicita indicazione delle norme legislative abrogate.
  2.  Il decreto legislativo di cui al comma 1 e' emanato su proposta
del  Ministro  degli  affari  esteri, di concerto con il Ministro del
tesoro,  del  bilancio  e  della  programmazione  economica  e con il
Ministro  per  la funzione pubblica. Lo schema di decreto legislativo
e'  trasmesso alle Camere per l'espressione del parere da parte delle
competenti Commissioni parlamentari, esteso anche alle conseguenze di
carattere  finanziario,  che  si  pronunciano  entro  quaranta giorni
dall'assegnazione,  trascorsi  i  quali  il  decreto  legislativo  e'
emanato anche in assenza del parere.
 
          AVVERTENZA

          Il   testo  delle  note  qui  pubblicato  e  stato  redatto
          dall'amministrazione   competente  per  materia,  ai  sensi
          dell'art.   10,  comuni  2  e  3,  del  testo  unico  delle
          disposizioni     sulla     promulgazione    delle    leggi,
          sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
          e  sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
          approvato  con  decreto  del Presidente della Repubblica 29
          dicembre  1985,  n.  1092,  al  solo  fine di facilitare la
          lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali
          e   operato  il  rinvio.  Restano  invariati  il  valore  e
          l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

il resto della Legge è possibile consultarlo su Normattiva.it


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