Legge Ordinaria n. 288 del 17/08/1999 G.U. n. 195 del 20 Agosto 1999
Disposizioni per l' espletamento di compiti amministrativo - contabili da parte dell' Amministrazione civile del Ministero dell' interno, in attuazione dell' articolo 36 della legge 1 aprile 1981, n. 121
  La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della  Repubblica  hanno
approvato;
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
                              Promulga
la seguente legge:
                               Art. 1.
                             Provvidenze
              per l'Amministrazione civile dell'interno
  1.  Per soddisfare le esigenze di cui all'articolo 36, primo comma,
I),  della  legge  1  aprile  1981,  n.  121,  al  fine di assicurare
l'adempimento   dei   compiti   di   sicurezza   pubblica   ai  sensi
dell'articolo  39,  comma  3, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e
successive    modificazioni,    nell'ambito    delle   procedure   di
programmazione e di autorizzazione di cui al medesimo articolo 39, si
provvede    all'assunzione    di    un   contingente   di   personale
dell'Amministrazione  civile  dell'interno non superiore a cinquemila
unita',  nei  limiti delle dotazioni organiche del medesimo personale
come  complessivamente  determinate  dal decreto del Presidente della
Repubblica  24  aprile 1982, n. 340, e successive modificazioni, e da
ultimo  incrementate  ai  sensi  dell'articolo 4 del decreto-legge 18
gennaio  1992,  n.  9,  convertito, con modificazioni, dalla legge 28
febbraio  1992,  n.  217.  Alle  assunzioni si da' corso nel triennio
1999-2001  con  le  seguenti  modalita',  ferme  restando  le riserve
previste dalle disposizioni di legge in vigore:
  a)  riserva,  in  deroga alle disposizioni dell'articolo 14-bis del
decreto-legge  4 ottobre 1990, n. 276, convertito, con modificazioni,
dalla  legge 30 novembre 1990, n. 359, fino al 35 per cento dei posti
nelle  diverse  qualifiche  funzionali  a  favore del personale della
Polizia  di  Stato  con  almeno 50 anni di eta' che, entro il mese di
febbraio  di  ciascun  anno,  chieda  di  transitare  nelle  predette
qualifiche;    l'inquadramento   nelle   qualifiche   funzionali   di
corrispondente professionalita' e' disposto, su parere favorevole del
consiglio  di amministrazione, dopo che il richiedente abbia superato
una  prova  pratica  inerente  alla  qualifica  a  cui aspira; a tale
personale  e'  attribuito,  con assegno ad personam riassorbibile, il
trattamento economico in godimento, se piu' favorevole;
  b) copertura nel limite del 25 per cento dei posti delle qualifiche
funzionali  fino  alla quinta mediante procedure di mobilita' secondo
la  normativa  vigente,  fermo restando quanto previsto dall'articolo
36,  comma  6,  del  decreto  legislativo  3  febbraio 1993, n. 29, e
successive modificazioni;
  c)  copertura  del  restante 40 per cento dei posti e di quelli non
coperti  con  le  modalita'  di  cui  alle  lettere a) e b), mediante
utilizzazione  delle  graduatorie dei concorsi espletati alla data di
entrata  in  vigore  della  presente legge e in corso di espletamento
alla stessa data, nonche', ove occorra, anche mediante l'espletamento
di nuovi concorsi; ai fini dell'applicazione delle disposizioni della
presente  lettera,  la  validita' di tutte le graduatorie che scadono
nel  periodo  compreso  fra il 1 gennaio 1999 e la data di entrata in
vigore della presente legge e' prorogata sino a quest'ultima data.
  2.  Al  fine  di  assicurare l'adempimento dei compiti di sicurezza
pubblica   di   cui  al  comma  1,  nell'ambito  delle  procedure  di
programmazione  e  di autorizzazione di cui all'articolo 39, comma 3,
della  legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni, ed
in  particolare  di  quanto  disposto  da ultimo con l'articolo 3 del
decreto  del  Presidente della Repubblica 21 gennaio 1999, pubblicato
nella  Gazzetta  Ufficiale  n.  37  del  15 febbraio 1999, in tema di
programmazione  trimestrale  delle  assunzioni  nelle amministrazioni
pubbliche,  la  graduatoria di merito degli idonei del primo concorso
straordinario  per  l'accesso  alle qualifiche iniziali del ruolo dei
commissari  della  Polizia di Stato, bandito ai sensi dell'articolo 7
della legge 28 marzo 1997, n. 85, rimane efficace per la copertura di
posti  gia'  disponibili  alla  data del 31 agosto 1996 e non messi a
concorso,  sino  al  raggiungimento del prescritto limite massimo del
cinquanta  per  cento  delle  vacanze  complessive,  nonche'  per  la
copertura  del  cinquanta per cento dei posti resisi disponibili dopo
il  31  agosto  1996  e sino alla data del bando del concorso stesso.
Resta fermo ed impregiudicato quanto stabilito dall'articolo 7, comma
1,  della citata legge n. 85 del 1997, per il bando di nuovi concorsi
straordinari, previsti dalla norma stessa per le vacanze verificatesi
successivamente alla data del 31 agosto 1996.
 
          Avvertenza:
            Il   testo   delle   note   qui   pubblicato   e'   stato
          redatto  dall'amministrazione  competente   per materia, ai
          sensi   dell'art.  10,  comma  2,  del  testo  unico  delle
          disposizioni     sulla     promulgazione    delle    leggi,
          sull'emanazione  dei  decreti      del   Presidente   della
          Repubblica   e  sulle     pubblicazioni  ufficiali    della
          Repubblica   italiana, approvato con D.P.R.  28    dicembre
          1985, n. 1092, al solo  fine di facilitare la lettura delle
          disposizioni  di    legge  modificate. Restano invariati il
          valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
           Note all'art. 1:
            - Si riporta  il testo dell'art. 36,  primo  comma,    I)
          della  legge  1 aprile   1981, n.   12  (Nuovo  ordinamento
          dell'Amministrazione  della pubblica sicurezza):
            "Art.  36  (   Ordinamento   del    personale).   -    Il
          Governo    della  Repubblica e' delegato ad emanare,  entro
          dodici mesi dall'entrata in vigore  della presente   legge,
          uno  o piu'  decreti aventi  valore di legge ordinaria  per
          provvedere   alla     determinazione  dell'ordinamento  del
          personale     dell'Amministrazione      della      pubblica
          sicurezza,      da   armonizzarsi,   con     gli  opportuni
          adattamenti, alle  previsioni di cui agli  articoli 2,  3 e
          4 della  legge 11  luglio 1980,  n. 312,  con  l'osservanza
          dei seguenti principi e criteri direttivi:
            I)  istituzione    di ruoli per  il personale che esplica
          funzioni di polizia,   di    ruoli  per    il     personale
          che   svolge   attivita' tecnicoscientifica o tecnica anche
          di carattere esecutivo, attinente ai  servizi  di  polizia,
          nonche'  di  ruoli per il personale che esplica mansioni di
          carattere professionale attinenti ai   servizi  di  polizia
          per  il    cui esercizio   occorre la   iscrizione in  albi
          professionali.   All'espletamento   delle    funzioni    di
          carattere      istituzionale    si provvede   con personale
          appartenente     ai  ruoli     dell'Amministrazione   della
          pubblica   sicurezza.    All'espletamento  delle   funzioni
          di  carattere   amministrativo, contabile  e  patrimoniale,
          nonche'    delle  mansioni  esecutive    non  di  carattere
          tecnico   ed   operaie      si  provvede  con     personale
          appartenente   ai   ruoli    dell'Amministrazione    civile
          dell'interno".
            -  Si  riporta il testo vigente  dell'art. 39 della legge
          27 dicembre 1997, n. 449  (Misure  per  la  stabilizzazione
          della finanza pubblica):
            "Art.  39  (  Disposizioni  in  materia  di assunzioni di
          personale delle amministrazioni    pubbliche    e    misure
          di   potenziamento   e   di incentivazione del parttime). -
          1.   Al fine di assicurare le esigenze di  funzionalita'  e
          di    ottimizzare    le    risorse    per    il    migliore
          funzionamento    dei   servizi   compatibilmente   con   le
          disponibilita' finanziarie    e    di     bilancio,     gli
          organi     di    vertice    delle amministrazioni pubbliche
          sono tenuti alla  programmazione triennale  del  fabbisogno
          di personale,  comprensivo delle  unita' di  cui alla legge
          2 aprile 1968, n. 482.
            2.   Per   le   amministrazioni  dello  Stato,  anche  ad
          ordinamento autonomo, fatto salvo  quanto previsto  per  il
          personale   della   scuola   dall'articolo  40,  il  numero
          complessivo dei dipendenti in servizio e' valutato su  basi
          statistiche    omogenee,  secondo  criteri    e   parametri
          stabiliti  con    decreto del Presidente  del Consiglio dei
          Ministri di concerto  con    il  Ministro   del     tesoro,
          del    bilancio    e   della programmazione  economica. Per
          l'anno 1998,  il predetto  decreto e' emanato entro  il  31
          gennaio  dello stesso anno, con l'obiettivo della riduzione
          complessiva  del  personale in  servizio alla  data del  31
          dicembre 1998,  in misura non   inferiore all'1  per  cento
          rispetto  al numero delle unita' in servizio al 31 dicembre
          1997.  Per  l'anno  1999,  viene  assicurata   un'ulteriore
          riduzione   complessiva del personale in servizio alla data
          del 31 dicembre  1999 in misura non inferiore allo 0,5  per
          cento  rispetto al  numero delle   unita' in   servizio  al
          31 dicembre 1998.
            3.    Il  Consiglio    dei  ministri,   su   proposta del
          Ministro per  la funzione pubblica   e del    Ministro  del
          tesoro,    del bilancio  e della programmazione  economica,
          delibera  trimestralmente il  numero delle assunzioni delle
          singole amministrazioni di cui al comma  2  sulla  base  di
          criteri  di  priorita'  che  assicurino  in  ogni  caso  le
          esigenze della giustizia e    il  pieno  adempimento    dei
          compiti  di    sicurezza  pubblica  affidati  alle Forze di
          polizia e ai Vigili del fuoco,  nell'osservanza  di  quanto
          disposto  dai commi 1  e 2. In sede  di prima applicazione,
          tra i criteri si tiene conto  delle  procedure  concorsuali
          avviate  alla data del 27 settembre 1997, nonche' di quanto
          previsto dai commi 23 e 24 del   presente  articolo  e  dal
          comma 4 dell'art. 42.  Le assunzioni sono  subordinate alla
          indisponibilita'  di    personale  da    trasferire secondo
          procedure    di  mobilita'  attuate   anche    in    deroga
          alle  disposizioni   vigenti, fermi   restando   i  criteri
          generali   indicati dall'art.  35 del  decreto  legislativo
          3 febbraio  1993,  n. 29,  e successive modificazioni.   Le
          disposizioni    del presente   articolo si applicano  anche
          alle   assunzioni    previste   da   norme    speciali    o
          derogatorie.
            4.  Nell'ambito  della programmazione di cui  ai commi da
          1  a 3, si procede comunque all'assunzione di 3.800  unita'
          di  personale,  secondo le modalita' di cui ai commi da 5 a
          15.
            5.   Per   il   potenziamento    delle    attivita'    di
          controllo  dell'amministrazione   finanziaria   si provvede
          con  i  criteri e   le modalita'   di   cui al   comma    8
          all'assunzione  di 2.400  unita'  di personale.
            6.  Al fine  di  potenziare la  vigilanza in  materia  di
          lavoro      e   previdenza,      si   provvede     altresi'
          all'assunzione di  300 unita'   di personale  destinate  al
          servizio  ispettivo delle direzioni provinciali e regionali
          del Ministero del lavoro  e della previdenza sociale  e  di
          300    unita'    di   personale  destinate    all'attivita'
          dell'Istituto  nazionale  della    previdenza  sociale;  il
          predetto    Istituto  provvede  a  destinare  un numero non
          inferiore di unita' al servizio ispettivo.
            7.   Con   regolamento da   emanare   su    proposta  del
          Presidente   del Consiglio dei Ministri  e del Ministro del
          lavoro  e della previdenza sociale, di  concerto    con  il
          Ministro per la funzione  pubblica e con il  Ministro   del
          tesoro,    del    bilancio      e    della   programmazione
          economica, entro novanta giorni dalla data  di  entrata  in
          vigore  della presente    legge,    previo    parere  delle
          competenti       commissioni  parlamentari,      ai   sensi
          dell'articolo  17,   comma 2,  della legge  23 agosto 1988,
          n. 400, sono indicati  i criteri e le modalita', nonche'  i
          processi   formativi,  per  disciplinare il  passaggio,  in
          ambito regionale,  del  personale  delle    amministrazioni
          dello  Stato,  anche  in deroga alla   normativa vigente in
          materia  di  mobilita'    volontaria  o  concordata,     al
          servizio    ispettivo     delle   direzioni   regionali   e
          provinciali del Ministero del  lavoro  e  della  previdenza
          sociale.
            8.   Le   assunzioni  sono  effettuate   con  i  seguenti
          criteri  e modalita':
            a)    i    concorsi    sono     espletati     su     base
          circoscrizionale  corrispondente   ai territori   regionali
          ovvero   provinciali, per   la  provincia    autonoma    di
          Trento,         o     compartimentale,     in     relazione
          all'articolazione    periferica  dei    dipartimenti    del
          Ministero  delle finanze;
            b)    il   numero   dei   posti   da mettere  a  concorso
          nella    settima  qualifica    funzionale    in    ciascuna
          circoscrizione   territoriale   e' determinato  sulla  base
          della   somma   delle   effettive   vacanze    di  organico
          riscontrabili    negli   uffici       aventi   sede   nella
          circoscrizione territoriale   medesima,  fatta    eccezione
          per    quelli  ricompresi   nel territorio della  provincia
          autonoma      di  Bolzano,  con    riferimento  ai  profili
          professionali  di  settima,   ottava   e   nona   qualifica
          funzionale,  ferma restando, per  le ultime due qualifiche,
          la  disponibilita'  dei  posti  vacanti.  Per  il   profilo
          professionale  di ingegnere direttore la determinazione dei
          posti   da mettere a concorso    viene  effettuata  con  le
          stesse    modalita',  avendo    a  riferimento il   profilo
          professionale medesimo e   quello di   ingegnere  direttore
          coordinatore appartenente alla nona qualifica funzionale;
            c)  i    concorsi  consistono in   una prova attitudinale
          basata  su una serie   di quesiti   a    risposta  multipla
          mirati  all'accertamento   del grado di  cultura generale e
          specifica,  nonche'  delle    attitudini  ad  acquisire  le
          professionalita'  specialistiche  nei    settori giuridico,
          tecnico,    informatico,      contabile,    economico     e
          finanziario,      per   svolgere      le   funzioni     del
          corrispondente   profilo professionale.   I  candidati  che
          hanno  superato  positivamente  la  prova attitudinale sono
          ammessi a sostenere un colloquio interdisciplinare;
            d) la prova attitudinale   deve svolgersi  esclusivamente
          nell'ambito di ciascuna delle circoscrizioni territoriali;
            e)   ciascun  candidato  puo'  partecipare  ad  una  sola
          procedura concorsuale.
            9. Per  le graduatorie  dei concorsi   si applicano    le
          disposizioni  dell'art.  11, commi  settimo e ottavo, della
          legge 4  agosto 1975, n.   397, in materia  di  graduatoria
          unica  nazionale,  quelle dell'art. 10, ultimo comma, della
          stessa  legge,  con   esclusione   di   qualsiasi   effetto
          economico,  nonche'  quelle di cui al  comma 2 dell'art. 43
          del decreto legislativo 3   febbraio  1993,    n.  29,    e
          successive  modificazioni ed integrazioni.
            10.  Per assicurare   forme piu' efficaci di  contrasto e
          prevenzione  del   fenomeno   dell'evasione   fiscale,   il
          Dipartimento  delle  entrate  del  Ministero  delle finanze
          individua  all'interno del contingente di cui all'art.  55,
          comma  2,  lettera    b), del decreto del  Presidente della
          Repubblica 27  marzo 1992,  n. 287, due    aree  funzionali
          composte da personale  di  alta professionalita'  destinato
          ad      operare   in      sede  regionale,     nel  settore
          dell'accertamento e  del contenzioso.  Nelle aree  predette
          sono  inseriti, previa specifica formazione da svolgersi in
          ambito     periferico,   il      personale   destinato   al
          Dipartimento  delle  entrate ai sensi  del comma 5, nonche'
          altri  funzionari gia' addetti agli   specifici    settori,
          scelti  sulla  base  della loro  esperienza professionale e
          formativa,  secondo  criteri  e    modalita'  di  carattere
          oggettivo.
            11. Dopo l'immissione in servizio del   personale di  cui
          al  comma  5,  si    procede alla   riduzione proporzionale
          delle dotazioni  organiche delle   qualifiche    funzionali
          inferiori   alla    settima    nella    misura  complessiva
          corrispondente al   personale effettivamente   assunto  nel
          corso   del  1998  ai  sensi  del    comma  4,  provvedendo
          separatamente per i singoli ruoli.
            12.  Il  comma    47 dell'art. 1 della legge 23  dicembre
          1996, n. 662, e' sostituito dal seguente:
            ''   47: Per   la   copertura   dei posti   vacanti    le
          graduatorie    dei  concorsi pubblici per il  personale del
          Servizio sanitario nazionale,  approvate    successivamente
          al   31    dicembre  1993,  possono  essere utilizzate fino
          al 31 dicembre 1998''.
            13.  Le  graduatorie  dei  concorsi per  esami,   indetti
          ai   sensi dell'art. 28,  comma 2, del  decreto legislativo
          3 febbraio   1993, n.   29, e    successive  modificazioni,
          conservano validita'  per un periodo di diciotto mesi dalla
          data della loro approvazione.
 
           Note all'art. 1:
            14.  Per  far    fronte  alle  esigenze connesse con   la
          salvaguardia dei beni    culturali  presenti    nelle  aree
          soggette  a    rischio sismico   il Ministero   per  i beni
          culturali   e    ambientali,  nell'osservanza    di  quanto
          disposto    dai commi 1   e 2,  e' autorizzato, nei  limiti
          delle dotazioni organiche complessive,  ad    assumere  600
          unita'  di  personale anche   in eccedenza   ai contingenti
          previsti per   i singoli   profili  professionali,    ferme
          restando  le  dotazioni  di ciascuna  qualifica funzionale.
          Le   assunzioni   sono    effettuate  tramite  concorsi  da
          espletare  anche su  base regionale   mediante una    prova
          attitudinale  basata   su    una   serie   di    quesiti  a
          risposta   multipla  mirati all'accertamento del  grado  di
          cultura  generale  e specifica, nonche' delle attitudini ad
          acquisire  le professionalita' specialistiche  nei  settori
          tecnico,  scientifico,   giuridico, contabile, informatico,
          per svolgere  le funzioni   del   corrispondente    profilo
          professionale.    I  candidati che hanno superato con esito
          positivo la prova attitudinale sono ammessi a sostenere  un
          colloquio  interdisciplinare.  Costituisce   titolo      di
          preferenza   la   partecipazione per  almeno  un  anno,  in
          corrispondente professionalita', ai piani   o  progetti  di
          cui all'art.  6  del   decreto-legge  21  marzo   1988,  n.
          86,      convertito,   con modificazioni,   dalla legge  20
          maggio 1988,  n.  160, e  successive modificazioni.
            15. Le amministrazioni dello Stato  possono assumere, nel
          limite di 200   unita'   complessive, con   le    procedure
          previste  dal    comma    3,  personale  dotato    di  alta
          professionalita',   anche al  di    fuori  della  dotazione
          organica risultante dalla rilevazione dei carichi di lavoro
          prevista  dall'art.  3,  comma 5, della   legge 24 dicembre
          1993, n. 537, in ragione delle necessita' sopraggiunte alla
          predetta  rilevazione,  a  seguito     di     provvedimenti
          legislativi    di    attribuzione   di nuove   e specifiche
          competenze alle  stesse amministrazioni  dello Stato.    Si
          applicano  per  le assunzioni di   cui al presente comma le
          disposizioni previste dai commi 8 e 11.
            16.  Le assunzioni  di  cui ai   commi   precedenti  sono
          subordinate  all'indisponibilita'   di idonei  in  concorsi
          gia'  espletati le  cui graduatorie  siano state  approvate
          a  decorrere dal  1 gennaio  1994 secondo  quanto  previsto
          dall'art. 1, comma 4, della legge 28 dicembre 1995, n. 549,
          che  richiama le  disposizioni di cui all'art. 22, comma 8,
          della legge 23 dicembre 1994, n. 724.
            17. Il termine  del 31 dicembre 1997, previsto  dall'art.
          12, comma 3,  del  decreto-legge 31   dicembre   1996,   n.
          669,    convertito,    con  modificazioni, dalla   legge 28
          febbraio  1997,  n.    30,  in    materia  di  attribuzione
          temporanea   di   mansioni   superiori,   e'  ulteriormente
          differito    alla    data    di   entrata in   vigore   dei
          provvedimenti      di   revisione   degli       ordinamenti
          professionali e, comunque,  non oltre il 31 dicembre 1998.
            18. Fermo  quanto disposto  dall'art. 1, comma  57, della
          legge  23  dicembre  1996,  n.  662,  una percentuale   non
          inferiore al  10  per  cento  delle  assunzioni    comunque
          effettuate  deve avvenire   con contratto di lavoro a tempo
          parziale, con  prestazione lavorativa non superiore  al  50
          per    cento  di  quella  a    tempo  pieno.  Una ulteriore
          percentuale di assunzioni non inferiore al 10    per  cento
          deve  avvenire  con  contratto  di   formazione   e lavoro,
          disciplinato   ai    sensi  dell'art.    44    del  decreto
          legislativo  3   febbraio   1993,  n.   29,  e   successive
          modificazioni.
            19.  Le    regioni, le province autonome   di Trento e di
          Bolzano, gli enti   locali,   le   camere   di   commercio,
          industria,    artigianato   e agricoltura, le aziende e gli
          enti del Servizio sanitario nazionale, le universita' e gli
          enti di ricerca adeguano i propri ordinamenti  ai  principi
          di   cui   al  comma     1  finalizzandoli  alla  riduzione
          programmata delle spese di personale.
            20.   Gli enti   pubblici   non economici    adottano  le
          determinazioni  necessarie per   l'attuazione dei  principi
          di  cui ai   commi 1   e 18, adeguando,  ove  occorra,    i
          propri ordinamenti con  l'obiettivo di una riduzione  delle
          spese  per    il    personale,   Agli enti   pubblici   non
          economici con  organico superiore  a 200 unita'  si applica
          anche il disposto di cui ai commi 2 e 3.
            21. Per le attivita' connesse all'attuazione del presente
          articolo, la Presidenza del Consiglio dei   Ministri ed  il
          Ministero del tesoro, del bilancio  e della  programmazione
          economica  possono    avvalersi di personale comandato   da
          altre  amministrazioni  dello     Stato,   in   deroga   al
          contingente    determinato ai sensi   della legge 23 agosto
          1988, n.  400, per un numero massimo di 25 unita'.
            22. Al  fine dell'attuazione delle legge  15 marzo  1997,
          n.    59,  la  Presidenza del   Consiglio dei Ministri   e'
          autorizzata, in   deroga ad ogni altra  disposizione,    ad
          avvalersi,  per non piu'  di un triennio, di un contingente
          integrativo di   personale in posizione  di  comando  o  di
          fuori  ruolo,  fino  ad    un  massimo di cinquanta unita',
          appartenente alle amministrazioni di cui agli  articoli  1,
          comma  2,  e  2,  commi  4 e 5, del   decreto legislativo 3
          febbraio  1993, n. 29, nonche'  ad enti pubblici economici.
          Si applicano le disposizioni  previste dall'art.  17, comma
          14, della legge 15 maggio 1997, n. 127. Il personale di cui
          al presente   comma  mantiene    il  trattamento  economico
          fondamentale  e  accessorio delle  amministrazioni o  degli
          enti   di appartenenza   e i  relativi  oneri  rimangono  a
          carico    di  tali  amministrazioni  o  enti.  Il  servizio
          prestato presso la Presidenza  del Consiglio  dei  Ministri
          e'  valutabile  ai fini della progressione della carriera e
          dei concorsi.
            23.  All'art.  9,  comma  19, del decreto-legge 1 ottobre
          1996, n. 510, convertito, con modificazioni,   dalla  legge
          28  novembre   1996, n. 608 le parole: ''31 dicembre 1997''
          sono sostituite dalle seguenti: ''31 dicembre   1998''.  Al
          comma  18   dell'art. 1   della legge  28 dicembre 1995, n.
          549, come modificao dall'art.  6,  comma  18,  lettera  c),
          della  legge  15    maggio  1997, n. 127,   le parole: ''31
          dicembre  1997'' sono sostituite   dalle  seguenti:    ''31
          dicembre        1998''.    L'eventuale  trasformazione  dei
          contratti  previsti dalla citata legge   n.  549  del  1995
          avviene  nell'ambito  della programmazione di  cui ai commi
          1, 2 e 3 del presente articolo.
            24. In deroga a quanto previsto dall'art. 1,  comma  115,
          della   legge   23  dicembre  1996,     n.  662,  l'entita'
          complessiva  di giovani iscritti alle liste   di leva    di
          cui    all'art.  37    del  decreto    del Presidente della
          Repubblica 14    febbraio  1964,  n.  237,    da  ammettere
          annualmente  al   servizio    ausiliario   di  leva   nelle
          Forze  di   polizia,  e' incrementato di  3.000 unita',  da
          assegnare     alla  Polizia     di  Stato,   all'Arma   dei
          carabinieri  ed    al Corpo della   guardia di  finanza, in
          proporzione alle rispettive dotazioni organiche.
            25. Al fine di incentivare la trasformazione del rapporto
          di lavoro dei dipendenti pubblici da tempo   pieno a  tempo
          parziale  e  garantendo in  ogni  caso  che  cio'   non  si
          ripercuota  negativamente  sulla funzionalita'  degli  enti
          pubblici  con    un  basso  numero  di dipendenti, come   i
          piccoli    comuni     e  le     comunita'     montane,   la
          contrattazione   collettiva   puo'     prevedere  che     i
          trattamenti  accessori    collegati  al  raggiungimento  di
          obiettivi  o  alla  realizzazione  di  progetti, nonche' ad
          altri  istituti  contrattuali  non collegati  alla   durata
          della  prestazione   lavorativa siano  applicati  in favore
          del personale  a tempo   parziale anche   in  misura    non
          frazionata    o  non   direttamente proporzionale al regime
          orario  adottato.  I  decreti  di  cui  all'art.  1,  comma
          58-bis,    della  legge    23    dicembre   1996, n.   662,
          introdotto dall'art. 6 del  decreto-legge 28 marzo 1997, n.
          79, convertito, con modificazioni,  dalla legge  28  maggio
          1997, n.  140, devono  essere emanati entro  novanta giorni
          dalla   data di entrata in  vigore della presente legge. In
          mancanza, la trasformazione del rapporto di lavoro a  tempo
          parziale  puo'  essere   negata esclusivamente nel caso  in
          cui l'attivita'  che  il  dipendente    intende    svolgere
          sia    in    palese  contrasto  con  quella svolta   presso
          l'amministrazione di appartenenza o  in   concorrenza   con
          essa,   con   motivato  provvedimento  emanato d'intesa fra
          l'amministrazione di   appartenenza e la    Presidenza  del
          Consiglio   dei  Ministri  -  Dipartimento  della  funzione
          pubblica.
            26. Le  domande di trasformazione  del rapporto di lavoro
          da tempo pieno  a tempo  parziale, respinte   prima   della
          data    di entrata   in vigore  della presente  legge, sono
          riesaminate d'ufficio  secondo i criteri  e  le   modalita'
          indicati  al  comma   25,  tenendo   conto  dell'attualita'
          dell'interesse del dipendente.
            27. Le  disposizioni dell'art.  1, commi  58 e  59, della
          legge  23 dicembre  1996, n.  662, in  materia di  rapporto
          di  lavoro a   tempo parziale, si  applicano  al  personale
          dipendente  delle  regioni e degli enti locali  finche' non
          diversamente disposto  da ciascun   ente con  proprio  atto
          normativo.
            28.  Nell'esercizio  dei compiti  attribuiti dall'art. 1,
          comma 62, della  legge 23   dicembre 1996,   n.  662,    il
          Corpo    della  guardia   di finanza agisce avvalendosi dei
          poteri di  polizia  tributaria  previsti  dal  decreto  del
          Presidente della  Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e dal
          decreto    del  Presidente  della Repubblica 29   settembre
          1973,  n.    600.  Nel  corso  delle  verifiche    previste
          dall'art. 1, comma 62, della legge  23  dicembre  1996,  n.
          662, non  e'  opponibile  il  segreto d'ufficio".
            -  Il  decreto  del Presidente della Repubblica 24 aprile
          1982, n. 340 reca:    "Ordinamento    del    personale    e
          organizzazione   degli   uffici dell'Amministrazione civile
          del Ministero dell'interno".
            - Si riporta il testo dell'art  4  del  decreto-legge  18
          gennaio  1992,  n.  9, convertito, con modificazioni, dalla
          legge 28 febbraio 1992, n.  217  (Disposizioni urgenti  per
          l'adeguamento  degli organici  delle Forze di polizia e del
          Corpo   nazionale dei vigili del fuoco,  nonche'  per    il
          potenziamento    delle infrastrutture,   degli impianti   e
          delle attrezzature  delle   Forze  di    polizia.    Delega
          al     Governo   per disciplinare   le dotazioni  organiche
          degli  ufficiali dell'Arma  dei carabinieri):
            "Art. 4  ( Aumento  dell'organico del  personale  addetto
          a   compiti  amministrativocontabili       di      supporto
          dell'Amministrazione   della pubblica   sicurezza  e     ai
          servizi   connessi   alla  lotta   alla criminalita'). - 1.
          In attuazione di quanto    stabilito  dall'art.  36,  comma
          primo,  n.    6), punto V), della  legge 1 aprile 1981,  n.
          121, e fermo restando   quanto previsto   dall'art.  14-bis
          del   decretolegge 4 ottobre 1990,  n. 276 convertito,  con
          modificazioni, dalla  legge 30 novembre   1990,    n.  359;
          per    le   specifiche esigenze   degli   uffici centrali e
          periferici  dell'Amministrazione della pubblica  sicurezza,
          nonche'  dei    servizi comunque connessi alla   lotta alla
          criminalita', le     dotazioni   organiche     dei    ruoli
          dell'Amministrazione  civile dell'interno  sono  aumentate,
          nel  biennio  1993-1994,  per  ciascun profilo e qualifica,
          nella misura e secondo   la  progressione  annuale  fissata
          nella allegata tabella N.
            2.  Fatto   salvo quanto  disposto dal comma  2 dell'art.
          14-bis  del  citato  decreto-legge  n.  276     del   1990,
          convertito, con modificazioni, dalla legge n. 359 del 1990,
          con decorrenza dalla data di entrata in vigore del presente
          decreto  e   a partire dagli incrementi di organico in esso
          previsti, l'aliquota del 15  per cento indicata nel   comma
          3 del medesimo articolo e' fissata al 25 per cento.
            3.  Alla  copertura  dei  posti    portati  in aumento in
          applicazione del comma 1, si provvede, fino al  limite  del
          50   per  cento  dell'incremento  di  organico,    mediante
          utilizzazione  delle graduatorie   dei  concorsi  espletati
          nel triennio precedente alla  data di entrata in vigore del
          presente  decreto   e in corso  di espletamento alla stessa
          data. Alla copertura dei  rimanenti    posti  e  di  quelli
          eventualmente  non  coperti  con le   modalita' e procedure
          suindicate e con quelle   stabilite  dal  comma    2,    si
          provvede   mediante   pubblico   concorso   anche   con  le
          modalita' indicate  dall'art.  103,  comma  secondo,  dalla
          legge 1 aprile 1981, n. 121.
            4.    La spesa   derivante  dall'attuazione del  presente
          articolo  e' valutata in  lire 15.243 milioni   per  l'anno
          1993  ed  in    lire  27.284  milioni a decorrere dall'anno
          1994".
 
           Note all'art. 1:
            - Si riporta  il testo dell'art. 14-bis del  decretolegge
          4  ottobre  1990,  n. 276, convertito, con   modificazioni,
          dalla  legge  30  novembre   1990,   n.      359   (Aumento
          dell'organico  del    personale  appartenente alle Forze di
          polizia, disposizioni per  lo snellimento  delle  procedure
          di  assunzione  e  reclutamento  e  avvio    di un piano di
          potenziamento delle sezioni di polizia giudiziaria):
            "Art.  14-bis. -  1.  A  decorrere dal   1992,   per   le
          esigenze     di  supporto    degli    uffici    centrali  e
          periferici  dell'Amministrazione della  pubblica  sicurezza
          nonche'    dei servizi, comunque connessi alla lotta   alla
          criminalita',   le    dotazioni    organiche  dei     ruoli
          dell'Amministrazione   civile   dell'interno   di cui  alla
          tabella   II allegata al  decreto    del  Presidente  della
          Repubblica      24   aprile  1982,  n.  340,  e  successive
          integrazioni  e  modificazioni,  sono  incrementate   nella
          misura   rispettivamente  indicata,  per  ciascun   profilo
          e qualifica, nella tabella C a llegata al presente decreto.
            2.    Alla   copertura dei   posti   portati   in aumento
          nelle   tabelle organiche di    cui  al    comma  1    deve
          contestualmente   corrispondere la restituzione  ai compiti
          d'istituto del  personale della   Polizia di  Stato,    che
          attualmente   esplica   le mansioni  di  cui alla  allegata
          tabella C.
            3.   Alla   copertura dei   posti   portati   in  aumento
          nelle   tabelle organiche di cui al comma 1 si provvede con
          le modalita' previste dal citato  decreto del    Presidente
          della   Repubblica n.  340 del  1982 e relative   norme  di
          esecuzione,      riservando    il      15    per      cento
          dell'incremento  di organico  al personale dei ruoli  della
          Polizia di Stato, in  servizio alla   data di   entrata  in
          vigore  della  legge di conversione  del presente  decreto,
          che   sia in   possesso di   almento trenta    anni      di
          anzianita'    nei     ruoli   di   appartenenza     e   con
          l'osservanza di  quanto stabilito  dall'articolo 45,  primo
          e   secondo   comma,   del  decreto  del  Presidente  della
          Repubblica 24 aprile 1982, n.  340,
            4.   Dopo   la prima   applicazione    della    legge  di
          conversione    del  presente  decreto la riserva di cui  al
          comma 3, nelle stesse misure e con le medesime   modalita',
          si applica ai fini  della copertura delle vacanze ordinarie
          negli stessi profili e qualifiche.
            5.  Alle    spese  previste  nel    presente  articolo si
          provvede,  con il concerto  del  Ministro del  tesoro,  nei
          limiti dello   stanziamento contenuto nel  capitolo    6856
          dello  stato  di    previsione del Ministero del  tesoroper
          l'anno  1992 utilizzando  l'accantonamento  ''Riforma della
          dirigenza statale'', mediante  corrispondente riduzione  di
          lire  15.330.208.000    sullo stanziamento   iscritto,   ai
          fini  del   bilancio triennale 1991-1993, al  capitolo 6856
          dello stato   di previsione del Ministero  del  tesoro  per
          l'anno 1991".
            -  Si    riporta il testo vigente  dell'art. 36, comma 6,
          del decreto legislativo    3   febbraio    1993,    n.   29
          (Razionalizzazione        dell'organizzazione         delle
          amministrazioni  pubbliche  e revisione della disciplina in
          materia di pubblico   impiego, a  norma    dell'articolo  2
          della legge 23 ottobre 1992, n. 421):
            "6.  Ai  fini  delle  assunzioni   di personale presso la
          Presidenza del Consiglio dei Ministri e le  Amministrazioni
          che  esercitano  competenze istituzionali   in   materia di
          difesa   e   sicurezza dello   Stato,    di  polizia,    di
          giustizia    ordinaria, amministrativa,   contabile   e  di
          difesa   in   giudizio dello   Stato,   si    applica    il
          disposto   di  cui all'art. 26 della legge 1 febbraio 1989,
          n. 53".
            - Si riporta il  testo  dell'art.    3  del  decreto  del
          Presidente   della  Repubblica      21    gennaio      1999
          (Programmazione    trimestrale   delle  assunzioni    nelle
          amministrazioni  pubbliche  a  norma dell'art.  39, commi 3
          e  20,    della  legge    27  dicembre  1997,   n. 449,   e
          successive modificazioni):
            "Art.   3. -   1. In    coerenza  con    quanto  previsto
          dall'art.   3    del  decreto    del    Presidente    della
          Repubblica  3  novembre  1998  e  in attuazione  di  quanto
          stabilito  dalla    legge  27  dicembre  1997,  n.  449,  e
          successive      modificazioni,    le      assunzioni     di
          personale    gia' dipendente  di amministrazioni  pubbliche
          con  diversa qualifica   si intendono  autorizzate  purche'
          previamente  comunicate  alla  Presidenza del Consiglio dei
          Ministri  -  Dipartimento  della  funzione   pubblica.   In
          allegato    ai   successivi   decreti  sono   rappresentati
          i   dati riepilogativi delle assunzioni di  personale  gia'
          dipendente".
            -  Si  riporta il testo dell'art. 7  della legge 28 marzo
          1997, n. 85 (Disposizioni  in   materia   di   avanzamento,
          di    reclutamento    e    di adeguamento   del trattamento
          economico degli  ufficiali delle  Forze armate e qualifiche
          equiparate delle Forze di polizia):
            "Art. 7.  - 1. Il  Ministro dell'interno  e'  autorizzato
          a  bandire, entro sessanta giorni dalla data  di entrata in
          vigore della presente legge, un  concorso straordinario per
          titoli ed esami  per l'accesso alle  qualifiche    iniziali
          dei    ruoli dei  commissari e  dei direttori tecnici della
          Polizia di Stato,  per non oltre   il 50  per    cento  dei
          posti  disponibili    alla data del  31 agosto 1996,  e non
          piu'    di  due  concorsi  straordinari    nel  quinquennio
          successivo,  nel    limite  del  50 per cento delle vacanze
          verificatesi in ciascun ruolo successivamente alla data del
          bando del precedente concorso straordinario.
            2.  Ai concorsi  di cui   al   comma 1   e'  ammesso    a
          partecipare    il  personale  della  Polizia    di Stato in
          possesso  del prescritto diploma di laurea e dei  requisiti
          attitudinali  richiesti,  il quale non abbia riportato, nei
          tre  anni    precedenti,  la  sanzione   disciplinare della
          deplorazione o    altra  sanzione  piu'    grave  ed  abbia
          riportato,  nello stesso periodo,  un giudizio  complessivo
          non inferiore  a ''buono'', appartenente    rispettivamente
          ad uno  dei  ruoli  del personale  che espleta funzioni  di
          polizia    o ad   uno dei  ruoli del  personale che espleta
          funzioni tecnicoscientifiche o tecniche.
            3.   L'esame consiste   in due   prove   scritte  e    un
          colloquio      nelle   materie     previste       per     i
          corrispondenti   concorsi     pubblici.    La  composizione
          della  commissione    giudicatrice, i   titoli da  porre in
          valutazione e le modalita' di svolgimento del concorso sono
          stabiliti con il  decreto  del  Ministro  dell'interno  che
          indice il concorso.
            4.  I vincitori  dei  concorsi  di cui  al  comma  1 sono
          nominati  rispettivamente  vice  commissari  o    direttori
          tecnici  della  Polizia  di  Stato  e  sono     ammessi   a
          frequentare i rispettivi  corsi di formazione di durata non
          inferiore  a    nove  mesi, con l'applicazione dell'art. 28
          della legge 10  ottobre 1986, n. 668. Nei confronti   degli
          stessi  non si applicano le disposizioni dell'art. 51 della
          predetta legge n. 668 del 1986.
            5. Il primo concorso straordinario di cui al comma 1, per
          l'accesso ai  ruoli dei  direttori  tecnici selettori   del
          Centro  psicotecnico della Polizia di Stato e' bandito  per
          tutti  i  posti  disponibili alla data del  31 agosto 1996.
          Al medesimo concorso sono  inoltre ammessi coloro  che,  in
          possesso  del  prescritto  titolo  di    studio, svolgono o
          abbiano svolto   le attivita'    di  psicologo    o  perito
          selettore   nelle   strutture   della   Polizia  di  Stato,
          successivamente alla data di entata in vigore della legge 7
          agosto 1990, n. 232".

il resto della Legge è possibile consultarlo su Normattiva.it


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