Legge Ordinaria n. 307 del 17/08/1999 G.U. n. 210 del 7 Settembre 1999
Disposizioni in materia di interventi del Fondo di solidarietà nazionale in favore delle aziende agricole danneggiate da fitopatologie di eccezionale gravità
  La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno 
approvato; 
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
                              Promulga 
la seguente legge: 
                               Art. 1. 
  1. Per il proseguimento degli interventi di risanamento delle  aree
frutticole colpite dalle infezioni di Sharka e di Erwinia Amiylovora,
ai  sensi  della  legge  1  luglio  1997,  n.  206,  e'   autorizzata
l'ulteriore spesa di lire 15 miliardi per l'anno 1999. 
  2. I contributi, fissati dalle regioni nei limiti dei parametri  di
cui all'articolo 1 della legge 1 luglio 1997, n. 206,  sono  concessi
previa verifica dell'avvenuta esecuzione  di  tutte  le  prescrizioni
stabilite per l'eradicazione delle  infezioni  e  possono  riguardare
anche  il  reimpianto  di  specie  frutticole   diverse   da   quelle
preesistenti, previa autorizzazione del competente ufficio regionale. 
 
    

          Avvertenza:
            Il   testo   delle   note   qui   pubblicato   e'   stato
          redatto  dall'amministrazione  competente   per materia, ai
          sensi   dell'art.  10,  comma  3,  del  testo  unico  delle
          disposizioni     sulla     promulgazione    delle    leggi,
          sull'emanazione  dei  decreti      del   Presidente   della
          Repubblica   e  sulle     pubblicazioni  ufficiali    della
          Repubblica   italiana, approvato con D.P.R.  28    dicembre
          1985, n. 1092, al solo  fine di facilitare la lettura delle
          disposizioni  di  legge    alle quali e' operato il rinvio.
          Restano invariati il  valore  e    l'efficacia  degli  atti
          legislativi qui trascritti.

    
           Nota all'art. 1: 
            - Il testo dell'art. 1 della legge 1 luglio 1997, n.  206
          (Norme in favore delle produzioni agricole  danneggiate  da
          organismi nocivi), e' il seguente: 
            "Art. 1. - 1. Per  l'estirpazione  ed  il  reimpianto  di
          alberi di drupacee e rosacee colpiti rispettivamente  dalle
          infezioni di ''Sharka'' e di ''Erwinia amylovora'', situati
          in zone soggette  alla  lotta  obbligatoria  ai  sensi  dei
          decreti del Ministro delle risorse agricole,  alimentari  e
          forestali del 27  marzo  1996,  pubblicato  nella  Gazzetta
          Ufficiale n. 81 del 5 aprile 1996, e del 29 novembre  1996,
          pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 289 del 10  dicembre
          1996, riconosciuti  contaminati  dai  servizi  fitosanitari
          regionali,   possono   essere   concessi   dalle    regioni
          territorialmente competenti contributi in  conto  capitale,
          fino ai seguenti importi in relazione all'eta'  dell'albero
          e comunque fino a complessiva concorrenza  della  somma  di
          lire 10 miliardi: 
            a) lire 60 mila per albero, con un  massimo  di  lire  18
          milioni per ettaro, nel primo anno dell'impianto; 
            b) lire 75 mila per albero, con un  massimo  di  lire  22
          milioni per ettaro, nel secondo anno; 
            c) lire 90 mila per albero, con un  massimo  di  lire  27
          milioni per ettaro, nel terzo anno; 
            d) lire 95 mila per albero, con un  massimo  di  lire  36
          milioni per ettaro, dal quarto al nono anno; 
            e) lire 75 mila per albero, con un  massimo  di  lire  30
          milioni per ettaro, nel decimo anno; 
            f) lire 60 mila per albero, con un  massimo  di  lire  24
          milioni per ettaro, nell'undicesimo anno; 
            g) lire 20 mila per albero, con un  massimo  di  lire  18
          milioni per ettaro, dal dodicesimo anno; 
            h) lire 5 mila per astone, nei  casi  in  cui  sia  stata
          disposta l'estirpazione dei vivai. 
            2. I contributi in conto capitale di cui al comma 1  sono
          concessi a parziale copertura dei costi di estirpazione  in
          impianti specializzati, di  reimpianto  e  per  il  mancato
          reddito. 
            3. In  presenza  di  estirpazione  totale,  i  reimpianti
          possono  essere  effettuati  anche  su   altre   particelle
          dell'impresa beneficiaria. Nel  caso  in  cui,  per  motivi
          sanitari accertati dal competente  ufficio  regionale,  non
          sia possibile effettuare il  reimpianto  su  nessuna  delle
          particelle  dell'impresa  beneficiaria,  il  contributo  e'
          concesso, a parziale indennizzo  del  danno,  nella  misura
          dell'80 per cento. 
            4. Le misure previste al comma 1 si applicano  anche  nei
          confronti delle aziende agricole e  vivaistiche  che  hanno
          gia'  provveduto  alla  distribuzione   delle   piante   in
          ottemperanza  alle   prescrizioni   imposte   dai   servizi
          fitosanitari regionali". 

il resto della Legge è possibile consultarlo su Normattiva.it


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