Legge Ordinaria n. 362 del 14/10/1999 G.U. n. 247 del 20 Ottobre 1999
Disposizioni urgenti in materia sanitaria
  La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della  Repubblica  hanno
approvato;
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
                              PROMULGA
 la seguente legge:
                               Art. 1.
                       (Quaderno di campagna)
   1.  L'applicazione  delle  disposizioni di cui agli articoli 4 e 5
del  decreto  del  Ministro della sanita' 25 gennaio 1991, n. 217, e,
conseguentemente, delle sanzioni di cui all'articolo 21, comma 4, del
decreto  del  Presidente  della  Repubblica  24  maggio 1988, n. 236,
decorre,  rispettivamente,  dal  30 giugno 2000 e dal 30 aprile 2000,
eccetto  che  per  le  zone  territoriali  di  cui all'articolo 6 del
predetto  decreto  ministeriale,  come sostituito dall'articolo 2 del
decreto del Ministro della sanita' 2 luglio 1992, n. 436.
          AVVERTENZA:
                   Il  testo  delle  note  qui  pubblicato  e'  stato
          redatto  dall'amministrazione  competente  per  materia, ai
          sensi  dell'articolo 10, commi 2 e 3, del testo unico delle
          disposizioni     sulla     promulgazione    delle    leggi,
          sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
          e  sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
          approvato  con  D.P.R.  28  dicembre 1985, n. 1092, al solo
          fine  di  facilitare la lettura delle disposizioni di legge
          modificate  o  alle  quali  e'  operato  il rinvio. Restano
          invariati  il  valore  e l'efficacia degli atti legislativi
          qui trascritti.
 
          Note all'art. 1:
                   -  Il  testo  degli articoli 4 e 5 del decreto del
          Ministro della sanita' 25 gennaio 1991, n. 217 (Regolamento
          per l'attuazione dell'art. 15, comma  2,  del  decreto  del
          Presidente   della  Repubblica  24  maggio  1988,  n.  236,
          concernente  le  caratteristiche  delle   schede   per   la
          rilevazione  dei  dati riguardanti la vendita, l'acquisto e
          l'utilizzazione dei presidi sanitari, nonche'  le  relative
          modalita' di compilazione, tempi e procedure di rilevamento
          e di trasmissione dei dati), e' il seguente:
                   "Art.   4.   -   1.   Le   schede   relative  alla
          dichiarazione dei dati di acquisto e di  utilizzazione,  di
          cui  all'allegato 3, da parte degli utilizzatori di presidi
          sanitari, devono essere trasmesse entro il 28  febbraio  di
          ciascun anno successivo a quello cui i dati si riferiscono.
                   2.  La  prima  dichiarazione  di cui al comma 1 va
          effettuata entro il 28 febbraio del secondo anno successivo
          a  quello  di  pubblicazione  del  presente  decreto  nella
          Gazzetta della Repubblica.
                   3.  Le  schede  di  cui  al  comma 1 devono essere
          presentate in  triplice  esemplare  alle  unita'  sanitarie
          locali  territorialmente  competenti, in relazione al luogo
          di utilizzazione dei prodotti.
                   4.  Le  unita'  sanitarie  locali  trattengono  un
          esemplare e trasmettono gli altri due rispettivamente, alla
          Regione  e  al  Ministero  dell'agricoltura e delle foreste
          s.i.a.n. entro il 31 maggio di ciascun anno.
                   5.  Tale dichiarazione potra' essere sostituita da
          un supporto mag netico, secondo quanto  previsto  dall'art.
          2, comma 3.
                   6.  Ai fini della compilazione delle schede di cui
          al comma 1, gli utilizzatori conservano, per i  presidi  di
          prima   e   seconda  tossicologica,  la  copia  dei  moduli
          d'acquisto di cui all'art. 22, quarto  comma,  del  decreto
          del  presidente della Repubblica 3 agosto 1968, n.  1255 e,
          per gli acquisti di presidi delle altre classi, copia delle
          relative bo lle di accompagnamento. "
                    "Art. 5. - 1 Sempre ai fini di cui  all'art.  15,
          comma  1,  del  decreto  del Presidente della Repubblica 24
          maggio  1988,  n.  236,  gli  utilizzatori  effettuano   le
          annotazioni  sul  registro  di  cui all'allegato 4, entro i
          quindici  giorni  successivi  a  ciascuna   operazione   di
          trattamento.
                    2.  Il registro, sottoscritto dall'utilizzatore e
          preventivamente  vidimato  dall'unita'   sanitaria   locale
          competente, deve essere conservato a cura dell'utilizzatore
          stesso  oppure  presso i centri di assistenza tecnica delle
          organizzazioni   professionali   di    categoria,    previa
          comunicazione all'unita' sanitaria locale, che puo' in ogni
          momento verificare la regolarita' della tenuta.
                    3.  L'obbligo  delle  annotazioni sul registro di
          cui al comma 1 decorre dal 1 gennaio dell'anno successivo a
          quello di pubblicazione del presente decreto nella Gazzetta
          della Repubblica.".
                    -  L'articolo  21,  comma  4,  del  decreto   del
          Presidente   della  Repubblica  24  maggio  1988,  n.  236,
          (Attuazione della direttiva CEE numero  80/778  concernente
          la  qualita'  delle  acque  destinate  al consumo umano, ai
          sensi dell'art. 15 della legge 16 aprile 1987, n.  183), e'
          il seguente:
                    "Art. 21. (Sanzioni) (Omissis).
                    4. I  contravventori  alle  disposizioni  di  cui
          all'articolo  15 sono puniti con la sanzione amministrativa
          pecuniaria da lire cinquecentomila a lire tremilioni.".
                    - L'articolo 6 del citato decreto ministeriale 25
          gennaio 1991, n.  217, nel testo modificato dall'articolo 2
          del decreto del Ministro della sanita' 2  luglio  1992,  n.
          436, e' il seguente:
                    "Art.   6.   -   Sulla   base   delle  risultanze
          dell'elaborazione  dei  dati  di  immissione   al   consumo
          ricavati  dalle  schede  di  cui  all'art.  2  del  decreto
          interministeriale 25 gennaio  1991,  n.  217,  e  di  altre
          informazioni  eventualmente  disponibili, il Ministro della
          sanita', di concerto  con  i  Ministri  dell'agricoltura  e
          delle foreste, dell'ambiente, dell'industria, del commercio
          e  dell'artigianato,  senza  i  soggetti  interessati dagli
          obblighi  di  cui  agli  articoli  4  e  5    del   decreto
          interministeriale  25  gennaio 1991, n. 217, in relazione a
          settori,  zone  e  sostanze  attive  che   hanno   mostrato
          situazioni  di  rilevanza marginale. Il primo provvedimento
          viene  emanato  entro  il  31  luglio  1993;   esso   viene
          aggiornato periodicamente a seconda delle necessita'".

il resto della Legge è possibile consultarlo su Normattiva.it


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