Leggi d'Italia
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Legge Ordinaria n. 365 del 14/10/1999 G.U. n. 249 del 22 Ottobre 1999
Norme per la restituzione ai congiunti delle salme dei caduti in guerra
Norme per la restituzione ai congiunti delle salme dei caduti in guerra
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Promulga la seguente legge: Art. 1. 1. Il secondo comma dell'articolo 4 della legge 9 gennaio 1951, n. 204, e' sostituito dal seguente: "Le salme definitivamente sistemate a cura del Commissario generale possono essere concesse ai congiunti su richiesta ed a spese degli interessati". La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato. Data a Roma, addi' 14 ottobre 1999 CIAMPI D'Alema, Presidente del Consiglio dei Ministri Visto, il Guardasigilli: Diliberto
Avvertenza: Il testo della nota qui pubblicato e' stato redatto dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art 10, comma 2, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura della disposizione di legge modificata e della quale restano invariati il valore e l'efficacia. Nota all'art. 1: - Si riporta il testo dell'art. 4 della legge 9 gennaio 1951, n. 204 (Onoranze ai caduti in guerra), pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 7 aprile 1951, n. 80, come modificato dalla presente legge: "Art. 4. - Alle sistemazioni di cui alle lettere a), b), c), ed e) dell'art. 2 e di cui alla lettera b) dell'art. 3 si fara' luogo se ed in quanto i congiunti non vi abbiano provveduto, o non vi provvedano coi sussidi che il Commissario generale potra' mettere a loro disposizione di concerto con Ministro del tesoro. Le salme definitivamente sistemate a cura del Commissario generale possono essere concesse ai congiunti su richiesta ed a spese degli interessati. La sistemazione nei territori esteri delle salme dei militari e civili italiani sara' di massima affidata dal Commissario generale, tramite le rappresentanze diplomatiche o consolari italiane, ad organizzazioni o persone esistenti in detti territori. Solo eccezionalmente potranno essere inviate missioni all'estero per tale scopo, previa intesa col Ministero del tesoro".
il resto della Legge è possibile consultarlo su Normattiva.it
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