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Legge Ordinaria n. 4 del 14/01/1999 G.U. n. 14 del 19 Gennaio 1999
Disposizioni riguardanti il settore universitario e della ricerca scientifica, nonchè il servizio di mensa nelle scuole ( Stralcio dell' articolo 1, commi 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 10; e degli articoli 2, 3 e 9 del disegno di legge S2287, deliberato dall' Assemblea nella seduta del 24 luglio 1997 )
  La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della  Repubblica  hanno
approvato; 
 
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
 
                              Promulga 
 
la seguente legge: 
 
                               Art. 1. 
(Differimento di termini e altre  disposizioni  relative  al  settore
             universitario e della ricerca scientifica) 
 
  1. Per consentire il completamento delle  operazioni  di  rimozione
delle strutture dell'esperimento scientifico EASTOP dalle pendici del
Monte Aquila, il termine di cui all'articolo 3, comma 3, della  legge
29 novembre 1990, n. 366, e' differito  al  31  dicembre  2000.  Sono
fatti salvi  le  deliberazioni  e  gli  atti  adottati  dall'Istituto
nazionale di fisica nucleare fino alla  data  di  entrata  in  vigore
della presente legge. 
  2. All'articolo 35, comma 1, della legge 18 febbraio 1989,  n.  56,
le parole: "laureati da almeno cinque  anni"  sono  sostituite  dalle
seguenti: "laureatisi entro l'ultima sessione di laurea, ordinaria  o
straordinaria, dell'anno accademico 1992-1993". 
  3. Il termine di cui all'articolo  35,  comma  3,  della  legge  18
febbraio 1989, n. 56, e' differito  fino  al  centottantesimo  giorno
successivo alla data di entrata in vigore della presente legge. 
  4. E' autorizzata l'iscrizione all'albo degli psicologi  di  coloro
che, ammessi con riserva all'esame di Stato di  cui  all'articolo  34
della legge 18 febbraio  1989,  n.  56,  lo  abbiano  successivamente
superato. Le disposizioni del  predetto  articolo  34  continuano  ad
applicarsi  fino  alla  data  di  scadenza   del   termine   per   la
presentazione della domanda  per  l'ammissione  alla  prima  sessione
dell'esame di Stato successiva alla data di entrata in  vigore  della
presente legge. 
  5. Alle procedure concorsuali in svolgimento alla data  di  entrata
in vigore della presente legge non si applica l'articolo 4, comma  4,
del decreto-legge 2 marzo 1987, n. 57, convertito, con modificazioni,
dalla legge 22 aprile 1987, n. 158. 
  6. Le disposizioni di  cui  all'articolo  4  del  decreto-legge  13
settembre 1996, n. 475, convertito, con modificazioni, dalla legge  5
novembre 1996, n. 573, si applicano altresi' ai  titoli  relativi  ai
profili professionali di cui ai decreti del Ministro della sanita' 14
settembre 1994, nn. 665,  666,  667,  668  e  669,  pubblicati  nella
Gazzetta Ufficiale n. 283 del 3 dicembre 1994, e 15  marzo  1995,  n.
183, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 116 del 20 maggio 1995. 
  7. Il Ministero dell'universita'  e  della  ricerca  scientifica  e
tecnologica, d'intesa con i Ministeri degli  affari  esteri  e  della
sanita', previa verifica delle capacita'  ricettive  delle  strutture
universitarie e di quelle  convenzionate  con  le  universita',  puo'
autorizzare le scuole di specializzazione in chirurgia e medicina  ad
ammettere in soprannumero,  qualora  abbiano  superato  le  prove  di
ammissione,  medici  extracomunitari  che  siano   destinatari,   per
l'intera durata del  corso,  di  borse  di  studio  dei  Governi  dei
rispettivi Paesi o di istituzioni italiane e  straniere  riconosciute
idonee. Ai fini delle determinazioni di cui al presente comma  si  fa
riferimento agli accordi governativi,  culturali  e  scientifici,  ai
programmi esecutivi dei medesimi e ad apposite intese tra universita'
italiane e universita' dei Paesi interessati. 
  8. All'articolo  1  del  decreto-legge  21  aprile  1995,  n.  120,
convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 1995, n. 236, le
parole:  "per  due  anni  non  prorogabili"  sono  sostituite   dalle
seguenti: "sino al 30 giugno 1999". 
  9. I medici ammessi con riserva negli anni accademici  1991-1992  e
1992-1993 alle scuole di specializzazione di cui all'articolo  1  del
decreto legislativo 8 agosto 1991, n. 257, a seguito di provvedimenti
di  sospensiva  da  parte  dei  competenti  organi  di  giurisdizione
amministrativa, sono autorizzati a completare il corso e a  sostenere
l'esame  finale  per  il  conseguimento  del  relativo   diploma   di
specializzazione senza oneri aggiuntivi per il bilancio dello Stato. 
  10. Le universita' e gli  osservatori  astronomici,  astrofisici  e
vesuviano sono autorizzati a bandire, nell'arco  di  cinque  esercizi
finanziari a decorrere dall'esercizio 1999,  concorsi  per  posti  di
ricercatore  universitario  riservati  al  personale   delle   stesse
universita' e osservatori, assunto in ruolo  per  lo  svolgimento  di
funzioni tecniche o socio-sanitarie, a seguito di  pubblici  concorsi
che prevedevano come requisito di accesso il diploma  di  laurea,  in
servizio alla data di entrata in vigore della presente  legge  e  che
abbia svolto alla predetta data  almeno  tre  anni  di  attivita'  di
ricerca. Ai  predetti  concorsi,  fatto  salvo  quanto  previsto  dal
presente  comma,  si  applicano  le  disposizioni   in   materia   di
reclutamento dei ricercatori universitari, ovvero degli  osservatori,
vigenti alla data di emanazione del bando. L'attivita' di ricerca  e'
attestata  dai  presidi  delle  facolta',  sentiti  i  direttori  dei
dipartimenti o degli istituti  interessati,  e  dai  direttori  degli
osservatori ed e' comprovata da pubblicazioni, lavori originali e  da
atti delle facolta' e  degli  osservatori  risalenti  al  periodo  di
svolgimento  dell'attivita'  medesima.  I   concorsi   sono   banditi
dall'universita'  o  dall'osservatorio  previo   accertamento   delle
necessita' didattiche e di ricerca e della  sussistenza  nel  proprio
organico del personale in possesso dei requisiti di partecipazione ai
medesimi.  I  consigli  di  amministrazione  degli  atenei  e   degli
osservatori definiscono  preventivamente  il  fabbisogno  di  risorse
finanziarie necessarie, impegnando a  tale  scopo  il  riassorbimento
delle risorse risultanti dalla soppressione del numero  di  posti  di
tecnico  laureato  corrispondente  a  quelli  messi  a  concorso.   I
vincitori dei  concorsi  riservati  sono  inquadrati  nel  ruolo  dei
ricercatori  confermati  mantenendo,  come   assegno   ad   personam,
l'eventuale migliore trattamento economico in godimento. L'assegno ad
personam  e'   progressivamente   riassorbito   in   relazione   alla
progressione economica e  agli  aumenti  stipendiali  nel  ruolo  dei
ricercatori. E' comunque fatta  salva,  per  i  tecnici  laureati  in
possesso dei requisiti previsti  dall'articolo  50  del  decreto  del
Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, anche se maturati
successivamente al 1o agosto 1980, l'applicazione delle  disposizioni
di cui all'articolo 16, comma 1, della legge  19  novembre  1990,  n.
341. Al personale non  inquadrato  nel  ruolo  dei  ricercatori  sono
comunque   mantenute   le   funzioni   assistenziali    mediche    od
odontoiatriche  ai  sensi  dell'articolo  6,  comma  5,  del  decreto
legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, come  sostituito  dall'articolo
7, comma 1, lettera e), del decreto legislativo 7 dicembre  1993,  n.
517. 
  11. Il secondo  periodo  del  primo  comma  dell'articolo  114  del
decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382,  come
da ultimo sostituito  dall'articolo  12,  comma  5,  della  legge  19
novembre 1990, n. 341, e' abrogato. All'articolo 12  della  legge  19
novembre 1990, n. 341, ai commi 1, 3, 4 e 6, nonche' al primo periodo
del primo comma del citato articolo 114 del  decreto  del  Presidente
della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, la  parola  "confermati"  e'
soppressa. 
  12. Le  disposizioni  di  cui  all'articolo  111  del  decreto  del
Presidente della Repubblica 11 luglio  1980,  n.  382,  si  applicano
anche ai professori associati  che  hanno  superato  il  giudizio  di
idoneita' e che non sono  stati  ancora  sottoposti  al  giudizio  di
conferma alla data di entrata in  vigore  della  presente  legge.  Le
disposizioni di cui  all'articolo  13,  quarto  comma,  del  predetto
decreto del Presidente della Repubblica n. 382 del 1980 si  applicano
ai ricercatori universitari, anche ai fini della conferma. 
  13.  Sono  regolarmente  iscritti  ai  corsi  universitari  per  il
rilascio dei titoli di cui all'articolo 1, comma 1, lettere a) e  b),
della legge 19 novembre 1990, n. 341, gli studenti nei confronti  dei
quali i competenti organi di giurisdizione  amministrativa,  in  data
anteriore all'entrata in vigore  del  regolamento  recante  norme  in
materia  di  accessi  all'istruzione  universitaria  e  di   connesse
attivita'  di  orientamento,  emanato  con   decreto   del   Ministro
dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica 21  luglio
1997, n. 245, abbiano emesso ordinanza di sospensione  dell'efficacia
di atti preclusivi della iscrizione ai predetti corsi; sono  altresi'
regolarmente  iscritti  ai  medesimi  corsi  gli  studenti  i  quali,
trovandosi in identica situazione, abbiano prodotto entro la predetta
data ricorso  straordinario  al  Presidente  della  Repubblica.  Sono
validi ai sensi e per gli effetti  della  legislazione  universitaria
gli esami sostenuti dagli studenti di cui al presente comma. 
  14.  Sono  autorizzati  al  completamento  dei  corsi,   anche   in
soprannumero, secondo l'ordinamento vigente anteriormente all'entrata
in vigore del decreto legislativo  30  dicembre  1992,  n.  502,  gli
iscritti alla data del 31 dicembre 1996 alle scuole di  ostetricia  e
ai corsi propedeutici per infermieri di cui  alla  legge  26  ottobre
1960, n. 1395. In esito ai predetti corsi i titoli  rilasciati  hanno
valore abilitante ai  sensi  dell'articolo  4  del  decreto-legge  13
settembre 1996, n. 475, convertito, con modificazioni, dalla legge  5
novembre 1996, n. 573. Gli  allievi  iscritti  ai  corsi  di  cui  al
presente comma, in possesso del titolo di studio  richiesto,  possono
optare per l'iscrizione, anche  in  soprannumero,  ai  corrispondenti
corsi di diploma universitario, previa valutazione,  da  parte  delle
competenti strutture accademiche, del curriculum formativo svolto. 
  15. All'articolo 17 della  legge  15  maggio  1997,  n.  127,  sono
apportate le seguenti modificazioni ed integrazioni: 
    a) al comma 95, la lettera a) e' sostituita dalla seguente: 
      "a)  con  riferimento  ai  corsi  di  cui  al  presente  comma,
accorpati per aree omogenee, la durata,  anche  in  deroga  a  quanto
previsto dagli articoli 2, 3 e 4 della legge  19  novembre  1990,  n.
341, e successive modificazioni, ed anche  eventualmente  comprensiva
del  percorso  formativo  gia'  svolto,  l'eventuale  serialita'  dei
predetti  corsi  e  dei  relativi  titoli,  gli  obiettivi  formativi
qualificanti, tenendo  conto  degli  sbocchi  occupazionali  e  della
spendibilita' a livello  internazionale,  nonche'  la  previsione  di
nuove tipologie di titoli rilasciati dalle universita', in aggiunta o
in sostituzione a quelli determinati dall'articolo 1 della  legge  19
novembre 1990, n. 341, in corrispondenza di attivita'  didattiche  di
base,  specialistiche,  di  perfezionamento  scientifico,   di   alta
formazione permanente e ricorrente;"; 
    b) al comma 101,  primo  periodo,  sono  aggiunte,  in  fine,  le
seguenti  parole:  "fatta  salva  la   facolta'   per   il   Ministro
dell'universita'  e  della  ricerca  scientifica  e  tecnologica   di
autorizzare, sperimentalmente e per una durata limitata, con  proprio
decreto, previo parere del Consiglio universitario  nazionale  (CUN),
modifiche ai  predetti  ordinamenti  ovvero  l'attivazione  di  corsi
universitari, per i quali non sussistano ordinamenti  didattici  alla
data di entrata in vigore della presente legge, purche' previsti  nei
piani  di  sviluppo  del  sistema  universitario  e  dagli  strumenti
attuativi del regolamento di cui all'articolo 20,  comma  8,  lettera
a), della legge 15 marzo 1997, n. 59, ovvero per i  quali  sia  stato
comunque acquisito il parere favorevole  del  comitato  regionale  di
coordinamento di cui all'articolo 3 del decreto del Presidente  della
Repubblica 27 gennaio 1998, n. 25"; 
    c) al comma 111, dopo le parole: "dai diplomi universitari," sono
inserite le seguenti: "dai diplomi di scuole dirette a fini speciali,
dai diplomi di laurea," e sono aggiunte, in fine, le seguenti parole:
", nonche' dagli altri titoli di cui al comma 95, lettera a)"; 
    d) al comma 119,  secondo  periodo,  dopo  le  parole  "comma  8,
lettere a)" e' inserita la seguente: ", b)"; 
    e)  al  comma  126,  primo  periodo,  la  parola:  "primaria"  e'
soppressa e, al secondo  periodo,  dopo  le  parole:  "del  corso  di
laurea", sono inserite le  seguenti:  "in  scienze  della  formazione
primaria". 
  16. Sono fatti salvi gli atti compiuti e le deliberazioni  adottate
dagli atenei fino alla data  di  entrata  in  vigore  della  presente
legge, aventi per  oggetto  variazioni  statutarie,  approvazioni  di
regolamenti  didattici  di  ateneo  o  loro   modifiche   concernenti
l'ordinamento o l'attivazione di corsi universitari. 
  17. Le disposizioni di cui all'articolo 3 della legge  23  dicembre
1992, n. 498,  si  applicano  agli  enti  previdenziali  fino  al  31
dicembre 2002. Il comma 1-bis dell'articolo 12 del  decreto-legge  22
maggio 1993, n. 155, convertito, con modificazioni,  dalla  legge  19
luglio 1993, n. 243, e' abrogato. 
  18. Con uno o piu' regolamenti adottati, a norma dell'articolo  17,
comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro
dell'universita'  e  della  ricerca  scientifica  e  tecnologica,  di
concerto con il Ministro di grazia e giustizia,  sentiti  gli  organi
direttivi degli ordini professionali, sono istituite apposite sezioni
degli albi, degli ordini  o  dei  collegi  previsti  dalla  normativa
vigente in materia di accesso alle  professioni,  in  conformita'  ai
seguenti  criteri  direttivi:  riserva  dell'accesso  alle   predette
sezioni   ai   titolari   di   diploma   universitario   e   connessa
determinazione dell'ambito consentito di attivita' professionale. 
  19. L'articolo 5  della  legge  8  dicembre  1956,  n.  1378,  come
sostituito dall'articolo 1 della legge 31 dicembre 1962, n. 1866,  e'
sostituito dal seguente: 
    "Art.  5.  -  1.  Il  compenso  spettante  ai  componenti   delle
commissioni giudicatrici degli  esami  di  Stato  per  l'abilitazione
all'esercizio  delle  professioni  e'  determinato  con  decreto  del
Ministro dell'universita' e della ricerca scientifica  e  tecnologica
di concerto  con  il  Ministro  del  tesoro,  del  bilancio  e  della
programmazione economica ed e' aggiornato annualmente". 
  20. I diplomi di esperto in problemi di pubblica amministrazione  e
governo locale  rilasciati  dalla  scuola  diretta  a  fini  speciali
denominata "Pubblica amministrazione  e  governo  locale",  istituita
presso l'universita' di Cagliari, sede di Nuoro,  sono  equiparati  a
tutti  gli  effetti  ai  diplomi  universitari  di  "operatore  della
pubblica amministrazione". 
  21. Il termine  di  scadenza  del  mandato  del  Consiglio  per  le
ricerche astronomiche e dei direttori degli osservatori  astronomici,
astrofisici e vesuviano e' prorogato fino alla  data  di  entrata  in
vigore del decreto legislativo di riordino del settore  di  cui  agli
articoli 11, comma 1, lettera d), e 18, comma 1,  lettera  b),  della
legge 15 marzo 1997, n. 59, e comunque non oltre il 31 gennaio  1999.
Sono fatti salvi le deliberazioni e gli atti  adottati  dai  predetti
organi fino alla data di entrata in vigore della presente legge. 
  22.  Il  termine  del  30  aprile  1964  di  cui  al  primo   comma
dell'articolo 31 della legge 11 marzo 1972, n. 118, e' sostituito dal
termine del 31 dicembre 1975. La domanda di cui al secondo comma  del
medesimo articolo 31 deve essere presentata entro sei mesi dalla data
di entrata in vigore della presente legge. 
  23. Il termine previsto dall'articolo 4, secondo comma, della legge
3 aprile 1979, n. 122, gia' differito, da ultimo, al 31 dicembre 1997
dall'articolo  1  del  decreto-legge  23  ottobre   1996,   n.   542,
convertito, con modificazioni, dalla legge 23 dicembre 1996, n.  649,
e' ulteriormente differito al 31 dicembre 2002. Sono fatti  salvi  le
deliberazioni e gli atti adottati dai  competenti  organi  di  ateneo
fino alla data di entrata in vigore della presente legge. 
  24. All'articolo 103, terzo comma, del decreto del Presidente della
Repubblica 11 luglio  1980,  n.  382,  sono  aggiunte,  in  fine,  le
seguenti parole: "nonche', a domanda, il periodo corrispondente  alla
frequenza di corsi di dottorato di ricerca, con onere  a  carico  del
richiedente in ordine al trattamento di quiescenza e previdenza". 
  25. I vincitori di concorso per l'ammissione a corsi  di  dottorato
di ricerca presso cliniche universitarie possono essere  impiegati  a
domanda nell'attivita' assistenziale. 
  26. Al comma 3 dell'articolo 5 della legge 7 agosto 1997,  n.  266,
e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Alla data di  entrata  in
vigore del decreto sono abrogate le leggi 10 giugno 1985, n.  284,  e
27 novembre 1991, n. 380". 
 
    

          Avvertenza:
            Il  testo  delle  note  qui pubblicato e stato redatto ai
          sensi  dell'art.  10,  commi  2  e 3, del testo unico delle
          disposizioni     sulla     promulgazione    delle    leggi,
          sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
          e  sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
          approvato  con  D.P.R.  28  dicembre 1985, n. 1092, al solo
          fine  di  facilitare la lettura delle disposizioni di legge
          modificate  o  alle  quali  e'  operato  il rinvio. Restano
          invariati  il  valore  e l'efficacia degli atti legislativi
          qui trascritti.
          Note all'art. 1:
            - Si trascrive  l'art.  3,  comma    3,  della  legge  29
          novembre 1990, n.  366 (Completamento ed adeguamento  delle
          strutture  del  laboratorio  di  fisica  nucleare  del Gran
          Sasso)  come modificato dalla presente legge (le parole  in
          corsivo evidenziano le modifiche):
            "3. L'istituto  nazionale di  fisica nucleare rimuove  le
          strutture  prefabbricate   installate    sotto  le  pendici
          di   monte  Aquila  e ripristina   lo stato    preesistente
          dei  luoghi entro  il 31  dicembre 2000".
            -  Si  riporta,  in ordine di   citazione, il testo degli
          articoli 35 e 34  della  legge  18  febbraio  1989,  n.  56
          (Ordinamento   della   professione   di   psicologo),  come
          modificato dalla    legge  qui  pubblicata  (le  parole  in
          corsivo evidenziano le sostituzioni):
            "Art.  35.  - 1. In deroga a quanto previsto dall'art. 3,
          l'esercizio dell'attivita'  psicoterapeutica e'  consentito
          a coloro  i quali  o iscritti all'ordine degli psicologi  o
          medici  iscritti   all'ordine   dei   medici      e   degli
          odontoiatri,  laureatisi    entro  l'ultima    sessione  di
          laurea,  ordinaria o  straordinaria, dell'anno   accademico
          1992-1993,  dichiarino, sotto   la propria responsabilita',
          di  aver acquisita una specifica  formazione  professionale
          in psicoterapia, documentandone il curriculum formativo con
          l'indicazione  delle    sedi,  dei  tempi  e  della durata,
          nonche'   il   curriculum  scientifico   e   professionale,
          documentando    la  preminenza     e     la     continuita'
          dell'esercizio  della professione psicoterapeutica.
            2.   E'  compito  degli  ordini  stabilire  la  validita'
          di  detta certificazione.
            3. Le disposizioni  di    cui  ai  commi  1  e  2    sono
          applicabili  fino  al centottantottesimo giorno  successivo
          alla data di   entrata in vigore  della  legge  14  gennaio
          1999, n. 4".
            "Art.  34.  -  In deroga a   quanto previsto dall'art. 2,
          comma 3, sono ammessi  a sostenere   l'esame di   Stato  di
          cui al  comma 2  di detto articolo,  dopo il  conseguimento
          del   diploma di  specializzazione, coloro che, al  momento
          dell'entrata in vigore   della  presente  legge,  risultino
          iscritti  ad un corso di  specializzazione almeno triennale
          in  psicologia o   in uno dei suoi rami, e  che documentino
          altresi' di avere svolto, per   almeno un  anno,  attivita'
          che  forma oggetto della professione di psicologo".
            -  Il  testo  dell'art.  4,  comma 4, del decreto-legge 2
          marzo 1987, n.   57, convertito, con  modificazioni,  dalla
          legge  22  aprile 1987, n. 158 (Disposizioni   urgenti  per
          i  ricercatori    universitari  e    per  l'attuazione  del
          disposto  di  cui  all'art.  29,  comma  2,  della legge 29
          gennaio 1986, n.  23 nonche' in materia di  conferimento di
          supplenze al personale non docente  della  scuola),  e'  il
          seguente:
            "4. Per  ciascuna delle  prime due  tornate la  meta' dei
          posti  di professore   associato   messi  a    concorso  e'
          attribuita,   su    base  nazionale,  ai    singoli  gruppi
          disciplinari  in  proporzione   al numero dei   ricercatori
          confermati in   servizio    facenti    parte  dei    gruppi
          disciplinari corrispondenti".
            -  Il  testo  dell'art.  4 del decreto-legge 13 settembre
          1996, n. 475, convertito, con   modificazioni, dalla  legge
          5   novembre  1996,    n.  573  (Misure  urgenti    per  le
          universita' e  gli enti  di ricerca),  e' il seguente:
            "Art. 4.  - 1. In attesa  che vengano istituiti i   corsi
          di  diploma  per le aree infermieristiche, tecniche e della
          riabilitazione  in  base  alle  disposizioni      contenute
          nell'art.   6 del decreto  legislativo 30 dicembre 1992, n.
          502, cosi'   come  modificato  dal  decreto  legislativo  7
          dicembre  1993,    n.  517,   il diploma   conseguito dagli
          iscritti ai corsi di diploma  universitari    per  le  aree
          infermieristiche,   tecniche  e     della    riabilitazione
          attivati secondo   l'ordinamento    didattico,  emanato  ai
          sensi  dell'art.  9 della  legge 19 novembre 1990,  n. 341,
          ha, a  tutti gli   effetti, valore   abilitante  ai    fini
          dell'esercizio  delle    attivita'  di    cui    ai profili
          professionali disciplinati  con decreto  ministeriale    14
          settembre   1994,   n.   739,  con  decreto ministeriale 14
          settembre   1994, n. 740,  con    decreto  ministeriale  14
          settembre  1994,  n.    741,  con decreto ministeriale   14
          settembre 1994, n.   742, con   decreto  ministeriale    14
          settembre  1994,    n. 743,   con decreto  ministeriale  14
          settembre  1994, n.  744,  e  con  decreto ministeriale  26
          settembre  1994,  n.  745,  e  con  decreto ministeriale 26
          settembre  1994,  n.  746,  pubblicati     nella   Gazzetta
          Ufficiale  n.  6 del 9  gennaio 1995.  Ai medesimi  fini di
          cui al   presente  articolo    e'  riconosciuto  il  valore
          abilitante  dei  titoli  rilasciati    in  esito  ai  corsi
          previsti   dall'ordinamento        vigente    anteriormente
          all'entrata  in  vigore del decreto legislativo 30 dicembre
          1992, n. 502, e in via di esaurimento ai  sensi del   comma
          3 dell'art.  6 del  medesimo decreto legislativo".
            -  Si  riporta  il testo dell'art. 1 del decreto-legge 21
          aprile  1995,  n.  120   (Disposizioni   urgenti   per   il
          funzionamento delle universita'), convertito dalla legge 21
          giugno    1995,  n. 236, come modificato dalla legge    qui
          pubblicata   (le  parole   in  corsivo    evidenziano    la
          sostituzione):
            "Art.  1.  -    1.  Al  fine  di soddisfare le   esigenze
          assistenziali del policlinico   Umberto   I,  l'Universita'
          ''La   Sapienza''  di Roma  e' autorizzata a rinnovare sino
          al 30  giugno 1999, previa intesa con la regione  Lazio,  i
          contratti di lavoro a tempo  determinato con medici in atto
          alla  data  di  entrata    in  vigore del presente decreto,
          nonche' i   contratti di   lavoro   a  tempo    determinato
          relativi  al    personale medico in servizio   alla data di
          entrata in  vigore del decreto-legge 21  dicembre 1993,  n.
          530,  salvo  che la  mancata rinnovazione  sia dipesa    da
          inidoneita'.   I relativi  oneri gravano  sul finanziamento
          dell'attivita'        assistenziale       dedotto     nella
          convenzione universita'-regione".
            -  L'art.  1   del   decreto    legislativo   8    agosto
          1991,   n.   257 (Attuazione  della direttiva  n. 82/76/CEE
          Consiglio  del    26  gennaio  1982,  recante  modifica  di
          precedenti    direttive  in  tema  di formazione dei medici
          specialisti,  a norma dell'art. 6 della  legge 29  dicembre
          1990, n. 428 - legge comunitaria 1990), cosi' recita:
            "Art.  1.  -   1. La formazione specialistica dei  medici
          ammessi alle scuole universitarie di specializzazione    in
          medicina  e  chirurgia,  di tipologia   e durata   conformi
          alle norme  della comunita'  economica europea e  comuni  a
          due o piu' Stati membri, si svolge a tempo pieno.
            2.  L'elenco delle specializzazioni di cui  al comma 1 e'
          formato  ed  aggiornato   con   decreto   del      Ministro
          dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica,
          di concerto con quello della sanita'".
            -  Il testo dell'art. 50 del decreto del Presidente della
          Repubblica 11 luglio  1980, n.   382  (Riordinamento  della
          docenza   universitaria,   relativa  fascia  di  formazione
          nonche' sperimentazione organizzativa e didattica),  e'  il
          seguente:
            "Art.  50.  -    Nella  prima applicazione del   presente
          decreto  possono  essere  inquadrati,  a  domanda,   previo
          giudizio di idoneita' nel ruolo dei professori associati:
            1)    i  professori    incaricati   stabilizzati di   cui
          all'art. 4  del decreto-legge  1  ottobre 1973,   n.   580,
          convertito  in   legge,  con modificazioni, dalla  legge 30
          novembre 1973,   n. 766,   e successive  modificazioni    e
          integrazioni:    nonche'    quelli    che   completano   il
          triennio di cui al decreto-legge 23 dicembre 1978, n.  817,
          convertito  in  legge,  con modificazioni, dalla legge   19
          febbraio 1979,  n.  54,  al  termine  dell'anno  accademico
          1979-80.
            I  professori  incaricati  che  non  hanno  completato il
          triennio di cui al decreto-legge 23  dicembre 1978, n. 817,
          convertito  in legge, con modificazioni,  dalla legge    19
          febbraio   1979,      n.      54,  maturano     il  diritto
          all'inquadramento  nel  ruolo  dei   professori   associati
          all'atto  del  compimento  del    triennio  medesimo. Per i
          professori incaricati a  titolo  gratuito  e'    titolo  il
          compimento del  periodo necessario alla stabilizzazione, di
          cui  all'art. 4  del decreto-legge 1 ottobre 1973, n.  580,
          convertito in  legge,  con  modificazioni, dalla  legge  30
          novembre  1973,   n.  766,  ed  integrato     dall'articolo
          unico    del  decreto-legge   23 dicembre   1978,   n. 817,
          convertito  in legge  con modificazioni, dalla  legge    19
          febbraio   1979,   n.      54,   certificato   dal  rettore
          dell'Universita'  o  dal     direttore   dell'istituto   di
          istruzione   superiore   con  documentazione  degli    atti
          ufficiali della facolta' con i quali  l'incarico  e'  stato
          conferito;
            2)      gli  assistenti    universitari  del    ruolo  ad
          esaurimento di    cui  all'art.  3    del  decreto-legge  1
          ottobre   1973,   n.   580,     convertito  in  legge,  con
          modificazioni, dalla legge 30 novembre 1973, n. 766;
            3)   i     tecnici   laureati,      gli    astronomi    e
          ricercatori   degli osservatori astronomici e vesuviano,  i
          curatori degli orti botanici, i conservatori dei musei,  in
          servizio  all'atto  dell'entrata  in  vigore del   presente
          decreto,  inquadrati   nei rispettivi   ruoli, che    entro
          l'anno   accademico  1979-80  abbiano  svolto tre  anni  di
          attivita'  didattica     e   scientifica,      quest'ultima
          comprovata  da    pubblicazioni edite, documentate  da atti
          della facolta'  risalenti al  periodo di svolgimento  delle
          attivita' medesime.  A tal  fine il  preside della facolta'
          rilascia    sulla  base  della documentazione   in possesso
          della  facolta'  attestazione  che  l'avente    titolo   ha
          effettivamente prestato attivita' didattica e scientifica".
            -  L'art.  16,  comma 1, della legge 19 novembre 1990, n.
          341 (Riforma  degli  ordinamenti  didattici  universitari),
          cosi' recita:
            "1.    Nella      presente    legge,      nelle   dizioni
          ''ricercatori''     o  ''ricercatori      confermati''   si
          intendono    comprese    anche  quelle   di ''assistenti di
          ruolo ad   esaurimento'' e    di  ''tecnici    laureati  in
          possesso   dei   requisiti   previsti    dall'art.  50  del
          decreto  del Presidente  della Repubblica  11 luglio  1980,
          n.  382, alla   data di entrata in    vigore  del  predetto
          decreto'';  nella dizione  ''corsi di diploma'' si  intende
          compresa anche  quella di ''corsi  delle scuole dirette   a
          fini   speciali''  fino   alla  loro    trasformazione    o
          soppressione".
            -  Si  riporta il testo dell'art. 6, comma 5, del decreto
          legislativo 30  dicembre  1992, n.  502   (Riordino   della
          disciplina    in    materia  sanitaria, a norma dell'art. 1
          della    legge  23  ottobre  1992,  n.  421),  cosi'   come
          sostituito   dall'art. 7, comma 1, lettera  e), del decreto
          legislativo 7 dicembre 1993, n. 517:
            "5.  Nelle strutture  delle   facolta' di   medicina    e
          chirurgia   il personale laureato medico  ed odontoiatra di
          ruolo,  in servizio alla data   del   31    ottobre   1992,
          dell'area    tecnicoscientifica    e sociosanitaria, svolge
          anche  le    funzioni  assistenziali.  In  tal   senso   e'
          modificato    il    contenuto    delle   attribuzioni   dei
          profili   del collaboratore e   del  funzionario    tecnico
          sociosanitario    in  possesso  del  diploma  di  laurea in
          medicina  e chirurgia ed in odontoiatria. E' fatto  divieto
          alle  universita'    di assumere   nei profili   indicati i
          laureati in medicina e chirurgia ed in odontoiatria".
            - Si riporta il testo del primo comma dell'art.  114  del
          decreto  del  Presidente della  Repubblica 11 luglio  1980,
          n. 382,  come modificao dalla legge qui pubblicata:
            "Gli   affidamenti  e   le  supplenze    possono   essere
          conferite  esclusivamente  a  professori    di  ruolo  e  a
          ricercatori    confermati    del    medesimo        settore
          scientificodisciplinare     o    di      settore    affine,
          appartenenti  alla   stessa  facolta';  in  mancanza,   con
          motivata  deliberazione,   a   professori   di   ruolo e  a
          ricercatori  di   altra facolta' della  stessa  universita'
          ovvero di altra universita'".
            -  Si  riporta  il  testo  dell'art.  12  della  legge 19
          novembre 1990, n.  341, commi 1, 3, 4 e 6, come  modificato
          dalla legge qui pubblicata:
            "1.  I  professori  di  ruolo,   a integrazione di quanto
          previsto dagli articoli 1,   9  e  10,  del    decreto  del
          Presidente  della    Repubblica 11 luglio 1980,   n. 382, e
          successive modificazioni, e dall'art.  4 del decreto    del
          Presidente  della   Repubblica   10   marzo 1982,  n.  162,
          adempiono ai compiti   didattici  nei  corsi  di    diploma
          universitario  e  nei  corsi di   cui all'art. 6, comma  1,
          lettera  a),  e    comma  2,  della  presente    legge.   I
          ricercatori,    a integrazione   di quanto   previsto dagli
          articoli  30,  31  e  32, del   decreto   del    Presidente
          della  Repubblica  11  luglio  1980, n.   382, adempiono ai
          compiti didattici in tutti i   corsi di    studio  previsti
          dalla    presente  legge,    secondo le modalita' di cui ai
          commi 3, 4, 5, 6 e 7, del presente articolo".
            "3. Ferma restando per i  professori  la  responsabilita'
          didattica  di  un  corso  relativo  ad  un insegnamento, le
          strutture  didattiche  secondo  le       esigenze     della
          programmazione  didattica,   attribuiscono  ai professori e
          ai  ricercatori  con  le   modalita' di cui al  decreto del
          Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382,  e  con
          il consenso dell'interessato, l'affidamento  e la supplenza
          di    ulteriori  corsi  o moduli che,   comunque, non danno
          diritto ad alcuna  riserva    di  posti  nei  concorsi.  La
          programmazione  deve  in  ogni  caso  assicurare  la  piena
          utilizzazione    nelle    strutture    didattiche       dei
          professori    e    dei  ricercatori  e l'assolvimento degli
          impegni  previsti   dalle   rispettive   norme   di   stato
          giuridico".
            "4.  I    ricercatori  possono    essere componenti delle
          commissioni di esame di profitto  nei  corsi  di    diploma
          universitario,  di  laurea e di specializzazione e relatori
          di tesi di laurea".
            "6. Gli insegnamenti nei corsi di  laurea  e  di  diploma
          sono  di  norma sdoppiati ogni   qualvolta il  numero degli
          esami  sostenuti nell'anno precedente, moltiplicato  per il
          rapporto tra  gli iscritti nell'anno in   corso    e    gli
          iscritti  dell'anno    precedente,    supera    250.    Gli
          insegnamenti  sdoppiati    possono  essere    coperti   dai
          professori      e  dai  ricercatori  per  supplenza  o  per
          affidamento".
            - Si  trascrive il testo  dell'art. 111 del decreto   del
          Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382:
            "Art.  111.  -  Non sono soggetti al giudizio di conferma
          nella fascia degli associati  i professori  gia' incaricati
          stabilizzati  e coloro che  prima della  nomina in    ruolo
          abbiano  maturato    il  triennio    di  incarico    di cui
          all'art.    5,  terzo    comma, n.   1),   della legge   21
          febbraio 1980, n. 28".
            - Il testo  dell'art. 13, quarto comma, del  decreto  del
          Presidente della Repubblica n. 382/1980, e' il seguente:
            "Il periodo dell'aspettativa, anche  quando questo ultimo
          sia  senza assegni,   e' utile  ai fini  della progressione
          nella carriera,   del  trattamento  di  quiescenza    e  di
          previdenza  secondo    le  norme  vigenti,  nonche'   della
          maturazione   dello   straordinariato   ai     sensi    del
          precedente art. 6".
            -  Il  testo    dell'art.  1, comma 1,   lettere a) e b),
          della legge 19 novembre 1990, n. 341, e' il seguente:
             "1. Le universita' rilasciano i seguenti titoli:
               a) diploma universitario (DU);
               b) diploma di laurea (DL)".
            -  Il   decreto   del    Ministro   dell'universita'    e
          della    ricerca  scientifica  e  tecnologica del 21 luglio
          1997, n. 245, recante: "Norme  in    materia  di    accessi
          all'istruzione  universitaria   e di  connesse attivita' di
          orientamento" e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 29
          luglio 1997, n. 175.
            - La  legge 26 ottobre  1960, n. 1395, recante:    "Norme
          transitorie    sull'ordinamento    di       alcune   scuole
          professionali per  infermiere" e' pubblicata nella Gazzetta
          Ufficiale del 30 novembre 1960, n. 293.
            -  L'art. 4  del decreto-legge   13 settembre   1996,  n.
          475  (Misure  urgenti per   le universita'   e gli enti  di
          ricerca)   convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  5
          novembre 1996, n. 573, cosi' recita:
            "Art.  4.  - 1. In attesa  che vengano istituiti i  corsi
          di diploma per le aree infermieristiche, tecniche  e  della
          riabilitazione   in   base  alle  disposizioni    contenute
          nell'art.  6 del decreto  legislativo 30 dicembre 1992,  n.
          502,  cosi'    come  modificato  dal  decreto legislativo 7
          dicembre 1993,   n. 517,   il  diploma    conseguito  dagli
          iscritti  ai  corsi  di  diploma universitari   per le aree
          infermieristiche,  tecniche  e     della     riabilitazione
          attivati  secondo    l'ordinamento    didattico, emanato ai
          sensi dell'art. 9 della  legge 19 novembre 1990,   n.  341,
          ha,  a    tutti gli   effetti, valore   abilitante ai  fini
          dell'esercizio delle    attivita'  di    cui    ai  profili
          professionali  disciplinati  con decreto  ministeriale   14
          settembre  1994,  n.   739,  con   decreto ministeriale  14
          settembre    1994,  n.  740,  con   decreto ministeriale 14
          settembre 1994, n.   741,  con  decreto  ministeriale    14
          settembre  1994,  n.   742, con   decreto ministeriale   14
          settembre 1994,  n. 743,   con decreto   ministeriale    14
          settembre   1994, n.  744,  e  con  decreto ministeriale 26
          settembre 1994, n.  745,  e  con  decreto  ministeriale  26
          settembre   1994,   n.  746,  pubblicati    nella  Gazzetta
          Ufficiale n. 6 del 9  gennaio 1995.  Ai medesimi   fini  di
          cui  al    presente  articolo    e'  riconosciuto il valore
          abilitante  dei  titoli  rilasciati    in  esito  ai  corsi
          previsti    dall'ordinamento        vigente   anteriormente
          all'entrata in vigore del decreto legislativo  30  dicembre
          1992,  n. 502, e in via di esaurimento ai  sensi del  comma
          3 dell'art.  6 del  medesimo decreto legislativo".
            -  Si riporta  il testo  dei commi  101, primo   periodo,
          111,    119,  secondo  periodo,  e    126,  primo e secondo
          periodo,  dell'art. 17 della legge   15 maggio    1997,  n.
          127    (Misure urgenti   per lo  snellimento dell'attivita'
          amministrativa   e dei   procedimenti di decisione    e  di
          controllo)      come   modificati     dalla    legge    qui
          pubblicata     (le integrazioni  e  modificazioni  sono  in
          corsivo):
            "101.  In    ogni  universita' o istituto   di istruzione
          universitaria, nelle more  dell'attuazione della disciplina
          di  cui  al  comma    95,  si  applicano  gli   ordinamenti
          didattici  vigenti  alla  data   di entrata in vigore della
          presente  legge fatta salva la facolta'   per  il  Ministro
          dell'universita'    e   della   ricerca     scientifica   e
          tecnologica  di autorizzare, sperimentalmente e  per    una
          durata  limitata,  con  proprio decreto, previo  parere del
          Consiglio universitario   nazionale (CUN),  modifiche    ai
          predetti    ordinamenti ovvero   l'attivazione   di   corsi
          universitari, per   i quali  non  sussistano    ordinamenti
          didattici  alla  data  di entrata in vigore  della presente
          legge, purche' previsti nei  piani    di    sviluppo    del
          sistema   universitario   e  dagli  strumenti attuativi del
          regolamento di cui   all'art. 20, comma  8,    lettera  a),
          della   legge 15  marzo 1997,  n.  59, ovvero  per i  quali
          sia  stato comunque  acquisito il  parere favorevole    del
          comitato    regionale di coordinamento   di cui  all'art. 3
          del decreto  del Presidente   della Repubblica  27  gennaio
          1998, n. 25".
            "111.  Le  norme che disciplinano   l'accesso al pubblico
          impiego sono integrate, in  sede degli accordi  di comparto
          previsti   dall'art. 51  del    decreto    legislativo    3
          febbraio  1993,  n.  29,  e  successive modificazioni,  con
          le   modalita'   di cui  all'art.  50 del  medesimo decreto
          legislativo, e successive modificazioni, al fine di  tenere
          in  considerazione le professionalita' prodotte dai diplomi
          universitari,  dai  diplomi  di  scuole  dirette   a   fini
          speciali,  dai  diplomi  di  laurea, dai     dottorati   di
          ricerca     e   dai     diplomi     delle    scuole      di
          specializzazione,   nonche' dagli  altri titoli  di cui  al
          comma  95, lettera a) ".
            "119. (Omissis). I regolamenti di cui all'art. 20,  comma
          8, lettere a) , b) e c) , della legge 15 marzo 1997, n. 59,
          entrano  in  vigore il quindicesimo   giorno  successivo  a
          quello  di  pubblicazione  nella Gazzetta Ufficiale".
            "126. L'Universita'  degli studi di Trento  e gli  atenei
          di    cui  al  comma 120 possono istituire la   facolta' di
          scienza della formazione.  L'attivazione   del   corso   di
          laurea    in    scienze    della    formazione  primaria e'
          subordinata all'avvenuta soppressione dei corsi  di  studio
          ordinari    triennali   e    quadriennali   rispettivamente
          della  scuola magistrale e degli istituti magistrali".
            -   L'art.  3  della  legge  23  dicembre  1992,  n.  498
          (Interventi urgenti in materia di finanza pubblica),  cosi'
          recita:
            "Art.  3.  -  1. Per gli anni  1993 e 1994, i soggetti di
          cui all'art.   65, primo   comma, della legge  30    aprile
          1969, n. 153,  destinano una ulteriore quota non  inferiore
          al  25 per cento  dei fondi annualmente disponibili in  via
          prioritaria alla realizzazione  o all'acquisto di  immobili
          destinati  alle  esigenze  di edilizia universitaria, anche
          per  uso  residenziale,  e  degli  istituti    pubblici  di
          ricerca,  da  concedere  in  uso  anche  mediante locazione
          finanziaria agli enti interessati. Le universita', per  far
          fronte  ai    relativi oneri, possono utilizzare le proprie
          disponibilita' di bilancio e   anche di  cassa,  nonche'  i
          fondi  per  l'edilizia.   Si  considerano   prioritari  gli
          interventi  di completamento di programmi gia' avviati    e
          gli  interventi  necessari  a rendere funzionali lotti gia'
          parzialmente eseguiti.
            2.  Il   Ministro dell'universita'   e   della    ricerca
          scientifica    e  tecnologica    definisce    con   proprio
          decreto,  di  concerto  con  il Ministro del lavoro e della
          previdenza   sociale e  con  il  Ministro  del  tesoro,  da
          adottare  entro sessanta   giorni dalla data di  entrata in
          vigore  della  presente    legge,  le  modalita'   ed     i
          criteri  per l'attuazione del comma 1".
            -   L'art.   17,   comma   2,   della   legge  23  agosto
          1988,  n.   400 (Disciplina dell'attivita' di  Governo    e
          ordinamento  della  Presidenza del Consiglio dei Ministri),
          cosi' recita:
            "Art.  17.    -  Con    decreto  del    Presidente  della
          Repubblica,  previa  deliberazione    del  Consiglio    dei
          Ministri,  sentito il  Consiglio di Stato, sono  emanati  i
          regolamenti   per la disciplina  delle materie, non coperte
          da riserva assoluta di legge prevista  dalla  Costituzione,
          per    le quali   le  leggi della  Repubblica, autorizzando
          l'esercizio della  potesta'  regolamentare   del   Governo,
          determinano   le  norme generali regolatrici  della materia
          e dispongono   l'abrogazione delle norme    vigenti,    con
          effetto     dall'entrata     in    vigore    delle    norme
          regolamentari".
            -  Si trascrive   il   testo dell'art.   11,  comma    1,
          lettera  d),    e  dell'art. 18, comma 1, lettera b), della
          legge 15 marzo 1997, n. 59:
            "Art.  11. -  1. Il  Governo e'   delegato ad    emanare,
          entro    il 3l gennaio l999, uno o piu' decreti legislativi
          diretti a:
              a)-c) (omissis);
            d) riordinare e razionalizzare  gli interventi diretti  a
          promuovere  e    sostenere    il    settore   della ricerca
          scientifica  e  tecnologica nonche' gli organismi  operanti
          nel settore stesso".
            "Art.  18.    - 1.   Nell'attuazione della delega  di cui
          all'art. 11, comma 1,  lettera  d),  il  Governo,  oltre  a
          quanto  previsto  dall'art.  14  della presente   legge, si
          attiene  ai    seguenti  ulteriori    principi  e   criteri
          direttivi:
              a) (omissis);
            b)  riordino,  secondo  criteri  di programmazione, degli
          enti operanti nel settore,   della  loro    struttura,  del
          loro  funzionamento  e delle procedure  di  assunzione  del
          personale,  nell'intento  di   evitare duplicazioni  per  i
          medesimi  obiettivi,  di promuovere  e di collegare realta'
          operative di eccellenza, di  assicurare il massimo  livello
          di flessibilita', di autonomia e di efficienza, nonche' una
          piu'  agevole  stipula  di  intese,  accordi di programma e
          consorzi".
            - Si   riporta il testo dell'art.    31  della  legge  11
          marzo  1972,  n.    118   (Provvedimenti   a   favore delle
          popolazioni  altoatesine)  come modificato  dalla     legge
          qui   pubblicata   (le   parole  in  corsivo evidenziano le
          sostituzioni):
            "Art. 31.  - I cittadini residente  alla data di  entrata
          in  vigore della presente legge nella provincia  di Bolzano
          che hanno conseguito in Austria o in Germania il    diploma
          di  dentista  entro  il  31 dicembre 1975   e   siano stati
          abilitati  all'esercizio  della professione  di dentista ai
          sensi dell'ordinamento  vigente in detti    Stati,  possono
          chiedere      il     riconoscimento      del    titolo    e
          l'autorizzazione   all'esercizio   della   odontoiatria   e
          protesi   dentaria   limitatamente   al   territorio  della
          provincia di Bolzano.
            La  domanda  per  ottenere    l'autorizzazione   prevista
          dal  comma precedente deve  essere presentata  al Ministero
          della    sanita'  entro  sei mesi dalla pubblicazione della
          legge 14 gennaio 1999, n. 4.
            L'autorizzazione   e'    accordata  con    decreto    del
          Ministro per  la sanita'".
            -  Si    riporta  il  testo dell'art.   4, comma 2, della
          legge 3 aprile 1979, n. 122,  come modificato  dalla  legge
          qui    pubblicata  (le  parole  in  corsivo  evidenziano le
          sostituzioni):
            "Ferma restando la   dichiarazione di  pubblica  utilita'
          di  cui  agli  articoli   1 e   2, comma   primo,  legge 22
          novembre 1972,  n. 77l,   i termini   per  il    compimento
          delle    espropriazioni e  per l'esecuzione dell'opera sono
          fissati al 31 dicembre 2002".
            - Si trascrive il testo dell'art. 103, terzo  comma,  del
          decreto del Presidente della Repubblica  11 luglio 1980, n.
          382,  come  modificato dalla   legge qui   pubblicata   (le
          parole  in  corsivo evidenziano  le integrazioni):
            "Ai  ricercatori    universitari  all'atto   della   loro
          immissione  nella  fascia  dei  ricercatori  confermati, e'
          riconosciuta  per  intero  ai  fini  del   trattamento   di
          quiescenza  e  previdenza   e per i due terzi ai fini della
          carriera  l'attivita'     effettivamente   prestata   nelle
          universita'  in    una delle   figure previste  dall'art. 7
          della  legge    21  febbraio  1980,    n.   28, nonche'   a
          domanda,  il periodo   corrispondente   alla  frequenza  di
          corsi  di  dottorato  di   ricerca, con onere a  carico del
          richiedente  in  ordine  al  trattamento  di  quiescenza  e
          previdenza".
            -  Si  riporta  il  testo del comma   3 dell'art. 5 della
          legge 7 agosto 1997, n. 266,  come modificato  dalla  legge
          qui    pubblicata  (le  parole  in  corsivo  evidenziano le
          integrazioni):
            "3.  Per la  prosecuzione del   Programma nazionale    di
          ricerche    in  Antartide  e'  autorizzato    un  ulteriore
          contributo dello  Stato pari a lire   48 miliardi   per  il
          1998  e   a lire   42 miliardi  per il  1999.  L'erogazione
          del contributo  e'   subordinata   alla presentazione    al
          Ministro  dell'universita'  e  della  ricerca scientifica e
          tecnologica e alle   Commissioni  parlamentari   competenti
          del    conto   economico consuntivo   e    dei    risultati
          scientifici    ottenuti.    Le    commissioni  parlamentari
          esprimono il  proprio   parere entro   trenta giorni    dal
          ricevimento  della    relativa  documentazione. Con decreto
          del  Ministro  dell'universita'     e     della     ricerca
          scientifica    e    tecnologica,   di concerto    con    il
          Ministro    dell'industria,      del      commercio       e
          dell'artigianato,  da emanare entro sei  mesi dalla data di
          entrata in vigore  della presente  legge,   fermi  restando
          le  attuali    strutture  operative e i soggetti incaricati
          dell'attuazione,  sono  rideterminati  i  compiti   e   gli
          organismi  consultivi  e di coordinamento, le procedure per
          l'aggiornamento  del programma, le  modalita' di attuazione
          e  la  disciplina     dell'erogazione     delle     risorse
          finanziarie    di   cui   al presente  comma. Alla  data di
          entrata  in vigore  del decreto  sono abrogate le  leggi 10
          giugno 1985,  n. 284, e  27 novembre  1991, n.  380".

    

il resto della Legge è possibile consultarlo su Normattiva.it


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