Legge Ordinaria n. 402 del 05/11/1999 G.U. n. 261 del 6 Novembre 1999
Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 6 settembre 1999, n. 308, recante disposizioni urgenti in materia di cessione e cartolarizzazione dei crediti INPS, nonchè di società per la gestione dei rimborsi
  La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della  Repubblica  hanno
approvato;
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
                              Promulga
la seguente legge:
                               Art. 1.
  1. Il decreto-legge 6 settembre  1999, n. 308, recante disposizioni
urgenti in materia di cessione  e cartolarizzazione dei crediti INPS,
nonche' di  societa' per la  gestione dei rimborsi, e'  convertito in
legge con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge.
  2. La presente legge entra in  vigore il giorno successivo a quello
della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
  La presente legge,  munita del sigillo dello  Stato, sara' inserita
nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato.
    Data a Roma, addi' 5 novembre 1999
                               CIAMPI
                                  D'Alema,  Presidente  del Consiglio
                                  dei Ministri
                                  Amato,  Ministro  del  tesoro,  del
                                  bilancio   e  della  programmazione
                                  economica
                                  Visco, Ministro delle finanze
Visto, il Guardasigilli: Diliberto
 
          Avvertenza:
            Il    decreto-legge 6  settembre 1999,  n. 308,  e' stato
          pubblicato nella Gazzetta  Ufficiale - serie generale  - n.
          210 del  7 settembre 1999.
            A norma dell'art.  15, comma 5, della legge  23    agosto
          1988,  n.  400  (Disciplina  dell'attivita'  di Governo   e
          ordinamento della Presidenza del Consiglio  dei  Ministri),
          le modifiche apportate  dalla presente legge di conversione
          hanno  efficacia  dal giorno  successivo a quello della sua
          pubblicazione.
            Il testo del  decreto-legge coordinato con la   legge  di
          conversione   e'   pubblicato  in  questa  stessa  Gazzetta
          Ufficiale alla pag. 30.

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