Leggi d'Italia
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Legge Ordinaria n. 418 del 09/11/1999 G.U. n. 268 del 15 Novembre 1999
Disposizioni in materia di indennità dei Ministri e dei Sottosegretari di Stato non parlamentari
Disposizioni in materia di indennità dei Ministri e dei Sottosegretari di Stato non parlamentari
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Promulga la seguente legge: Art. 1. 1. Ai Ministri e ai Sottosegretari di Stato che non siano parlamentari e' corrisposta, a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, una indennita' pari a quella spettante ai membri del Parlamento, ai sensi della legge 31 ottobre 1965, n. 1261, al netto degli oneri previdenziali e assistenziali. Tale indennita' si cumula, secondo le disposizioni vigenti per i Ministri e i Sottosegretari di Stato parlamentari, con il trattamento stipendiale loro spettante in tale veste. 2. Il Ministro o il Sottosegretario di Stato opta per l'indennita' di cui al comma 1 o per il trattamento di cui all'articolo 47, secondo comma, della legge 24 aprile 1980, n. 146.
Avvertenza: Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti. Nota all'art. 1: - La legge 31 ottobre 1965, n. 1261, reca: "Determinazione dell'indennita' spettante ai membri del Parlamento". - Il testo dell'art. 47, secondo comma, della legge 24 aprile 1980, n. 146 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - legge finanziaria 1980), e' il seguente: "I dipendenti dello Stato e di altre pubbliche amministrazioni, nonche' i dipendenti degli enti e degli altri istituti di diritto pubblico, sottoposti alla vigilanza dello Stato, che non siano membri del Parlamento e siano chiamati all'ufficio di Ministro e di Sottosegretario, sono collocati in aspettativa per il periodo durante il quale esercitano le loro funzioni, conservando per intero il trattamento economico loro spettante, in misura comunque non superiore a quella dell'indennita' percepita dai membri del Parlamento".
il resto della Legge è possibile consultarlo su Normattiva.it
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