Legge Ordinaria n. 436 del 18/11/1999 G.U. n. 277 del 25 Novembre 1999
Disposizioni in favore delle famiglie delle vittime del disastro aereo di Verona
  La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della  Repubblica  hanno
approvato;
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
                              Promulga
la seguente legge:
                               Art. 1.
        Elargizione alle vittime del disastro aereo di Verona
  1. Alle famiglie  delle vittime del disastro  aereo verificatosi il
13 dicembre  1995 all'aeroporto  di Verona  e' concessa  una speciale
elargizione di lire 32 milioni per ciascuna vittima.
  2. La speciale  elargizione di cui al comma  1, esente dall'imposta
sul reddito  delle persone  fisiche, e' corrisposta  secondo l'ordine
fissato  dall'articolo 6  della legge  13 agosto  1980, n.  466, come
sostituito dall'articolo 2 della legge 4 dicembre 1981, n. 720.
  3.  L'elargizione di  cui  al  comma 1  e'  corrisposta altresi'  a
soggetti non parenti ne' affini,  ne' legati da rapporto di coniugio,
che risultino conviventi a carico della persona deceduta negli ultimi
tre  anni precedenti  l'evento,  nonche' ai  conviventi more  uxorio;
detti soggetti  sono a  tale scopo  posti, nell'ordine  stabilito dal
citato articolo 6 della legge 13 agosto 1980, n. 466, dopo i fratelli
e le sorelle conviventi a carico.
  4. Il  prefetto di  Verona individua  i destinatari  della speciale
elargizione e,  sentita l'Associazione tra i  familiari delle vittime
del disastro aereo di Verona, provvede all'attribuzione delle singole
assegnazioni  ai  soggetti  di  cui  ai  commi  2  e  3,  nei  limiti
complessivi di 1.600 milioni di lire.
 
          Avvertenza:
            Il   testo   della   nota   qui   pubblicato   e'   stato
          redatto  dall'amministrazione  competente   per materia, ai
          sensi   dell'art.  10,  comma  3,  del  testo  unico  delle
          disposizioni     sulla     promulgazione    delle    leggi,
          sull'emanazione  dei  decreti      del   Presidente   della
          Repubblica   e  sulle     pubblicazioni  ufficiali    della
          Repubblica   italiana, approvato con D.P.R.  28    dicembre
          1985, n. 1092, al solo  fine di facilitare la lettura della
          disposizione  di  legge  alla  quale e' operato il rinvio e
          della quale restano invariati il valore e l'efficacia.
           Nota all'art. 1:
            - Il testo dell'art. 6 della legge 13 agosto 1980, n. 466
          (Speciali elargizioni    a    favore    di    categorie  di
          dipendenti  pubblici  e  di cittadini  vittime  del  dovere
          o   di   azioni  terroristiche),  come sostituito dall'art.
          2 della legge  4 dicembre  1981, n. 720,  e' il seguente:
            "Art. 6.  - La speciale elargizione  di cui alla presente
          legge ed alle altre in essa richiamate,  nei  casi  in  cui
          compete  alle  famiglie, e' corrisposta secondo il seguente
          ordine:
              1) coniuge superstite e figli se a carico;
            2) figli,  in mancanza del  coniuge superstite   o se  lo
          stesso non abbia diritto a pensione;
              3) genitori;
              4) fratelli e sorelle se conviventi a carico.
            Fermo  restando  l'ordine sopraindicato per  le categorie
          di  cui ai numeri 2), 3) e 4), nell'ambito  di ciascuna  di
          esse,  si  applicano le disposizioni   sulle    successioni
          legittime  stabilite   dal  codice civile".

il resto della Legge è possibile consultarlo su Normattiva.it


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